Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge, che entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge, che entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.