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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4201 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to DEBORAH SANNINO;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Controparte_1
FILOMENA MORGILLO;
RESISTENTE
e il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di SA IA UA RE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27.05.2025 i procuratori delle parti, con note congiunte di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.06.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale di SA IA UA
RE perché fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 24/10/2007 con parte resistente, dalla cui unione è nata, il 28.03.2008, la figlia . Per_1
1 A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale (in data 12.05.2022) nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. 7988/2022 del 12.05.2022, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio con conferma dei patti di separazione, prevedendo a suo carico un assegno di mantenimento per la figlia minore di euro 250,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie e l'erogazione integrale dell'assegno unico alla resistente.
Si costituiva in data 22.11.2024 parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio e all'affido condiviso del figlio minore ma chiedeva la modifica delle condizioni di separazione in ordine al diritto di visita e un assegno di mantenimento per la minore di euro 400,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie, fermo restando la erogazione integrale dell'assegno unico in suo favore.
All'udienza di prima comparizione del 03.12.2024 il G.I., esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e ascoltate le parti, confermava in via temporanea ed urgente le condizioni di separazione e l'accordo intervenuto tra le parti in udienza in ordine al mantenimento della figlia.
All'udienza cartolare del 27.05.2025, con note congiunte di trattazione scritta le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di SA IA UA
RE (in data 12.05.2022), nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 7988/2022 del 12.05.2022, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
2 Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Napoli il 24.10.2007 (atto n. 99, parte I, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007);
3 • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in SA IA UA RE nella camera di consiglio del 28.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4201 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to DEBORAH SANNINO;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Controparte_1
FILOMENA MORGILLO;
RESISTENTE
e il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di SA IA UA RE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27.05.2025 i procuratori delle parti, con note congiunte di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.06.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale di SA IA UA
RE perché fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 24/10/2007 con parte resistente, dalla cui unione è nata, il 28.03.2008, la figlia . Per_1
1 A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale (in data 12.05.2022) nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. 7988/2022 del 12.05.2022, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio con conferma dei patti di separazione, prevedendo a suo carico un assegno di mantenimento per la figlia minore di euro 250,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie e l'erogazione integrale dell'assegno unico alla resistente.
Si costituiva in data 22.11.2024 parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio e all'affido condiviso del figlio minore ma chiedeva la modifica delle condizioni di separazione in ordine al diritto di visita e un assegno di mantenimento per la minore di euro 400,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie, fermo restando la erogazione integrale dell'assegno unico in suo favore.
All'udienza di prima comparizione del 03.12.2024 il G.I., esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e ascoltate le parti, confermava in via temporanea ed urgente le condizioni di separazione e l'accordo intervenuto tra le parti in udienza in ordine al mantenimento della figlia.
All'udienza cartolare del 27.05.2025, con note congiunte di trattazione scritta le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di SA IA UA
RE (in data 12.05.2022), nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 7988/2022 del 12.05.2022, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
2 Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Napoli il 24.10.2007 (atto n. 99, parte I, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007);
3 • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in SA IA UA RE nella camera di consiglio del 28.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
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