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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/03/2024, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri -Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4977 r.g.a.c. dell'anno 2018 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cerri;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentato e difeso dall'avv. Armando Montanaro Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 21-12-2023 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa .Il PM concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20-6-2018, premesso che: il 11-5-1982 aveva contratto Parte_1 matrimonio con in Faggiano;
l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una Controparte_1 separazione giudiziale con sentenza n.1389/2015 resa dal Tribunale di Como, pubblicata il 15-9-
2015; era, quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione;
adiva questo Tribunale perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva , il quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, ma chiedeva in riconvenzionale che gli fosse riconosciuto assegno di divorzio pari ad € 250, o alla diversa somma di giustizia. Evidenziava di essere privo di reddito e di fruire soltanto di assegno di invalidità civile pari ad € 507 mensili a causa di disturbi psichiatrici che aveva iniziato ad accusare in seguito all'allontanamento della moglie dalla casa coniugale nell'anno 2011 ed alla perdita del proprio posto di lavoro avvenuta nel settembre 2012, e per i quali era in costante trattamento terapeutico presso strutture sanitarie pubbliche;
che tali condizioni psicofisiche, unitamente all'età , erano tali da non consentirgli di reperire attività di lavoro, mentre la somma riconosciuta per assegno di invalidità non gli consentiva di provvedere alle proprie necessità e di conservare il tenore di vita mantenuto durante la convivenza matrimoniale.
Il P.M. dichiarava di intervenire nel procedimento.
Con provvedimento ex art.4 l.div. il giudice delegato dal Presidente preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava i provvedimenti della separazione rinviando la causa dinanzi al giudice istruttore per la trattazione. In seguito la causa, istruita documentalmente, è stata rimessa al collegio sulle conclusioni in epigrafe..
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Faggiano il 11-5-1982, sono separati in forza di sentenza di separazione giudiziale resa dal Tribunale di Como e pubblicata in data 10-6-2015. Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
In ordine all'assegno di divorzio richiesto dal convenuto, va premesso che la questione di suo riconoscimento deve essere autonomamente valutata in questa sede alla stregua dei presupposti dell'art. 5 l. 1° dicembre 1970 n. 898 ,indipendentemente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (Cass. civile, sez. I, 28/1/2015, n. 1631;id. 28/1/2008, n. 1758;id.
n. 25010 del 30/11/2007). Il regime di separazione presuppone infatti la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (Cassazione civile, sez. I, 26/6/2019, n. 17098).
Secondo la giurisprudenza della S.C. (Cass., s.u. n. 18287 dell'11/07/2018) il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5 comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass.civ., 16/5/2023 n. 13420;id. 7/12/2021, n.
38928; id. 8/9/2021, n. 24250).
Esaminando la posizione economica e reddituale delle parti, risulta dalle dichiarazioni fiscali prodotte in atti che la svolge attività di lavoro dipendente, e gode di un reddito netto mensile Pt_1 medio di circa 1300 euro.
La stessa fruisce di alloggio in locazione in Fenegrò(Como) corrispondendo un canone di € 350 mensili, come da contratto in atti in data 1-3-2012. Tale rapporto locativo prevedeva la sua tacita rinnovazione(cfr. clausola n.1 ultimo periodo del contratto) in mancanza di tempestiva disdetta da comunicare a mezzo raccomandata dopo il primo quadriennio almeno sei mesi prima, e comunque in mancanza dell'attivazione, dopo il primo rinnovo, della procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo. Di tale rapporto locativo deve presumersi l'attuale vigenza, in quanto con la produzione del contratto si è data prova del fatto costitutivo dello stesso rapporto, mentre sarebbe spettato a chi ne eccepisce l'estinzione(nella specie il convenuto ) dare prova ex CP_1 art.2697 comma 2 delle fattispecie risolutive contemplate in contratto. Non può inoltre presumersi, in assenza di significativi elementi istruttori in tal senso, la gratuità del rapporto locativo in ragione del rapporto di parentela tra concedente e conduttrice.
Per contro il ha dichiarato di non svolgere attualmente alcuna attività produttiva di reddito, CP_1 Org_ ed ha documentato la fruizione di assegno di invalidità civile di circa € 507 mensili per tredici mensilità in relazione alla patologia (depressione maggiore) in ragione della quale è in cura presso le strutture pubbliche territoriali. E' inoltre incontestato che il sia proprietario di una casa di CP_1 abitazione in San Marzano di San Giuseppe ove risiede, di un locale sottostante di superficie catastale di 224 mq di categoria C/2,nonché di alcuni fondi rustici della estensione complessiva di 16,38 are(come da visura catastale).
Ha assunto l'attrice l'attuale esercizio da parte del di attività di ristorazione nel locale predetto CP_1 di sua proprietà, con la denominazione di ristorante ”,e con produzione corrispondente di Org_2 un reddito;
a questo riguardo sono state reiterate, in sede di precisazione delle conclusioni, da parte della richieste di prova testimoniale diretta. Pt_1
Per contro il ha assunto che il servizio di ristorazione nel locale di sua proprietà sarebbe stato CP_1 svolto solo in favore degli associati dell' da lui presieduta, cui Organizzazione_3
l'immobile era stato da lui ceduto in comodato gratuito come da contratto del 9-6-2018 in atti, e sarebbe comunque allo stato cessata, senza produzione di alcun reddito passata o attuale.
Rileva il Tribunale essere presumibile che il in ragione dell'età non più giovane e della CP_1 patologia accertata e posta a base del riconoscimento di assegno di invalidità con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo non possa agevolmente svolgere attività produttiva di reddito, e che ciò tuttavia non consenta il riconoscimento di assegno divorzile, indipendentemente dall'eventuale svolgimento di fatto di impresa di ristorazione, di cui l'attrice ha chiesto dimostrazione.
Difetta in primo luogo qualsiasi prova in ordine all'aspetto compensativo dell'assegno divorzile, spettando a questo fine al richiedente l'assegno ex art.2697 comma 1 c.civ. dimostrare il contributo offerto alla comunione familiare, l'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, l'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cassazione civile, sez. I, 24/4/2023, n. 10874).
Inoltre non può si comunque ritenere dimostrata l'esistenza tra le parti di una sensibile disparità economica giustificativa dell'erogazione dell'assegno, sotto il profilo meramente assistenziale.
Infatti, oltre a fruire di assegno di invalidità, il è proprietario dell'abitazione da lui occupata, CP_1 senza quindi dovere sostenere costi di locazione, ed è comunque proprietario di un cespite potenzialmente produttivo di reddito (il locale deposito di cui innanzi s'è detto). Tale cespite potrebbe presuntivamente essere messo a frutto mediante locazione ovvero alienato in funzione integrativa del reddito ricavato dalla prestazione previdenziale, e ciò in luogo della sua cessione a titolo gratuito documentata dal contratto prodotto in atti(peraltro risolubile in qualsiasi momento ex art.1810 c.civ.); destinazione a titolo gratuito che peraltro, secondo quanto affermato dal resistente, dovrebbe essere cessata con il venire meno di un servizio di ristorazione già in tesi operato dalla comodataria nello stesso immobile. Né il resistente ha dimostrato l'impossibilità o comunque la ragionevole difficoltà di ritrarre reddito dal locale in questione(ad esempio chiedendo di provare di avere infruttuosamente ricercato un offerente per la cessione in locazione o la vendita).
Tali elementi di giudizio appaiono tali da giustificare pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale di liquidazione di un assegno di divorzio in favore del convenuto già per carenza di prova di una effettiva e sensibile disparità economica tra i coniugi che costituisce presupposto della prestazione(per tutte ex multis Cassazione civile, sez. I, 11/12/2019, n. 32398; Cass. 5/5/2021, n.
11796)
La natura della controversia e delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 20-6-2018 da nei confronti di e sulla riconvenzionale da questo Parte_1 Controparte_1 proposta, così provvede:
1.pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Faggiano il 11-5-1982 da nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
Giuseppe il 7-7-1959 , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Faggiano dell'anno 1982
(atto n.5 , p.2 serie A );
2.ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda riconvenzionale di riconoscimento di assegno di divorzio;
4.compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12-3-2024
IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri -Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4977 r.g.a.c. dell'anno 2018 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cerri;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentato e difeso dall'avv. Armando Montanaro Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 21-12-2023 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa .Il PM concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20-6-2018, premesso che: il 11-5-1982 aveva contratto Parte_1 matrimonio con in Faggiano;
l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una Controparte_1 separazione giudiziale con sentenza n.1389/2015 resa dal Tribunale di Como, pubblicata il 15-9-
2015; era, quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione;
adiva questo Tribunale perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva , il quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, ma chiedeva in riconvenzionale che gli fosse riconosciuto assegno di divorzio pari ad € 250, o alla diversa somma di giustizia. Evidenziava di essere privo di reddito e di fruire soltanto di assegno di invalidità civile pari ad € 507 mensili a causa di disturbi psichiatrici che aveva iniziato ad accusare in seguito all'allontanamento della moglie dalla casa coniugale nell'anno 2011 ed alla perdita del proprio posto di lavoro avvenuta nel settembre 2012, e per i quali era in costante trattamento terapeutico presso strutture sanitarie pubbliche;
che tali condizioni psicofisiche, unitamente all'età , erano tali da non consentirgli di reperire attività di lavoro, mentre la somma riconosciuta per assegno di invalidità non gli consentiva di provvedere alle proprie necessità e di conservare il tenore di vita mantenuto durante la convivenza matrimoniale.
Il P.M. dichiarava di intervenire nel procedimento.
Con provvedimento ex art.4 l.div. il giudice delegato dal Presidente preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava i provvedimenti della separazione rinviando la causa dinanzi al giudice istruttore per la trattazione. In seguito la causa, istruita documentalmente, è stata rimessa al collegio sulle conclusioni in epigrafe..
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Faggiano il 11-5-1982, sono separati in forza di sentenza di separazione giudiziale resa dal Tribunale di Como e pubblicata in data 10-6-2015. Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
In ordine all'assegno di divorzio richiesto dal convenuto, va premesso che la questione di suo riconoscimento deve essere autonomamente valutata in questa sede alla stregua dei presupposti dell'art. 5 l. 1° dicembre 1970 n. 898 ,indipendentemente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (Cass. civile, sez. I, 28/1/2015, n. 1631;id. 28/1/2008, n. 1758;id.
n. 25010 del 30/11/2007). Il regime di separazione presuppone infatti la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (Cassazione civile, sez. I, 26/6/2019, n. 17098).
Secondo la giurisprudenza della S.C. (Cass., s.u. n. 18287 dell'11/07/2018) il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5 comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass.civ., 16/5/2023 n. 13420;id. 7/12/2021, n.
38928; id. 8/9/2021, n. 24250).
Esaminando la posizione economica e reddituale delle parti, risulta dalle dichiarazioni fiscali prodotte in atti che la svolge attività di lavoro dipendente, e gode di un reddito netto mensile Pt_1 medio di circa 1300 euro.
La stessa fruisce di alloggio in locazione in Fenegrò(Como) corrispondendo un canone di € 350 mensili, come da contratto in atti in data 1-3-2012. Tale rapporto locativo prevedeva la sua tacita rinnovazione(cfr. clausola n.1 ultimo periodo del contratto) in mancanza di tempestiva disdetta da comunicare a mezzo raccomandata dopo il primo quadriennio almeno sei mesi prima, e comunque in mancanza dell'attivazione, dopo il primo rinnovo, della procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo. Di tale rapporto locativo deve presumersi l'attuale vigenza, in quanto con la produzione del contratto si è data prova del fatto costitutivo dello stesso rapporto, mentre sarebbe spettato a chi ne eccepisce l'estinzione(nella specie il convenuto ) dare prova ex CP_1 art.2697 comma 2 delle fattispecie risolutive contemplate in contratto. Non può inoltre presumersi, in assenza di significativi elementi istruttori in tal senso, la gratuità del rapporto locativo in ragione del rapporto di parentela tra concedente e conduttrice.
Per contro il ha dichiarato di non svolgere attualmente alcuna attività produttiva di reddito, CP_1 Org_ ed ha documentato la fruizione di assegno di invalidità civile di circa € 507 mensili per tredici mensilità in relazione alla patologia (depressione maggiore) in ragione della quale è in cura presso le strutture pubbliche territoriali. E' inoltre incontestato che il sia proprietario di una casa di CP_1 abitazione in San Marzano di San Giuseppe ove risiede, di un locale sottostante di superficie catastale di 224 mq di categoria C/2,nonché di alcuni fondi rustici della estensione complessiva di 16,38 are(come da visura catastale).
Ha assunto l'attrice l'attuale esercizio da parte del di attività di ristorazione nel locale predetto CP_1 di sua proprietà, con la denominazione di ristorante ”,e con produzione corrispondente di Org_2 un reddito;
a questo riguardo sono state reiterate, in sede di precisazione delle conclusioni, da parte della richieste di prova testimoniale diretta. Pt_1
Per contro il ha assunto che il servizio di ristorazione nel locale di sua proprietà sarebbe stato CP_1 svolto solo in favore degli associati dell' da lui presieduta, cui Organizzazione_3
l'immobile era stato da lui ceduto in comodato gratuito come da contratto del 9-6-2018 in atti, e sarebbe comunque allo stato cessata, senza produzione di alcun reddito passata o attuale.
Rileva il Tribunale essere presumibile che il in ragione dell'età non più giovane e della CP_1 patologia accertata e posta a base del riconoscimento di assegno di invalidità con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo non possa agevolmente svolgere attività produttiva di reddito, e che ciò tuttavia non consenta il riconoscimento di assegno divorzile, indipendentemente dall'eventuale svolgimento di fatto di impresa di ristorazione, di cui l'attrice ha chiesto dimostrazione.
Difetta in primo luogo qualsiasi prova in ordine all'aspetto compensativo dell'assegno divorzile, spettando a questo fine al richiedente l'assegno ex art.2697 comma 1 c.civ. dimostrare il contributo offerto alla comunione familiare, l'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, l'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cassazione civile, sez. I, 24/4/2023, n. 10874).
Inoltre non può si comunque ritenere dimostrata l'esistenza tra le parti di una sensibile disparità economica giustificativa dell'erogazione dell'assegno, sotto il profilo meramente assistenziale.
Infatti, oltre a fruire di assegno di invalidità, il è proprietario dell'abitazione da lui occupata, CP_1 senza quindi dovere sostenere costi di locazione, ed è comunque proprietario di un cespite potenzialmente produttivo di reddito (il locale deposito di cui innanzi s'è detto). Tale cespite potrebbe presuntivamente essere messo a frutto mediante locazione ovvero alienato in funzione integrativa del reddito ricavato dalla prestazione previdenziale, e ciò in luogo della sua cessione a titolo gratuito documentata dal contratto prodotto in atti(peraltro risolubile in qualsiasi momento ex art.1810 c.civ.); destinazione a titolo gratuito che peraltro, secondo quanto affermato dal resistente, dovrebbe essere cessata con il venire meno di un servizio di ristorazione già in tesi operato dalla comodataria nello stesso immobile. Né il resistente ha dimostrato l'impossibilità o comunque la ragionevole difficoltà di ritrarre reddito dal locale in questione(ad esempio chiedendo di provare di avere infruttuosamente ricercato un offerente per la cessione in locazione o la vendita).
Tali elementi di giudizio appaiono tali da giustificare pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale di liquidazione di un assegno di divorzio in favore del convenuto già per carenza di prova di una effettiva e sensibile disparità economica tra i coniugi che costituisce presupposto della prestazione(per tutte ex multis Cassazione civile, sez. I, 11/12/2019, n. 32398; Cass. 5/5/2021, n.
11796)
La natura della controversia e delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 20-6-2018 da nei confronti di e sulla riconvenzionale da questo Parte_1 Controparte_1 proposta, così provvede:
1.pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Faggiano il 11-5-1982 da nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
Giuseppe il 7-7-1959 , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Faggiano dell'anno 1982
(atto n.5 , p.2 serie A );
2.ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda riconvenzionale di riconoscimento di assegno di divorzio;
4.compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12-3-2024
IL PRESIDENTE