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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/07/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. CC ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1569 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa da
(C.F. ) rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO BERSANO;
- Attrice - contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. LUIGI POLIDORO;
C.F._2
- Convenuti -
e contro
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._3 Controparte_4
), (C.F. ) e C.F._4 Controparte_5 C.F._5 CP_6
(C.F. );
[...] C.F._6
- Convenuti, contumaci -
OGGETTO: Proprietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. la società ha esposto di aver Parte_1 introdotto una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di e Controparte_7
e di aver pignorato l'immobile di loro proprietà in Albano Laziale, Via Controparte_2
Fratelli Bandiera n. 11, piano terra, censito al NCEU al fg. 8 part. 351 sub. 501; che dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso della procedura esecutiva è emerso che all'appartamento pignorato risultava annessa, di fatto ma non in diritto, una camera adiacente di circa 12 mq di proprietà di terzi, censita in catasto al fg. 8 mappale 351 sub.
502; che con scrittura privata del 21 settembre 1999, redatta contestualmente all'atto di compravendita con cui i debitori esecutati hanno acquistato l'appartamento sub. 501, i venditori hanno specificato che con l'atto di compravendita doveva intendersi alienata anche
- 1 - la “camera”, di cui gli stessi venditori sono stati riconosciuti proprietari per usucapione con sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione distaccata di Albano n. 239/2002.
Ha quindi chiesto di accertare l'intervenuto acquisto da parte di e Controparte_1 della “camera” annessa all'immobile pignorato e dichiarare quindi che Controparte_2 essi sono proprietari della “camera” stessa.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei venditori LU, , CP_4 CP_5
e e disposto il mutamento del rito, si sono costituiti tardivamente in Controparte_6 giudizio e i quali hanno aderito alla domanda. Controparte_1 Controparte_2
Sono rimasti invece contumaci gli altri convenuti.
2. Con sentenza n. 239/2002 del 2 dicembre 2002 il Tribunale di Velletri ha accertato che
LU, , e quali eredi di , erano proprietari CP_4 CP_5 Controparte_6 Per_1 del vano oggetto di causa per averlo la loro dante causa posseduto pubblicamente e pacificamente sin dal 1962, quando lo accorpò all'adiacente appartamento già di sua proprietà.
Come esposto, poi, con scrittura privata datata 21 settembre 1999 (doc. 8 depositato da parte attrice unitamente al ricorso introduttivo), coeva all'atto pubblico con cui i fratelli hanno venduto a e l'appartamento di cui al CP_6 Controparte_1 Controparte_2 sub. 501, le parti hanno dato atto che la vendita comprendeva anche la stanza di cui si discute, precisando che all'epoca era ancora in corso la causa di riconoscimento della proprietà poi definita con la sentenza ora indicata.
La scrittura privata in parola è stata espressamente riconosciuta dagli acquirenti e deve intendersi come tacitamente riconosciuta dai venditori rimasti contumaci, ai sensi dell'art. 215, primo comma, n. 1, c.p.c.
È quindi accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata stessa, la quale in forza del presente provvedimento potrà essere trascritta nei registri immobiliari in quanto divenuta titolo idoneo ai sensi dell'art. 2657 cod. civ.
La domanda di accertamento deve pertanto essere accolta, essendo provato che i debitori esecutati sono proprietari anche della stanza di cui si è detto, accorpata sin dagli anni '60 all'appartamento oggetto dell'atto pubblico di compravendita 21 settembre 1999.
La natura della causa e il comportamento processuale dei convenuti giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
- 2 -
P.Q.M.
1) dichiara che e sono proprietari, in ragione di ½ Controparte_1 Controparte_2 ciascuno, del vano censito al NCEU del Comune di Albano Laziale al foglio 8, mappale
351, sub. 502, in forza della scrittura privata datata 21 settembre 1999;
2) ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alle relative trascrizioni, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri, il 08/07/2025
Il Giudice
CC ER
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. CC ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1569 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa da
(C.F. ) rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO BERSANO;
- Attrice - contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. LUIGI POLIDORO;
C.F._2
- Convenuti -
e contro
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._3 Controparte_4
), (C.F. ) e C.F._4 Controparte_5 C.F._5 CP_6
(C.F. );
[...] C.F._6
- Convenuti, contumaci -
OGGETTO: Proprietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. la società ha esposto di aver Parte_1 introdotto una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di e Controparte_7
e di aver pignorato l'immobile di loro proprietà in Albano Laziale, Via Controparte_2
Fratelli Bandiera n. 11, piano terra, censito al NCEU al fg. 8 part. 351 sub. 501; che dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso della procedura esecutiva è emerso che all'appartamento pignorato risultava annessa, di fatto ma non in diritto, una camera adiacente di circa 12 mq di proprietà di terzi, censita in catasto al fg. 8 mappale 351 sub.
502; che con scrittura privata del 21 settembre 1999, redatta contestualmente all'atto di compravendita con cui i debitori esecutati hanno acquistato l'appartamento sub. 501, i venditori hanno specificato che con l'atto di compravendita doveva intendersi alienata anche
- 1 - la “camera”, di cui gli stessi venditori sono stati riconosciuti proprietari per usucapione con sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione distaccata di Albano n. 239/2002.
Ha quindi chiesto di accertare l'intervenuto acquisto da parte di e Controparte_1 della “camera” annessa all'immobile pignorato e dichiarare quindi che Controparte_2 essi sono proprietari della “camera” stessa.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei venditori LU, , CP_4 CP_5
e e disposto il mutamento del rito, si sono costituiti tardivamente in Controparte_6 giudizio e i quali hanno aderito alla domanda. Controparte_1 Controparte_2
Sono rimasti invece contumaci gli altri convenuti.
2. Con sentenza n. 239/2002 del 2 dicembre 2002 il Tribunale di Velletri ha accertato che
LU, , e quali eredi di , erano proprietari CP_4 CP_5 Controparte_6 Per_1 del vano oggetto di causa per averlo la loro dante causa posseduto pubblicamente e pacificamente sin dal 1962, quando lo accorpò all'adiacente appartamento già di sua proprietà.
Come esposto, poi, con scrittura privata datata 21 settembre 1999 (doc. 8 depositato da parte attrice unitamente al ricorso introduttivo), coeva all'atto pubblico con cui i fratelli hanno venduto a e l'appartamento di cui al CP_6 Controparte_1 Controparte_2 sub. 501, le parti hanno dato atto che la vendita comprendeva anche la stanza di cui si discute, precisando che all'epoca era ancora in corso la causa di riconoscimento della proprietà poi definita con la sentenza ora indicata.
La scrittura privata in parola è stata espressamente riconosciuta dagli acquirenti e deve intendersi come tacitamente riconosciuta dai venditori rimasti contumaci, ai sensi dell'art. 215, primo comma, n. 1, c.p.c.
È quindi accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata stessa, la quale in forza del presente provvedimento potrà essere trascritta nei registri immobiliari in quanto divenuta titolo idoneo ai sensi dell'art. 2657 cod. civ.
La domanda di accertamento deve pertanto essere accolta, essendo provato che i debitori esecutati sono proprietari anche della stanza di cui si è detto, accorpata sin dagli anni '60 all'appartamento oggetto dell'atto pubblico di compravendita 21 settembre 1999.
La natura della causa e il comportamento processuale dei convenuti giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
- 2 -
P.Q.M.
1) dichiara che e sono proprietari, in ragione di ½ Controparte_1 Controparte_2 ciascuno, del vano censito al NCEU del Comune di Albano Laziale al foglio 8, mappale
351, sub. 502, in forza della scrittura privata datata 21 settembre 1999;
2) ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alle relative trascrizioni, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri, il 08/07/2025
Il Giudice
CC ER
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