Decreto cautelare 12 luglio 2021
Sentenza breve 7 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 07/10/2021, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2021
N. 01181/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00715/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Martelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Coli in Mestre, via Torre Belfredo 124;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
Questura di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Questore di -OMISSIS--OMISSIS- notificato tramite la -OMISSIS- il 22.06.2021 di rigetto istanza permesso di soggiorno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Alessandra Farina;
Espone il ricorrente, di origine -OMISSIS-, in Italia dal 2015, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo con scadenza nel 2016, di aver presentato istanza di rinnovo, in conseguenza della quale veniva fissato l’appuntamento per l’effettuazione dei rilievi dattiloscopici.
Riferisce altresì di aver continuato sino al 2019 a svolgere attività lavorativa in qualità di -OMISSIS-e in ragione di tale occupazione provvedeva ad inoltrare in data 11 luglio 2020, tramite il datore di lavoro, istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.L. n. 20/2020, conv. in L. n. 77/2020.
Proprio a seguito alla richiesta di accesso per ottenere informazioni circa l’esito di tale ultima istanza, al ricorrente – che nelle more ha mutato occupazione e residenza, attualmente risiedendo presso il datore di lavoro nel Comune di -OMISSIS- – in data -OMISSIS- veniva notificato il provvedimento con il quale il Questore di -OMISSIS- respingeva la domanda relativa al rinnovo del permesso di soggiorno, risalente al 2016.
Nel denegare il rinnovo il Questore di -OMISSIS- evidenziava il comportamento del ricorrente, il quale, dopo la presentazione della domanda e la fissazione dell’appuntamento per i rilievi dattiloscopici, non si interessava dell’esito della stessa, non presentandosi alla convocazione, senza fornire ulteriore comunicazione in ordine alla richiesta presentata, rendendosi di fatto irreperibile.
Per tali motivi, omessa la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90, in applicazione del disposto di cui all’art. 21 octies della medesima legge, veniva decretato il rigetto dell’istanza per sostanziale disinteresse del richiedente.
Il ricorso, assistito da istanza cautelare, è stato affidato ad una serie di censure che possono essere così sintetizzate.
Il diniego si fonda su erronei presupposti e su una carente istruttoria, non essendo state osservate le garanzie partecipative, in particolare con riferimento all’art. 7 e 10 bis della legge 241/90.
Indimostrata è la ricerca in ordine alla ritenuta irreperibilità del ricorrente, che ha modificato la propria residenza in funzione dell’attività lavorativa svolta, non avendo l’amministrazione fornito alcuna prova circa gli accertamenti compiuti al fine di comprovare la ritenuta irreperibilità.
Proprio con riferimento a tale circostanza, che ha determinato “a cascata” il diniego per sostanziale assenza di interesse, risulta determinante la denunciata mancata comunicazione del preavviso di rigetto, con il quale il ricorrente sarebbe stato edotto delle ragioni che poi hanno determinato il provvedimento finale, impedendogli di chiarire nei fatti la propria posizione, fornendo elementi utili al fine di evitare il rigetto dell’istanza.
Quanto al ritenuto disinteresse, sebbene derivante dalla mancata presentazione alla convocazione, la difesa istante rileva che tale mancanza non risulta normativamente sanzionata, sussistendo al contrario l’interesse del ricorrente al rinnovo del titolo di soggiorno, considerato l’inserimento familiare e lavorativo, maturato nel corso degli anni.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso, chiedendone il rigetto.
Alla Camera di Consiglio dell’8 settembre 2021 il ricorso è stato trattenuto per la decisione, come da verbale, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, con specifico riguardo e in via del tutto assorbente alla dedotta violazione delle garanzie partecipative, in modo particolare del disposto di cui all’art. 10 bis della legge 241/90.
Osservato preliminarmente che nessuna documentazione è stata fornita da parte della resistente circa la dedotta irreperibilità del ricorrente, in ogni caso illegittimamente non è stata effettuata la comunicazione di motivi ostativi ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, in ordine alla quale l’art. 21 octies (invocato nel provvedimento impugnato a sostegno della mancata comunicazione del preavviso di rigetto), come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera i), legge n. 120 del 2020, prevede che <<la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10 bis>>.
In tal senso, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi, a seguito dei quali il ricorrente avrebbe potuto dare conto della contestata irreperibilità, e tale omissione rende illegittimo il provvedimento impugnato.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, limitatamente e per le ragioni indicate, e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO