Articolo 9 della Legge 16 giugno 1939, n. 1111
Articolo 8Articolo 10
Versione
26 agosto 1939
Art. 9.

Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, gli Enti provinciali provvedono alla formazione degli elenchi degli affittacamere della Provincia, i quali hanno accettata la classifica, e li trasmettono alla competente autorita' di pubblica sicurezza perche' provveda alla annotazione di cui al precedente art. 5, comma secondo.
Entrata in vigore il 26 agosto 1939