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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 948/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Veronica Raimo e Antonio Emanuele Motzo;
e
(C.F: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Veronica Raimo e Antonio Emanuele Motzo
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
Sul collocamento e sul mantenimento della prole, e , questi proseguiranno la Per_1 Per_2 convivenza con la madre in Ladispoli via Londra 57; c madre a titolo di assegno perequativo la somma di €. 350,00 cadauno entro il 5 di ogni mese per dodici mesi annui oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Civitavecchia. Sul diritto/dovere di visita del genitore non collocatario: in considerazione del lavoro di ristorazione che vede entrambi i genitori impegnati quotidianamente e il padre assente per tutta la stagione invernale dovendosi recare a Cuba per l'altra attività alberghiera, le parti concorderanno di volta in volta le modalità di frequentazione in relazione anche agli impegni di studio e sociali dei figli e del genitore, non essendo evidentemente di alcun supporto il Piano genitoriale vista la realtà fattuale. Sulla situazione personale e patrimoniale delle parti e sui reciproci doveri relativi: i coniugi sono entrambi indipendenti economicamente e non necessitano reciprocamente di alcun assegno di mantenimento. Infatti la sig.ra è titolare dei seguenti diritti reali : proprietà 100/100 appartamento Parte_1 sito in Ladispo a Elena sul quale grava un mutuo di euro 600,00 mensili. La signora è altresì titolare di un immobile nello stato di Cuba, nel quale procedono Parte_1 dei lavori na nuova attività commerciale alberghiera. Al riguardo le parti hanno concordato che il sig. gestirà completamente con diritti e Parte_2 oneri l'attività alberghiera e di risto/bar che si senza nulla riconoscere alla sig.ra che si obbliga a sottoscrivere atto notarile in Cuba per dare l'usufrutto a vita dello stesso Pt_1 immobile al sig. • Non ci sono c/c personali cointestati. • Entrambi i coniugi svolgono lavoro Pt_2 di ristorazione c gestione del ristorante Cambusa 2.0 e Sunbay 2.0 entrambe attività presenti sul lungomare di Ladispoli. • Al riguardo le parti modificheranno gli assetti societari delle due attività, pertanto la Sig.ra non ricoprirà più alcuna figura nella società inerente il ristorante Parte_1
Cambusa 2.0 e l tesso nonché tutti gli utili sarà esclusivamente a carico del Sig.
sul quale fará carico per tutto il 2025 anche il pagamento di tutte le finanziarie Parte_2
seppur stipulate a nome di entrambe le parti, richieste per far fronte alle necessità familiari nonchè di entrambe le società. • Dal 2026 il pagamento delle finanziarie verrà suddiviso equamente tra le parti. • Equamente andranno pagati anche debiti futuri che potrebbero presentarsi per dei mancati pagamenti relativi al periodo di unione tra le parti sia personale che lavorativa. • Per quanto concerne il ristorante Sunbay 2.0 la signora si assumerà la completa gestione del Parte_1 ristorante/bar con i relativi diritti ed oneri solo a partire dal 2026. • A riguardo va precisato che nella stessa attività commerciale Sunbay 2.0 vi è presente un bar sulla spiaggia del quale si occuperà esclusivamente per il 2025 il signor . • Ristorante e bar avranno due casse distinte ma Parte_2 con un unico conto corrente, pertanto, dagli introiti si provvederà al pagamento dei propri fornitori, delle utenze inerenti sia del bar che del ristorante, dell'IVA, del costo di gestione al proprietario dell'attività commerciale, nonché delle inerenti tasse. • Gli utili verranno divise equamente. • Come precedentemente detto solo a partire dal 2026 l'intera attività commerciale sarà gestita unicamente dalla Sig.ra che Pt_1 si occuperà di ogni onere e vanterà ogni diritto
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 948/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Veronica Raimo e Antonio Emanuele Motzo;
e
(C.F: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Veronica Raimo e Antonio Emanuele Motzo
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
Sul collocamento e sul mantenimento della prole, e , questi proseguiranno la Per_1 Per_2 convivenza con la madre in Ladispoli via Londra 57; c madre a titolo di assegno perequativo la somma di €. 350,00 cadauno entro il 5 di ogni mese per dodici mesi annui oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Civitavecchia. Sul diritto/dovere di visita del genitore non collocatario: in considerazione del lavoro di ristorazione che vede entrambi i genitori impegnati quotidianamente e il padre assente per tutta la stagione invernale dovendosi recare a Cuba per l'altra attività alberghiera, le parti concorderanno di volta in volta le modalità di frequentazione in relazione anche agli impegni di studio e sociali dei figli e del genitore, non essendo evidentemente di alcun supporto il Piano genitoriale vista la realtà fattuale. Sulla situazione personale e patrimoniale delle parti e sui reciproci doveri relativi: i coniugi sono entrambi indipendenti economicamente e non necessitano reciprocamente di alcun assegno di mantenimento. Infatti la sig.ra è titolare dei seguenti diritti reali : proprietà 100/100 appartamento Parte_1 sito in Ladispo a Elena sul quale grava un mutuo di euro 600,00 mensili. La signora è altresì titolare di un immobile nello stato di Cuba, nel quale procedono Parte_1 dei lavori na nuova attività commerciale alberghiera. Al riguardo le parti hanno concordato che il sig. gestirà completamente con diritti e Parte_2 oneri l'attività alberghiera e di risto/bar che si senza nulla riconoscere alla sig.ra che si obbliga a sottoscrivere atto notarile in Cuba per dare l'usufrutto a vita dello stesso Pt_1 immobile al sig. • Non ci sono c/c personali cointestati. • Entrambi i coniugi svolgono lavoro Pt_2 di ristorazione c gestione del ristorante Cambusa 2.0 e Sunbay 2.0 entrambe attività presenti sul lungomare di Ladispoli. • Al riguardo le parti modificheranno gli assetti societari delle due attività, pertanto la Sig.ra non ricoprirà più alcuna figura nella società inerente il ristorante Parte_1
Cambusa 2.0 e l tesso nonché tutti gli utili sarà esclusivamente a carico del Sig.
sul quale fará carico per tutto il 2025 anche il pagamento di tutte le finanziarie Parte_2
seppur stipulate a nome di entrambe le parti, richieste per far fronte alle necessità familiari nonchè di entrambe le società. • Dal 2026 il pagamento delle finanziarie verrà suddiviso equamente tra le parti. • Equamente andranno pagati anche debiti futuri che potrebbero presentarsi per dei mancati pagamenti relativi al periodo di unione tra le parti sia personale che lavorativa. • Per quanto concerne il ristorante Sunbay 2.0 la signora si assumerà la completa gestione del Parte_1 ristorante/bar con i relativi diritti ed oneri solo a partire dal 2026. • A riguardo va precisato che nella stessa attività commerciale Sunbay 2.0 vi è presente un bar sulla spiaggia del quale si occuperà esclusivamente per il 2025 il signor . • Ristorante e bar avranno due casse distinte ma Parte_2 con un unico conto corrente, pertanto, dagli introiti si provvederà al pagamento dei propri fornitori, delle utenze inerenti sia del bar che del ristorante, dell'IVA, del costo di gestione al proprietario dell'attività commerciale, nonché delle inerenti tasse. • Gli utili verranno divise equamente. • Come precedentemente detto solo a partire dal 2026 l'intera attività commerciale sarà gestita unicamente dalla Sig.ra che Pt_1 si occuperà di ogni onere e vanterà ogni diritto
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone