Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00398/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2025, proposto dalla Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza – Opera Don Uva Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurantonio Di Gioia e Marco Fontana, con domicilio eletto presso lo studio Maurantonio Di Gioia in Bisceglie, via Pasubio, n. 24;
contro
la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
del Decreto Ingiuntivo n. 30/03 emesso dal Tribunale di Larino - Sez. distaccata di Termoli in data 6.03.2003 in favore della Congregazione delle Ancelle Divina Provvidenza, ora in amministrazione straordinaria, nei confronti della Gestione Liquidatoria ex U.S.L. n. 7 di Termoli, confermato e dichiarato esecutivo con sentenza n. 84/2006 emessa dal Tribunale di Larino - Sez. distaccata di Termoli e depositata in data 2.05.2006, non impugnata, a mezzo della quale è stata rigettata l'opposizione promossa dalla Gestione Liquidatoria ex U.S.L. n. 7 di Termoli;
nonché del giudicato formatosi sulla predetta pronuncia n. 84/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. UI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 25.06.2025 e depositato il 3.07.2025, la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza ha adito questo Tribunale affinché garantisse l’ottemperanza, da parte della Regione Molise: a) del decreto ingiuntivo n. 30/03 emesso dal Tribunale di Larino – sez. distaccata di Termoli in data 6.03.2003, con il quale a suo tempo veniva ingiunto alla “ Gestione liquidatoria della ex U.S.L. nr. 7 di Termoli ” il pagamento, in favore della ricorrente, della “ complessiva somma di euro 177.784,40 oltre interessi legali dalle date della messa in mora al soddisfo ”, nonché la condanna del soggetto ingiunto alla rifusione delle spese del giudizio monitorio, ammontanti ad € 1.290,00, di cui € 580,00 quali onorario in sentenza, € 500,00 quali diritti in sentenza, € 210,00 quali spese del procedimento, “ oltre al rimborso forfettario sule spese generali, Iva e cap come per legge ”; b) della successiva sentenza n. 84/2006 del medesimo giudice, con la quale veniva respinta l’opposizione successivamente proposta e dichiarato esecutivo il su indicato decreto ingiuntivo, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di euro 12.346,24, di cui euro 8.500,00 per onorario, euro 3.578,00 per diritti ed € 268,24 per spese, oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
2. In punto di fatto la ricorrente ha rappresentato che:
- la su indicata sentenza n. 84/2006, alla quale veniva apposta la formula esecutiva in data 2.05.2007, era notificata alla controparte il 25.07.2007 unitamente all’atto di precetto e intimazione di pagamento;
- nelle more, con L. R. n. 7 del 22.02.2010 la Regione Molise aveva imposto la definitiva chiusura delle gestioni a stralcio delle ex UU.SS.LL. di cui alla L. n. 724/1994, disponendo che a far data dal 1°.04.2010 tutte le loro situazioni debitorie residuali fossero trasferite in capo alla Regione stessa;
- con atto di precetto notificato alla Regione Molise in data 22.07.2017 e alla Gestione Liquidatoria ex U.S.L. n. 7 di Termoli in data 24.07.2017, essa ricorrente richiedeva il pagamento delle somme ingiunte con D.I. n. 30/03, oltre agli interessi maturati, nonché il pagamento delle spese di giudizio di cui alla sentenza n. 84/2006;
- nonostante i numerosi solleciti effettuati dall’odierna ricorrente, i soggetti intimati non provvedevano al pagamento delle somme dovute.
3. Da qui la proposizione del presente ricorso, con il quale la ricorrente, esposto quanto sopra sunteggiato, ha chiesto quindi a questo T.A.R. di:
a) ordinare alla Regione Molise, medio tempore subentrata nella titolarità delle situazioni debitorie precedentemente in capo alle ex Unità sanitarie locali, giusta legge regionale n. 7/2010, il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione ai titoli indicati in epigrafe, disponendo il pagamento delle somme dovute dall’Amministrazione in favore della ricorrente, quantificate da quest’ultima nella somma pari a € 289.495,34 (euroduecentoottantanovemilaquattrocentonovantacinque/34) ( cf. ricorso, pag. 10), oltre interessi ulteriormente maturati sino al soddisfo;
b) nominare, nel caso di ulteriore inadempimento da parte della P.A., un commissario ad acta per i conseguenti adempimenti esecutivi;
c) fissare, nel caso di ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo ulteriore nell’esecuzione, una somma addizionale dovuta a titolo di penale dalla P.A. debitrice.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali anche del presente giudizio, da liquidarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
4. Nell’interesse della Regione Molise si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che, con memoria del 13.11.2025, ha chiesto inizialmente al Tribunale di disporre un rinvio della trattazione della controversia, “ al fine di consentire all’Amministrazione di completare la procedura di liquidazione, che ha già dichiarato di voler esperire ” (cfr. memoria depositata in data 13.11.2025, pag. 2).
5. Alla camera di consiglio del 19.11.2025 la difesa ricorrente si è opposta alla richiesta di rinvio formulata dalla difesa erariale, evidenziando che i propositi dell’Amministrazione non erano stati documentati. Il Tribunale ha quindi sottoposto alle parti la possibilità di far luogo ad un rinvio molto breve della trattazione della controversia, a cui le parti hanno aderito, allo scopo di consentire all’Amministrazione di documentare la propria procedura in corso. La causa è stata quindi rinviata alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
6. In vista della su indicata udienza camerale la difesa regionale ha indi depositato un’ulteriore memoria, rappresentando da ultimo quanto segue:
“ L’Amm.ne regionale ha effettuato varie ricerche in ordine ai titoli posti in esecuzione dalla Congregazione ricorrente, conseguiti da quest’ultima davanti al Tribunale di Larino nei confronti, per quanto desumibile dai ricorsi, della Gestione Liquidatoria ex U.S.L. n. 6 di Larino , e non ha rinvenuto materiale utile a identificare la situazione presupposta. Si tratta di una situazione che ha suscitato perplessità in quest’Avvocatura, che ha avuto modo di prendere cognizione della produzione avversaria e delle ripetute notifiche, anche recentemente, di titoli e di precetti inerenti alla questione oggetto di ottemperanza. La predetta produzione sarà inviata all’Amm.ne regionale perché ne prenda atto e adotti le misure di competenza, non risultando contestabile la circostanza che si tratti di questione di base coinvolgente un ex U.S.L. e che dei residuali debiti di quest’ultima, secondo la legislazione nazionale e regionale, risponda la Regione Molise. Non ci si oppone, pertanto, alla nomina di un commissario ad acta, chiedendosi se possibile un termine di almeno 30 giorni prima del suo insediamento ”.
La difesa regionale, alla luce delle considerazioni sopra richiamate, ha quindi concluso dichiarando di non opporsi “ all’accoglimento della domanda avversaria ” (cfr. memoria depositata in data 28.11.2025, pag. 2).
7. Alla camera di consiglio del 3.12.2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
8. Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo alla definitività del summenzionato decreto ingiuntivo, confermato dalla sentenza in epigrafe, la quale risulta a sua volta documentalmente passata in giudicato, e riscontrato, altresì, l’avvenuto decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1 del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
9. Nessun dubbio poi sussiste sull’appartenenza dei provvedimenti ottemperandi, un decreto ingiuntivo definitivo e la sentenza, passata in giudicato, che lo ha confermato, al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo giudizio è previsto “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
10. Alcun dubbio si pone, inoltre, sulla legittimazione passiva della Regione Molise, che risulta ex lege subentrata nelle posizioni debitorie precedentemente nella titolarità delle ex Unità Sanitarie Locali, alla luce delle disposizioni evocate dalla parte ricorrente: la legittimazione passiva della Regione Molise è, d’altronde, riconosciuta dalla stessa difesa regionale (cfr. la sopra richiamata memoria del 28.11.2025).
11. Il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato, atteso che non è stato fornito alcun elemento atto a dimostrare l’adempimento, da parte dell’Amministrazione, di quanto impostole dal decreto ingiuntivo e dalla susseguente sentenza civile di rigetto dell’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo: e del resto, la stessa Amministrazione, come detto, ha dichiarato di non opporsi “ all’accoglimento della domanda avversaria ”.
12. Va, dunque, ordinato alla Regione di dare esecuzione ai provvedimenti in epigrafe attraverso il pagamento:
- della somma pari a euro 177.784,40, ingiunta quale sorta capitale con il decreto ingiuntivo n. 30/2003, oltre interessi legali dal 30 ottobre 2000 (messa in mora) al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi euro 1.290,00, di cui euro 580,00 per onorario, euro 500,00 per diritti, euro 210,00 per spese, oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
- delle spese del giudizio di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, conclusosi con la sentenza n. 84/2006: spese liquidate, nella predetta sentenza, nella somma complessiva di euro 12.346,24, di cui euro 8.500,00 per onorario, euro 3.578,00 per diritti ed € 268,24 per spese, oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Il pagamento complessivo dovuto alla parte ricorrente dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Sono altresì dovute le spese di registrazione dei provvedimenti giurisdizionali azionati, ove esse risultino documentalmente sostenute.
Le ulteriori spese, nella misura in cui funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, e sono quantificate nel seguente dispositivo.
13. In conformità alle richieste della parte ricorrente occorre poi nominare sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine ultimativo appena assegnato all’Amministrazione, un commissario ad acta , che viene individuato, anche ratione muneris , nella persona del Direttore del Servizio risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale della Regione Molise, con facoltà del medesimo di delega a un qualificato funzionario del suo ufficio.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni.
14. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
15. Le spese proprie di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina alla Regione Molise di provvedere al pagamento delle somme complessivamente liquidate dal decreto ingiuntivo e dalla sentenza in epigrafe nei sensi di cui in motivazione, adempimento da eseguire nel termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine ultimativo qui assegnato, un commissario ad acta, anche ratione muneris , nella persona del Direttore del Servizio risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale della Regione Molise, che a sua volta provvederà all’attuazione del giudicato con le modalità stabilite in motivazione;
- condanna la Regione, infine, al pagamento delle spese proprie del presente giudizio, che liquida nella misura complessiva di euro 1.900,00, oltre agli accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, da liquidarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
UI LL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LL | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO