Sentenza breve 20 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 20/07/2021, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2021
N. 00956/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00612/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2021, proposto da
Acreide Consorzio Stabile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Bonifacio e Consorzio Le Valli, rispettivamente in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RD ST s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Sterrantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. della determina del 6 maggio 2021, n. 17 di protocollo, comunicata con nota dell'11 maggio 2021, con la quale il Responsabile della Centrale Unica di Committenza ha aggiudicato la procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, avente ad oggetto l'affidamento dei << lavori di completamento degli interventi di miglioramento sismico della scuola “Gino Sandri” >>, a RD ST s.r.l.;
2. del verbale di gara del 4 maggio 2021, con il quale la commissione di gara ha formulato la relativa graduatoria, risultando prima classificata RD ST s.r.l., col punteggio totale di 98,199 punti;
3. dei verbali di gara del 3 maggio 2021 e 4 maggio 2021, nella parti in cui la commissione di gara, valutata l'offerta tecnica di RD ST s.r.l. non l'ha esclusa dalla gara o comunque non le ha assegnato un punteggio inferiore ai 70,000 punti assegnati;
4. della non meglio conosciuta nota del 6 maggio 2021, citata nella determina della C.U.C. del 6 maggio 2021, con la quale il R.U.P. del Comune di San Bonifacio ha ritenuto congrua l'offerta presentata di RD ST;
5. della nota del 31 maggio 2021, con la quale il Comune di San Bonifacio ha rigettato il reclamo proposto dall'odierna ricorrente per l'annullamento della suddetta aggiudicazione;
6. della nota del 28 maggio 2021, con la quale il responsabile del Centrale Unica di Committenza, visto il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi in pari data per esaminare il reclamo dell'odierna ricorrente, ha confermato la legittimità di “… quanto disposto con Determinazione C.U.C. n. 17 del 06/05/2021..”.
7. del verbale del 28 maggio 2021, con il quale la commissione di gara ha confermato la sua valutazione sull'offerta tecnica di RD ST s.r.l.;
8. di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 124 del codice del processo amministrativo, mediante declaratoria del diritto della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto, previa declaratoria dell'inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato; in via subordinata del diritto a subentrare nel contratto medesimo;
in via ulteriormente subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Bonifacio, del Consorzio Le Valli e di RD ST s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la società ricorrente espone di avere partecipato alla procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, che il Comune di San Bonifacio ha indetto per l’affidamento dei “ lavori di completamento degli interventi di miglioramento sismico della scuola ‘Gino Sandri’ ”;
Considerato che, all’esito della gara, governata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed espletata dal “ Consorzio Le Valli ” quale centrale unica di committenza, la ricorrente si è classificata al secondo posto della graduatori (con punti 96,022) alle spalle della controinteressata RD ST s.r.l. (di seguito, RD ST, con punti 98,199), alla quale, superato con esito favorevole il giudizio di anomalia dell’offerta, con determinazione n. 17 del 6 maggio 2021 è stato quindi aggiudicato l’appalto;
Considerato che vengono impugnati la determinazione di aggiudicazione, la nota del 28 maggio 2021, con la quale è stato respinto il reclamo della ricorrente, gli atti della procedura nonché in particolare i verbali della commissione di gara delle sedute del 3 e del 4 maggio 2021, nella parte in cui non si è proceduto all’esclusione della controinteressata e si è assegnato a quest’ultima il punteggio massimo (70 punti) relativamente all’offerta tecnica;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, come preannunciato alle parti costituite, le quali, nel corso della camera di consiglio del 14 luglio 2021, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, nulla hanno opposto palesando semmai l’urgenza di una sollecita decisione nel merito (vertendosi di lavori da eseguire su di un edificio scolastico auspicabilmente prima dell’avvio delle lezioni);
Ritenuto che può prescindersi dall’esame dei rilievi in rito, formulati dalla ricorrente e dalla controinteressata, tenuto conto della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e considerato il carattere maggiormente satisfattivo della decisione pronunciata nel merito per l’attitudine di questa di chiarire le tematiche controverse;
Rilevato che, con il primo motivo (rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 95, comma 14, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 – Violazione e/o falsa applicazione del punto 15 della lettera di invito relativo al criterio di valutazione dell’offerta tecnica “A1 – Soluzioni tecniche migliorative – elementi di valutazione - criteri motivazionali” – Eccesso di potere per sviamento – difetto di istruttoria – Illogicità – Irragionevolezza - Violazione e falsa applicazione dei principi di certezza e immodificabilità dell’offerta . 1.1. La RD ST avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la violazione dell’articolo 95, comma 14, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 nonché della lettera di invito ), la ricorrente sostiene che RD ST avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la violazione dell’articolo 95, comma 14, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50 del 2016 nonché del punto 15 della lettera di invito, per avere offerto, contrariamente a quanto dichiarato, serramenti che non rispetterebbero il coefficiente di trasmittanza termica indicato nel progetto, in quanto caratterizzati da un indice di isolamento pari a U=1,55 W/mq K “ oggettivamente peggiorativo rispetto alla previsione progettuale ”, secondo la quale detto indice non avrebbe potuto essere uguale o superiore a 1,30 W/mq K;
Ritenuto che tale assunto è infondato, essendo evidente, e peraltro neppure efficacemente contestato, che l’indice di trasmittanza termica del serramento offerto dalla controinteressata (univocamente identificato dal modello C77K-CS della LU ) corrisponde a 1,16 W/mq K, e che detto indice risulta largamente inferiore alla soglia di 1,30 W/mq K, al superamento della quale, secondo l’assunto ricorrente, l’offerta tecnica avrebbe dovuto essere esclusa;
Ritenuto che non sussista alcuna incertezza in merito alla tipologia di serramento offerta in gara, avendo la controinteressata proposto “ la sostituzione del serramento tipo AL SL 50 [indicato nell’originario progetto] con il modello superiore, dello stesso marchio di fabbrica, AL C77K-CS ” e contestualmente precisato che gli “ infissi proposti hanno una notevole miglioria nelle prestazioni di isolamento termico ” (p. 4 della relazione sulle soluzioni tecniche migliorative – doc. 5 del comune), affermazione che trova corrispondenza nella correlata scheda tecnica (doc. 22 del Comune), dove l’indice di trasmittanza è determinato in 1,16 W/mq K, valore inferiore (e quindi migliorativo) rispetto al dato progettuale (1,30 W/mq K);
Ritenuto che l’apprezzamento, da parte della commissione di gara, del valore effettivo della trasmittanza termica del serramento indicato dalla controinteressata, come desunto dalla relativa scheda tecnica, non dà luogo alla lamentata integrazione postuma dell’offerta, trattandosi dell’accertamento di un dato riportato all’interno delle specifiche dichiarate dal produttore del serramento in questione, dato pacificamente suscettibile di accertamento e verifica in sede di “ soccorso procedimentale ” (quest’ultimo da tenere nettamente distinto dal “ soccorso istruttorio” in senso stretto), nel cui ambito la stazione appaltante ben può acquisire direttamente, ovvero richiedere all’operatore economico interessato, chiarimenti riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica, fermo il divieto di modificarne il contenuto (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 5866 del 2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 680 del 2020, n. 680);
Rilevato che, col secondo motivo, la ricorrente contesta il punteggio attribuito alla controinteressata, ai sensi del punto 15 della lettera di invito, con riferimento alla valutazione delle esperienze pregresse, maturate attraverso l’esecuzione di interventi su edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004, per i quali è richiesta la categoria OG2 ( Violazione e/o falsa applicazione del punto 15 della lettera di invito relativo al criterio di valutazione dell’offerta tecnica “A4 - Curriculum – max punti 5” – Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti – Violazione del principio della par condicio );
Rilevato che la ricorrente, segnalando di avere allegato tre interventi e di avere per essi beneficiato di 4,615 punti, su un massimo di 5 punti disponibili rispetto a tale elemento di valutazione, censura l’attribuzione alla controinteressata del medesimo punteggio, nonostante quest’ultima abbia indicato due soli interventi;
Ritenuto che il motivo è inammissibile, in primo luogo, per non essere stata data la prova di resistenza, non essendo stato specificato in quali termini andrebbe concretamente rivisto il contestato giudizio della commissione e non potendosi comunque apprezzare se, a seguito dell’accoglimento della censura esaminata, considerata in particolare l’esiguità del punteggio disponibile, la ricorrente potrebbe essere effettivamente posta nella condizione di sopravanzare nella graduatoria la controinteressata;
Ritenuto, in secondo luogo, che la censura è inammissibile anche perché orientata a contrastare gli aspetti contenutistici del giudizio formulato dalla commissione, in sede di valutazione dell’elemento esperienziale, così da sollecitare “ il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a. (cfr. Cons. Stato Sez. V, 6 maggio 2019, n. 2893 Consiglio di Stato sez. IV 31 agosto 2018 n. 5129; Consiglio di Stato sez. IV 09 luglio 2018 n. 4153; Consiglio di Stato , sez. V , 22/03/2016, n. 1168, Consiglio di Stato , sez. V , 26/03/2014 , n. 1468) ” (così Cons. Stato, Sez. III, n. 4865 del 2019): sindacato che si vorrebbe attuare rescindendo tale giudizio tecnico per sostituirlo con una diversa ed autonoma valutazione (fondata su un criterio quantitativo puro – tre interventi, indipendentemente dal loro contenuto, imporrebbero, secondo la ricorrente, di beneficiare in ogni caso di un punteggio maggiore) la quale, tuttavia, si colloca all’esterno del perimetro dei poteri riservati all’ambito giurisdizionale;
Rilevato, venendo al terzo ed ultimo motivo, che la ricorrente censura inoltre la mancata esclusione della controinteressata, sostenendo che essa non avrebbe “ fornito alla stazione appaltante, durante l’espletamento della fase della verifica dell’anomalia dell’offerta di cui all’articolo 97, commi 1 e 7 del D.lgs. 50/2016, puntuali e specifiche giustificazioni sulla congruità dell’offerta ” ( Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97, comma 3 e seguenti del D.lgs. 50/2016 – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – erronea valutazione dei fatti – Irragionevolezza );
Ritenuto che la ricorrente, limitatasi a contestare genericamente isolati elementi economici dell’offerta, non ha segnalato profili di criticità pertinenti al giudizio di sostenibilità formulato dall’Amministrazione, giudizio che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ ha natura globale e sintetica (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 novembre 2020, n. 7444; id. 16 gennaio 2020, n. 389; id. 31 agosto 2017, n. 4146) ” e “ costituisce espressione di un tipico potere tecnico discrezionale riservato all'Amministrazione insindacabile in sede giurisdizionale salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 agosto 2020, n. 4973; Consiglio di Stato, Sez. V, 12 marzo 2020, n. 177) ” (così T.A.R. Veneto, Sez. I, 15 marzo 2021, n. 343);
Ritenuto che le contestazioni della ricorrente non consentono quindi di porre in dubbio la fondatezza di tale giudizio sintetico, venendo con esse profilati frammentari indici di un inadeguato approfondimento istruttorio, i quali se, da un lato, non forniscono il presupposto per ampliare il sindacato giurisdizionale sino a comprendere aspetti tecnici della verifica di congruità (non è infatti consentito al giudice di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione), dall’altro lato, neppure coinvolgono il percorso motivazionale che ha condotto a valutare positivamente le giustificazioni fornite dalla controinteressata, percorso che non è quindi fondatamente contestato né sotto il profilo della logicità né sotto l’aspetto della coerenza interna;
Ritenuto che deve essere quindi disatteso anche il terzo profilo di doglianza;
Ritenuto che alla declaratoria di infondatezza dei motivi posti a sostegno dell’azione caducatoria consegue la reiezione della domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente;
Ritenuto che, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto;
Ritenuto che le spese vanno interamente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi in relazione alla particolarità della controversia esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO