Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2181 del ruolo generale per l'anno 2022, avente ad oggetto: controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Frank Mario Parte_1
Santacroce;
ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P.IVA ) con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
33020220001353208000, notificato a mezzo PEC il 06.10.2022, con cui l' gli CP_2
ha richiesto il pagamento della somma di euro 3.684,07, a titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito prodotto negli anni 2015 e 2026, con relative sanzioni civili.
A tal fine, ha esposto: di prestare attività di intermediario assicurativo di 4° livello, come risultava dalla classificazione ATECO n. 66.22.04 (produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni); che, in ragione dello svolgimento occasionale
1
versamento dei contributi fissi IVS, dal 2011 sino al 2020; che illegittimamente l' gli aveva notificato l'impugnato avviso di addebito, contenente l'intimazione CP_2
di pagare i contributi a percentuale sui redditi dichiarati negli anni 2015 e 2016, essendo stato il suo reddito sempre inferiore alla soglia di euro 15.953,00, entro la quale erano dovuti solo i contributi fissi che egli non era tenuto a pagare;
che egli era tenuto al versamento dei soli contributi fissi, qualora i redditi prodotti si attestassero tra euro 0 e 15.953,00 e dei contributi a percentuale per importo di redditi superiori;
che egli non rientrava nella categoria degli intermediari assicurativi di terzo e quarto gruppo in quanto non gli era mai stata rilasciata una lettera di autorizzazione dalla compagnia assicurativa in cui fossero individuati gli obblighi ed i diritti delle parti;
che, avendo egli svolto attività di lavoro occasionale, non era tenuto al versamento dei contributi previdenziali;
che si era verificata comunque la decadenza dalla iscrizione a ruolo, ex art. 25 D. Lgs. n. 46/99, nonché la prescrizione quinquennale del credito previdenziale preteso dall' ; che era nulla per vizi formali la notifica CP_1 dell'avviso di addebito eseguito a mezzo PEC (mancante dell'oggetto standard e della relata di notifica, trasmessa da indirizzo PEC non presente in nessun pubblico registro, contenente file privo di forma digitale e mancante dell'attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico).
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'inesistenza e la nullità della notifica dell'avviso di addebito e, nel merito, accertarsi come non dovute le predette somme, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
L'opposizione avverso l'avviso di addebito in questione è stata proposta con ricorso depositato in data 14.11.2022, sicché risulta preclusa l'opposizione agli atti esecutivi
– afferente alla regolarità formale dell'ava ed ai vizi della sua notifica, regolata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma
2 2, D. Lgs. n. 46 del 1999 – essendo trascorso il termine perentorio di giorni venti, di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito avvenuta il
06.10.2022. Ne consegue la inammissibilità delle eccezioni formali che parte opponente ha sollevato in relazione ai dedotti vizi di notifica dell'avviso opposto, dell'iscrizione a ruolo del credito contributivo e della violazione dell'iter procedimentale previsto dalla legge.
Nel merito, la domanda va respinta.
L'interessato svolge dal 12.06.2002 attività di intermediazione assicurativa in forma di impresa individuale, con partita IVA attribuitagli il 03.06.2002 (cfr. visura camerale ditta, all. n. 5 fascicolo ), per la quale, in data 09.04.2010, ha ricevuto CP_2
lettera di incarico come produttore assicurativo, da parte di un agente assicurativo
(cfr. all. n. 8 fascicolo ). CP_2
Inoltre, a far data dal 23.05.2011, egli ha svolto l'attività di subagente di assicurazioni per la società CCI S.A.S. di MA IC & C., nella quale ha ricoperto la carica di socio accomandatario, dal 19.04.2011 al 06.06.2019 (cfr. visura camerale, all. n. 6 fascicolo ), senza partecipazione al capitale in quanto socio d'opera, obbligato CP_2
“a prestare la propria attività consistente nell'amministrazione, produzione, gestione e controllo dell'impresa e attività di intermediazione assicurativa e finanziaria” e che “limitatamente alla materia assicurativa, l'attività è prestata in esclusiva per la società ”. (cfr. atto costitutivo Parte_2
societario, all. n. 12 fascicolo ). Per tale attività di subagente assicurativo, la CP_2
società CCI S.A.S. di MA IC & C. ha ricevuto lettera di incarico del
23.05.2011 da parte dell'intermediario assicurativo (cfr. all. n. 9 Controparte_3
fascicolo ). CP_2
Su richiesta dello stesso ricorrente (cfr. all. n. 8 fascicolo ), che fino all'anno CP_2
2010 era stato iscritto come titolare di impresa commerciale, l' , sulla scorta CP_2
delle predette lettere di incarico e dello svolgimento di attività di produttore assicurativo per agenti o subagenti assicurativi, ha provveduto ad iscriverlo alla gestione commercianti, ai sensi dell'art. 44, co. 2, D. L. n. 269 del 30.09.2003 convertito in L. 2003 n. 326, secondo cui: “A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini
3 della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233, e si applica, indipendentemente dall' anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (……..) … A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000 …”.
La contrattazione collettiva richiamata dall'art. art. 44, co. 2, D. L. n. 269 del 2003, definisce, per quel che qui rileva, i seguenti gruppi: III - Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia dalla quale hanno ricevuto lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione e che sono compensati con provvigioni, anche corrisposte mediante anticipazioni (terzo gruppo); IV – Produttori liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione;
compensati con provvigioni oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione (quarto gruppo); V – Produttori occasionali, cioè quelli che non sono forniti di lettera di autorizzazione.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, co. 2, del citato decreto legge non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per
4 strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di eventuali interpretazioni analogiche (ex plurimis: Cass. n. 1768/18; Cass. n. 9411/2020; e Cass.
n. 70/20). Inoltre la Corte di legittimità ha precisato che invece ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti - i quali svolgono la loro attività per conto delle imprese assicurative senza essere collegati ad agenti o subagenti - rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la gestione commercianti ordinaria, ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa,
e presso la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. Civile Sez. Lav. –
26.11.2018, n. 30554; conf. ex multis: Cass. Civ. Sez. Lav., 07.01.2019 n. 130; e
Cass. n. 9411/2020).
Applicando i suddetti principi al caso in esame, risulta che l' ha proceduto CP_1
all'iscrizione dell'interessato alla gestione commercianti, in forza del citato art. 44, co. 2, in quanto produttore libero di piazza o di zona collegato ad agente o subagente
(e non direttamente alla compagnia assicuratrice), ascrivibile al 4° gruppo (anziché al 3° gruppo) in base al C.C.N.L. 25.05.1939, atteso che nella lettera di incarico non risulta l'obbligo di lavorare esclusivamente per la stessa agenzia, non vi è un obbligo minimo di produzione ed il compenso è stabilito in provvigioni. Come si è visto, i produttori di terzo e quarto gruppo sono tenuti a corrispondere i contributi previdenziali applicando le aliquote di legge al reddito effettivamente prodotto, anche se inferiore al minimale contributivo valevole per la generalità degli assicurati
(art. 44, co. 2 D. L. 30.09.2003 n. 269 e circ. n. 12/04). CP_2
Pertanto, nel caso concreto, i contributi dovuti dall'interessato per gli anni d'imposta
2015 e 2016 sono stati calcolati applicando l'aliquota di legge ai redditi rispettivamente accertati nell'anno 2015 (reddito di euro 3.996 = cfr. quadro RN della dichiarazione PF2016) e nell'anno 2016 (reddito di euro 7.673 = cfr. quadro RN della dichiarazione PF2017). E tanto spiega il motivo per cui l' ha annullato, in CP_1 autotutela, l'avviso di addebito notificato al ricorrente nell'anno 2020, contenente
5 l'intimazione a pagare i contributi fissi IVS che, per quanto si è esposto, non sono dovuti dai produttori di 3° gruppo che versano i contributi sul reddito effettivamente prodotto ed in percentuale allo stesso.
Va infine osservato che il ricorrente non può essere assoggettato alle regole previdenziali vigenti per i produttori occasionali che sono soltanto quelli privi di lettera di incarico (ciò che, nella specie, risulta smentito dai documenti che lo stesso opponente ha comunicati all'Istituto) ed inoltre, nel caso concreto, la occasionalità risulta incompatibile con lo svolgimento a carattere imprenditoriale dell'attività lavorativa del ricorrente il quale è iscritto nel registro imprese, sia come ditta individuale, che come socio d'opera e accomandatario di s.a.s.. Tali attività sono produttive di redditi d'impresa che il ricorrente stesso ha esposto come tali nelle dichiarazioni dei redditi per le persone fisiche presentate all'Agenzia delle Entrate, come risulta dalle visure camerali in atti (cfr. all. nn.
5-7 fascicolo , visura ditta CP_2
individuale e visura s.a.s.), sicché la dedotta occasionalità della prestazione lavorativa da esso svolta si pone in contrasto con il carattere imprenditoriale della sua attività, quale emerge dalle visure in atti e dalle dichiarazioni dei redditi prodotte.
In conclusione, poiché dalla documentazione acquisita agli atti di causa risulta che il ricorrente svolge attività di intermediazione assicurativa in forza di incarico ricevuto da agenti o subagenti (e non direttamente per conto delle compagnie di assicurazione, come invece avviene nella fattispecie dei produttori assicurativi diretti), correttamente l' ha proceduto alla sua iscrizione alla gestione commercianti in CP_2
quanto produttore di IV° gruppo, sicché l'imposizione contributiva ha tenuto legittimamente conto delle regole dettate dall'art. 44, co. 2, D. L. n. 269/03.
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda va respinta.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in ragione della complessità delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
6 - rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 15.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
7