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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/03/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 278/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefania Dimasi;
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso, dall'avv. Oliviero Atzeni;
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2020, parte ricorrente chiedeva il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità in virtù delle risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo distinto con RG 5087/2016, conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Messina del 10 luglio
2018.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso evidenziando di non aver CP_1 provveduto all'esecuzione dell'omologa oggetto di causa poiché il ricorrente risultava titolare di pensione di anzianità sin dal marzo 2017 e che, stante il divieto di cumulo tra le due prestazioni, era rimasta in pagamento la pensione di anzianità in quanto prestazione già definitiva rispetto all'assegno di invalidità.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittorie di spese.
All'udienza del 19.6.2024 parte ricorrente precisava di chiedere il riconoscimento della prestazione dalla domanda amministrativa al primo marzo 2017.
L'udienza del 24.03.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
1 Nel merito va rilevato che risulta dalla documentazione in atti che con decreto di omologa del 10.7.2018
è stato riconosciuto che il ricorrente presentava le condizioni sanitarie utili all'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa del 16.1.2016.
Orbene l' contesta la debenza dei ratei maturati e non riscossi a titolo di assegno ordinario di CP_1 invalidità ex art. 1 l. 222/1984 relativi al periodo precedente alla data di decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia di cui il ricorrente risulta titolare da marzo 2017 ex art. d.lgs. 2011 n. 67.
Osserva al riguardo questo decidente che proprio la incontestata incompatibilità tra le due prestazioni non può che comportare che al subentro (a seguito del diritto di opzione esercitato dal ricorrente) della prestazione di vecchiaia anticipata cessa il diritto alla prestazione precedentemente fruita. Tuttavia, sino al momento del subentro della seconda prestazione rimane inalterato il diritto alla fruizione della precedente posto che-diversamente opinando-si creerebbe un vuoto temporale in cui il soggetto rimane privo - pur avendone diritto - di qualsiasi prestazione. In evidente spregio della ratio di tutela e di sostegno perseguita , in modo diverso, dalle due norme. (cfr. Tribunale di Roma n. 4320 del 2021)
Le considerazioni svolte comportano che parte resistente va condannata al pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno ex articolo 1 legge 222 del 1984 a far data dal febbraio 2016 a febbraio 2017 oltre interessi legali.
Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione della metà e la restante quota viene posta a carico di parte ricorrente così come liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la limitata attività istruttoria.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
-condanna parte ricorrente al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità dal mese di febbraio 2016 al mese di febbraio 2017 oltre interessi legali;
- compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna parte resistente al pagamento della restante quota che si liquida in euro 2318,25 oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Stefania Dimasi.
Messina, 25.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 278/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefania Dimasi;
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso, dall'avv. Oliviero Atzeni;
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2020, parte ricorrente chiedeva il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità in virtù delle risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo distinto con RG 5087/2016, conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Messina del 10 luglio
2018.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso evidenziando di non aver CP_1 provveduto all'esecuzione dell'omologa oggetto di causa poiché il ricorrente risultava titolare di pensione di anzianità sin dal marzo 2017 e che, stante il divieto di cumulo tra le due prestazioni, era rimasta in pagamento la pensione di anzianità in quanto prestazione già definitiva rispetto all'assegno di invalidità.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittorie di spese.
All'udienza del 19.6.2024 parte ricorrente precisava di chiedere il riconoscimento della prestazione dalla domanda amministrativa al primo marzo 2017.
L'udienza del 24.03.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
1 Nel merito va rilevato che risulta dalla documentazione in atti che con decreto di omologa del 10.7.2018
è stato riconosciuto che il ricorrente presentava le condizioni sanitarie utili all'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa del 16.1.2016.
Orbene l' contesta la debenza dei ratei maturati e non riscossi a titolo di assegno ordinario di CP_1 invalidità ex art. 1 l. 222/1984 relativi al periodo precedente alla data di decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia di cui il ricorrente risulta titolare da marzo 2017 ex art. d.lgs. 2011 n. 67.
Osserva al riguardo questo decidente che proprio la incontestata incompatibilità tra le due prestazioni non può che comportare che al subentro (a seguito del diritto di opzione esercitato dal ricorrente) della prestazione di vecchiaia anticipata cessa il diritto alla prestazione precedentemente fruita. Tuttavia, sino al momento del subentro della seconda prestazione rimane inalterato il diritto alla fruizione della precedente posto che-diversamente opinando-si creerebbe un vuoto temporale in cui il soggetto rimane privo - pur avendone diritto - di qualsiasi prestazione. In evidente spregio della ratio di tutela e di sostegno perseguita , in modo diverso, dalle due norme. (cfr. Tribunale di Roma n. 4320 del 2021)
Le considerazioni svolte comportano che parte resistente va condannata al pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno ex articolo 1 legge 222 del 1984 a far data dal febbraio 2016 a febbraio 2017 oltre interessi legali.
Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione della metà e la restante quota viene posta a carico di parte ricorrente così come liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la limitata attività istruttoria.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
-condanna parte ricorrente al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità dal mese di febbraio 2016 al mese di febbraio 2017 oltre interessi legali;
- compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna parte resistente al pagamento della restante quota che si liquida in euro 2318,25 oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Stefania Dimasi.
Messina, 25.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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