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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/12/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
RI SA NU Presidente
LA AR Consigliere relatore
Emanuela Cugusi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: vendita di cose mobili nella causa iscritta al n. 255 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
(P. IVA Parte_1
), corrente in Tortolì, in persona del titolare e legale P.IVA_1 rappresentante Sig. , C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
Elini il 24/10/1962, elettivamente domiciliata in Elini (NU) nella Via
Vittorio Emanuele n. 37, presso lo studio dell'Avv. Marcello Murino che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(P. Iva e C.F.: in persona dei legali rappr.ti e P.IVA_2 CP_2
con sede in Cagliari, Via Bligny, n. 9, elettivamente Controparte_3 domiciliata in Cagliari, Via Sidney Sonnino, n. 152, presso lo studio dell'Avv. Nicola Usai che la rappresenta e difende, in forza della procura speciale in data 17.09.2024 allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
1 All'udienza del 12 dicembre 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da note conclusive del 5 dicembre
2025):
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via preliminare dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare il Decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza concernente l'esatta individuazione del debitore;
2) in via principale, nel merito, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenere accertato il credito basato sulle sole fatture non disconosciute
(Documenti 10-32) per l'importo di € 3.383,48, oltre interessi, così per complessivi euro 4.000,00; accertato che l'Appellante ha versato tale somma di euro 4.000,00 in favore della Controparte_1
riformare parzialmente la sentenza impugnata
[...]
e per l'effetto dichiarare nulla più dovuto dall'Appellante all'Appellato in merito all'oggetto di causa.
3) In subordine, nel merito, revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertato il quantum dovuto in € 28.842,73 “per impegno acquisto rateale”; oltre €
3.383,48 più interessi, per l'ammontare di euro 4.000,00 per le fatture non disconosciute;
accertato che l'Appellante ha versato la somma di euro
4.000,00 in favore della Controparte_1 per le fatture non disconosciute, riformare parzialmente la
[...] sentenza impugnata e per l'effetto condannare la Parte_1
al pagamento in favore della
[...] [...] dell'importo di € 28.842,73, oltre Controparte_1 interessi.
4) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione e da note del 5 dicembre 2025):
2 “VOGLIA la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva dell'appellante; NEL MERITO nella denegata ipotesi di rigetto della superiore eccezione in via pregiudiziale rigettare integralmente l'avversa domanda d'appello con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da liquidarsi con distrazione delle medesime a favore del legale antistatario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2017 Parte_1 quale titolare della ditta ha Parte_1 proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 10/2017 del 14 gennaio 2017 con il quale il Tribunale di Lanusei gli aveva ingiunto di pagare alla società Controparte_1
(da ora società la somma di euro 34.769,32
[...] Controparte_1 oltre interessi moratori calcolati ai sensi del D. LGS. n. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo, oltre spese, in forza dell'emissione di 24 fatture e 9 cambiali rimaste insolute e prodotte in copia.
In via preliminare, ha eccepito:
- la mancata notifica del decreto ingiuntivo n.10/2017, di cui aveva avuto conoscenza solo in data 24 maggio 2017 con la notifica di due precetti datati
15 maggio 2017;
- la nullità-inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per incertezza sull'esatta individuazione del debitore.
Nel merito:
- ha contestato il credito azionato in via monitoria in quanto tutte le fatture dei materiali acquistati presso la società erano Controparte_1 state saldate, anche attraverso lo svolgimento di vari lavori eseguiti in nome e per suo conto da esso opponente;
- ha disconosciuto la propria sottoscrizione apposta alle cambiali prodotte;
3 - ha dedotto di non aver mai ritirato i materiali elencati nelle fatture del 25 settembre 2015 e del 25 agosto 2016 (docc. 31 e 32) che, infatti, non erano da lui sottoscritte;
- ha precisato di aver eseguito in nome e per conto della società numerosi lavori consistenti nell'istallazione di stufe e caldaie a pellet, pannelli, pompe di calore, tutti venduti dalla società opponente, precisando i clienti presso i quali tali lavori erano stati eseguiti.
La società costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'opposizione tardiva e, nel merito,
l'infondatezza dell'opposizione.
Istruita la causa con produzioni documentali e l'assunzione di prova per testi, con sentenza n. 98/2024 pubblicata il 21 marzo 2024 il Tribunale di Lanusei ha così statuito:
“Il Tribunale di Lanusei, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Revoca il Decreto ingiuntivo n. 10/2017 del 14.01.2017 (RG N.
574/2016) del Tribunale di Lanusei e dichiara tenuta e condanna
al pagamento in favore di Parte_1 della minor somma pari a euro 34.487,48, oltre Controparte_1 interessi moratori calcolati ai sensi del Dlgs 231/2002 come per legge, decorrenti sino all'effettivo soddisfo.
2) spese di lite sostenute da Parte_1 compensate per intero con le spese sostenute da Controparte_1 per il 20%; dichiara tenuta e condanna Parte_1
a rifondere il restante 80% delle spese di lite in favore di
[...] [...]
liquidate in euro 10,40 per spese ed euro 6.092,8 per Controparte_1 compensi professionali oltre accessori di legge”.
Il Tribunale di Lanusei ha ritenuto ammissibile l'opposizione tardiva stante l'irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo.
Nel merito, premesso che era incontestato che tra le parti sussistesse un rapporto di natura commerciale in forza del quale la società aveva venduto delle merci alla ditta individuale Termoimpianti Ogliastra di
4 NI IG, il Tribunale ha distinto le domande della ricorrente in via monitoria in relazione ai diversi titoli azionati:
I. “a) quanto alle nove cambiali prodotte unitamente al ricorso monitorio per un credito di euro 30.655,00 (docc. da 1 a 9) la
[...]
nell'atto di citazione ha disconosciuto che la Parte_1 sottoscrizione apposta fosse quella di e parte opposta nella Parte_1 comparsa di risposta non ne ha chiesto la verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc.
Pur tuttavia, la a sostegno delle sue ragioni, ha Controparte_1 prodotto, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, il documento
7, ovvero la scrittura, sottoscritta da , con la quale egli si Parte_1 impegnava nei riguardi della all'acquisto rateale Controparte_1 della merce, con consegna degli effetti cambiari.”
Con riguardo a tale documento, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla parte opposta, il Tribunale ha ritenuto tardivo il disconoscimento della sottoscrizione ad esso apposta in quanto effettuato solamente nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. Alla luce dell'art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c., il disconoscimento sarebbe dovuto avvenire nella prima udienza di comparizione tenutasi il 16 novembre 2017.
In difetto di legittimo disconoscimento, l'anzidetta scrittura doveva ritenersi essere stata tacitamente riconosciuta da e ad essa Parte_1 doveva riconoscersi pieno valore probatorio.
Considerato che:
- con detta scrittura il si era impegnato ad acquistare ratealmente la Pt_1 merce fornitagli dalla società per un prezzo totale Controparte_1 di euro 32.155,00;
- la data della sottoscrizione di tale accordo (19.05.2011), il prezzo totale e gli importi delle rate e le relative scadenze erano i medesimi di cui alle cambiali prodotte unitamente al ricorso monitorio;
anche non attribuendo alcun valore probatorio ai suddetti titoli, disconosciuti e per cui non era stata chiesta istanza di verificazione, doveva ritenersi provata la sussistenza di un credito della ricorrente in via monitoria pari all'importo portato dalle cambiali.
5 Tale conclusione era altresì supportata dagli esiti della prova testimoniale. In particolare il teste , sentito all'udienza del Testimone_1
18 dicembre 2020, consulente amministrativo gestionale della società venditrice, aveva ricordato di aver gestito egli stesso la pratica di recupero del credito nei confronti della ditta opponente, che lui stesso aveva redatto la scrittura prodotta quale doc. n. 7, riconoscendo la sua grafia, e che la sottoscrizione era stata posta da Il teste ha altresì Parte_1 confermato la presenza di che, sentito all'udienza dell'11 Testimone_2 febbraio 2019, aveva confermato di aver sottoscritto le cambiali di cui al ricorso monitorio.
Ad avviso del giudice di prime cure, pertanto, la parte opposta, con la produzione del doc. n. 7, aveva assolto all'onere della prova su di essa gravante di provare la sussistenza del credito, sia nell'an che nel quantum mentre la parte opponente non aveva offerto la prova di aver pagato il dovuto.
II. Quanto alle fatture prodotte unitamente al ricorso monitorio, il Tribunale ha accolto l'opposizione limitatamente alle due fatture di cui ai docc. n. 31 e n. 32, per il complessivo importo di euro 281,84, in quanto la sottoscrizione era stata tempestivamente disconosciuta dal che aveva, altresì, Pt_1 contestato l'avvenuta consegna della relativa merce senza che l'opposta avesse fatto istanza di verificazione o provato l'avvenuta consegna. Per quanto riguarda le altre fatture, ha rilevato che il aveva Pt_1 esclusivamente eccepito l'avvenuto pagamento e non aveva contestato l'acquisto e l'avvenuta consegna delle merci in esse indicate. L'eccezione di pagamento doveva ritenersi priva di supporto probatorio in quanto, del tutto genericamente, l'opponente nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. si era limitato a dedurre di aver pagato dette fatture anche tramite lavori “senza precisare quale fosse la modalità ulteriore con cui sarebbe avvenuto tale asserito pagamento, il corrispettivo dei lavori eseguiti, le date in cui gli stessi furono posti in essere e non chiarendo se ci fosse un accordo tra le parti in tal senso, ovvero del pagamento della merce tramite l'esecuzione di lavori oppure se parte opponente abbia inteso opporre in compensazione un proprio asserito controcredito.” Solo nella
6 seconda memoria istruttoria, quindi oltre i termini preclusivi di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'opponente aveva dedotto per la prima volta fatti nuovi relativi a tali asseriti lavori e pertanto i relativi capi non erano stati ammessi, vieppiù considerando che il controcredito difettava di certezza e liquidità e pertanto non si sarebbe potuto opporre in compensazione.
Accolta l'opposizione limitatamente alle fatture prodotte quali docc.
n. 31 e n. 32 ha revocato il decreto ingiuntivo condannando l'opponente al pagamento in favore della società opposta della minore somma pari ad euro
34.487,48 oltre agli interessi moratori calcolati ai sensi del D. Lgs. n.
231/2002 come per legge;
ha poi compensato le spese di lite per il 20%, condannando l'opponente alla rifusione del restante 80% in favore della società opposta.
Con atto di citazione notificato il 16 luglio 2024 propone appello la ditta , rassegnando le Parte_1 conclusioni in epigrafe trascritte. Costituitasi in giudizio la società
[...]
sospesa con ordinanza del 30 aprile 2025 parzialmente Controparte_1
l'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza del 12 dicembre 2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. novellato, previo il deposito di note autorizzate.
In via pregiudiziale preliminare
L'appellata in via pregiudiziale e preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva dell'appellante in quanto privo di capacità di agire e quindi di interesse poiché l'impresa individuale Parte_1 risultava cancellata del registro delle imprese dal giorno 16 aprile 2020 e non agiva in proprio ma quale titolare di una ditta ormai Parte_1 cancellata ed inesistente.
L'eccezione è assolutamente infondata in quanto l'impresa individuale non ha alcuna soggettività o autonoma imputabilità diversa da quella del suo titolare, sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale, talché il unico destinatario della sentenza impugnata, è pienamente Pt_1 legittimato a proporre appello.
7 Primo motivo di appello: Difetto di motivazione sul mancato accoglimento della eccezione di nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.
10/2017, emesso in data 14/01/2017 dal Tribunale di Lanusei.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale non aveva preso posizione sulla eccepita nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza concernente l'esatta individuazione del debitore, sollevata in via preliminare nell'atto di citazione in opposizione, venendosi così a determinare un difetto di motivazione.
Infatti l'ingiunzione era rivolta ad un altro soggetto, “
[...]
C.F. ”, Controparte_4 C.F._1 denominazione e codice fiscale che non coincidevano con l'opponente ed inoltre al punto D) del ricorso in via monitoria la creditrice veniva indicata nella società , venendosi pertanto a determinare una incertezza Controparte_5 del soggetto destinatario del decreto.
Seppure deve condividersi la doglianza secondo la quale il Tribunale non si è effettivamente pronunciato sull'eccezione da esso sollevata, ciò non conduce ad un risultato favorevole per il considerato che nei punti Pt_1
A, B e C del ricorso in via monitoria nonché nei documenti ad esso allegati il debitore è indicato nella , Parte_1 dovendosi, peraltro, evidenziare che l'atto ha evidentemente raggiunto il suo scopo considerata la proposta opposizione della ditta indicata come debitore.
In ogni caso, il decreto ingiuntivo è stato revocato a seguito dell'opposizione di e quindi l'errore materiale contenuto Parte_1 nel decreto ingiuntivo è vieppiù irrilevante.
Secondo motivo di appello: Errata interpretazione del documento n. 7) - mancata prova del rapporto sottostante alle cambiali e dell'adempimento della prestazione da parte del creditore - Errore nella determinazione del quantum. Violazione e/o errata applicazione degli articoli 115, 116, 214,
215 cpc.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale aveva ritenuto provato il credito della società attraverso la produzione del doc. n. 7. Controparte_1
8 Con la prima articolazione del motivo evidenzia che egli nell'atto di opposizione aveva tempestivamente disconosciuto la propria sottoscrizione apposta alle nove cambiali allegate al ricorso in via monitoria, senza che la società avesse fatto istanza di verificazione. Il disconoscimento tempestivo delle cambiali si estendeva anche allo stesso documento n. 7 di cui i titoli cambiari erano parte essenziale. Pertanto, non poteva condividersi l'assunto del Tribunale secondo cui il disconoscimento di tale documento doveva ritenersi tardivo.
Con la seconda articolazione del motivo censura la sentenza perché, anche a voler ritenere il suddetto documento tacitamente riconosciuto, il
Tribunale aveva attribuito ad esso pieno valore probatorio riferendosi ad elementi, quali le cambiali disconosciute, privi, invece, di qualsiasi valore probatorio al fine di determinare il prezzo totale, gli importi delle rate e le scadenze.
In altre parole, il suddetto documento non poteva ritenersi prova del credito così come sostenuto dal giudice di primo grado né tantomeno prova dell'avvenuto adempimento della prestazione da parte del creditore.
Con la terza articolazione del motivo censura la sentenza in quanto, in ogni caso, il credito provato sulla base del suddetto documento risultava pari ad euro 28.842,73 che, sommato all'importo di euro 3.383,48 per fatture non disconosciute, era pari ad euro 32.226,21, dovendo essere così ridotto il credito oggetto della condanna disposta con la sentenza appellata.
Infatti, le somme portate dal documento n.7 a titolo di interessi e bolli, rispettivamente di euro 1.926,54 e di euro 385,73 erano state determinate in dipendenza del numero e delle scadenze delle cambiali che, tuttavia, erano state disconosciute.
Il motivo è fondato soltanto nella sua terza articolazione.
La Corte ritiene condivisibile l'assunto del Tribunale secondo cui la sottoscrizione del documento n.7 non è stata tempestivamente disconosciuta senza che possa condividersi la tesi dell'appellante, in disparte la questione della sua novità, secondo cui il disconoscimento della sottoscrizione delle cambiali, prodotte con il ricorso in via monitoria, si estenderebbe alla
9 sottoscrizione del documento n.7, peraltro prodotto solo con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione.
Tale documento, datato 19 maggio 2011, sottoscritto da Pt_1
non considerando, per effetto del tempestivo disconoscimento dei
[...] titoli, l'indicazione delle scadenze e degli importi delle rate, contiene comunque il riconoscimento di un debito pari alla somma di euro 28.842,73, quale “saldo estratto conto” dovendosi condividere la terza articolazione del motivo laddove l'appellante censura la decisione per aver posto a suo carico importi riferibili all'emissione di cambiali che sono state disconosciute.
Era l'opponente, e non la controparte come sostenuto nelle note conclusive, che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., doveva provare l'insussistenza del rapporto causale sottostante non avendo censurato con motivo specifico la decisione del Tribunale di estendere la sua cognizione al rapporto sottostante ai titoli cambiari.
Tale prova non è stata in alcun modo offerta così come nessuna prova è stata offerta dell'avvenuto pagamento.
già titolare della ditta Termoimpianti Ogliastra di Parte_1
NI IG, deve pertanto essere condannato a corrispondere alla società la Controparte_1 somma di euro 32.226,21 oltre gli interessi moratori calcolati ai sensi del
D.Lgs. n.231/2002 dalla data della domanda fino al saldo. Dalle somme dovute in forza della presente sentenza dovranno essere detratte le somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Terzo motivo di appello. Violazione delle regole sulla ammissione delle prove orali. Violazione e/o errata applicazione degli articoli 167 e 183, 6 comma cpc;
2721 e 2724 cc.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale aveva ritenuto ammissibili le prove per testi dedotte dalla controparte benché con esse si introducessero fatti nuovi inerenti gli autori del documento n.7 e delle cambiali nonché fossero relative alla sottoscrizione delle cambiali disconosciute, richiamando inconferentemente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 27402/2021.
10 Stante la qualificazione di riconoscimento del debito che secondo la
Corte deve essere riconosciuta al documento n.7 e considerati i relativi oneri di prova conseguenti, si ritiene assorbito il motivo scrutinato non essendo la presente decisione fondata sulle risultanze delle prove testimoniali dedotte ed assunte nell'interesse della società appellata.
In ogni caso, il motivo sarebbe comunque infondato non avendo l'appellante eccepito l'inammissibilità della prova testimoniale, eccepita nel presente giudizio, in sede di assunzione o nella prima difesa successiva.
- Sulle spese
L'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo e l'assoluta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del reclamo consigliano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio per 1/3 ponendosi i 2/3 a carico del stante la prevalente Pt_1 soccombenza.
Le spese di entrambi i gradi si liquidano secondo lo scaglione correlato al decisum.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate secondo i valori medi per le quattro fasi.
Con riguardo al giudizio di appello si applicano i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva ed i valori minimi per la fase di trattazione e per la fase decisionale.
Si dispone la distrazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore del difensore della parte appellata dichiaratosi antistatario.
Si richiama Cass., n. 2736/2002: “Per la richiesta di distrazione delle spese giudiziali di primo grado, domanda autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla, e, pertanto, essa può essere formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale ed anche in appello, non operando, in quest'ultimo caso, in relazione ad essa il divieto dello "ius novorum", sancito dall'art.345 cod. proc. civ., perché tale norma, mirando al rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, si riferisce alle domande delle
11 parti sulle quali il giudice non può decidere senza la previa instaurazione del contraddittorio”.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma:
1) condanna già titolare della ditta Parte_1 [...]
a corrispondere alla società Parte_1 [...] la somma di euro Controparte_1
32.226,21 oltre gli interessi moratori calcolati ai sensi del D.Lgs.
n.231/2002 dalla data della domanda fino al saldo;
2) dichiara compensate per 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna già titolare della ditta Parte_1 [...]
, alla rifusione dei restanti 2/3 in favore della Parte_1 società che Controparte_1 liquida per il primo grado in euro 5.077,33 e per il grado di appello in euro
4.489,33 oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa, disponendo la distrazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 12 dicembre 2025
Il Presidente
RI SA NU
Il Consigliere relatore
LA AR
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