Art. 9.
Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, gli Enti provinciali provvedono alla formazione degli elenchi degli affittacamere della Provincia, i quali hanno accettata la classifica, e li trasmettono alla competente autorita' di pubblica sicurezza perche' provveda alla annotazione di cui al precedente art. 5, comma secondo.
Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, gli Enti provinciali provvedono alla formazione degli elenchi degli affittacamere della Provincia, i quali hanno accettata la classifica, e li trasmettono alla competente autorita' di pubblica sicurezza perche' provveda alla annotazione di cui al precedente art. 5, comma secondo.