Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 437/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. MARCOVECCHIO LORENZO, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e Controparte_1
difeso da: avv.ti GRAPPONE CRISTINA, DEL SORDO ROBERTA e TROVATI
ANTONELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – opposizione a precetto.
Appello avverso la sentenza n. 280/2024 del 01/07/2024, emessa dal Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 29/05/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25/10/2024 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
oggetto, pronunciata il 01/07/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale è stata
, originario debitore dell'Istituto, della somma di €. 34.235,61 oltre accessori e spese,
[...]
in forza del decreto ingiuntivo n. 79/2022 emesso dal Tribunale di Vasto.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che l'asserito difetto di legittimazione passiva dell'opponente per difetto della qualità di erede del , dedotto quale motivo di R_
opposizione, atteneva alla legittimità del titolo esecutivo giudiziale su cui il precetto opposto era basato, e non era quindi prospettabile quale motivo di opposizione in sede di opposizione esecutiva, ma era deducibile solo nel giudizio di merito nel quale il titolo si era formato, poiché le ragioni di nullità del titolo, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, od i vizi del procedimento tramite il quale a quella decisione è pervenuto, debbono essere fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso, mentre con l'opposizione al precetto possono farsi valere solo le ragioni che si traducano nell'inesistenza del titolo esecutivo.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione di legge, poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza: l'esecuzione forzata non inizia con la notifica del precetto bensì con la notifica del pignoramento, sicché in sede di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. era possibile per essa appellante, soggetto terzo rispetto alle reali parti del rapporto obbligatorio azionato in sede monitoria, dedurre fatti estintivi o impeditivi del credito azionato, ed in particolare, dato che il decreto ingiuntivo su cui il precetto opposto era basato le era stato notificato quale erede di , Persona_1 originario debitore dell' , contestare la propria legittimazione passiva per difetto della CP_1 qualità di erede, avendo espressamente rinunciato all'eredità del con dichiarazione del R_
22/12/2018.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la sospensione dell'esecutività del titolo azionato e l'accertamento dell'insussistenza del diritto dell' a CP_1
procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, poiché l'impugnata sentenza (pur effettivamente richiamando in motivazione, come dedotto dall'appellante, anche precedenti giurisprudenziali relativi a cause di opposizioni esecutive ad esecuzione già iniziata) ha fatto corretta applicazione alla fattispecie della pacifica giurisprudenza in materia, pienamente condivisa da questa Corte.
Va difatti osservato quanto segue.
Ex art. 138 c. 2 c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto notificato è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie, ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, e, in tema di notificazioni a mezzo posta,
l'annotazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto (destinatario, oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico) che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell'avviso, e dunque legittimità e validità della notificazione, poiché ex art. 8 l. n. 890/1982 l'ulteriore annotazione del nome, del cognome e della qualità della persona che oppone il rifiuto è necessaria soltanto nel caso di rifiuto di firmare l'avviso di ricevimento opposto da persona (abilitata a ricevere il plico, ma) diversa dal destinatario stesso (cfr. Cass. Sez. 3 n. 8465 del 31/03/2025 rv. 674240 – 01; Cass. Sez. 5 n. 16237 del
20/06/2018 rv. 649198 – 01; Cass. Sez. 6 – 5 n. 9779 del 19/04/2018 rv. 647735 – 01; Cass.
Sez. 1 n. 3737 del 25/02/2004 rv. 570486 - 01).
Inoltre, sono irrilevanti i motivi del rifiuto, sicché è validamente compiuta, secondo le forme della notificazione cosiddetta "virtuale" ex art. 138 c. 2 c.p.c., la notificazione di un atto processuale, per il solo fatto che il destinatario si rifiuti di riceverne la copia (cfr. Cass. Sez. 6
– 3 n. 23388 del 03/11/2014 rv. 633178 - 01).
Nella fattispecie, avendo l'odierna appellante rifiutato di ricevere la notifica, eseguita a mezzo posta, del decreto ingiuntivo n. 79/2022 citato in narrativa, su cui il precetto qui opposto è basato, ed essendo ella indicata nel relativo plico postale quale persona destinataria, la notifica del titolo esecutivo giudiziale azionato dall' (cfr. la relativa relata, prodotta da entrambe CP_1
le parti) è, con evidenza, regolarmente e validamente compiuta.
Essendo la domanda giudiziale contenuta nel ricorso monitorio proposto dall' , ed accolta CP_1
con il richiamato decreto ingiuntivo, rivolta contro l'odierna appellante, nella qualità di erede di , ed essendo stato il decreto ingiuntivo stesso a lei regolarmente notificato, ne Persona_1
segue che la parte tenuta ad effettuare le prestazioni indicate nel decreto stesso, e nei confronti della quale può essere sperimentata l'azione esecutiva per la realizzazione della condanna, nel caso di esecutività del decreto, va individuata nell'appellante stessa (cfr. Cass. Sez. 1 n. 22489 del 19/10/2006 rv. 595098 - 01). Difatti, in tema di debiti ereditari, il decreto ingiuntivo emesso a carico di una persona in qualità di erede del debitore contiene una implicita decisione sulla sussistenza di detta qualità,
e, pertanto, conferisce all'ingiunto l'interesse a proporre opposizione, per far valere la propria veste di semplice chiamato all'eredità non accettante, e quindi privo di legittimazione passiva nei confronti della domanda (cfr. Cass. Sez. 1 n. 920 del 07/03/1977 rv. 384531 - 01).
Pertanto, per contestare la propria qualità di erede, asserita dall' ricorrente in via CP_1 monitoria, l'odierna appellante era onerata alla proposizione di opposizione al decreto ingiuntivo notificatole, trattandosi di questione di titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto dal ricorrente.
Difatti, è pacifico che il soggetto chiamato all'eredità, ma che non l'abbia accettata, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario;
quando, però, detta domanda sia stata proposta nei suoi confronti, egli ha l'onere di resistere sostenendo l'insussistenza della sua qualità di erede, al fine di conseguire il risultato di non essere condannato al pagamento del debito, in quanto, una volta che attraverso il giudicato sia stato accertato un diritto di una parte nei confronti di un'altra, tutte le questioni che avrebbero potuto essere fatte valere nel giudizio e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all'esecuzione, anche ai fini dell'allegazione della rinuncia all'eredità (cfr. Cass.
Sez. 3 nn. 18534 del 03/09/2007 rv. 598814 – 01 e 6345 del 25/11/1988 rv. 460688 - 01).
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dall'odierna appellata.
Nella fattispecie, difatti, da un lato non sono configurabili vizi della notifica del decreto ingiuntivo su cui il precetto opposto è basato, e, comunque, eventuali vizi non potrebbero qualificarsi come di inesistenza (configurabile solo qualora la notifica viene effettuata in luogo o a mani di persona privi di alcun tipo di relazione con l'ingiunto), sicché, come pacifico, non sarebbe proponibile opposizione all'esecuzione, ma solo opposizione tardiva ex art. 6560 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 – 3 n. 9050 del 18/05/2020 rv. 657739 – 01; Cass. Sez. 3 nn.
13365 del 16/05/2023 rv. 667696 – 02, 14692 del 26/05/2023 rv. 667981 – 01 e 10495 del
01/06/2004 rv. 573331 - 01).
Dall'altro lato, il prospettato vizio del richiamato decreto ingiuntivo attiene alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, che integra, come pacifico, questione di merito (cfr. Sez. 3 n. 16904 del 27/06/2018 rv. 649436 – 01; Cass. Sez. 1 n. 7776 del
27/03/2017 rv. 644832 - 01), sicché non è in alcun modo qualificabile come di inesistenza del titolo esecutivo, e può pertanto essere fatto valere solo nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso, ma non in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., costituendo questione in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale (cfr. Cass. Sez. 3 nn.
1935 del 25/02/1994 rv. 485463 – 01, 10650 del 29/11/1996 rv. 500901 - 01, 9205 del
06/07/2001 rv. 547978 – 01, 12251 del 25/05/2007 rv. 598119 – 01 e 24027 del 13/11/2009 rv. 610884 – 01; Cass. Sez. 1 n. 22402 del 05/09/2008 rv. 604683 - 01).
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 280/2024 in data 01/07/2024 del Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 29/05/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott.ssa Anna Maria Tracanna -