Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 194/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SILVIA Parte_1 C.F._1
LUCCHESI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di AG
(LU), via Garibaldi n. 28, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ANTONIETTA MARCOLINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Barga
(LU), viale Cesare Biondi n. 2, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Lucca, premesse le formalità di rito, pronunciare la separazione consensuale dei suindicati coniugi con ogni effetto di legge e con conseguente omologazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare, ove ritenga più opportuno, la propria residenza.
2) L'abitazione coniugale sita in Via Puccini 14/B a Castelnuovo di AG di proprietà del padre della rimarrà nella disponibilità della stessa che continuerà ad abitarci con i figli. Ogni Pt_1
e qualsiasi spesa relativa alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria relativa all'immobile di
Via Puccini 14/B Castelnuovo di AG (LU) sarà a carico esclusivo della la quale si Pt_1
1
a donarlo ai figli e riservandosene l'usufrutto. Le spese Controparte_1 Controparte_2 dell'atto di donazione saranno a totale carico della Solo con il trasferimento della proprietà Pt_1 di detto immobile in testa ai figli, il Sig. dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia ad Pt_2 ogni diritto e/o pretesa sull'immobile di Via Puccini 14/B Castelnuovo di AG (LU) e sugli arredi che lo compongono.
3) Ex art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale degli stessi minori sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza con i figli.
4) I ragazzi trascorreranno con ciascun genitore alternativamente il fine settimana. Nel fine settimana di propria spettanza il padre prenderà con sé i figli il venerdì sera e passeranno con lui il week end fino alla domenica sera dopo cena.
5) Nei giorni infrasettimanali i figli staranno con il padre un pomeriggio/cena la settimana, il padre si impegna ad accompagnare i figli, nei periodi nei quali saranno da lui, ad allenamenti o altri impegni presi nell'interesse dei figli.
6) In caso di festività, ponti infrasettimanali, chiusure straordinarie delle scuole, malattie, i genitori, sempre nel superiore interesse dei minori e nel rispetto delle esigenze e dei desideri di questi, stabiliranno di comune accordo le diverse tempistiche di affidamento.
7) Le festività natalizie saranno trascorse dai figli per metà del periodo con la madre e per l'altra metà con il padre, alternando negli anni i rispettivi periodi. In ogni caso, i figli trascorreranno con ciascun genitore alternativamente, il 25 e il 26 con un genitore e l'ultimo dell'anno e Capodanno con l'altro. L'anno seguente le festività saranno invertite. Gli accordi potranno essere variati per casi specifici di comune accordo. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse dei figli e nel rispetto delle esigenze e dei desideri di questi. 8) Anche per le Festività Pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza nel senso che ad anni alterni i genitori trascorreranno con i figli la Pasqua e la Pasquetta. Entrambi i giorni con lo stesso genitore: nell'anno in cui i figli hanno trascorso con la madre il Natale, dal venerdì alla domenica resteranno con il padre e dal lunedì al mercoledì con la madre;
l'anno successivo l'inverso. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse dei figli minori e nel rispetto delle esigenze e dei desideri di questi.
9) Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore nel periodo che i genitori stessi si comunicheranno reciprocamente con congruo termine e comunque entro il primo giugno di ogni anno.
Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse dei figli minori e nel rispetto delle esigenze e dei desideri di questi.
10) I coniugi qualora volessero presentare nuove figure affettive ai figli, nuovo compagno o compagna, dovranno farlo con rispetto e con gradualità, e comunque non prima di sei mesi dalla firma del presente atto, se sarà il caso avvalendosi anche dell'ausilio di figure specializzate.
11) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti. Le auto della coppia resteranno di proprietà dei relativi intestatari, che se ne accolleranno interamente gli oneri relativi.
2 12) Il Sig. verserà alla Sig.ra come contributo per il mantenimento dei figli la somma Pt_2 Pt_1 di € 450,00 mensili oltre all'assegno unico che verrà percepito direttamente e per intero dalla moglie.
La cifra che la percepirà per il mantenimento dei figli, somma dei 450,00 euro versati dal Pt_1 più la metà dell'assegno unico non potrà mai scendere sotto i 600 euro e qualora dovesse Pt_2 essere inferiore, per qualsiasi motivo, il dovrà integrare detta somma per raggiungere tale Pt_2 soglia minima.
Le spese straordinarie saranno a carico dei coniugi nella misura del 50%. Tali spese saranno individuate facendo riferimento al Protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017 di cui alla tabella riepilogativa:
“a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Libri di testo, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialistica privato, spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo-scuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi di apprendimento delle lingue straniere;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuole private;
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli”.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate ed anche quelle che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori dovranno comunque essere anticipatamente comunicate.
Le spese per le quali necessita il preventivo accordo dovranno essere condivise tra i genitori attraverso piattaforma messaggistica, e ivi accettate per iscritto, e in caso di contrasto, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, sempre su piattaforma messaggistica, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro sette giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta stessa.
3 13) Le somme predette sono rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
14) I coniugi hanno contratto un finanziamento per la ristrutturazione della casa recante il n. di rapporto 1606860005056 registrato in data 16.04.2013 e trascritto il giorno seguente, e continueranno a pagarlo nella misura della ½ ciascuno, versando ogni mese la cifra di propria spettanza in un conto corrente all'uopo deputato.
15) Il e la si impegnano a continuare a pagare le rate dell'assicurazione sulla vita che Pt_2 Pt_1 hanno contratto per garanzia in caso di morte di uno dei due prima della scadenza del mutuo.
Chiaramente l'obbligo viene meno in caso di estinzione anticipata del finanziamento per la persona che lo estinguerà.
16) Se la troverà da vendere l'immobile di sua proprietà sul quale insiste l'ipoteca relativa a Pt_1 detto finanziamento e dovesse, quindi, estinguere lo stesso per permettere la cancellazione, il Pt_2 dovrà scegliere alternativamente se pagare immediatamente tutta la sua quota residua alla moglie oppure continuare a pagare ratealmente il rimanente direttamente alla Pt_1
17) Le parti si danno reciprocamente atto di non aver niente altro da dividere o pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo.
18) Per quanto possa valere i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio. Per quanto possa valere i coniugi si autorizzano altresì reciprocamente all'espatrio con i figli minori per motivi di vacanza ed all'emissione di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio
19) Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti si impegnano a rispettare immediatamente gli accordi in esso contenuti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Castelnuovo di AG (LU) il 15/8/2009, successivamente al quale sono stati adottati i due bambini (nato il [...]) e (nato il [...]), CP_1 CP_2 entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Castelnuovo di AG (LU) in data 15/8/2009, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelnuovo di AG (LU) all'Atto
Numero 7, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2009, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Castelnuovo di AG (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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