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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4439 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro – in persona della dott. M. Rosaria Elmino, all'udienza del 5 giugno 2025 ha emesso, all'esito della discussione, la seguente S E N T E N Z A Nella controversia iscritta al n. 28887/2024, avente ad oggetto: indennità Naspi T R A
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Chiara D'Ago e Federico Battaglia C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30; RICORRENTE E
in persona del suo l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi giusta CP_1 procura generale alle liti indicata in atti, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via De Gasperi n. 55 presso l'Ufficio Legale CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30.12.2024 e ritualmente depositato, l'istante in epigrafe, premesso di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del sig.
dal 01.12.2022 mediante un contratto di lavoro domestico part time Controparte_2 orizzontale a 25 ore settimanali;
che in data 22/03/2024 il rapporto di lavoro del ricorrente si era risolto per decesso del datore di lavoro;
che in data 29/03/2024 aveva presentato domanda di AS (prot. 5173290320240020915) dichiarando, CP_1 contestualmente, la propria disponibilità al nuovo impiego;
che con provvedimento del 12/04/2024 l' sede di Napoli Centro, aveva comunicato la reiezione della CP_1 domanda per mancata comunicazione di redditi autonomi presunti per il 2024; che con ricorso amministrativo del 07/06/2024 il ricorrente aveva richiesto al competente Comitato provinciale di riformare il provvedimento impugnato, fornendo le CP_1 informazioni richieste, senza ottenere alcun riscontro. Chiedeva, pertanto, nelle proprie conclusioni : “ Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità AS con decorrenza a far data dal 29.03.2024 , o dalla diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa;
Condannare l' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dei ratei di indennità di AS dal 29/03/2024 a tutt'oggi o dalla diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti “ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale nella propria CP_1 memoria comunicava che la domanda Naspi era stata riesaminata d'ufficio ed accolta in data 10/06/24, allegando le rate già versate della prestazione sin dal giugno 2024 e chiedendo procedersi alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere. All'udienza del 05 giugno 2025 parte ricorrente, preso atto dell'intervenuto pagamento chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e in caso di rigetto chiedeva la compensazione delle spese di lite.
La domanda proposta deve essere rigettata. Parte resistente, difatti, nel costituirsi in giudizio ha dimostrato l'avvenuta liquidazione ed il pagamento della prestazione richiesta (indennità Naspi) sin da epoca antecedente all'introduzione della lite, con le rate versate a partire dal giugno 2024, e cioè addirittura sei mesi prima del deposito del ricorso. Risulta pertanto provata per tabulas l'insussistenza del lamentato inadempimento dell convenuto, in quanto il diritto dell'interessato alla erogazione della CP_3 prestazione era stato già acclarato in sede amministrativa ed il ricorrente aveva – già alla data del deposito del ricorso, prima della introduzione della lite – conseguito il bene della vita oggetto della domanda giudiziale. Non si tratta, di contro, di cessazione della materia del contendere essendo il diritto non più controverso tra le parti sin dal momento della proposizione della domanda. Quanto alle spese di lite, in vista della peculiarità della fattispecie ed al presumibile difetto di comunicazione intercorso tra difensore ed assistito in merito al conseguimento in via amministrativa dell'indennità, è opportuno compensare interamente le stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Napoli, 5 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Maria Rosaria Elmino
Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro – in persona della dott. M. Rosaria Elmino, all'udienza del 5 giugno 2025 ha emesso, all'esito della discussione, la seguente S E N T E N Z A Nella controversia iscritta al n. 28887/2024, avente ad oggetto: indennità Naspi T R A
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Chiara D'Ago e Federico Battaglia C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30; RICORRENTE E
in persona del suo l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi giusta CP_1 procura generale alle liti indicata in atti, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via De Gasperi n. 55 presso l'Ufficio Legale CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30.12.2024 e ritualmente depositato, l'istante in epigrafe, premesso di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del sig.
dal 01.12.2022 mediante un contratto di lavoro domestico part time Controparte_2 orizzontale a 25 ore settimanali;
che in data 22/03/2024 il rapporto di lavoro del ricorrente si era risolto per decesso del datore di lavoro;
che in data 29/03/2024 aveva presentato domanda di AS (prot. 5173290320240020915) dichiarando, CP_1 contestualmente, la propria disponibilità al nuovo impiego;
che con provvedimento del 12/04/2024 l' sede di Napoli Centro, aveva comunicato la reiezione della CP_1 domanda per mancata comunicazione di redditi autonomi presunti per il 2024; che con ricorso amministrativo del 07/06/2024 il ricorrente aveva richiesto al competente Comitato provinciale di riformare il provvedimento impugnato, fornendo le CP_1 informazioni richieste, senza ottenere alcun riscontro. Chiedeva, pertanto, nelle proprie conclusioni : “ Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità AS con decorrenza a far data dal 29.03.2024 , o dalla diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa;
Condannare l' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dei ratei di indennità di AS dal 29/03/2024 a tutt'oggi o dalla diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti “ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale nella propria CP_1 memoria comunicava che la domanda Naspi era stata riesaminata d'ufficio ed accolta in data 10/06/24, allegando le rate già versate della prestazione sin dal giugno 2024 e chiedendo procedersi alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere. All'udienza del 05 giugno 2025 parte ricorrente, preso atto dell'intervenuto pagamento chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e in caso di rigetto chiedeva la compensazione delle spese di lite.
La domanda proposta deve essere rigettata. Parte resistente, difatti, nel costituirsi in giudizio ha dimostrato l'avvenuta liquidazione ed il pagamento della prestazione richiesta (indennità Naspi) sin da epoca antecedente all'introduzione della lite, con le rate versate a partire dal giugno 2024, e cioè addirittura sei mesi prima del deposito del ricorso. Risulta pertanto provata per tabulas l'insussistenza del lamentato inadempimento dell convenuto, in quanto il diritto dell'interessato alla erogazione della CP_3 prestazione era stato già acclarato in sede amministrativa ed il ricorrente aveva – già alla data del deposito del ricorso, prima della introduzione della lite – conseguito il bene della vita oggetto della domanda giudiziale. Non si tratta, di contro, di cessazione della materia del contendere essendo il diritto non più controverso tra le parti sin dal momento della proposizione della domanda. Quanto alle spese di lite, in vista della peculiarità della fattispecie ed al presumibile difetto di comunicazione intercorso tra difensore ed assistito in merito al conseguimento in via amministrativa dell'indennità, è opportuno compensare interamente le stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Napoli, 5 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Maria Rosaria Elmino