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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/05/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile - Minori, così composta:
Dott.ssa Concettina Epifanio Presidente
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
Dott. Giuseppe Perri Consigliere rel.
Dott. Marco Veltri Consigliere Onorario esperto
Dott.ssa Anna Fazzari Consigliere Onorario esperto ha pronunciato la seguente
2
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 678 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n. 65/2024, pubblicata il 5 giugno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliato in OT, via A. Tedeschi n. 65, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Scola del Foro di OT (C.F.:
) dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
C.F._2
appellante
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Cerrelli, in qualità C.F._3
di curatore speciale, giusta decreto del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro del 5 ottobre 2023; appellato nonché
, nata in [...] il [...], via Noto n. 9, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Rossana Scibetta, del foro di NI (C.F. ), con studio C.F._4
in NI, via Re Martino n. 16, giusta procura in atti;
appellata
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1
Catanzaro, in riforma dell'impugnata sentenza n.65 /2024 emessa dal Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro nel procedimento n. 422/23, contrariis reiectis, accogliere, in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al
Tribunale accogliere tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e che qui si riportano:: “Si conclude chiedendo che l'On.le Tribunale per i Minorenni voglia disporre la revoca del provvedimento pronunciato lo scorso 3 ottobre con ogni conseguenziale statuizione;
in subordine e/o in ogni caso disporre la nomina di un esperto in psicologia dell'età evolutiva al fine di meglio comprendere i bisogni e le aspettative del minore e conseguentemente, all'esito, provvedere”.
Voglia altresì l'Ecc.me Corte di Appello, accertata la contraddittorietà della sentenza quanto al capo 13, nella parte in cui indica entrambi i genitori del minore quali possibili figure per un eventuale ricongiungimento familiare, statuire, per i motivi illustrati, che l'unico genitore individuabile è il padre”; per l'appellato speciale Avv. Giancarlo Cerrelli: Controparte_3
“Chiede che l'Eccellentissima Corte di Appello di Catanzaro, voglia respingere, perché infondato l'appello”; per l'appellata “Chiede In via istruttoria di voler disporre tutti Controparte_2 gli accertamenti necessari nei confronti di entrambi i genitori al fine di valutare l'effettiva
2 capacità genitoriale nonché le condizioni lavorative ed economiche in cui al momento versano;
l'audizione del minore per verificare come si sono evoluti i rapporti con CP_1
entrambi i genitori rilevato comunque che tutte le parti sono state ascoltate diverse volte dal giudice delegato e le risultanze delle loro audizioni sono state riportate in maniera chiara e precisa nella sentenza oggi impugnata ed i verbali delle audizioni sono a disposizione della Corte. Nel merito il rigetto del ricorso presentato nell'interesse del padre e che l'Ill.ma Corte di Appello confermi il collocamento del Parte_1
minore presso la struttura, anche al fine di garantire il mantenimento dei rapporti e dei contatti con la madre. La reintegra della responsabilità genitoriale ex art. 332 c.c. nei confronti di ”; Controparte_2 per il Procuratore Generale: “chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado
Il giudizio di primo grado è stato così ricostruito nella sentenza gravata.
“A seguito di intervento ex art. 403 CC e di decreto presidenziale di convalida, questo
Ufficio con provvedimento 20.10.2023 ha così testualmente statuito: … Visto il decreto in data 3.10.2023 emesso dal Presidente di questo Tribunale con cui è stato convalidato il collocamento urgente, disposto dal Servizio Sociale di OT, del minore sopra generalizzato presso la suindicata struttura di accoglienza fino a diversa statuizione di questa Autorità Giudiziaria;
-Preso atto che è stato designato quale curatore speciale del minore l'avv. Giancarlo Cerrelli ed è stata fissata l'udienza del 16.10.2023 di comparizione delle parti con rituali notifiche del ricorso e del decreto a cura della
Procura- sede nel rispetto dei termini previsti dall'art. 403 codice civile;
- All'esito della udienza suindicata, si è proceduto, con la partecipazione del curatore speciale, alla audizione del minore e del padre (assistito e difeso dall' avv. Maria Grazia Scola che si è riportata alla memoria di costituzione depositata telematicamente in cui chiedeva la
3 revoca del provvedimento emesso in data 3.10.2023); Rilevato: - che, per come argomentato nel provvedimento di convalida del disposto collocamento ex art. 403 c.c., risulta dagli atti allegati, la situazione pericolosa e di importante disagio del minore, sorpreso a praticare l'attività di accattonaggio in forma alquanto “strutturata”, sovente visto in strada in orario serale e notturno perle vie cittadine anche insieme a persone dedite all'abuso di sostanze alcooliche, allocato in assetto abitativo inadeguato non solo per le assai precarie condizioni igieniche ma anche per l'assenza di figure adulte di riferimento adeguate al suo accudimento, mentre il padre non riusciva ad assicurare idonea gestione in assenza di situazioni di serio pregiudizio e non dava garanzie su una eventuale sistemazione affidabile all'esito del suo breve ricovero in ospedale, manifestando il minore piacere ed entusiasmo per il collocamento comunitario, quanto meno sino a quando il genitore non avesse reperito adeguata abitazione ed occupazione lavorativa stabile e regolare;
Considerato: - che all'esito dell'udienza e dell'ascolto del minore e del padre sono emersi ulteriori elementi confermativi di gestione incongrua del minore da parte del padre ora provvisoriamente ospite di persone conosciute solo da poco tempo e che ha riconosciuto l'inadeguatezza del contesto abitativo di pertinenza, le evidenti difficoltà sia di vigilare in ordine ai comportamenti del figlio che sfuggiva al suo controllo sia relativamente alle frequentazioni che all'aspetto educativo del medesimo, con chiaro nocumento alla equilibrata crescita psico-fisica del minore il quale ha rappresentato stato di benessere a seguito dell'inserimento comunitario, pur con la manifesta volontà di mantenere relazioni con il genitore;
- che il padre seppure in una prospettiva riduttiva di difficoltà di gestione del minore si è rimesso alle decisioni del
Tribunale in vista del recupero della relazione con il figlio ( ...sono d'accordo a che stia in struttura sin tanto che non mi stabilizzo con il lavoro e trovo una buona casa dove poter andare a vivere assieme ... se necessario sono d'accordo che venga affidato al CP_1
servizio Sociale...), ove: - la difesa del genitore si è rimessa alle determinazioni del
Tribunale, anche ai fini della eventuale collocazione della diade padre-minore in adeguata struttura;
- il curatore speciale concludeva per la conferma del collocamento etero-familiare, ovvero per l'inserimento della diade padre-minore in adeguata struttura ed in ogni caso per la regolamentazione delle relazioni genitore - minore;
- che in base
4 ai dati che precedono va condiviso il provvedimento adottato ricorrendo i presupposti di cui all'art. 403 codice civile e riscontrandosi nella descritta situazione una condizione di pregiudizio tale da richiedere un intervento immediato e non dilazionabile dovendosi assicurare adeguata tutela al minore attese le dinamiche gestionali altamente disfunzionali per come anche direttamente rilevate, avuto riguardo alla età del predetto;
- che pertanto tale situazione non è diversamente fronteggiabile se non con l'allontanamento del minore ed il collocamento in comunità, mentre non è percorribile il collocamento del minore in assetto diverso da quello comunitario per le perduranti serie criticità della figura paterna, senza che sia attuabile, allo stato, un congiunto inserimento;
- che a tanto segue l'affidamento al Servizio Sociale del Comune di OT per tutti gli interventi infra-indicati in dispositivo;
- che il presente provvedimento deve essere immediatamente comunicato a cura della cancelleria al Pubblico Ministero, al padre ed al curatore speciale designato, nonché allegato al proc. n. 422/23 Cont, già instaurato su ricorso del PMM ex art. 330 CC nei confronti del padre;
P.Q.M.
Sentito il PMM, Letto ed applicato l'art 403 C.C., CONFERMA Il decreto di convalida emesso dal Presidente di questo Tribunale nei confronti del minore il minore al Controparte_1 Per_1
Servizio Sociale del comune di OT per il prosieguo del suo collocamento presso l'attuale struttura, con facoltà per il Servizio, se eventualmente necessario, di individuare ed assicurare anche diverso e più idoneo assetto;
INCARICA Il Servizio Sociale affidatario: - di promuovere ogni sostegno in favore del minore, assicurando sin dalla immediatezza la piena regolarità della frequenza scolastica ed ogni idoneo percorso formativo ed educativo;
- di promuovere interventi di sostegno sociale in favore del nucleo familiare, nonché di sostegno e rafforzamento delle funzioni genitoriali;
- di elaborare un programma di relazioni monitorate padre - figlio, nelle forme e nei tempi ritenuti congrui, con la collaborazione della struttura ospitante, con facoltà di sospensione in caso di condotte disfunzionali;
- di elaborare progetto di tutela del minore e di relazionare in ordine all'andamento della situazione ed all'espletamento degli incarichi;
INCARICA La struttura ospitante: - di promuovere sostegno scolastico, formativo, educativo in favore del minore, collaborando con il Servizio affidatario e relazionando anche con riferimento alle qualità delle relazioni padre-minore; SOLLECITA La Questura di OT - Ufficio
5 minori alla trasmissione di dati informativi relativi all'attuale situazione personale, socio-ambientale, lavorativa ed abitativa del genitore Persona_2
AUTORIZZA Il padre ad intrattenere relazioni con il minore secondo la elaborazione del programma suindicato;
DISPONE La chiusura del procedimento e la allegazione del presente decreto e del relativo fascicolo al proc. n. 422/23 Cont - udienza 9 gennaio 2024 ore 9.30: provvedimento immediatamente esecutivo. Manda la cancelleria di dare tempestiva comunicazione del presente provvedimento al Pubblico Ministero, al padre
(domicilio eletto avv. Maria Grazia Scola), al curatore speciale, al Servizio Sociale del
Comune di OT;
alla struttura ospitante;
alla Questura di OT - Ufficio minori.
La Questura di OT successivamente relazionava che aveva Persona_2 categoricamente rifiutato di programmare un accesso domiciliare in quanto “non è disposto a comunicare ove si trova e con chi, in quanto ospite di amici e specificando che non ha fissa dimora al momento”.
Nel frattempo si costituiva nell'ambito del presente procedimento per il tramite dell'avv.
Rossana Scibetta la madre del minore , domandava la reintegra della Controparte_2 responsabilità genitoriale e l'affidamento esclusivo del minore, in via gradata tutti gli accertamenti necessari e comunque l'autorizzazione ad intrattenere relazioni con il figlio minore ed il suo trasferimento in una comunità più vicina al luogo di residenza della madre e deduceva: - che seppure il minore è in affidamento esclusivo del padre con provvedimento della Autorità Giudiziaria rumena, trattasi di provvedimento illegittimo;
- che la madre ha cercato di intrattenere relazioni con il figlio ma tanto veniva ostacolato dal padre;
- che la madre è in grado di prendersi cura del minore in quanto la sua situazione è cambiata, vive stabilmente in NI insieme al compagno Persona_3 ed è titolare di una impresa individuale.
In tale quadro il Servizio Sociale di OT relazionava che il minore si era progressivamente integrato nell'ambiente comunitario e dopo un primo periodo di comportamenti disturbanti e di disimpegno vi è stato un deciso miglioramento della sua condotta, con l'avvio di un percorso educativo;
che i rapporti padre-minore si svolgono in maniera regolare e che il padre ha assunto, tranne che in talune occasioni, atteggiamento collaborativo;
che permane la situazione di instabilità lavorativa e
6 abitativa del genitore.
Anche la struttura ospitante rappresentava un cambiamento radicale del ragazzo, con miglioramento delle sue dinamiche comportamentali ed atteggiamento più composto ed educato, mentre gli incontri padre-figlio alternano momenti di affettività a momenti di indifferenza.
Si procedeva, con la partecipazione del costituito curatore speciale del minore alla udienza di comparizione personale dei genitori assistiti e difesi dai rispettivi difensori, ove: - il padre pur rappresentando di voler riavere il figlio con sé, evidenziava le sue perduranti problematicità e si rendeva disponibile in ordine ad ogni ulteriore percorso necessario ivi compresa la prosecuzione dell'inserimento comunitario del medesimo
(...continuo ad avere difficoltà .. il tribunale rumeno ha stabilito l'affidamento esclusivo del bambino in mio favore .. sono disponibile a tutti i percorsi... vorrei stare con mio figlio, però sono d'accordo che stia in struttura sin tanto che io mi stabilizzo .... chiedo eventualmente di poterlo vedere di più... sono d'accordo che resti affidato al CP_1
Servizio Sociale sin tanto che sarà necessario ...); - la madre pur rappresentando l'intenzione di avere il figlio con sè, ammetteva di non vederlo da anni e di essere disponibile in ordine ad ogni ulteriore percorso necessario ivi compresa la prosecuzione dell'inserimento comunitario (.. io non vedo dal 2015 ed in questi anni lo avrò CP_1 sentito una quindicina di volte, lo dal 2015 in poi non ho provveduto al suo mantenimento
. ..io non sento da circa cinque mesi .. quando stavamo insieme il PA si occupava CP_1 del bambino ... lui ha sempre trattato bene il bambino ... non è mai stato violento con il bambino e penso che debba rimanere il padre del bambino ... Vorrei mio figlio a casa con me ... anche se penso che debba avvenire gradatamente ... ora vorrei vedere ... CP_1 sono disponibile a fare i percorsi... sono anche d'accordo che il bambino resti affidato ancora al servizio sociale e collocato in struttura sino al tempo che sarà necessario . . . ) .
All'esito della udienza era dato incarico al Servizio Sociale di elaborare, acquisita la disponibilità del minore, un programma di relazioni monitorate madre-figlio, nelle forme e nei tempi ritenuti congrui, con la collaborazione della struttura e con facoltà di sospensione in caso di situazioni disfunzionali.
7 Dall'ascolto del minore risultava il suo stato di acquisito benessere in ambito comunitario e la sua volontà ad ulteriormente permanervi in un quadro di relazioni molto risalenti e sfocate con la madre (...in struttura mi trovo benissimo, gli educatori sono bravissimi.. mi trovo molto meglio rispetto a quando stavo con PA.. sto andando a scuola ... sai che sto sentendo mamma? .. voglio vedere mamma .. quando abbiamo lasciato la Sicilia per andare in Romania ero piccolissimo .. mamma non l'ho più sentita ...preferisco sentire mamma rispetto a PA ...PA lo sento due tre volte a settimana... lui non è un bravo PA, qualche volta mi ha anche picchiato .... voglio stare in struttura); era poi fissata udienza 24.5.2024 per la rimessione della causa in decisione secondo la sequenza riportata nel verbale di udienza (cfr. pv. udienza 1.3.2024).
Il 29 aprile 2024 perveniva relazione di aggiornamento da parte del Servizio affidatario che ribadiva la positività del percorso di integrazione del minore in ambito comunitario, il suo processo di maturazione, con i miglioramenti ottenuti in campo scolastico e con l'avvio di un percorso educativo presso il Servizio di NPI;
in siffatto contesto era evidenziato che la madre ha assunto atteggiamento collaborativo verso il Servizio e si mostra desiderosa di recuperare il rapporto con il figlio nel rispetto dei suoi tempi, per cui sono state attivate telefonate integrate da videochiamate;
che per quanto invece riguarda la figura patema non vi sono stati mutamenti della situazione abitativa e sono stati attivati in suo favore percorsi psicologici e genitoriali mentre le relazioni padre figlio proseguono con tratti di superficialità, pure con una certa oppositività verso il Servizio, denotando l'uomo scarsa consapevolezza delle problematiche condizioni di vita in cui il figlio viveva con lui negli ultimi periodi antecedenti all'allontanamento, ove sono pure emersi dati di disfunzionalità nelle interazioni con il figlio per via delle pressioni in merito al rapporto della madre ed a quanto riferire, nella ferma volontà del ragazzo manifestata nel corso dei colloqui svolti di continuare a permanere in struttura ed a non seguire il genitore nei suoi eventuali spostamenti.
In linea con gli anzidetti dati si pongono le risultanze della relazione della comunità che confermavano: - il deciso miglioramento del ragazzo sotto tutti i profili, con atteggiamenti del tutto diverso dal suo ingresso in struttura;
- la ulteriore rilevata problematicità delle relazioni padre-figlio, utilizzando il padre anche un linguaggio scurrile nei confronti del
8 predetto, nonostante gli interventi degli operatori, con repentini e discordanti atteggiamenti assunti dalla figura paterna;
- la maggiore serenità e tranquillità nelle relazioni madre-figlio.
Per il padre la difesa depositava note autorizzate e memorie conclusionali e chiedeva la revoca delle statuizioni già assunte in quanto il padre può assicurare al figlio una sistemazione decorosa ed in subordine la nomina di un esperto in psicologia della età evolutiva per comprendere i bisogni e le aspettative del minore e conseguentemente provvedere.
Per la madre la difesa depositava note autorizzate e memorie conclusionali e chiedeva in vista della presentazione di un ricorso per la reintegra della responsabilità genitoriale, che il minore continui a rimanere collocato presso la comunità per consolidare il suo stato di benessere, con possibilità di mantenere relazioni madre-figlio in spazio neutro al fine di assicurare un progressivo e sempre più stretto contatto con la madre.
Il curatore speciale depositava note scritte e comparse conclusionali e chiedeva la conferma del collocamento comunitario del minore, con prosecuzione delle relazioni monitorate genitori figlio ed eventuali ctu per la valutazione delle capacità genitoriali dei genitori.
Tutte le parti depositavano brevi repliche.
Il PMM concludeva per l'accoglimento del ricorso, con conferma del collocamento etero- familiare e con sospensione della responsabilità genitoriale, con prescrizioni di percorsi Con presso il D oltre a quelli già individuati dai Servizi funzionali alla verifica della possibilità di emersione di adeguate competenze nell'accudimento e nella educazione del minore, con previsione dì possibilità di incentri osservati tra il minore e la madre.
All'udienza 24.5.2024, i difensori dei genitori si riportavano ai rispettivi scritti e memorie, opponendosi la difesa del padre alle conclusioni formulate dal PMM, mentre il curatore speciale nel riportarsi ai propri scritti e memorie, anche aderiva alle conclusioni del
PMM.
La causa era rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio”.
9 2. La sentenza appellata
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro ha così statuito: “DICHIARA Inammissibile la richiesta della madre specificata in parte motiva;
CONFERMA L'affidamento del minore al Servizio Sociale del Controparte_1
Comune di OT per la durata di mesi ventiquattro dal deposito della presente sentenza, alla cui scadenza ed in caso di mancato inoltro di relazione sociale che ne chiede la proroga lo stesso verrà meno;
CONFERMA il collocamento del minore presso l'attuale struttura o diverso assetto maggiormente idoneo individuato dal Servizio e che ne curerà l'eventuale inserimento, con facoltà per il soggetto collocatario, previa consultazione con il Servizio affidatario e non vincolante con i genitori, di assumere ogni decisione inerente al minore (ivi comprese quelle inerenti alla salute ed alla scuola),
PRESCRIVE al padre, a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale: di assumere un stile educativo maturo e responsabile;
di avviare percorso di autonomia personale, genitoriale e lavorativa;
di non interferire con il percorso di integrazione del minore;
di collaborare attivamente con tutti gli interventi ed i percorsi previsti dal Servizio Sociale
e dalla struttura;
INCARICA Il Servizio Sociale affidatario: - di promuovere interventi di sostegno socio-assistenziale; - di promuovere interventi di sostegno volti a rafforzare le competenze genitoriali, valutando la necessità di percorsi specialistici;
- di elaborare un programma di relazioni monitorate genitori - figlio, nelle forme e nei tempi ritenuti congrui, in luogo neutro, con la collaborazione della struttura ospitante, verificata la disponibilità del minore, con facoltà, sia di organizzare e gestire maggiori spazi di autonomia, se rispondenti al preminente interesse del minore sia di immediata sospensione in caso di situazioni disfunzionali;
- di elaborare progetto di tutela del minore, anche funzionale, attraverso le approfondite verifiche, all'eventuale ricongiungimento del minore presso il genitore maggiormente idoneo, secondo i tempi e le modalità predisposti dal Servizio, con i dovuti sostegni, - di promuovere ogni sostegno in favore del minore;
- di relazionare con urgenza relativamente ad eventuali situazioni di rischio per il minore;
INCARICA la struttura ospitante: di promuovere sostegno scolastico, formativo, educativo e specialistico in favore del minore e di relazionarsi con il Servizio affidatario;
AUTORIZZA I genitori ad intrattenere relazioni con il minore
10 secondo la elaborazione del programma suindicato;
NULLA PER LE SPESE provvedimento immediatamente esecutivo”.
Il primo giudice ha così motivato tale decisione.
“Non è necessario alcun approfondimento istruttorio o di carattere tecnico, tenuto conto delle risultanze acquisite e ripercorse, in cui anche si inquadrano gli accertamenti delegati, le puntuali risultanze ricavate dalle relazioni sociali e della struttura, le dichiarazioni rese dalle parti e l'ascolto del minore, dati tutti che costituiscono elementi di giudizio rimessi alla valutazione del giudice procedente ed oggetto di contraddittorio.
Devesi, inoltre, in primo luogo rilevare che la richiesta di reintegra della responsabilità genitoriale e di affidamento esclusivo formulata dalla madre nella memoria di costituzione è inammissibile sotto un duplice profilo: in primo luogo perché la richiesta della modifica delle condizioni di affidamento deve essere fatta valere dinanzi alla
Autorità giudiziaria romena che ha disposto l'affidamento esclusivo al padre, in secondo luogo perché trattasi di istanza che esorbita dal presente procedimento aperto su ricorso del PM ex art. 330 CC nei confronti del padre.
Tanto precisato, sulla scorta dei dati che precedono è necessario confermare tutti i provvedimenti già assunti, con le ulteriori statuizioni infraindicate in dispositivo.
Ed infatti, permangono gli importanti profili di disfunzionalità della gestione paterna, accentuati dalla oggettiva situazione di disagio socio-ambientale e dalla criticità espressa dal genitore nel corso delle dinamiche e delle relazioni con il figlio, con scarsa adesione ai percorsi ed agli interventi dei Servizi, avendo peraltro il minore, adolescente e non bambino di tenera età, recuperato solo all'esito del suo inserimento comunitario il proprio stato di benessere ed acquisito, sotto il profilo comportamentale, relazionale, scolastico ed educativo comportamenti appropriati, espressamente verbalizzando, sia nel corso della osservazione e dei colloqui con gli operatori, sia in sede di ascolto dinanzi a questa
Autorità Giudiziaria, il proprio stato di serenità e di integrazione, nonché la volontà di permanere in struttura, profili congiuntamente segnaletici di una importante condizione di disagio, di instabilità e di trascuratezza vissuta con padre e che non intende subire o comunque rivivere.
Occorre infatti rilevare che la volontà del minore, non di tenera età, è stata espressa in
11 modo chiaro e lineare nel corso della audizione senza che emergano dubbi o incertezze circa il suo desiderio di continuare a rimanere in comunità.
In proposito, devesi rimarcare come la volontà del minore, tra l'altro in una età che consente allo stesso di operare scelte consapevoli, sia un elemento di fondamentale importanza in ordine alle decisioni che lo riguardano.
In ambito internazionale norma di riferimento è l'art. 12 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo che, prevede l'obbligo per gli Stati parti di garantire al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. Del pari, la convenzione di Strasburgo del 25.1.1996, ratificata in Italia con la legge n. 77/2003, prevede il diritto del minore, con sufficiente capacità di discernimento, di essere informato e consultato nelle procedure giudiziarie che lo riguardano.
Nell'ordinamento italiano, attualmente, l'audizione del minore ha assunto un ruolo centrale in seguito ai recenti interventi normativi in materia di filiazione e costituisce una delle “regole fondamentali e generali attraverso le quali, realizzandosi il riconoscimento dell'ascolto stesso come diritto assoluto del minore, viene conseguito il suo interesse superiore, corrispondente al suo sviluppo armonico, psichico, fisico e relazionale” (cfr.
Cass. n. 19664/2014 - Cass. n. 5273/2014).
Tanto in un quadro in cui entrambi i genitori nel corso delle audizioni, seppure con differenti prospettazioni, hanno comunque aderito a tale soluzione, dovendo peraltro il rapporto tra il ragazzo e la madre ben consolidarsi e comunque ricostruirsi ove si consideri che lo stesso è stato assente per molti anni, essendo stata la donna figura sostanzialmente assente dalla vita e dalla quotidianità del minore, dovendo peraltro escludersi il trasferimento del minore in comunità più vicina al luogo di residenza della madre essendo necessario preservare la stabilità del minore ed il suo stato di positivo adattamento nell'attuale ambiente.
L'Ente terzo deve pertanto attivare importanti interventi e sostegni funzionali all'eventuale rientro in famiglia del ragazzo.
12 Si impongono, pertanto, severe prescrizioni, ex art. 333 cc nei confronti del padre a fronte del ricorso del PM proposto esclusivamente nei suoi confronti in quanto, allo stato, adeguate a fronteggiare le criticità genitoriali emerse”.
3. Il giudizio di secondo grado
La sentenza del Tribunale veniva impugnata dal padre del minore Parte_1
con ricorso ex artt. 473-bis.30 e ss. c.p.c., con cui contestava la decisione del primo
Giudice e chiedeva, in riforma, di revocarne le statuizioni, nonché, di nominare un esperto in psicologia dell'età evolutiva al fine di meglio comprendere i bisogni e le aspettative del minore e, accertata la contraddittorietà della sentenza gravata nella parte in cui indica entrambi i genitori del minore quali possibili figure per un eventuale ricongiungimento familiare, statuire che l'unico genitore individuabile è il padre.
In tale procedimento, si costituivano il curatore speciale e la madre del minore, CP_2
chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata: in
[...]
particolare, la insisteva altresì per la richiesta di reintegra della responsabilità CP_2
genitoriale.
L'udienza di trattazione fissata per il 25 marzo 2025 era sostituita dal deposito telematico di note scritte, con le quali le parti si riportavano alle predette conclusioni.
Il Procuratore Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
La causa veniva quindi trattenuta in riserva allo scadere del termine per il deposito di note scritte e decisa all'esito della camera di consiglio in data 11 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'atto di appello
Il ricorrente ha impugnato la sentenza in epigrafe deducendo quanto segue.
“Il giudice di primo grado ha confermato l'affidamento del minore al Servizio Sociale del
Comune di OT ed il suo collocamento presso una struttura sul presupposto che il
13 padre non sia idoneo ad occuparsi del figlio e precisando altresì che la volontà del minore di rimanere in struttura è emersa in modo chiaro e lineare.
Ebbene, a parere della scrivente, il Tribunale ha omesso di dare il giusto rilievo al contesto nel quale è maturato l'intervento del Servizio Sociale del Comune di OT, contesto ampiamente dimostrato con la produzione dei relativi referti medici. Gli operatori del Servizio, infatti, sono intervenuti nel mese di settembre 2023 allorchè il padre del ragazzo era ricoverato presso l'ospedale di OT per un delicato e lo si ripete documentato intervento chirurgico e nell'occasione aveva affidato il bambino ad alcuni conoscenti presso i quali era ospite. CP_1
Proprio a causa delle precarie condizioni di salute, infatti, l'odierno appellante era stato costretto a sospendere il lavoro di cameriere con conseguente impossibilità di pagare il canone di locazione dell'appartamento in cui viveva insieme al figlio. Detto contesto non
è stato, a parere della scrivente, sufficientemente considerato e di contro sono stati attribuiti al padre di segni caratteriali che non gli appartengono. CP_1
Lo stesso Tribunale, ha, inoltre, considerato chiara e lineare la volontà del minore di rimanere in struttura, nonostante nel corso delle audizioni siano emersi sentimenti e bisogni talmente confusi e contraddittori da indurre questa difesa a chiedere la nomina di un esperto in psicologia dell'età evolutiva al fine di accertare gli effettivi bisogni del bambino;
La situazione di disagio non è mai stata negata dal padre, il quale ha addirittura condiviso la temporanea decisione di affidare il piccolo al Servizio chiedendo anche di essere collocato in struttura insieme a in attesa di individuare soluzioni abitative CP_1
e lavorative stabili. Il PA di al quale il piccolo è stato affidato dall'Autorità CP_1
Giudiziaria Rumena come risulta dal provvedimento prodotto nel giudizio di primo grado, ha sempre accudito suo figlio con amore e dedizione, lavorando assiduamente pur di garantire al piccolo un'esistenza serena e dignitosa.
La sua dedizione al lavoro emerge chiaramente dal curriculum vitae prodotto nel giudizio di primo grado.
Sia il provvedimento del Tribunale rumeno sia il curriculum vitae dell'odierno appellante non sono stati tenuti in alcuna considerazione e quanto al provvedimento dell'autorità giudiziaria rumena è stato, in sentenza citato, esclusivamente al fine di motivare il rigetto
14 delle richieste della madre del minore.
Superato il momento di difficoltà cagionato soprattutto dalle condizioni di salute,
[...]
ha immediatamente ricominciato a lavorare seppure, purtroppo, senza Parte_1
regolare contratto e ha reperito una idonea abitazione il cui proprietario, tuttavia, in assenza di formale contratto di lavoro non si è reso disponibile a stipulare un regolare contratto di locazione.
Con l'inserimento lavorativo sia pure precario e una stabile dimora, l'appellante, sperava di poter ricongiungersi al figlio che ripetutamente nel corso degli incontri e delle telefonate con il padre chiedeva di lasciare la struttura.
Il Tribunale non ha tenuto conto delle mutate condizioni abitative e lavorative di
[...]
Parte_1
Erronea valutazione di una prova e conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il giudice di prime cure, considerando chiara e lineare la volontà del minore di rimanere in struttura, ha ritenuto, nella parte motiva della sentenza e precisamente a pagina 7 che non “è necessario alcun approfondimento istruttorio o di carattere tecnico….” così implicitamente rigettando la richiesta di nomina di un esperto in psicologia dell'età evolutiva, condivisa, peraltro, dallo stesso curatore speciale del minore;
Ebbene, leggendo attentamente le dichiarazioni del ragazzo, emergono contraddizioni palesi: mentre dichiara “mia madre è il mio sangue lei mi ha tenuto in pancia”, poco prima e ripetutamente chiede di restare in struttura fino a ventuno anni ma chiede anche se a 16/17 anni potrà andare a trovare suo padre da solo.
Suo padre, non sua madre!
E ancora, il minore dichiara testualmente: “mi piace stare con gli educatori della struttura, con PA no” e a questo punto il Tribunale evidenzia che il bambino “abbassa lo sguardo, pone la mano sul viso” (pagina uno del verbale di udienza del 1 marzo 2024).
Non è necessaria nemmeno la nomina di uno specialista per comprendere che CP_1
abbassa lo sguardo e si copre il viso perché sa di mentire.
E senza dubbio mente anche al padre, al quale ha raccontato che un'operatrice della struttura ha schiaffeggiato un ragazzo ed è molto dura anche con al quale a volte, CP_1
per punizione, viene addirittura negata la cena. In definitiva le dichiarazioni di i CP_1
15 suoi bisogni effettivi dovevano e potevano essere meglio indagati con l'ausilio di un esperto di psicologia dell'età evolutiva al fine di poter fornire al minore le soluzioni più idonee ad una crescita serena ed equilibrata.
La severità del padre, riferita dal bambino deriva proprio dai comportamenti trasgressivi di CP_1
Di ciò non si è tenuto conto.
Nonostante le tante difficoltà e nonostante il carattere ribelle del ragazzo, quest'ultimo, proprio in virtù delle capacità educative e genitoriali del padre ha sempre regolarmente frequentato la scuola come lui stesso ammette, aggiungendo che il padre si arrabbia quando il figlio non vuole andare a scuola e raccontando che quando usciva di casa nonostante il diverso parere del padre, quest'ultimo lo seguiva. Dunque descrive decisamente un padre attento e amorevole.
D'altronde le capacità genitoriali di emergono in modo chiaro Parte_1 anche dal provvedimento del Tribunale rumeno che ha disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre.
Anche di questo il Tribunale per i Minorenni non ha tenuto conto, sbrigativamente considerando chiara e lineare la volontà espressa dal minore.
L'inidoneità genitoriale della madre del bambino, accertata dall'Autorità Giudiziaria rumena, la mancanza di una rete parentale, la conseguente sostanziale solitudine di nel sostenere la crescita del figlio, unitamente alla personalità forte e decisa del Pt_1
minore, hanno purtroppo, a volte, condotto a trasgredire le regole che il PA CP_1
tenta faticosamente di insegnargli.
Sull'attendibilità di si nutrono forti sospetti. Controparte_1
Da ultimo, anche le manifestazioni di affetto per una madre assente per troppi anni destano il legittimo sospetto che il bambino voglia esclusivamente sottrarsi alla severità di un padre che tenta faticosamente di dargli delle regole, con l'illusione che la madre sia più permissiva.
Nonostante molteplici e legittimi dubbi in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni del minore, il Tribunale non ha esitato a definire chiara e lineare la sua volontà, omettendo di procedere ad una approfondita verifica con l'ausilio di un esperto in psicologia dell'età
16 evolutiva.
In ordine al capo della sentenza (punto 13 in
PQM
) nel quale il Tribunale incarica il
Servizio Sociale di elaborare progetto di tutela del minore, anche funzionale, attraverso le approfondite verifiche, all'eventuale ricongiungimento del minore presso il genitore maggiormente idoneo, non può non rilevarsi la manifesta contraddittorietà della sentenza.
E infatti, i giudici di prime cure dichiarano inammissibile la richiesta della madre del piccolo di reintegra della responsabilità genitoriale e di affidamento del minore, specificando nella parte motiva, a pagina sette della sentenza che la richiesta è inammissibile in primo luogo perchè deve essere fatta valere davanti all'autorità giudiziaria rumena che ha disposto l'affidamento esclusivo al padre e secondariamente perché l'istanza esorbita dal procedimento aperto su ricorso del PMM nei confronti del padre.
Non si comprende, pertanto, come gli stessi giudici possano aver incaricato il Servizio
Sociale di elaborare progetto di tutela del minore, anche funzionale, all'eventuale ricongiungimento del minore presso il genitore maggiormente idoneo.
In ordine all'inidoneità della madre si è pronunciato un Tribunale rumeno e lo stesso
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro ha statuito che detta decisione potrà essere modificata previo giudizio innanzi all'autorità giudiziaria rumena, pertanto, allo stato, nessun ricongiungimento con la madre può, a parere della scrivente, essere ipotizzato.
Infine e senza alcun intento polemico ma soltanto prendendo atto dell'evidente assenza di strutture che possano ospitare padri e figli e non solo madri e figli in difficoltà, sia consentito un rilievo.
dopo essersi preso cura sempre ed in modo esclusivo di suo figlio Parte_1
e dopo aver patito il completo ed irresponsabile disinteresse della madre del piccolo, oggi, subisce anche una forte discriminazione a causa dell'assenza nel nostro territorio di strutture che possano ospitare non solo madri e figli in difficoltà ma anche padri e figli”.
Il gravame è infondato e deve essere respinto.
Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante - secondo cui gli operatori dei servizi sociali sarebbero intervenuti solo perché il padre del ragazzo era ricoverato presso
17 l'ospedale di OT per un delicato intervento chirurgico - emerge univocamente dagli atti la situazione pericolosa di abbandono e di importante disagio del minore, in quanto sorpreso in strada a praticare l'attività di accattonaggio in forma stabile e continuata e, soprattutto in orario notturno, in compagnia di persone dedite all'abuso di sostanze alcooliche: peraltro, lo stesso è risultato essere allocato in assetto abitativo inadeguato, non solo per le precarie condizioni igieniche, ma anche per l'assenza di figure adulte di riferimento atte al suo accudimento.
Dal canto suo, per come restituito dall'istruttoria del giudizio di primo grado, il padre non
è riuscito ad assicurare un'idonea gestione del figlio, non dando alcuna garanzia su un'eventuale sistemazione affidabile all'esito del suo breve ricovero in ospedale, tanto da avere egli stesso manifestato la sua volontà affinché il minore rimanesse nella struttura ospitante.
Né emergono elementi oggettivi e concreti per ritenere, in tale contesto, inattendibili le dichiarazioni del ragazzo, che ha manifestato piacere ed entusiasmo per il collocamento comunitario, quanto meno sino a quando il genitore non avesse reperito adeguata abitazione ed occupazione lavorativa stabile e regolare.
Non si può neppure trascurare, a conferma dell'opportunità delle statuizioni censurate, che le relazioni dei servizi sociali hanno attestato come il minore, a seguito dell'esecuzione delle predette disposizioni, sia migliorato sotto tutti i punti di vista, sia all'interno che all'esterno della comunità, avendo per di più intrapreso un percorso di studio, prima completamente assente.
Ne discende, pertanto, anche il carattere superfluo e irrilevante, ai fini del decidere, di qualsivoglia approfondimento istruttorio invocato dall'appellante.
In ultimo, infondate, e prive di qualsivoglia supporto logico-motivazionale, appaiono altresì le pretese della parte ricorrente volte ad escludere inesorabilmente la dalla CP_2 vita del ragazzo, essendo evidentemente interesse di quest'ultimo che il suo rapporto con la madre si ricostruisca e si consolidi, per come peraltro auspicato dallo stesso minore.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Il padre del minore ha proposto altresì, nelle more del presente giudizio, istanza volta ad ottenere provvedimenti idonei alla salvaguardia del rapporto genitoriale, alla luce del fatto
18 che i servizi sociali hanno comunicato che uno degli incontri calendarizzati tra il padre e il figlio non avrebbe avuto luogo.
Anche tale richiesta, del tutto aspecifica e ai limiti dell'inammissibilità, deve essere respinta.
Non v'è chi non veda come la circostanza dedotta non appaia per nulla idonea a giustificare un intervento di questa Corte, non risultando del resto che i servizi sociali abbiano omesso di predisporre un nuovo calendario degli incontri, garantendo così al ragazzo di vedere i propri genitori.
2. L'istanza avanzata dalla madre del minore di reintegra della responsabilità genitoriale
La madre del minore ha reiterato la richiesta, già dichiarata inammissibile dal Giudice di prime cure, di reintegra della responsabilità genitoriale, revocata dall'Autorità rumena.
Occorre ribadire, anche in questa sede, la declaratoria di inammissibilità emessa dal
Tribunale.
Ed invero, appare di tutta evidenza come, innanzitutto, la richiesta della modifica delle condizioni di affidamento debba essere fatta valere dinanzi alla medesima Autorità giudiziaria straniera che ha disposto l'affidamento esclusivo al padre.
In ogni caso, trattasi di istanza che esorbita comunque dal presente procedimento, avendo ad oggetto, come detto, il ricorso avanzato dal P.M. ai sensi dell'art. 330 c.c. nei confronti del padre del minore.
3. Statuizioni finali
In conclusione, il decreto impugnato merita integrale conferma.
La natura degli interessi coinvolti e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52, D. Lgs. n. 193/2003.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile - Minori, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n. 65/2024, pubblicata il 5 giugno 2024, nei confronti degli appellati Avv. Giancarlo Cerrelli, curatore speciale del minore
[...]
e così provvede: CP_1 Controparte_2
- Rigetta l'appello;
- Rigetta l'istanza avanzata dall'appellante;
- Dichiara inammissibile l'istanza avanzata dall'appellata Controparte_2
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, D. Lgs. n. 193/2003.
Così deciso nella camera di consiglio dalla Corte d'Appello di Catanzaro, Prima sezione civile - Minori, in data 11 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Giuseppe Perri dott.ssa Concettina Epifanio
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