Articolo 6 della Legge 3 giugno 1955, n. 504
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 luglio 1955
Art. 6.
A decorrere dall'anno accademico 1954-55 il contributo di finanziamento corrisposto dallo Stato all'Universita' di Pisa sara' aumentato della somma di lire 3.000.000.
Alla spesa sopraindicata verra' fatto fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio,
Entrata in vigore il 13 luglio 1955