Ordinanza cautelare 16 aprile 2021
Sentenza 31 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/05/2022, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00897/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 474 del 2021, proposto da:
- MI EH, rappresentato e difeso dall’Avv. Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Augusto Imperatore 16;
contro
- il Comune di Manduria, rappresentato e difeso dall’Avv. Annalisa Di Giovanni, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica in data 20 gennaio 2021, prot. n. 2837, disposto dal Comune di Manduria - Ufficio Locale del Paesaggio relativamente alla SCIA alternativa al permesso di costruire presentata dal ricorrente in data 20 aprile 2020, prot. 14255, per la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento inferiore al 20% di un fabbricato sito in agro di Manduria, alla Contrada Demani;
- di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi il preavviso di diniego del medesimo Ufficio del 3 novembre 2020, prot. 41639, e i pareri negativi della Commissione Locale Paesaggio del 29 ottobre 2020 e del 17 dicembre 2020, non trasmessi al ricorrente sebbene richiesti con istanza di accesso del 25 febbraio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 4 maggio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- il sig. EH è proprietario insieme alla moglie, alla Contrada Demani dell’agro di Manduria, di un fabbricato destinato ad abitazione circondato da un terreno pertinenziale esteso 4766 mq.
- l’area ricade in zona ‘agricola’ del PRG e il manufatto, allo stato grezzo, veniva assentito ai sensi della legge n. 47 del 1985 con permesso n. 8078/26 del 7 aprile 2019.
- rientrando l’area, secondo la disciplina nelle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, tutta all’interno degli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) - Vincolo idrogeologico e Area di rispetto dei boschi e, per circa 300 mq, nell’UCP - Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali, ogni trasformazione edilizia risultava subordinata, ex art. 91 del PPTR, all’accertamento di compatibilità paesaggistica.
- in data 20 aprile 2020, dunque, il sig. EH presentava al Comune di Manduria, ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 14 del 2009 (‘ Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale ’), una SCIA alternativa al Permesso di Costruire per un progetto di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, con ampliamento del fabbricato contenuto entro il 20% della volumetria esistente e, correlativamente, un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 89, comma 1, lett. b), NTA PPTR.
- con nota in data 3 novembre 2020, prot. 41639, il Comune adottava un preavviso di diniego dell’istanza.
- nonostante le successive osservazioni del EH, del 5 novembre 2020, l’A.c. respingeva infine l’istanza medesima con provvedimento del 20 gennaio 2021, prot. n. 2837.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. d), DPR 380/01 e degli articoli 134, 143, comma 1, lett. e) D.Lgs n. 42/04; violazione degli articoli 38, 91 e 63, c. 3, lett. b.1) delle NTA del PPTR; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 e dell’art. 6 L.R. n. 14/09; erroneità della motivazione; contraddittorietà; b) in subordine: incostituzionalità dell’art. 3, comma 1, lett. d), ultimo periodo DPR n. 380/01 per violazione degli artt. 3, 9, comma 2, 117, comma 2, lett. s) e comma 3, Cost.; violazione del principio di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento della P.A.
2.- Considerato che l’impugnato provvedimento era così motivato:
a) « il progettista nel suo intervento propone la demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma originaria, prospetti, sedime e caratteristiche planovolumetriche. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001, per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (gli ulteriori contesti paesaggistici come i beni paesaggistici sono sottoposti a tutela dal D.Lgs. 42/2004) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio. Per il caso di specie l’intervento, come proposto, non può rientrare nella ristrutturazione edilizia »;
b) « l’intervento proposto, non rientrando nella ristrutturazione edilizia per come sopra specificato, è da intendersi come nuova costruzione e come tale non espressamente ammessa dall’art. 63, comma 2, delle NTA del PPTR ».
3.- Osservato che:
- l’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE, nella formulazione ratione temporis vigente ( la norma è stata ripetutamente modificata: dall’articolo 1 D.Lgs. del 27 dicembre 2002, n. 301; dall’articolo 30, comma 1, lettera a), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; dall’articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; e, da ultimo, dall’articolo 28, comma 5-bis, lettera a), del d.l. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 ), prevedeva che: « Ai fini del presente testo unico si intendono per: … d) ‘interventi di ristrutturazione edilizia’, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (…) Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico (…) Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili (…) gli interventi di demolizione e ricostruzione (…) costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria ».
- il ragionamento compiuto dall’Amministrazione si fonda, in specie, sul presupposto che « gli ulteriori contesti paesaggistici, individuati e disciplinati dal PPTR ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. e), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, rappresentano un ampliamento dei contesti individuati dall’art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e (sono, ndr) pertanto sottoposti a tutela ai sensi del medesimo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio » (così l’impugnato diniego).
- nel caso in parola, dunque, non verrebbe in rilievo un intervento di ristrutturazione edilizia, consentito, ma uno di nuova costruzione, precluso, per le aree di rispetto dei boschi, dall’art. 63, comma 2, lett. a2), delle NTA del PPTR.
3.1 Osservato ancora, quanto alla portata dell’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE, che:
- « l’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001, nella versione vigente e applicabile ratione temporis alla vicenda controversa, impone la demolizione e ricostruzione senza variazione di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e senza incrementi di volume, in due soli casi, nessuno dei quali corrisponde alla fattispecie in esame: a) immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio; b) immobili ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico. L’esclusione investe quindi solo immobili che (per loro specifiche caratteristiche o per caratteristiche del contesto urbano) siano sottoposti a una specifica tutela. Non è questo il caso: (il complesso edilizio di cui si controverteva, ndr) non è sottoposto a un vincolo specifico ai sensi del codice dei beni culturali, ma sorge su un’area paesaggisticamente rilevante. Ed è questa la ragione per la quale l’intervento edilizio è stato oggetto di autorizzazione paesaggistica » (Consiglio di Stato, IV, 14 marzo 2022, n. 1761).
- « come rilevato da condivisibile, recente, giurisprudenza resa sulla disposizione come vigente ratione temporis (cfr. TAR Marche, sentenza breve n. 170 del 2022; Consiglio di Stato, sentenza n. 1761 del 2022), il riferimento costante da parte del Legislatore agli ‘immobili’ sottoposti a vincolo o a tutela, che è comunque un sinonimo, induce a ritenere che la eccezione riguardi solo i casi di vincoli che colpiscano in modo specifico singoli immobili, quindi vincoli principalmente diretti e comunque non, come nel caso di specie, i casi in cui a essere vincolate siano intere aree (…) in sostanza, ai fini della individuazione degli immobili sottoposti a vincolo ex D.Lgs. n. 42/2004, si deve avere riguardo solo ai beni sottoposti a vincolo diretto di carattere storico, architettonico e artistico ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali (art. 10 del Codice) e quelli oggetto di specifica dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004 (cfr. TAR Marche, sentenza breve n. 170 del 2022); tanto più che, quando invece ha voluto fare riferimento a limitazioni derivanti dall’inserimento in una determinata area, il Legislatore ha usato, nella seconda parte della lett. d) in esame, una espressione inequivoca e del tutto diversa: ‘quelli ubicati nelle zone…’ » (TAR Abruzzo Pescara, 24 maggio 2022, n. 208).
4.- Ritenuto, in questa prospettiva, che:
- come evidenziato nelle pronunce appena richiamate, il riferimento compiuto dalla norma in argomento « agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio » concerne esclusivamente i « beni sottoposti a vincolo diretto di carattere storico, architettonico e artistico ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali (art. 10 del Codice) e quelli oggetto di specifica dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004 » (v. TAR Abruzzo cit.): nel caso di cui si controverte, dunque, non venendo in rilievo un manufatto oggetto di tutela ai sensi dei predetti artt. 10 e 13, la circostanza che lo stesso ricadesse all’interno - nemmeno di un’area vincolata, che in ogni caso non avrebbe avuto rilievo, ma - di un UCP era, ai ‘nostri’ fini, del tutto priva di significato.
- il ricorso è, dunque, meritevole di accoglimento.
4.1 Ritenuto che:
- anche da ciò astrattamente prescindendo, l’art. 143, comma 1, lett. e), D.lgs. n. 42 del 2004 prevede quanto segue: « L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: (…) e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione ».
- vengono in considerazione, dunque, ‘contesti’ esclusi dal genus dei beni paesaggistici di cui all’art. 134.
- il successivo art. 135 prevede, a sua volta, che: « 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: ‘piani paesaggistici’.
L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d’uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati … »: la disposizione, dunque, oltre a imporre la co-pianificazione « limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) », senza dunque contemplare tra di essi gli ulteriori contesti di cui alla lettera e), per un verso distingue, coerentemente alle previsioni dell’art. 134 e dell’art. 143, comma 1, lett. e), i « beni paesaggistici sottoposti a tutela » dagli « altri ambiti territoriali » da sottoporre a salvaguardia, e, per altro verso, pone l’obiettivo del « minor consumo del territorio ».
- la lettura dell’A.c. secondo cui « gli ulteriori contesti paesaggistici, individuati e disciplinati dal PPTR ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. e), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, rappresentano un ampliamento dei contesti individuati dall’art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e pertanto sottoposti a tutela ai sensi del medesimo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio » (così l’impugnato diniego), dunque, da un lato risulta non in linea con il sistema delineato dal decreto legislativo n. 42/2004, secondo il quale il regime di « tutela » non è sovrapponibile a quello di « salvaguardia » - tant’è che per gli interventi ricadenti negli UCP gli articoli 146, commi 1 e 5, e 143, comma 3, non richiedono autorizzazione paesaggistica e, soprattutto, parere della Soprintendenza, ma solo il diverso e meno penetrante accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 89/91 NTA PPTR -, e, dall’altro lato, non è coerente con la delineata tendenza del legislatore statale ad ampliare la nozione di ristrutturazione edilizia c.d. ricostruttiva nella prospettiva di ridurre il consumo di nuovo suolo ( v. T.A.R. Marche, I, 18 marzo 2022, n. 170 ): anche sotto questo differente profilo, pertanto, il gravame risulta fondato.
5.- Ritenuto che il ricorso dev’essere dunque, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, accolto, e le spese di giudizio eccezionalmente compensate, attesa la particolarità e il carattere di novità delle questioni trattate - fermo il diritto del ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 474 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate - fermo il diritto del ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO