Articolo 4 della Legge 9 novembre 1950, n. 911
Articolo 3
Versione
29 novembre 1950
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge, che entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 29 novembre 1950