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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/08/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1247/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Giovanni Picciau Presidente
Roberto Vignati Consigliere
Laura Bertoli Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 2356/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 20 maggio 2024, est. Florio, promossa da
(C.F. Parte_1
, p.iva ), rappresentato e difeso dall' avv. C.F._1 P.IVA_1
Vincenzo Marocco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, via Flumendosa n. 34
Appellante
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Ghidoni, Laura Bianchi e Giordano Stella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, viale Premuda n. 14
Appellato
e appellante in via incidentale in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
«Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
Nel merito in via principale.
Riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui:
“accerta e dichiara che fra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 21/07/21; condanna al pagamento ex art. Parte_1
28 Dlgs 81/2015 di un'indennità economica parametrata a 12 mensilità”
e per l'effetto:
- accertare e dichiarare che fra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 21/07/21 “concluso alla data delle dimissioni
(8.8.2022)”
Riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui:
“condanna, inoltre, a Parte_1 corrispondere al ricorrente le differenze retributive a titolo di indennità di mensa e di trasporto, oltre al saldo della retribuzione di agosto 2022 e al TFR, per la complessiva somma lorda di 3.641,69 euro (di cui 707,18 euro a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo”
Come segue:
“A parziale accoglimento della domanda del sig. Controparte_2
[...] accerta e dichiara il diritto del sig di percepire le differenze retributive a titolo CP_1 di mensa e trasporto per i seguenti importi: 752,24 euro a titolo di indennità di trasporto, 1.638.91 euro a titolo di indennità di mensa e condanna la Parte_1 alla corresponsione di tali importi;
rigetta la richiesta del sig. di Controparte_2 corresponsione del saldo della retribuzione di agosto 2022, nonché il TFR (queste ultime due, per i rispettivi titoli:543,36 euro a titolo di retribuzione di agosto 2022;
707,18 euro a titolo di TFR)”.
Riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui: “rigetta la domanda riconvenzionale”
Come segue:
“accoglie la domanda riconvenzionale dell'appellante e per l'effetto condanna
l'appellato alla corresponsione in favore della della somma di € 9.189 Parte_1
(o quella diversa somma ritenuta di giustizia)
pag. 2/15 E per l'effetto Dichiara compensati gli importi di 752,24 euro a titolo di indennità di trasporto e 1.638.91 euro a titolo di indennità di mensa dovuti fino a concorrenza con
l'importo di € 9.189 (o quella diversa somma ritenuta di giustizia)”.
Nel merito in via subordinata:
Riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui:
“accerta e dichiara che fra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 21/07/21; condanna al pagamento ex art. Parte_1
28 Dlgs 81/2015 di un'indennità economica parametrata a 12 mensilità”
Come segue:
“accerta e dichiara che fra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 21/07/21; condanna al pagamento ex art. Parte_1
28 Dlgs 81/2015 di un'indennità economica parametrata a 2,5 mensilità (=3.977,90).
Riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui:
“rigetta la domanda riconvenzionale”
Come segue:
“accoglie la domanda riconvenzionale dell'appellante e per l'effetto condanna
l'appellato alla corresponsione in favore della della somma di € 9.189 Parte_1
(o quella diversa somma ritenuta di giustizia).”
E per l'effetto
Dichiara compensati gli importi di a 2,5 mensilità (=3.977,90) a titolo di indennità dovuti fino a concorrenza con l'importo di € 9.189 (o quella diversa somma ritenuta di giustizia).
In via istruttoria: (…)
In ogni caso
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio»;
Per l'appellato e appellante in via incidentale:
“1) nel merito, respingere il ricorso ex art. 433 c.p.c. avente R.G. n. 1247/2024 depositato da parte appellante poiché infondato in fatto e in diritto;
in via incidentale, a pag. 3/15 parziale modifica della sentenza di primo grado accogliere le domande formulato nel ricorso introduttivo
2) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
a far data dal 21/07/21 o in subordine dal 02/02/2022 o diversa data ritenuta di giustizia
3) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia a/o simulazione della cessazione contrattuale/dimissioni comunicate, ai fini amministrativi, in data 08/08/2022
4) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e illegittimità del licenziamento intimato oralmente da in persona dell'imprenditore individuale, al Parte_1 signor in data 9/8/22 e per l'effetto Controparte_1
5) condannare in persona dell'imprenditore individuale, ai sensi Parte_1 dell'art. 2, D.lgs. 23/2015: 5.1) a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro;
5.2) a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (pari a
€ 1.591,16 lordi mensili) o a quel diverso importo ritenuto di giustizia), maturata dal giorno del licenziamento (09/08/2022) fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, in ogni caso, in misura non inferiore a 5 mensilità (€ 7.955,80 lordi),
5.3) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione 5.4) accertare e dichiarare
l'indennità economica sostitutiva della reintegrazione in misura pari a 23.867,40 euro;
6) In caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale, confermare la sentenza n.
2356/2024 pronunciata da Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa
Florio, pubblicata in data 20 maggio 2024 o, in ogni caso, condannare
[...] al pagamento di un'indennità economica ex art. 28 Dlgs Parte_2
81/2015 compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione indicata in atti
7) In via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, ridurre la pretesa risarcitoria ex adverso formulata dal sig.
[...] in misura pari all'importo di 6.075,21 (3.892,84 euro + Parte_3
2.182,27 euro)
pag. 4/15 8) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre CPA ed IVA come previsti per legge. In via istruttoria: (…)”
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2356/2024 il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto le domande formulate da nei confronti di Controparte_1 [...]
ed ha così statuito: “accerta e Parte_1 dichiara che fra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 21/07/21; condanna Parte_1
al pagamento ex art. 28 Dlgs 81/2015 di un'indennità economica
[...] parametrata a 12 mensilità; condanna inoltre Parte_1
a corrispondere al ricorrente le differenze retributive a titolo di
[...] indennità di mensa e di trasporto, oltre al saldo della retribuzione di agosto 2022 e al
TFR, per la complessiva somma lorda di 3.641,69 euro (di cui 707,18 euro a titolo di
TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
rigetta nel resto il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre alle spese di CTU”.
Dopo avere esperito CTU grafologica, il Tribunale ha accertato la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte dal lavoratore sui due contratti di lavoro a tempo determinato siglati con , e relative proroghe, ed ha Parte_1 quindi appurato che tra le parti era intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 21/07/2021, condannando il datore di lavoro al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 28 d.lgs. N. 81/2015, liquidata in 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Il Tribunale ha ritenuto che detto rapporto di lavoro si fosse interrotto (non per un licenziamento orale, come opinato dal lavoratore, bensì) in forza delle dimissioni inoltrate dallo stesso in data 8 agosto Controparte_1
2022, evidenziando che le dimissioni erano state comunicate da un Patronato nella pag. 5/15 forma telematica prevista e non era plausibile che quest'ultimo ente avesse agito senza mandato dell'interessato, come invece sostenuto dal ricorrente.
Il primo giudice ha infine condannato il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente le differenze retributive a titolo di indennità di mensa e di trasporto, oltre al saldo della retribuzione di agosto 2022 e al TFR, per la complessiva somma lorda di 3.641,69 euro
(di cui 707,18 euro a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, mentre ha respinto la domanda restitutoria formulata in via riconvenzionale dal datore di lavoro
(che aveva sostenuto di avere pagato al lavoratore, in corso di rapporto, euro 9.189,00 in più rispetto al dovuto, a titolo di prestiti ed anticipo TFR).
Nel disattendere la domanda riconvenzionale, il Tribunale ha osservato che «in primo luogo (…) dalle causali dei versamenti non è dato evincere che i pagamenti fossero volti a coprire i titoli richiesti nel presente giudizio;
in secondo luogo, la costanza dei versamenti “in eccedenza” rappresenta un indice della natura retributiva delle somme, versate dunque in connessione con la prestazione lavorativa del ricorrente. Va escluso dunque che i pagamenti, costanti nel tempo, siano stati effettuati per errore dalla parte convenuta, e conseguentemente – in assenza di indebito - la domanda riconvenzionale deve essere respinta».
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe.
Con il primo motivo di gravame il datore di lavoro ha criticato la sentenza per avere ravvisato la falsità delle sottoscrizioni apposte dal lavoratore sui contratti di lavoro a termine, aderendo acriticamente agli esiti della CTU grafologica, della quale l'appellante chiedeva la rinnovazione.
Nella prospettiva dell'appello, infatti, i contratti a termine dovevano considerarsi genuini ed effettivamente sottoscritti dalle parti in causa, con conseguente necessità di riforma della sentenza sul punto.
Con il secondo motivo di gravame, formulato in via subordinata, l'appellante ha lamentato la violazione dei criteri di legge per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 28 d.lgs. n. 81/2015.
A dire del datore di lavoro, infatti, la liquidazione di 12 mensilità era eccessiva ed erronea, non avendo il primo giudice adeguatamente considerato il comportamento delle pag. 6/15 parti (il lavoratore avrebbe prospettato infatti un licenziamento orale in realtà inesistente) e la ridotta durata complessiva del rapporto di lavoro (circa un anno).
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante ha criticato la decisione di prime cure per avere travisato le risultanze documentali e quindi erroneamente respinto la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente in primo grado.
Il datore di lavoro ha in particolare sottolineato che, dalle buste paga e dalle disposizioni di bonifico, risultavano già pagati la retribuzione del mese di agosto 2022 ed il TFR, oltre che ulteriori somme, ragione per cui il Tribunale avrebbe dovuto effettuare una compensazione parziale tra i rispettivi controcrediti.
Per queste ragioni, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata e notificata in data 12.2.2025 si è costituito
[...]
contestando in primo luogo la fondatezza Controparte_1 dell'impugnazione avversaria.
Con particolare riguardo alla domanda restitutoria svolta dal datore di lavoro,
[...] ha ribadito che, all'atto dell'assunzione, gli accordi Controparte_1 orali intervenuti tra le parti prevedevano la corresponsione di una paga oraria di 10 euro netti, in un secondo momento innalzata ad 11 euro netti. Il datore di lavoro nelle buste paga aveva fatto riferimento ad una retribuzione oraria inferiore, propria di un muratore inquadrato al primo livello CCNL, salvo poi corrispondere al dipendente somme ulteriori – giustificati da titoli giuridici non corrispondenti ai reali accordi tra le parti
(“anticipo tfr”, “prestito” e così via) - per assicurare ad
[...] il pagamento di quanto effettivamente pattuito. Controparte_1
L'appellato ha anche evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dall'azienda, il rapporto non aveva avuto alcuna soluzione di continuità ed egli aveva lavorato anche nel gennaio 2022 (mese per cui senz'altro competeva la retribuzione).
Oltre a ciò, a dire di non erano state Controparte_1 prodotte tutte le contabili di pagamento menzionate ex adverso a giustificazione degli asseriti pagamenti indebiti.
pag. 7/15 In via di appello incidentale, ha poi Controparte_1 censurato la sentenza nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza di valide ed efficaci dimissioni, anziché del licenziamento orale impugnato dal dipendente.
Nel richiedere la tutela prevista per il licenziamento orale,
[...] ha richiamato la disciplina vincolistica in materia di dimissioni Controparte_1 prevista dal d.lgs. n. 151 del 2015 vigente alla data di agosto 2022, oltre che il Decreto ministeriale 15/12/2015.
A sostegno dell'appello incidentale, il lavoratore ha negato di avere conferito mandato a qualsivoglia Patronato per la trasmissione delle dimissioni ed ha evidenziato che, dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro, non si evinceva nemmeno l'identità del
Patronato ipoteticamente incaricato. Oltre a ciò, sul modulo di dimissioni risultava indicato, quale recapito del dimissionario, un indirizzo mail che non era corrispondente a quello di ancora, il datore di lavoro non Controparte_1 aveva prodotto in giudizio copia della PEC con la quale le ipotetiche dimissioni gli erano state comunicate.
Per queste ragioni, il lavoratore ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Tentata inutilmente la conciliazione, con ordinanza in data 6.5.2025 la Corte ha ordinato all'appellante principale di produrre in giudizio la PEC con la quale erano state trasmesse le dimissioni, ed ha richiesto ex art. 213 c.p.c. al Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali la copia del modulo di dimissioni apparentemente rassegnate da oltre i dati identificativi del Patronato che Controparte_1 avrebbe trasmesso dette dimissioni.
L'ordinanza è stata puntualmente ottemperata dal datore di lavoro e dal Ministero.
All'udienza del 10.7.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Tanto l'appello principale quanto quello incidentale devono essere respinti.
Va innanzitutto disatteso il primo motivo di appello principale, risultando del tutto corretta la valutazione del primo giudice in merito alla non genuinità delle sottoscrizioni
(solo apparentemente) apposte da in calce Controparte_1 ai contratti di lavoro a termine e alle relative proroghe. pag. 8/15 E' pienamente condivisibile la decisione del Tribunale di fare proprie le conclusioni del
CTU grafologo nominato nel primo grado di giudizio, CTU che ha ritenuto apocrife le sottoscrizioni poste in verificazione.
Il Ctu ha sottolineato in particolare che le firme oggetto di verificazione rivelano
“incertezze ideative associate ad interruzioni e riprese del tratto [che] evidenziano una dinamica sempre diversa e statica (…) presentano dinamiche diverse con l'utilizzo di alfabeti calligrafici diversi” e si dimostrano sensibilmente differenti dalle firme autografe rese dal lavoratore durante le operazioni peritali e apposte sui documenti di identità. Convincenti paiono i rilievi del perito anche laddove osserva: “Il confronto tra
i documenti in verifica e quelli autografi ha evidenziato sostanziali e significative differenze che vedremo qui di seguito. La scrittura autografa presenta un movimento dinamico con presenza di gesti aerei ed alternanze pressorie, nonostante alcuni correzioni della forma, al contrario le firme in verifica presentano un movimento statico e controllo della forma con presenza di forzature nell'ultima parte della firma.
Conseguentemente a ciò la gestione del tracciato appare disarmonica e innaturale. (…)
Anche le correzioni osservate non corrispondono – nelle firme in verifica si inseriscono in un contesto dinamico e si ripetono nell'ideazione di una stessa lettera nell'uso di un modello calligrafico in stampatello minuscolo, al contrario nelle firme in verifica coinvolgono le ultime due lettere ED ed assumono una forma e un modello calligrafico collegato e corsivo. [nelle firme in verifica] le incertezze ideative nell'ultima parte della firma nella firma in verifica sono palesemente simulate ed innaturali, diversamente gli errori ortografici del signor sono naturali e ripetitivi Controparte_1
e non presentano tremori della mano”.
Le conclusioni del CTU, diversamente da quanto opinato dal datore di lavoro, risultano condotte con metodo scientifico, utilizzando plurimi saggi grafici e scritture di comparazione;
dette conclusioni, inoltre, sono sostenute da una motivazione ampia, rigorosa e coerente, idonea a superare i medesimi rilievi critici che l'odierno appellante principale aveva già formulato nel corso delle operazioni peritali (si rimanda alle pagine
46 e seguenti dell'elaborato peritale depositato in primo grado, da intendersi qui ritrascritte).
pag. 9/15 Ritenuta la falsità delle sottoscrizioni apposte sui contratti a tempo determinato del
21.7.2021 e del 2.2.2022, va immune da censura la statuizione del primo giudice di ritenere ab origine sussistente un rapporto subordinato a tempo indeterminato, difettando la prova di una valida previsione di termine finale.
Per ragioni di priorità logica, si esamina quindi l'appello incidentale, che va parimenti disatteso, dovendosi confermare – anche all'esito dell'acquisizione documentale disposta in grado d'appello- l'accertamento di intervenuta cessazione del rapporto di lavoro in data 8.8.2022, per dimissioni volontarie.
La norma ratione temporis applicabile, vigente alla data dell'8.8.2022, è l'art. 26 d.lgs.
n. 151/2015 nella seguente versione: “1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3. 2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro
e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché' gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione .
4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (…)” .
Lo stesso lavoratore ha prodotto, al documento 4, la comunicazione amministrativa di cessazione del rapporto di lavoro inviata al Centro per l'Impiego dal commercialista dell'appellante principale (cfr. dichiarazioni dell'appellato a verbale dell'udienza del pag. 10/15 7.5.2025) nonché, al documento 5, una copia del modulo di dimissioni, conforme al modello previsto dalla norma legislativa sopra citata.
A seguito dell'ordinanza emessa da questa Corte, l'appellante ha prodotto in giudizio copia analogica della PEC con cui copia di detto modulo è stato inviato all'indirizzo e- mail del datore di lavoro in data 8.8.2022 (risultante dallo stesso documento 4), nonché il relativo allegato (corrispondente al documento 5).
Il Ministero competente, interpellato dalla Corte ex art. 213 c.p.c., ha poi chiarito che effettivamente detto modulo di dimissioni è stato trasmesso telematicamente dal
Patronato Federdipendenti.
A fronte di dette produzioni documentali, è possibile innanzitutto rilevare che il datore di lavoro ha effettivamente ricevuto un modulo di dimissioni conforme al modello legale, nelle forme telematiche previste, proveniente dal soggetto preposto a detta comunicazione.
Ancora, il modulo di dimissioni risulta essere stato inoltrato al corretto destinatario in forma telematica da un Patronato a ciò autorizzato (cfr. comma 4 sopra riprodotto).
Vero è che il lavoratore ha negato di avere conferito mandato ad alcun Patronato, non avendo mai avuto l'intenzione di rassegnare le proprie dimissioni.
Vero anche, tuttavia, che a fronte di dimissioni rassegnate nelle forme e nei modi di legge, l'onere di dimostrarne l'invalidità gravava sul dipendente che- quantomeno all'esito della produzione documentale effettuata dal Ministero, per ordine della Corte, sin dal 21 maggio 2025 – avrebbe potuto e dovuto attivarsi presso il Patronato
Federdipendenti per ottenere informazioni ed una copia dell'eventuale mandato, ed all'esito- in caso di fallimento di tale iniziativa- eventualmente investire la Corte con una formale istanza ex art. 210 c.p.c.
Nessuna iniziativa è invece stata intrapresa o formalmente sollecitata dal lavoratore che, all'esito della menzionata produzione documentale, si è limitato a reiterare le proprie tesi difensive (cfr. verbale udienza del 10.7.2025).
Considerato che le iniziative istruttorie d'ufficio da parte del giudice del lavoro, soprattutto in grado di appello, non sono di regola tese a sopperire all'inerzia delle parti e sono pur sempre previste in ipotesi eccezionali (art. 437, secondo comma, c.p.c.), il pag. 11/15 Collegio non ha ravvisato il presupposto dell'indispensabilità per procedere d'ufficio all'emissione di un ordine di esibizione del mandato a carico di Federdipendenti.
Il Collegio, infatti, non ha individuato alcuna “pista probatoria” per giustificare l'ulteriore iniziativa officiosa né ha ravvisato il carattere decisivo dell'ordine di esibizione del mandato al Patronato: a fronte della piena regolarità formale delle comunicazioni ricevute dal datore di lavoro, infatti, le ipotetiche iniziative illegittime del patronato non sarebbero comunque di per sé sufficienti per giungere alla conclusione di non efficacia delle dimissioni nei confronti del datore di lavorio;
inoltre, la verifica della genuinità o meno dell'ipotetico mandato avrebbe comunque imposto attività istruttoria ulteriore rispetto alla mera acquisizione del documento.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello principale.
Va precisato che non è oggetto di impugnazione la statuizione di accertamento della spettanza dell'indennità di cui all'art. 28 d.gs. n. 81/2025, ma esclusivamente la quantificazione dell'indennità medesima.
Ad avviso del Collegio, la decisione del primo giudice di liquidare 12 mensilità (e cioè la misura massima prevista dall'art. 28, secondo comma, citato) risulta condivisibile.
Come noto, la determinazione del quantum di tale indennità va effettuata secondo i criteri di cui all'art. 8 legge n. 604/1966 (la dimensione dell'impresa, l'anzianità di servizio del prestatore di lavoro ed il comportamento delle parti), da valutarsi unitariamente.
Nel caso di specie, stando alle risultanze della visura camerale prodotta, risulta che nel corso del 2022 l'azienda ha avuto circa 10 dipendenti (trattasi pertanto di impresa individuale di piccole dimensioni).
Di contro, la durata del rapporto di lavoro non è stata bagatellare, essendosi esso protratto per circa 13 mesi.
Inoltre, in modo significativo, va considerato il comportamento del datore di lavoro, ed in particolare: l'assoluta gravità del vizio che ha determinato l'invalidità del rapporto di lavoro a termine (reiterata falsificazione della sottoscrizione del dipendente su due successivi contratti, e relative proroghe); il fatto che detto comportamento sia astrattamente idoneo ad assumere rilevanza penale;
le numerose irregolarità nella pag. 12/15 contabilizzazione della retribuzione (irregolarità di cui si darà conto esaminano il terzo motivo).
Per quanto attiene invece la posizione del lavoratore, se è vero che quest'ultimo non ha assolto l'onere di dimostrare l'invalidità delle dimissioni oggetto di causa, la Corte – diversamente da quanto sostenuto dal datore di lavoro- non ritiene che il rigetto della domanda giudiziale e la valutazione della strategia processuale del dipendente possano costituire “comportamento della parte” valutabile ai fini che qui interessano.
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello principale.
Il datore di lavoro sostiene di avere erogato in corso di rapporto somme al lavoratore a titolo di anticipo TFR e di prestito, somme delle quali ha chiesto la restituzione e comunque la compensazione con quanto dovuto all'appellato.
Il lavoratore ha recisamente negato di avere chiesto prestiti o anticipi del TFR e ha sostenuto invece che l'occasionale esecuzione di bonifici per importi superiori alla retribuzione netta esposta in busta paga era dovuta (non a prestiti o ad anticipazioni sul
TFR bensì) alla volontà datoriale di dissimulare quel che era il reale accordo tra le parti sulla misura della retribuzione (10 euro netti orari).
A fronte di simili diverse prospettazioni, la lettura del primo giudice- che ha reputato che tutte le somme erogate in costanza di rapporto dovessero essere considerate come retribuzione e che alcun obbligo restitutorio gravasse sul dipendente- risulta corretta.
Non vi è prova che il dipendente abbia mai formulato richieste di prestiti o anticipi del
TFR.
Premesso che il rapporto di lavoro è sorto nel luglio 2021, va poi considerato che dalla documentazione prodotta agli atti risulta che: per il mese di novembre 2021, non è stata emessa busta paga né vi è prova del pagamento della retribuzione;
per il mese di dicembre 2021 (di formale cessazione del primo contratto a termine), non vi è prova del pagamento;
per il mese di gennaio 2022 –mese in cui il rapporto era giuridicamente esistente, stante l'invalidità del termine apposto al primo contratto di lavoro, e durante il quale tra l'altro il lavoratore plausibilmente assume di avere reso la prestazione lavorativa- non vi è né busta paga né prova di pagamento;
pag. 13/15 la stessa carenza di busta paga e prova del pagamento concerne il mese di giugno 2022.
Per le restanti mensilità (agosto 2021; settembre 2021; ottobre 2021; dicembre
2021; febbraio, marzo, aprile, maggio 2022) è vero che le buste paga recano indicazioni come “stipendio e acconto”; “stipendio e anticipo TFR”; “stipendio e prestito” e che le somme bonificate al lavoratore sono superiori al netto esposto in busta paga a titolo di retribuzione.
Tuttavia, per la voce “anticipo TFR”, va stigmatizzato che le somme che sarebbero state erogate a tale titolo – in assenza di prova di qualsiasi richiesta da parte del dipendente- superano non solo l'ammontare del TFR maturato al momento dell'erogazione ma addirittura il totale del TFR maturando e maturato nel corso dell'intero rapporto. Detta circostanza, se valutata nel contesto dei rapporti delle parti e delle modalità di gestione del rapporto, rende implausibile l'effettività del titolo esposto.
Quanto poi alle voci “acconto” o “prestito”, se si considera la loro genericità in uno con l'assenza di prova di qualsivoglia richiesta da parte del lavoratore unitamente all'assenza di prova del pagamento della retribuzione di ben quattro mensilità, oltre che le numerose irregolarità gestorie sopra evidenziate, risultano condivisibili le conclusioni del primo giudice circa il difetto di prova dell'esistenza di qualsivoglia obbligo restitutorio in capo al dipendente.
Per queste ragioni, assorbito ogni altro motivo di appello, la sentenza deve essere confermata.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228, se dovuto.
PQM
Respinge gli appelli avverso la sentenza n. 2356/2024 del Tribunale di Milano;
compensa integralmente le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater pag. 14/15 del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228, se dovuto.
Milano, 10/07/2025
Il Presidente La Consigliera est.
Giovanni Picciau Laura Bertoli
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1247/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Giovanni Picciau Presidente
Roberto Vignati Consigliere
Laura Bertoli Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 2356/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 20 maggio 2024, est. Florio, promossa da
(C.F. Parte_1
, p.iva ), rappresentato e difeso dall' avv. C.F._1 P.IVA_1
Vincenzo Marocco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, via Flumendosa n. 34
Appellante
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Ghidoni, Laura Bianchi e Giordano Stella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, viale Premuda n. 14
Appellato
e appellante in via incidentale in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
«Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
Nel merito in via principale.
Riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui:
“accerta e dichiara che fra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 21/07/21; condanna al pagamento ex art. Parte_1
28 Dlgs 81/2015 di un'indennità economica parametrata a 12 mensilità”
e per l'effetto:
- accertare e dichiarare che fra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 21/07/21 “concluso alla data delle dimissioni
(8.8.2022)”
Riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui:
“condanna, inoltre, a Parte_1 corrispondere al ricorrente le differenze retributive a titolo di indennità di mensa e di trasporto, oltre al saldo della retribuzione di agosto 2022 e al TFR, per la complessiva somma lorda di 3.641,69 euro (di cui 707,18 euro a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo”
Come segue:
“A parziale accoglimento della domanda del sig. Controparte_2
[...] accerta e dichiara il diritto del sig di percepire le differenze retributive a titolo CP_1 di mensa e trasporto per i seguenti importi: 752,24 euro a titolo di indennità di trasporto, 1.638.91 euro a titolo di indennità di mensa e condanna la Parte_1 alla corresponsione di tali importi;
rigetta la richiesta del sig. di Controparte_2 corresponsione del saldo della retribuzione di agosto 2022, nonché il TFR (queste ultime due, per i rispettivi titoli:543,36 euro a titolo di retribuzione di agosto 2022;
707,18 euro a titolo di TFR)”.
Riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui: “rigetta la domanda riconvenzionale”
Come segue:
“accoglie la domanda riconvenzionale dell'appellante e per l'effetto condanna
l'appellato alla corresponsione in favore della della somma di € 9.189 Parte_1
(o quella diversa somma ritenuta di giustizia)
pag. 2/15 E per l'effetto Dichiara compensati gli importi di 752,24 euro a titolo di indennità di trasporto e 1.638.91 euro a titolo di indennità di mensa dovuti fino a concorrenza con
l'importo di € 9.189 (o quella diversa somma ritenuta di giustizia)”.
Nel merito in via subordinata:
Riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui:
“accerta e dichiara che fra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 21/07/21; condanna al pagamento ex art. Parte_1
28 Dlgs 81/2015 di un'indennità economica parametrata a 12 mensilità”
Come segue:
“accerta e dichiara che fra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 21/07/21; condanna al pagamento ex art. Parte_1
28 Dlgs 81/2015 di un'indennità economica parametrata a 2,5 mensilità (=3.977,90).
Riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui:
“rigetta la domanda riconvenzionale”
Come segue:
“accoglie la domanda riconvenzionale dell'appellante e per l'effetto condanna
l'appellato alla corresponsione in favore della della somma di € 9.189 Parte_1
(o quella diversa somma ritenuta di giustizia).”
E per l'effetto
Dichiara compensati gli importi di a 2,5 mensilità (=3.977,90) a titolo di indennità dovuti fino a concorrenza con l'importo di € 9.189 (o quella diversa somma ritenuta di giustizia).
In via istruttoria: (…)
In ogni caso
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio»;
Per l'appellato e appellante in via incidentale:
“1) nel merito, respingere il ricorso ex art. 433 c.p.c. avente R.G. n. 1247/2024 depositato da parte appellante poiché infondato in fatto e in diritto;
in via incidentale, a pag. 3/15 parziale modifica della sentenza di primo grado accogliere le domande formulato nel ricorso introduttivo
2) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
a far data dal 21/07/21 o in subordine dal 02/02/2022 o diversa data ritenuta di giustizia
3) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia a/o simulazione della cessazione contrattuale/dimissioni comunicate, ai fini amministrativi, in data 08/08/2022
4) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e illegittimità del licenziamento intimato oralmente da in persona dell'imprenditore individuale, al Parte_1 signor in data 9/8/22 e per l'effetto Controparte_1
5) condannare in persona dell'imprenditore individuale, ai sensi Parte_1 dell'art. 2, D.lgs. 23/2015: 5.1) a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro;
5.2) a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (pari a
€ 1.591,16 lordi mensili) o a quel diverso importo ritenuto di giustizia), maturata dal giorno del licenziamento (09/08/2022) fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, in ogni caso, in misura non inferiore a 5 mensilità (€ 7.955,80 lordi),
5.3) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione 5.4) accertare e dichiarare
l'indennità economica sostitutiva della reintegrazione in misura pari a 23.867,40 euro;
6) In caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale, confermare la sentenza n.
2356/2024 pronunciata da Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa
Florio, pubblicata in data 20 maggio 2024 o, in ogni caso, condannare
[...] al pagamento di un'indennità economica ex art. 28 Dlgs Parte_2
81/2015 compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione indicata in atti
7) In via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, ridurre la pretesa risarcitoria ex adverso formulata dal sig.
[...] in misura pari all'importo di 6.075,21 (3.892,84 euro + Parte_3
2.182,27 euro)
pag. 4/15 8) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre CPA ed IVA come previsti per legge. In via istruttoria: (…)”
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2356/2024 il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto le domande formulate da nei confronti di Controparte_1 [...]
ed ha così statuito: “accerta e Parte_1 dichiara che fra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 21/07/21; condanna Parte_1
al pagamento ex art. 28 Dlgs 81/2015 di un'indennità economica
[...] parametrata a 12 mensilità; condanna inoltre Parte_1
a corrispondere al ricorrente le differenze retributive a titolo di
[...] indennità di mensa e di trasporto, oltre al saldo della retribuzione di agosto 2022 e al
TFR, per la complessiva somma lorda di 3.641,69 euro (di cui 707,18 euro a titolo di
TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
rigetta nel resto il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre alle spese di CTU”.
Dopo avere esperito CTU grafologica, il Tribunale ha accertato la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte dal lavoratore sui due contratti di lavoro a tempo determinato siglati con , e relative proroghe, ed ha Parte_1 quindi appurato che tra le parti era intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 21/07/2021, condannando il datore di lavoro al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 28 d.lgs. N. 81/2015, liquidata in 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Il Tribunale ha ritenuto che detto rapporto di lavoro si fosse interrotto (non per un licenziamento orale, come opinato dal lavoratore, bensì) in forza delle dimissioni inoltrate dallo stesso in data 8 agosto Controparte_1
2022, evidenziando che le dimissioni erano state comunicate da un Patronato nella pag. 5/15 forma telematica prevista e non era plausibile che quest'ultimo ente avesse agito senza mandato dell'interessato, come invece sostenuto dal ricorrente.
Il primo giudice ha infine condannato il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente le differenze retributive a titolo di indennità di mensa e di trasporto, oltre al saldo della retribuzione di agosto 2022 e al TFR, per la complessiva somma lorda di 3.641,69 euro
(di cui 707,18 euro a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, mentre ha respinto la domanda restitutoria formulata in via riconvenzionale dal datore di lavoro
(che aveva sostenuto di avere pagato al lavoratore, in corso di rapporto, euro 9.189,00 in più rispetto al dovuto, a titolo di prestiti ed anticipo TFR).
Nel disattendere la domanda riconvenzionale, il Tribunale ha osservato che «in primo luogo (…) dalle causali dei versamenti non è dato evincere che i pagamenti fossero volti a coprire i titoli richiesti nel presente giudizio;
in secondo luogo, la costanza dei versamenti “in eccedenza” rappresenta un indice della natura retributiva delle somme, versate dunque in connessione con la prestazione lavorativa del ricorrente. Va escluso dunque che i pagamenti, costanti nel tempo, siano stati effettuati per errore dalla parte convenuta, e conseguentemente – in assenza di indebito - la domanda riconvenzionale deve essere respinta».
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe.
Con il primo motivo di gravame il datore di lavoro ha criticato la sentenza per avere ravvisato la falsità delle sottoscrizioni apposte dal lavoratore sui contratti di lavoro a termine, aderendo acriticamente agli esiti della CTU grafologica, della quale l'appellante chiedeva la rinnovazione.
Nella prospettiva dell'appello, infatti, i contratti a termine dovevano considerarsi genuini ed effettivamente sottoscritti dalle parti in causa, con conseguente necessità di riforma della sentenza sul punto.
Con il secondo motivo di gravame, formulato in via subordinata, l'appellante ha lamentato la violazione dei criteri di legge per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 28 d.lgs. n. 81/2015.
A dire del datore di lavoro, infatti, la liquidazione di 12 mensilità era eccessiva ed erronea, non avendo il primo giudice adeguatamente considerato il comportamento delle pag. 6/15 parti (il lavoratore avrebbe prospettato infatti un licenziamento orale in realtà inesistente) e la ridotta durata complessiva del rapporto di lavoro (circa un anno).
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante ha criticato la decisione di prime cure per avere travisato le risultanze documentali e quindi erroneamente respinto la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente in primo grado.
Il datore di lavoro ha in particolare sottolineato che, dalle buste paga e dalle disposizioni di bonifico, risultavano già pagati la retribuzione del mese di agosto 2022 ed il TFR, oltre che ulteriori somme, ragione per cui il Tribunale avrebbe dovuto effettuare una compensazione parziale tra i rispettivi controcrediti.
Per queste ragioni, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata e notificata in data 12.2.2025 si è costituito
[...]
contestando in primo luogo la fondatezza Controparte_1 dell'impugnazione avversaria.
Con particolare riguardo alla domanda restitutoria svolta dal datore di lavoro,
[...] ha ribadito che, all'atto dell'assunzione, gli accordi Controparte_1 orali intervenuti tra le parti prevedevano la corresponsione di una paga oraria di 10 euro netti, in un secondo momento innalzata ad 11 euro netti. Il datore di lavoro nelle buste paga aveva fatto riferimento ad una retribuzione oraria inferiore, propria di un muratore inquadrato al primo livello CCNL, salvo poi corrispondere al dipendente somme ulteriori – giustificati da titoli giuridici non corrispondenti ai reali accordi tra le parti
(“anticipo tfr”, “prestito” e così via) - per assicurare ad
[...] il pagamento di quanto effettivamente pattuito. Controparte_1
L'appellato ha anche evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dall'azienda, il rapporto non aveva avuto alcuna soluzione di continuità ed egli aveva lavorato anche nel gennaio 2022 (mese per cui senz'altro competeva la retribuzione).
Oltre a ciò, a dire di non erano state Controparte_1 prodotte tutte le contabili di pagamento menzionate ex adverso a giustificazione degli asseriti pagamenti indebiti.
pag. 7/15 In via di appello incidentale, ha poi Controparte_1 censurato la sentenza nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza di valide ed efficaci dimissioni, anziché del licenziamento orale impugnato dal dipendente.
Nel richiedere la tutela prevista per il licenziamento orale,
[...] ha richiamato la disciplina vincolistica in materia di dimissioni Controparte_1 prevista dal d.lgs. n. 151 del 2015 vigente alla data di agosto 2022, oltre che il Decreto ministeriale 15/12/2015.
A sostegno dell'appello incidentale, il lavoratore ha negato di avere conferito mandato a qualsivoglia Patronato per la trasmissione delle dimissioni ed ha evidenziato che, dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro, non si evinceva nemmeno l'identità del
Patronato ipoteticamente incaricato. Oltre a ciò, sul modulo di dimissioni risultava indicato, quale recapito del dimissionario, un indirizzo mail che non era corrispondente a quello di ancora, il datore di lavoro non Controparte_1 aveva prodotto in giudizio copia della PEC con la quale le ipotetiche dimissioni gli erano state comunicate.
Per queste ragioni, il lavoratore ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Tentata inutilmente la conciliazione, con ordinanza in data 6.5.2025 la Corte ha ordinato all'appellante principale di produrre in giudizio la PEC con la quale erano state trasmesse le dimissioni, ed ha richiesto ex art. 213 c.p.c. al Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali la copia del modulo di dimissioni apparentemente rassegnate da oltre i dati identificativi del Patronato che Controparte_1 avrebbe trasmesso dette dimissioni.
L'ordinanza è stata puntualmente ottemperata dal datore di lavoro e dal Ministero.
All'udienza del 10.7.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Tanto l'appello principale quanto quello incidentale devono essere respinti.
Va innanzitutto disatteso il primo motivo di appello principale, risultando del tutto corretta la valutazione del primo giudice in merito alla non genuinità delle sottoscrizioni
(solo apparentemente) apposte da in calce Controparte_1 ai contratti di lavoro a termine e alle relative proroghe. pag. 8/15 E' pienamente condivisibile la decisione del Tribunale di fare proprie le conclusioni del
CTU grafologo nominato nel primo grado di giudizio, CTU che ha ritenuto apocrife le sottoscrizioni poste in verificazione.
Il Ctu ha sottolineato in particolare che le firme oggetto di verificazione rivelano
“incertezze ideative associate ad interruzioni e riprese del tratto [che] evidenziano una dinamica sempre diversa e statica (…) presentano dinamiche diverse con l'utilizzo di alfabeti calligrafici diversi” e si dimostrano sensibilmente differenti dalle firme autografe rese dal lavoratore durante le operazioni peritali e apposte sui documenti di identità. Convincenti paiono i rilievi del perito anche laddove osserva: “Il confronto tra
i documenti in verifica e quelli autografi ha evidenziato sostanziali e significative differenze che vedremo qui di seguito. La scrittura autografa presenta un movimento dinamico con presenza di gesti aerei ed alternanze pressorie, nonostante alcuni correzioni della forma, al contrario le firme in verifica presentano un movimento statico e controllo della forma con presenza di forzature nell'ultima parte della firma.
Conseguentemente a ciò la gestione del tracciato appare disarmonica e innaturale. (…)
Anche le correzioni osservate non corrispondono – nelle firme in verifica si inseriscono in un contesto dinamico e si ripetono nell'ideazione di una stessa lettera nell'uso di un modello calligrafico in stampatello minuscolo, al contrario nelle firme in verifica coinvolgono le ultime due lettere ED ed assumono una forma e un modello calligrafico collegato e corsivo. [nelle firme in verifica] le incertezze ideative nell'ultima parte della firma nella firma in verifica sono palesemente simulate ed innaturali, diversamente gli errori ortografici del signor sono naturali e ripetitivi Controparte_1
e non presentano tremori della mano”.
Le conclusioni del CTU, diversamente da quanto opinato dal datore di lavoro, risultano condotte con metodo scientifico, utilizzando plurimi saggi grafici e scritture di comparazione;
dette conclusioni, inoltre, sono sostenute da una motivazione ampia, rigorosa e coerente, idonea a superare i medesimi rilievi critici che l'odierno appellante principale aveva già formulato nel corso delle operazioni peritali (si rimanda alle pagine
46 e seguenti dell'elaborato peritale depositato in primo grado, da intendersi qui ritrascritte).
pag. 9/15 Ritenuta la falsità delle sottoscrizioni apposte sui contratti a tempo determinato del
21.7.2021 e del 2.2.2022, va immune da censura la statuizione del primo giudice di ritenere ab origine sussistente un rapporto subordinato a tempo indeterminato, difettando la prova di una valida previsione di termine finale.
Per ragioni di priorità logica, si esamina quindi l'appello incidentale, che va parimenti disatteso, dovendosi confermare – anche all'esito dell'acquisizione documentale disposta in grado d'appello- l'accertamento di intervenuta cessazione del rapporto di lavoro in data 8.8.2022, per dimissioni volontarie.
La norma ratione temporis applicabile, vigente alla data dell'8.8.2022, è l'art. 26 d.lgs.
n. 151/2015 nella seguente versione: “1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3. 2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro
e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché' gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione .
4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (…)” .
Lo stesso lavoratore ha prodotto, al documento 4, la comunicazione amministrativa di cessazione del rapporto di lavoro inviata al Centro per l'Impiego dal commercialista dell'appellante principale (cfr. dichiarazioni dell'appellato a verbale dell'udienza del pag. 10/15 7.5.2025) nonché, al documento 5, una copia del modulo di dimissioni, conforme al modello previsto dalla norma legislativa sopra citata.
A seguito dell'ordinanza emessa da questa Corte, l'appellante ha prodotto in giudizio copia analogica della PEC con cui copia di detto modulo è stato inviato all'indirizzo e- mail del datore di lavoro in data 8.8.2022 (risultante dallo stesso documento 4), nonché il relativo allegato (corrispondente al documento 5).
Il Ministero competente, interpellato dalla Corte ex art. 213 c.p.c., ha poi chiarito che effettivamente detto modulo di dimissioni è stato trasmesso telematicamente dal
Patronato Federdipendenti.
A fronte di dette produzioni documentali, è possibile innanzitutto rilevare che il datore di lavoro ha effettivamente ricevuto un modulo di dimissioni conforme al modello legale, nelle forme telematiche previste, proveniente dal soggetto preposto a detta comunicazione.
Ancora, il modulo di dimissioni risulta essere stato inoltrato al corretto destinatario in forma telematica da un Patronato a ciò autorizzato (cfr. comma 4 sopra riprodotto).
Vero è che il lavoratore ha negato di avere conferito mandato ad alcun Patronato, non avendo mai avuto l'intenzione di rassegnare le proprie dimissioni.
Vero anche, tuttavia, che a fronte di dimissioni rassegnate nelle forme e nei modi di legge, l'onere di dimostrarne l'invalidità gravava sul dipendente che- quantomeno all'esito della produzione documentale effettuata dal Ministero, per ordine della Corte, sin dal 21 maggio 2025 – avrebbe potuto e dovuto attivarsi presso il Patronato
Federdipendenti per ottenere informazioni ed una copia dell'eventuale mandato, ed all'esito- in caso di fallimento di tale iniziativa- eventualmente investire la Corte con una formale istanza ex art. 210 c.p.c.
Nessuna iniziativa è invece stata intrapresa o formalmente sollecitata dal lavoratore che, all'esito della menzionata produzione documentale, si è limitato a reiterare le proprie tesi difensive (cfr. verbale udienza del 10.7.2025).
Considerato che le iniziative istruttorie d'ufficio da parte del giudice del lavoro, soprattutto in grado di appello, non sono di regola tese a sopperire all'inerzia delle parti e sono pur sempre previste in ipotesi eccezionali (art. 437, secondo comma, c.p.c.), il pag. 11/15 Collegio non ha ravvisato il presupposto dell'indispensabilità per procedere d'ufficio all'emissione di un ordine di esibizione del mandato a carico di Federdipendenti.
Il Collegio, infatti, non ha individuato alcuna “pista probatoria” per giustificare l'ulteriore iniziativa officiosa né ha ravvisato il carattere decisivo dell'ordine di esibizione del mandato al Patronato: a fronte della piena regolarità formale delle comunicazioni ricevute dal datore di lavoro, infatti, le ipotetiche iniziative illegittime del patronato non sarebbero comunque di per sé sufficienti per giungere alla conclusione di non efficacia delle dimissioni nei confronti del datore di lavorio;
inoltre, la verifica della genuinità o meno dell'ipotetico mandato avrebbe comunque imposto attività istruttoria ulteriore rispetto alla mera acquisizione del documento.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello principale.
Va precisato che non è oggetto di impugnazione la statuizione di accertamento della spettanza dell'indennità di cui all'art. 28 d.gs. n. 81/2025, ma esclusivamente la quantificazione dell'indennità medesima.
Ad avviso del Collegio, la decisione del primo giudice di liquidare 12 mensilità (e cioè la misura massima prevista dall'art. 28, secondo comma, citato) risulta condivisibile.
Come noto, la determinazione del quantum di tale indennità va effettuata secondo i criteri di cui all'art. 8 legge n. 604/1966 (la dimensione dell'impresa, l'anzianità di servizio del prestatore di lavoro ed il comportamento delle parti), da valutarsi unitariamente.
Nel caso di specie, stando alle risultanze della visura camerale prodotta, risulta che nel corso del 2022 l'azienda ha avuto circa 10 dipendenti (trattasi pertanto di impresa individuale di piccole dimensioni).
Di contro, la durata del rapporto di lavoro non è stata bagatellare, essendosi esso protratto per circa 13 mesi.
Inoltre, in modo significativo, va considerato il comportamento del datore di lavoro, ed in particolare: l'assoluta gravità del vizio che ha determinato l'invalidità del rapporto di lavoro a termine (reiterata falsificazione della sottoscrizione del dipendente su due successivi contratti, e relative proroghe); il fatto che detto comportamento sia astrattamente idoneo ad assumere rilevanza penale;
le numerose irregolarità nella pag. 12/15 contabilizzazione della retribuzione (irregolarità di cui si darà conto esaminano il terzo motivo).
Per quanto attiene invece la posizione del lavoratore, se è vero che quest'ultimo non ha assolto l'onere di dimostrare l'invalidità delle dimissioni oggetto di causa, la Corte – diversamente da quanto sostenuto dal datore di lavoro- non ritiene che il rigetto della domanda giudiziale e la valutazione della strategia processuale del dipendente possano costituire “comportamento della parte” valutabile ai fini che qui interessano.
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello principale.
Il datore di lavoro sostiene di avere erogato in corso di rapporto somme al lavoratore a titolo di anticipo TFR e di prestito, somme delle quali ha chiesto la restituzione e comunque la compensazione con quanto dovuto all'appellato.
Il lavoratore ha recisamente negato di avere chiesto prestiti o anticipi del TFR e ha sostenuto invece che l'occasionale esecuzione di bonifici per importi superiori alla retribuzione netta esposta in busta paga era dovuta (non a prestiti o ad anticipazioni sul
TFR bensì) alla volontà datoriale di dissimulare quel che era il reale accordo tra le parti sulla misura della retribuzione (10 euro netti orari).
A fronte di simili diverse prospettazioni, la lettura del primo giudice- che ha reputato che tutte le somme erogate in costanza di rapporto dovessero essere considerate come retribuzione e che alcun obbligo restitutorio gravasse sul dipendente- risulta corretta.
Non vi è prova che il dipendente abbia mai formulato richieste di prestiti o anticipi del
TFR.
Premesso che il rapporto di lavoro è sorto nel luglio 2021, va poi considerato che dalla documentazione prodotta agli atti risulta che: per il mese di novembre 2021, non è stata emessa busta paga né vi è prova del pagamento della retribuzione;
per il mese di dicembre 2021 (di formale cessazione del primo contratto a termine), non vi è prova del pagamento;
per il mese di gennaio 2022 –mese in cui il rapporto era giuridicamente esistente, stante l'invalidità del termine apposto al primo contratto di lavoro, e durante il quale tra l'altro il lavoratore plausibilmente assume di avere reso la prestazione lavorativa- non vi è né busta paga né prova di pagamento;
pag. 13/15 la stessa carenza di busta paga e prova del pagamento concerne il mese di giugno 2022.
Per le restanti mensilità (agosto 2021; settembre 2021; ottobre 2021; dicembre
2021; febbraio, marzo, aprile, maggio 2022) è vero che le buste paga recano indicazioni come “stipendio e acconto”; “stipendio e anticipo TFR”; “stipendio e prestito” e che le somme bonificate al lavoratore sono superiori al netto esposto in busta paga a titolo di retribuzione.
Tuttavia, per la voce “anticipo TFR”, va stigmatizzato che le somme che sarebbero state erogate a tale titolo – in assenza di prova di qualsiasi richiesta da parte del dipendente- superano non solo l'ammontare del TFR maturato al momento dell'erogazione ma addirittura il totale del TFR maturando e maturato nel corso dell'intero rapporto. Detta circostanza, se valutata nel contesto dei rapporti delle parti e delle modalità di gestione del rapporto, rende implausibile l'effettività del titolo esposto.
Quanto poi alle voci “acconto” o “prestito”, se si considera la loro genericità in uno con l'assenza di prova di qualsivoglia richiesta da parte del lavoratore unitamente all'assenza di prova del pagamento della retribuzione di ben quattro mensilità, oltre che le numerose irregolarità gestorie sopra evidenziate, risultano condivisibili le conclusioni del primo giudice circa il difetto di prova dell'esistenza di qualsivoglia obbligo restitutorio in capo al dipendente.
Per queste ragioni, assorbito ogni altro motivo di appello, la sentenza deve essere confermata.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228, se dovuto.
PQM
Respinge gli appelli avverso la sentenza n. 2356/2024 del Tribunale di Milano;
compensa integralmente le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater pag. 14/15 del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228, se dovuto.
Milano, 10/07/2025
Il Presidente La Consigliera est.
Giovanni Picciau Laura Bertoli
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