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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
3)Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1094/2025, posta in decisione all'udienza del 19.9.2025
DA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
nat a in data , con il patrocinio dell'Avv. FLACCO GUGLIELMO e dell'Avv.
AL RI ( ) C.F._1
RECLAMANTE
CONTRO
Controparte_1
GIUDIZIALE IN PERS. DEL CURATORE DOTT. (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. RIZZO GIUSEPPE ANGELO C.F._2
e con elezione di domicilio in via Via Mogadiscio,19 92027 Licata presso il medesimo difensore
1 (C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2
patrocinio dell'Avv. BALISTRERI NICOLA PASQUALE
RECLAMATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva ricorso per l'apertura Controparte_3 della liquidazione giudiziale dell , Controparte_4
avanti al Tribunale di Agrigento, esponendo, a sostegno della domanda: che, con contratto di cessione pro-soluto del 4/8/2024 intervenuto con Controparte_5
, era divenuta cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari, ivi incluso il
[...] credito vantato nei confronti dell;
che tale debito traeva Parte_1 origine dal mancato pagamento delle rate di mutuo concesso all'azienda (mutuo di €
1.400.000,00), garantito da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e su cui era stata accesa ipoteca volontaria su beni immobili;
che, Persona_1
nonostante fosse stato predisposto piano di consolidamento, le scadenze non erano mai state rispettate dalla debitrice;
che, avviata la procedura esecutiva nei confronti DE garanti, la ricorrente non riusciva a soddisfarsi integralmente, stante l'incapienza patrimoniale rispetto al credito vantato pari a complessivi € 1.809.122,60; che l'azienda risultava inattiva da diversi anni e totalmente impossidente.
Costituitasi, l resisteva eccependo, preliminarmente, la carenza Parte_1
di legittimazione attiva della ricorrente. Inoltre, deduceva che non aveva CP_3 provato l'ammontare del credito e, in ogni caso, la non applicabilità della disciplina sulla liquidazione giudiziale, trattandosi di impresa agricola ex art. 2135 c.c.
Con sentenza n. 22/2025 del giorno 8.5.2025, il Collegio, ritenuta la legittimazione attiva del ricorrente stante la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della intervenuta cessione, nel merito dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale, sul rilievo che all'impresa agricola era applicabile la disciplina di cui all'art. 121
CCII in quanto svolgeva prevalentemente attività commerciale rispetto alle attività di tipo agricolo, tenendo conto delle prove offerte dal debitore. 2 Avverso la sentenza, l propone reclamo, al quale resistevano Parte_1
sia sia la Liquidazione giudiziale della . CP_3 Parte_1
In data 19.9.2025 dopo la discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, la reclamante ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e della titolarità del credito di censura quindi la CP_3
sentenza, laddove il Tribunale ha ritenuto sussistente tale legittimazione con una motivazione per lo più apparente. Argomenta che l'avviso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale non sarebbe sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, come da ultima giurisprudenza della Corte di cassazione, non contenendo specifiche indicazioni circa i crediti ceduti. Deduce che la circostanza evidenziata dal Giudice, per la quale la titolarità si evinceva anche nella relazione finale della procedura esecutiva, non poteva essere tenuta in considerazione posto che non viene indicato il rapporto debitorio a cui si riferisce. Rileva, altresì, che nemmeno il possesso della copia del mutuo, peraltro priva di ogni conformità all'originale, può fondare la prova, poiché avrebbe potuto reperirla altrove. CP_3
Il motivo non ha fondamento.
Con l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.12.2020, CP_3 dichiara e rende noto “di essersi resa beneficiaria con effetto dal 1 dicembre 2020- in forza di atto di scissione stipulato con BA ON DE PA di SI PA (…) - di un compendio di attività e passività come identificato nell'atto di scissione del quale è fornita una sintetica descrizione nel prosieguo. In particolare sono stati assegnati alla beneficiaria:
Crediti classificati come “sofferenze” ai sensi delle circolari della BA d'IA nr 139/1991 e nr. 272/2008 (crediti NPL);
Crediti classificati come “inadempienze probabili” ai sensi delle suddette circolari di BA d'IA (i crediti UTP e unitamente ai crediti NPL i “crediti deteriorati”);
Rapporti giuridici relativi ai crediti UTP;
(…)”
Ora, emerge da tale avviso, prodotto da già in primo grado, che la stessa CP_3
società non è mera cessionaria DE crediti indicati, ma ne ha acquistato la titolarità, in forza di un atto di scissione che, secondo quanto prevede l'art. 2506 c.c., è un atto con il quale una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di
3 nuova costruzione, o parte del suo patrimonio virgola in tal caso anche ad una sola società virgola e le relative azioni o quote ai suoi soci.
L'avviso in esame rende altresì noto che “I titolari DE rapporti giuridici ceduti indicati nell'atto di scissione eventuali loro garanti successori o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito Internet www. ovvero Emai_1 rivolgersi al numero (…) nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo”.
ON DE PA di SI (MPS) con la comunicazione del 18.9.2025, prodotta in sede di reclamo, chiarisce che vi è stata una prima scissione parziale, in data
19.11.2020 da MPS Capital Services BA per le Imprese S.p.A. (società mutuataria e quindi originaria creditrice) a favore di MPS, includente il credito vantato verso la e che successivamente vi è stata l'operazione di scissione Parte_1
parziale in data 25.11.2020 di MPS in favore di CP_3
Dunque, non una ordinaria cessione di crediti è avvenuta tra MPS e ma CP_3
una diversa vicenda giuridica, di trasferimento di una parte del patrimonio, in forza della quale si è operata una successione universale, ancorché parziale, di MPS a
[...]
prima e di a MPS successivamente;
la Controparte_6 CP_3
legittimazione attiva di quindi, non è in discussione. Per di più, va CP_3 considerato che essendo stato l'avviso in esame già prodotto in primo grado, ben poteva la reclamante chiedere di poter visionare gli atti di scissione, ovvero chiederne la produzione oppure l'esibizione in giudizio e, inoltre, ben poteva consultare il sito indicato nell'avviso o accedere all'ufficio informazione di del quale l'avviso CP_3
su G.U. recava il recapito telefonico. La comunicazione di MPS del 18.6.2025 proviene da un soggetto terzo estraneo alla controversia (avendo la banca interamente dismesso quel compendio del quale fa parte il credito de quo), successore dell'originario soggetto creditore, dunque non è atto unilaterale di una parte in causa e confermando i dati riscontrabili dall'avviso, offre un ulteriore serio indizio della qualità di creditore di e della sua legittimazione. CP_3
Con il secondo motivo, l reclamante lamenta la contraddittorietà della Pt_1
sentenza di primo grado, laddove il primo Giudice è giunto ad una conclusione completamente difforme dalle premesse. Specificamente, evidenzia che correttamente il Giudice ha statuito che deve considerarsi impresa agricola quella che svolge attività di coltivazione di prodotto ma anche quella di trasformazione di prodotti propri per la commercializzazione. Evidenzia che in sentenza è stato dato atto che il debitore ha
4 fornito prova circa la prevalenza della vendita DE beni di propria produzione ma che tuttavia, errando, il Tribunale ha poi dichiarato che il debitore non ha provato la decisa prevalenza dell'attività di cui all'art. 2135 c.c.
Il motivo non ha fondamento.
L'art. 2135 c.c. prevede al I comma “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
Dopo aver puntualizzato al comma II i contenuti delle attività predette, al comma III precisa: “si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata (…)”;
Il Tribunale ha premesso in generale che l'azienda agricola – e tale va certamente considerata la reclamante –in caso di insolvenza può essere assoggettata alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, purché l'attività commerciale assuma rilievo decisamente prevalente rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura;
con la precisazione che l'onere della prova di eventuali circostanze esimenti è posto a carico del debitore;
ha quindi rilevato che l'Azienda debitrice non ha provato la decisa prevalenza dell'attività di coltivazione, allevamento, silvicoltura rispetto alle attività connesse di cui all'art. 2135 c.c.. ((cfr. Cass. 31.7.2024 n. 21434 ai paragrafi 2.11. e 2.13); prova che è a carico della fallenda, che appunto resiste alla iniziativa per la liquidazione giudiziale avanzata contro la stessa. Invero, come chiarisce ancora la Suprema Corte “L'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3,
c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi;
l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. 7.2.2023, n. 3647).
5 Ebbene contrariamente all'assunto della reclamante, l non ha provato Pt_1
adeguatamente che le attività connesse siano state esercitate con prodotti provenienti dallo stesso fondo.
A sostegno della sua tesi difensiva, l vorrebbe provare che l'attività Pt_1
agricola connessa è esercitata sempre con prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento attraverso la relazione di C.T.P. che ha prodotto in questo giudizio di reclamo.
Ora, il consulente di parte riferisce nella relazione che “Fino all'annata agraria
2018 erano presenti anche coltivazioni di frutteti, come da fascicolo aziendale AGEA
(allegato 7) i quali frutti, in piccola quantità, erano destinati alla trasformazione in marmellate così come il grano duro DE terreni “seminativi” erano stati destinati per piccole quantità alla produzione di pasta alimentare fresca”. Non viene mai menzionata fino a questa data una produzione di grano. Dal 2021 il consulente di parte riferisce di produzione di olive e di uva da vino, mentre è PArita la produzione di frutti e da grano. Così anche negli anni susseguenti.
Se ne ricava che al 2025, anno dell'apertura della L.G., non constano più produzioni proprie di frutta e grano da parte dell'Azienda.
, dalle pagine del sito WEB, menzionato dalla (attivo e CP_7 CP_3
consultabile direttamente) risulta che la commercializza oltre che olio e vino, Pt_1
anche marmellate e pasta.
Sicché, è da concludere che le attività di produzione e commercializzazione di olio e vino sono fatte con prodotti provenienti dai propri terreni, mentre la marmellata e la pasta, che ancor oggi risultano commercializzate, almeno dal sito, certamente sono prodotte con materie prime di terzi.
Alla luce di questi dati, come prima accennato, incombeva sull'Azienda l'onere di provare, almeno, la prevalenza delle produzioni agricole proprie rispetto all'attività di commercializzazione di prodotti alimentari o comunque confutare in maniera stringente queste risultanze.
Il reclamo deve quindi essere rigettato.
6 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 5.000,00 per ciascuno DE reclamati, per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza DE presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta il reclamo proposto da , Controparte_4 nei confronti della e di Controparte_8
avverso la sentenza n. 22/2025 Controparte_3
pronunziata dal Tribunale di Agrigento in data 6.5.2025;
2) condanna la reclamante al pagamento, in favore delle reclamate, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida per ciascuna in complessivi € 5.000,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza DE presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 25.9.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
3)Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1094/2025, posta in decisione all'udienza del 19.9.2025
DA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
nat a in data , con il patrocinio dell'Avv. FLACCO GUGLIELMO e dell'Avv.
AL RI ( ) C.F._1
RECLAMANTE
CONTRO
Controparte_1
GIUDIZIALE IN PERS. DEL CURATORE DOTT. (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. RIZZO GIUSEPPE ANGELO C.F._2
e con elezione di domicilio in via Via Mogadiscio,19 92027 Licata presso il medesimo difensore
1 (C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2
patrocinio dell'Avv. BALISTRERI NICOLA PASQUALE
RECLAMATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva ricorso per l'apertura Controparte_3 della liquidazione giudiziale dell , Controparte_4
avanti al Tribunale di Agrigento, esponendo, a sostegno della domanda: che, con contratto di cessione pro-soluto del 4/8/2024 intervenuto con Controparte_5
, era divenuta cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari, ivi incluso il
[...] credito vantato nei confronti dell;
che tale debito traeva Parte_1 origine dal mancato pagamento delle rate di mutuo concesso all'azienda (mutuo di €
1.400.000,00), garantito da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e su cui era stata accesa ipoteca volontaria su beni immobili;
che, Persona_1
nonostante fosse stato predisposto piano di consolidamento, le scadenze non erano mai state rispettate dalla debitrice;
che, avviata la procedura esecutiva nei confronti DE garanti, la ricorrente non riusciva a soddisfarsi integralmente, stante l'incapienza patrimoniale rispetto al credito vantato pari a complessivi € 1.809.122,60; che l'azienda risultava inattiva da diversi anni e totalmente impossidente.
Costituitasi, l resisteva eccependo, preliminarmente, la carenza Parte_1
di legittimazione attiva della ricorrente. Inoltre, deduceva che non aveva CP_3 provato l'ammontare del credito e, in ogni caso, la non applicabilità della disciplina sulla liquidazione giudiziale, trattandosi di impresa agricola ex art. 2135 c.c.
Con sentenza n. 22/2025 del giorno 8.5.2025, il Collegio, ritenuta la legittimazione attiva del ricorrente stante la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della intervenuta cessione, nel merito dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale, sul rilievo che all'impresa agricola era applicabile la disciplina di cui all'art. 121
CCII in quanto svolgeva prevalentemente attività commerciale rispetto alle attività di tipo agricolo, tenendo conto delle prove offerte dal debitore. 2 Avverso la sentenza, l propone reclamo, al quale resistevano Parte_1
sia sia la Liquidazione giudiziale della . CP_3 Parte_1
In data 19.9.2025 dopo la discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, la reclamante ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e della titolarità del credito di censura quindi la CP_3
sentenza, laddove il Tribunale ha ritenuto sussistente tale legittimazione con una motivazione per lo più apparente. Argomenta che l'avviso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale non sarebbe sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, come da ultima giurisprudenza della Corte di cassazione, non contenendo specifiche indicazioni circa i crediti ceduti. Deduce che la circostanza evidenziata dal Giudice, per la quale la titolarità si evinceva anche nella relazione finale della procedura esecutiva, non poteva essere tenuta in considerazione posto che non viene indicato il rapporto debitorio a cui si riferisce. Rileva, altresì, che nemmeno il possesso della copia del mutuo, peraltro priva di ogni conformità all'originale, può fondare la prova, poiché avrebbe potuto reperirla altrove. CP_3
Il motivo non ha fondamento.
Con l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.12.2020, CP_3 dichiara e rende noto “di essersi resa beneficiaria con effetto dal 1 dicembre 2020- in forza di atto di scissione stipulato con BA ON DE PA di SI PA (…) - di un compendio di attività e passività come identificato nell'atto di scissione del quale è fornita una sintetica descrizione nel prosieguo. In particolare sono stati assegnati alla beneficiaria:
Crediti classificati come “sofferenze” ai sensi delle circolari della BA d'IA nr 139/1991 e nr. 272/2008 (crediti NPL);
Crediti classificati come “inadempienze probabili” ai sensi delle suddette circolari di BA d'IA (i crediti UTP e unitamente ai crediti NPL i “crediti deteriorati”);
Rapporti giuridici relativi ai crediti UTP;
(…)”
Ora, emerge da tale avviso, prodotto da già in primo grado, che la stessa CP_3
società non è mera cessionaria DE crediti indicati, ma ne ha acquistato la titolarità, in forza di un atto di scissione che, secondo quanto prevede l'art. 2506 c.c., è un atto con il quale una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di
3 nuova costruzione, o parte del suo patrimonio virgola in tal caso anche ad una sola società virgola e le relative azioni o quote ai suoi soci.
L'avviso in esame rende altresì noto che “I titolari DE rapporti giuridici ceduti indicati nell'atto di scissione eventuali loro garanti successori o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito Internet www. ovvero Emai_1 rivolgersi al numero (…) nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo”.
ON DE PA di SI (MPS) con la comunicazione del 18.9.2025, prodotta in sede di reclamo, chiarisce che vi è stata una prima scissione parziale, in data
19.11.2020 da MPS Capital Services BA per le Imprese S.p.A. (società mutuataria e quindi originaria creditrice) a favore di MPS, includente il credito vantato verso la e che successivamente vi è stata l'operazione di scissione Parte_1
parziale in data 25.11.2020 di MPS in favore di CP_3
Dunque, non una ordinaria cessione di crediti è avvenuta tra MPS e ma CP_3
una diversa vicenda giuridica, di trasferimento di una parte del patrimonio, in forza della quale si è operata una successione universale, ancorché parziale, di MPS a
[...]
prima e di a MPS successivamente;
la Controparte_6 CP_3
legittimazione attiva di quindi, non è in discussione. Per di più, va CP_3 considerato che essendo stato l'avviso in esame già prodotto in primo grado, ben poteva la reclamante chiedere di poter visionare gli atti di scissione, ovvero chiederne la produzione oppure l'esibizione in giudizio e, inoltre, ben poteva consultare il sito indicato nell'avviso o accedere all'ufficio informazione di del quale l'avviso CP_3
su G.U. recava il recapito telefonico. La comunicazione di MPS del 18.6.2025 proviene da un soggetto terzo estraneo alla controversia (avendo la banca interamente dismesso quel compendio del quale fa parte il credito de quo), successore dell'originario soggetto creditore, dunque non è atto unilaterale di una parte in causa e confermando i dati riscontrabili dall'avviso, offre un ulteriore serio indizio della qualità di creditore di e della sua legittimazione. CP_3
Con il secondo motivo, l reclamante lamenta la contraddittorietà della Pt_1
sentenza di primo grado, laddove il primo Giudice è giunto ad una conclusione completamente difforme dalle premesse. Specificamente, evidenzia che correttamente il Giudice ha statuito che deve considerarsi impresa agricola quella che svolge attività di coltivazione di prodotto ma anche quella di trasformazione di prodotti propri per la commercializzazione. Evidenzia che in sentenza è stato dato atto che il debitore ha
4 fornito prova circa la prevalenza della vendita DE beni di propria produzione ma che tuttavia, errando, il Tribunale ha poi dichiarato che il debitore non ha provato la decisa prevalenza dell'attività di cui all'art. 2135 c.c.
Il motivo non ha fondamento.
L'art. 2135 c.c. prevede al I comma “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
Dopo aver puntualizzato al comma II i contenuti delle attività predette, al comma III precisa: “si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata (…)”;
Il Tribunale ha premesso in generale che l'azienda agricola – e tale va certamente considerata la reclamante –in caso di insolvenza può essere assoggettata alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, purché l'attività commerciale assuma rilievo decisamente prevalente rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura;
con la precisazione che l'onere della prova di eventuali circostanze esimenti è posto a carico del debitore;
ha quindi rilevato che l'Azienda debitrice non ha provato la decisa prevalenza dell'attività di coltivazione, allevamento, silvicoltura rispetto alle attività connesse di cui all'art. 2135 c.c.. ((cfr. Cass. 31.7.2024 n. 21434 ai paragrafi 2.11. e 2.13); prova che è a carico della fallenda, che appunto resiste alla iniziativa per la liquidazione giudiziale avanzata contro la stessa. Invero, come chiarisce ancora la Suprema Corte “L'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3,
c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi;
l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. 7.2.2023, n. 3647).
5 Ebbene contrariamente all'assunto della reclamante, l non ha provato Pt_1
adeguatamente che le attività connesse siano state esercitate con prodotti provenienti dallo stesso fondo.
A sostegno della sua tesi difensiva, l vorrebbe provare che l'attività Pt_1
agricola connessa è esercitata sempre con prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento attraverso la relazione di C.T.P. che ha prodotto in questo giudizio di reclamo.
Ora, il consulente di parte riferisce nella relazione che “Fino all'annata agraria
2018 erano presenti anche coltivazioni di frutteti, come da fascicolo aziendale AGEA
(allegato 7) i quali frutti, in piccola quantità, erano destinati alla trasformazione in marmellate così come il grano duro DE terreni “seminativi” erano stati destinati per piccole quantità alla produzione di pasta alimentare fresca”. Non viene mai menzionata fino a questa data una produzione di grano. Dal 2021 il consulente di parte riferisce di produzione di olive e di uva da vino, mentre è PArita la produzione di frutti e da grano. Così anche negli anni susseguenti.
Se ne ricava che al 2025, anno dell'apertura della L.G., non constano più produzioni proprie di frutta e grano da parte dell'Azienda.
, dalle pagine del sito WEB, menzionato dalla (attivo e CP_7 CP_3
consultabile direttamente) risulta che la commercializza oltre che olio e vino, Pt_1
anche marmellate e pasta.
Sicché, è da concludere che le attività di produzione e commercializzazione di olio e vino sono fatte con prodotti provenienti dai propri terreni, mentre la marmellata e la pasta, che ancor oggi risultano commercializzate, almeno dal sito, certamente sono prodotte con materie prime di terzi.
Alla luce di questi dati, come prima accennato, incombeva sull'Azienda l'onere di provare, almeno, la prevalenza delle produzioni agricole proprie rispetto all'attività di commercializzazione di prodotti alimentari o comunque confutare in maniera stringente queste risultanze.
Il reclamo deve quindi essere rigettato.
6 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 5.000,00 per ciascuno DE reclamati, per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza DE presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta il reclamo proposto da , Controparte_4 nei confronti della e di Controparte_8
avverso la sentenza n. 22/2025 Controparte_3
pronunziata dal Tribunale di Agrigento in data 6.5.2025;
2) condanna la reclamante al pagamento, in favore delle reclamate, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida per ciascuna in complessivi € 5.000,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza DE presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 25.9.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
7