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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2024, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 28/05/2024, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 7318 / 2023. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
BIONDI ARMANDO MARIA ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv. CAPANNOLO EMANUELA ed elett.te CP_1
dom.to/a come in atti Resistente
Oggetto :Ripetizione di indebito
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/04/2022 la ricorrente impugnava la richiesta del
26/09/2022 di restituzione di somme ricalcolo ritenute fiscali IRPEF, anno 2022, di
€.947,73 per il periodo dal 0.04.2022 al 31.10.2022. Impugnava quindi la richiesta rilevando la genericità nonché la mancanza dei presupposti di legge perché alcun dolo vi era stata per la presunta indebita percezione. Chiedeva, quindi dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recupero delle prestazioni versate per genericità e la legittimità delle somme percepite perché non ripetibili. Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva dichiarando che CP_1
la richiesta era sorta per la mancata comunicazione da parte dell delle CP_2
ritenute fiscali e della ricorrente della situazione reddituale. Pertanto all'esito degli accertamenti svolti e della documentazione poi acquisita 730 depositato dalla ricorrente erano state ricalcolate le somme e le ritenute fiscali cosicché sarebbero restituite le somme trattenute. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso per inammissibilità ed infondatezza ed in subordine a verbale chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il ricorrente prendeva atto dell'avvenuto ricalcolo e della restituzione delle somme trattenute e chiedeva la cessazione della materia del contendere ma con condanna alle spese essendo il provvedimento dell intervenuto prima della scadenza del CP_1
termine per il deposito del 730 che è fissata dal 11/05/2023 al 30/09/2023.
All'udienza odierna all'esito della discussione orale la causa è stata decisa con sentenza completa di dispositivo e motivazione -
Il Giudice, preso atto delle dichiarazioni delle parti e dell'avvenuto ricalcolo delle ritenute fiscali sulla base del 730 depositato dalla ricorrente cosicché da recuperare le somme in precedenza trattenute sulla base del provvedimento impugnato deve dichiarare cessata la materia del contendere.
Va osservato che per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie quindi l aveva proceduto ad un ricalcolo delle ritenute fiscali per CP_1
l'anno 2022 ritenendo erroneo il calcolo delle stesse per le quali aveva poi richiesto la restituzione.
La ricorrente ha , con il deposito del 730 relativo all'anno 2022 e l'inserimento di entrambe le pensioni di reversibilità percepite, ricalcolato le ritenute fiscali e quindi
“neutralizzato” il conguaglio con il rimborso di tutte le imposte dell'anno 2022 come si evince dall'estratto del 730 prodotto dall' . CP_1
L'indebito è stato prodotto dal sistema per mancanza dei dati relativi alla pensione
ENASARCO per cui alcuna responsabilità può addebitarsi alla condotta dell' , in CP_1
quanto le ritenute fiscali vengono calcolate salvo il conguaglio che viene effettuato in dichiarazione 730.
Allo stato degli atti va quindi dichiarata la cessata materia con compensazione delle spese.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n.
8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
P.Q.M.
Il Giudice onorario di Pace, dr.ssa Adele Di Lorenzo in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere
- Compensa le spese
Napoli, 28/05/2024 ore 15:00
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 28/05/2024, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 7318 / 2023. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
BIONDI ARMANDO MARIA ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv. CAPANNOLO EMANUELA ed elett.te CP_1
dom.to/a come in atti Resistente
Oggetto :Ripetizione di indebito
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/04/2022 la ricorrente impugnava la richiesta del
26/09/2022 di restituzione di somme ricalcolo ritenute fiscali IRPEF, anno 2022, di
€.947,73 per il periodo dal 0.04.2022 al 31.10.2022. Impugnava quindi la richiesta rilevando la genericità nonché la mancanza dei presupposti di legge perché alcun dolo vi era stata per la presunta indebita percezione. Chiedeva, quindi dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recupero delle prestazioni versate per genericità e la legittimità delle somme percepite perché non ripetibili. Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva dichiarando che CP_1
la richiesta era sorta per la mancata comunicazione da parte dell delle CP_2
ritenute fiscali e della ricorrente della situazione reddituale. Pertanto all'esito degli accertamenti svolti e della documentazione poi acquisita 730 depositato dalla ricorrente erano state ricalcolate le somme e le ritenute fiscali cosicché sarebbero restituite le somme trattenute. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso per inammissibilità ed infondatezza ed in subordine a verbale chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il ricorrente prendeva atto dell'avvenuto ricalcolo e della restituzione delle somme trattenute e chiedeva la cessazione della materia del contendere ma con condanna alle spese essendo il provvedimento dell intervenuto prima della scadenza del CP_1
termine per il deposito del 730 che è fissata dal 11/05/2023 al 30/09/2023.
All'udienza odierna all'esito della discussione orale la causa è stata decisa con sentenza completa di dispositivo e motivazione -
Il Giudice, preso atto delle dichiarazioni delle parti e dell'avvenuto ricalcolo delle ritenute fiscali sulla base del 730 depositato dalla ricorrente cosicché da recuperare le somme in precedenza trattenute sulla base del provvedimento impugnato deve dichiarare cessata la materia del contendere.
Va osservato che per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie quindi l aveva proceduto ad un ricalcolo delle ritenute fiscali per CP_1
l'anno 2022 ritenendo erroneo il calcolo delle stesse per le quali aveva poi richiesto la restituzione.
La ricorrente ha , con il deposito del 730 relativo all'anno 2022 e l'inserimento di entrambe le pensioni di reversibilità percepite, ricalcolato le ritenute fiscali e quindi
“neutralizzato” il conguaglio con il rimborso di tutte le imposte dell'anno 2022 come si evince dall'estratto del 730 prodotto dall' . CP_1
L'indebito è stato prodotto dal sistema per mancanza dei dati relativi alla pensione
ENASARCO per cui alcuna responsabilità può addebitarsi alla condotta dell' , in CP_1
quanto le ritenute fiscali vengono calcolate salvo il conguaglio che viene effettuato in dichiarazione 730.
Allo stato degli atti va quindi dichiarata la cessata materia con compensazione delle spese.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n.
8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
P.Q.M.
Il Giudice onorario di Pace, dr.ssa Adele Di Lorenzo in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere
- Compensa le spese
Napoli, 28/05/2024 ore 15:00
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo