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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/10/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7418/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa CA OD Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 07/10/2025, promossa con ricorso depositato in data 24/12/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dal proc. dom. avv. CECI GIANFRANCO, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Controparte_2 proc. dom. avv. STOPPANI GUIDO, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da note scritte depositate in data 03/10/2025 e 06/10/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Controparte_1 Controparte_2 contraevano matrimonio concordatario in Bergamo il 05/06/1995 e che si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto del 08/01/2018. Dall'unione delle parti nascevano i figli (n. a Ponte San Pietro il 22/01/1993), oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (n. a Ponte San Pietro il Per_2
05/12/1997), maggiorenne, studentessa universitaria, non ancora economicamente autonoma.
Orbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita tra loro alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia di divorzio, deve darsi atto che le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne accordo che già veniva recepito dal Giudice delegato ai fini Per_2 dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.
Stante la non contrarietà a norme di legge imperative il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi meritino integrale accoglimento, così come riportate in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bergamo il 05/06/1995 (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 1995, n.197, Parte II, Serie A) tra e alle condizioni Controparte_2 Controparte_1 di seguito riportate:
1. pone a carico di l'obbligo di versare un contributo mensile per il mantenimento CP_2 della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, pari ad € 1.000,00 Per_2
(euro mille/00), oltre rivalutazione ISTAT come per legge, sul conto corrente intestato alla signora alle coordinate rese già note entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese;
CP_1
2. premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le spese ordinarie Per_2 relative a vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, pagina 2 di 6 estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, pone a carico del signor nella misura del 65% e della signora CP_2 nella misura del 35%, il pagamento delle spese straordinarie riguardanti la figlia CP_1 secondo il seguente schema e le seguenti modalità in uso presso codesto Tribunale:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); pagina 3 di 6 d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Relativamente alle spese mediche da sostenersi per la figlia la quale soffre da anni Per_2 di un disturbo borderline di personalità diventato poi un disturbo bipolare aggravato dall'uso di stupefacenti, le parti si dichiarano edotte del fatto che la stessa, attualmente, necessita di costanti cure e terapie (psichiatriche e psicologiche) che consistono in:
- almeno n. 1 seduta al mese presso lo psichiatra (attualmente individuato nella figura del Prof.
già Primario e Direttore del Dipartimento di Psichiatria presso l'IRCCS Persona_3
Ospedale San Raffaele di Milano, attualmente Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e consulente presso il Park Villa OL di NZ (TV)) con un costo di circa 200,00 € a seduta;
- almeno n. 4 sedute al mese presso lo psicologo (attualmente individuato nella persona della Dott.ssa , Psicologa e Psicoterapeuta presso la Clinica Park Villa OL Controparte_3 di NZ (TV)) con un costo di circa 80,00 € a seduta;
- almeno n. 1 volta all'anno necessita di ricovero presso la Clinica Park Villa Per_2
OL di NZ (TV) (con un costo di circa 1.000 € per una permanenza di 7 giorni) al fine di sottoporsi: A) ad un check-up completo per verificare e stabilizzare le cure e terapie in essere;
B) a n. 2 sedute al giorno di Stimolazione CA IC (TMS) (con un costo di 100,00 € c.a a seduta x 2 v. al dì x 7 giorni).
In ogni caso, il sig. verrà informato dalla sig.ra mensilmente Controparte_2 CP_1
e preventivamente del calendario delle visite di cui sopra, affinchè presti o neghi, in questo ultimo caso motivatamente, il proprio consenso. In caso di accordo dei genitori sulle suddette terapie, visite e ricoveri, entro 15 giorni dalla presentazione della ricevuta/fattura di pagamento il sig. si impegna a rifondere alla sig.ra la propria quota parte CP_2 CP_1
(65%) di spesa.
Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, WhatsApp, e-mail o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta pagina 4 di 6 ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
3. dispone l'assegnazione della casa coniugale con gli arredi in essa contenuti alla signora affinchè vi risieda con sino all'effettiva indipendenza economica della CP_1 Per_2 stessa, salvo quanto pattuito al successivo punto;
4. prende atto che il signor e la signora al fine di gestire al meglio, sia CP_2 CP_1 moralmente che materialmente, il percorso di cura di nonché di monitorare il Per_2 regolare svolgimento e buon esito di quello scolastico della stessa stante l'età ormai raggiunta, stabiliscono le seguenti regole di condotta fra loro improntate ad un'effettiva e leale collaborazione/informazione:
a) alla fine di ogni mese la signora quale genitore convivente con la figlia, CP_1 indirizzerà al signor una mail all'indirizzo , CP_2 Email_1 contenente aggiornamenti circa la salute della ragazza e le eventuali necessità di cura della stessa, oltre che richieste di contribuzione alle eventuali spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche da sostenersi, inviando in ogni caso al padre la relativa documentazione prima che tali spese vengano sostenute, in osservanza al protocollo. In alternativa, rispetto a quanto sopra riportato, la sig.ra si impegna a creare una cartella condivisa CP_1 con il sig. , attraverso la piattaforma Google Drive (servizio di Controparte_2 archiviazione nel cloud che permette di salvare file online, accedervi da qualsiasi dispositivo, condividerli con altri utenti e collaborare su documenti, fogli di calcolo e presentazioni Google), ove caricherà, con cadenza mensile/trimestrale, certificazioni e prescrizioni mediche relative alla figlia le relative spese mediche sostenute per Per_2 la stessa nonché tutta l'ulteriore documentazione e spese straordinarie riferite alla figlia
Il sig. si impegna, nel contempo, ad attivare le notifiche nella Per_2 Controparte_2 predetta piattaforma al fine di essere avvisato tempestivamente nel caso di caricamento di pagina 5 di 6 un file. Anche con questa modalità, il sig. si impegna, entro 15 giorni dal Controparte_2 caricamento della ricevuta/fattura di pagamento, a rifondere alla sig.ra la propria CP_1 quota parte (65%) delle spese previamente concordate e/o di quelle che in base al protocollo in uso presso il foro di Bergamo non necessitano di previo accordo fra i genitori;
b) in occasione delle visite mediche o dei ricoveri ai quali dovesse essere Per_2 sottoposta, la signora avrà cura di darne preventiva comunicazione, sempre a CP_1 mezzo mail al signor affinchè lo stesso possa prendervi parte/farle visita, nel CP_2 rispetto della privacy della figlia e previo suo consenso;
c) la signora si impegna a comunicare al signor il quale in ogni caso si CP_1 CP_2 impegna a chiedere primariamente a l'andamento degli studi della stessa, Per_2 rendendo noto di volta in volta il superamento di eventuali esami e l'iscrizione all'anno accademico successivo;
d) quanto al precedente punto c) la signora ed il signor convengono di CP_1 CP_2 verificare/valutare decorsi tre anni dalla data di emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'andamento degli studi di presso l'attuale Per_2
Facoltà di Filosofia dell'Università degli studi di Bergamo, nonché la possibilità di conseguire la laurea magistrale e la possibilità di trovare una adeguata occupazione;
5. dichiara le spese legali interamente compensate fra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
6. prende atto della rinuncia all'impugnazione delle diverse domande proposte dalle parti nei rispettivi atti processuali e con rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza.
B. Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/10/2025.
Il Presidente estensore
CA OD
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa CA OD Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 07/10/2025, promossa con ricorso depositato in data 24/12/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dal proc. dom. avv. CECI GIANFRANCO, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Controparte_2 proc. dom. avv. STOPPANI GUIDO, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da note scritte depositate in data 03/10/2025 e 06/10/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Controparte_1 Controparte_2 contraevano matrimonio concordatario in Bergamo il 05/06/1995 e che si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto del 08/01/2018. Dall'unione delle parti nascevano i figli (n. a Ponte San Pietro il 22/01/1993), oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (n. a Ponte San Pietro il Per_2
05/12/1997), maggiorenne, studentessa universitaria, non ancora economicamente autonoma.
Orbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita tra loro alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia di divorzio, deve darsi atto che le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne accordo che già veniva recepito dal Giudice delegato ai fini Per_2 dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.
Stante la non contrarietà a norme di legge imperative il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi meritino integrale accoglimento, così come riportate in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bergamo il 05/06/1995 (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 1995, n.197, Parte II, Serie A) tra e alle condizioni Controparte_2 Controparte_1 di seguito riportate:
1. pone a carico di l'obbligo di versare un contributo mensile per il mantenimento CP_2 della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, pari ad € 1.000,00 Per_2
(euro mille/00), oltre rivalutazione ISTAT come per legge, sul conto corrente intestato alla signora alle coordinate rese già note entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese;
CP_1
2. premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le spese ordinarie Per_2 relative a vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, pagina 2 di 6 estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, pone a carico del signor nella misura del 65% e della signora CP_2 nella misura del 35%, il pagamento delle spese straordinarie riguardanti la figlia CP_1 secondo il seguente schema e le seguenti modalità in uso presso codesto Tribunale:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); pagina 3 di 6 d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Relativamente alle spese mediche da sostenersi per la figlia la quale soffre da anni Per_2 di un disturbo borderline di personalità diventato poi un disturbo bipolare aggravato dall'uso di stupefacenti, le parti si dichiarano edotte del fatto che la stessa, attualmente, necessita di costanti cure e terapie (psichiatriche e psicologiche) che consistono in:
- almeno n. 1 seduta al mese presso lo psichiatra (attualmente individuato nella figura del Prof.
già Primario e Direttore del Dipartimento di Psichiatria presso l'IRCCS Persona_3
Ospedale San Raffaele di Milano, attualmente Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e consulente presso il Park Villa OL di NZ (TV)) con un costo di circa 200,00 € a seduta;
- almeno n. 4 sedute al mese presso lo psicologo (attualmente individuato nella persona della Dott.ssa , Psicologa e Psicoterapeuta presso la Clinica Park Villa OL Controparte_3 di NZ (TV)) con un costo di circa 80,00 € a seduta;
- almeno n. 1 volta all'anno necessita di ricovero presso la Clinica Park Villa Per_2
OL di NZ (TV) (con un costo di circa 1.000 € per una permanenza di 7 giorni) al fine di sottoporsi: A) ad un check-up completo per verificare e stabilizzare le cure e terapie in essere;
B) a n. 2 sedute al giorno di Stimolazione CA IC (TMS) (con un costo di 100,00 € c.a a seduta x 2 v. al dì x 7 giorni).
In ogni caso, il sig. verrà informato dalla sig.ra mensilmente Controparte_2 CP_1
e preventivamente del calendario delle visite di cui sopra, affinchè presti o neghi, in questo ultimo caso motivatamente, il proprio consenso. In caso di accordo dei genitori sulle suddette terapie, visite e ricoveri, entro 15 giorni dalla presentazione della ricevuta/fattura di pagamento il sig. si impegna a rifondere alla sig.ra la propria quota parte CP_2 CP_1
(65%) di spesa.
Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, WhatsApp, e-mail o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta pagina 4 di 6 ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
3. dispone l'assegnazione della casa coniugale con gli arredi in essa contenuti alla signora affinchè vi risieda con sino all'effettiva indipendenza economica della CP_1 Per_2 stessa, salvo quanto pattuito al successivo punto;
4. prende atto che il signor e la signora al fine di gestire al meglio, sia CP_2 CP_1 moralmente che materialmente, il percorso di cura di nonché di monitorare il Per_2 regolare svolgimento e buon esito di quello scolastico della stessa stante l'età ormai raggiunta, stabiliscono le seguenti regole di condotta fra loro improntate ad un'effettiva e leale collaborazione/informazione:
a) alla fine di ogni mese la signora quale genitore convivente con la figlia, CP_1 indirizzerà al signor una mail all'indirizzo , CP_2 Email_1 contenente aggiornamenti circa la salute della ragazza e le eventuali necessità di cura della stessa, oltre che richieste di contribuzione alle eventuali spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche da sostenersi, inviando in ogni caso al padre la relativa documentazione prima che tali spese vengano sostenute, in osservanza al protocollo. In alternativa, rispetto a quanto sopra riportato, la sig.ra si impegna a creare una cartella condivisa CP_1 con il sig. , attraverso la piattaforma Google Drive (servizio di Controparte_2 archiviazione nel cloud che permette di salvare file online, accedervi da qualsiasi dispositivo, condividerli con altri utenti e collaborare su documenti, fogli di calcolo e presentazioni Google), ove caricherà, con cadenza mensile/trimestrale, certificazioni e prescrizioni mediche relative alla figlia le relative spese mediche sostenute per Per_2 la stessa nonché tutta l'ulteriore documentazione e spese straordinarie riferite alla figlia
Il sig. si impegna, nel contempo, ad attivare le notifiche nella Per_2 Controparte_2 predetta piattaforma al fine di essere avvisato tempestivamente nel caso di caricamento di pagina 5 di 6 un file. Anche con questa modalità, il sig. si impegna, entro 15 giorni dal Controparte_2 caricamento della ricevuta/fattura di pagamento, a rifondere alla sig.ra la propria CP_1 quota parte (65%) delle spese previamente concordate e/o di quelle che in base al protocollo in uso presso il foro di Bergamo non necessitano di previo accordo fra i genitori;
b) in occasione delle visite mediche o dei ricoveri ai quali dovesse essere Per_2 sottoposta, la signora avrà cura di darne preventiva comunicazione, sempre a CP_1 mezzo mail al signor affinchè lo stesso possa prendervi parte/farle visita, nel CP_2 rispetto della privacy della figlia e previo suo consenso;
c) la signora si impegna a comunicare al signor il quale in ogni caso si CP_1 CP_2 impegna a chiedere primariamente a l'andamento degli studi della stessa, Per_2 rendendo noto di volta in volta il superamento di eventuali esami e l'iscrizione all'anno accademico successivo;
d) quanto al precedente punto c) la signora ed il signor convengono di CP_1 CP_2 verificare/valutare decorsi tre anni dalla data di emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'andamento degli studi di presso l'attuale Per_2
Facoltà di Filosofia dell'Università degli studi di Bergamo, nonché la possibilità di conseguire la laurea magistrale e la possibilità di trovare una adeguata occupazione;
5. dichiara le spese legali interamente compensate fra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
6. prende atto della rinuncia all'impugnazione delle diverse domande proposte dalle parti nei rispettivi atti processuali e con rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza.
B. Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/10/2025.
Il Presidente estensore
CA OD
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