Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 321/2025 V.G. posta in decisione il 08/04/2025 e promossa dai coniugi
(c.f. , nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Conselice (Ra), Via Don Tiso Galletti n. 6 (avv. Barbara Bonetti)
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Conselice (Ra), Via Don Tiso Galletti n. 6 (avv. Barbara Bonetti)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
29/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Mordano (Bo) in data 07.05.2016, in regime di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 7,
Parte II, serie C, anno 2016;
preso atto che l'udienza del 03/04/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Mordano (Bo) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati e il sig. trasferirà altrove la propria residenza, portando Parte_1
con sé i propri effetti personali.
2) i figli minori ed permarranno la loro residenza presso la madre, nell'attuale Per_1 Per_2
casa coniugale sita in Conselice (Ra), Via Don Tiso Galletti n. 6, di proprietà di entrambi i coniugi.
Pertanto, la casa coniugale (completa di tutti gli arredi e suppellettili) verrà assegnata alla madre, che continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie;
3) i genitori, resi edotti e pienamente consapevoli della previsione normativa, ritengono, di comune accordo, che l'affidamento condiviso sia rispondente all'interesse dei figli;
talché le minori Per_1
ed verranno affidate ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_2 prendendo insieme le decisioni di maggiore interesse, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
mentre per le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà decidere autonomamente quando lo stesso resterà con loro;
4) entrambi i genitori si obbligano e si impegnano ad assumere comportamenti idonei, affinché vengano create le condizioni per una serena permanenza dei minori presso ciascun genitore;
5) in considerazione dei turni di lavoro dei genitori (che insieme gestiscono un bar) e delle esigenze dei figli, i coniugi concordano nel proseguire nella routine giornaliera attualmente in essere.
Pertanto:
- dal lunedì al venerdì: alle ore 04.30 il padre si recherà presso la casa coniugale, quando la madre inizierà il proprio turno lavorativo, accompagnando le figlie a scuola. Il padre si farà inoltre carico di ritirare le figlie da scuola alle 13,15 con rientro alle 14,15 per il pranzo a casa. La madre terrà con sé le figlie dal pomeriggio, fino all'arrivo del padre il mattino seguente, avendo cura di ritirare le figlie da scuola alle ore 16.00, accompagnandole poi alle varie attività extra scolastiche;
- a fine settimana alterni: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie dal venerdì alle ore 20.30 fino alla domenica alle ore 18.00, con riaccompagno a casa dalla madre.
- il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé le figlie per quindici giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive ed una settimana durante le vacanze natalizie. Le bambine trascorreranno alternativamente con l'uno o l'altro genitore, la giornata di Natale, il Capodanno, la Pasqua, il giorno di Pasquetta ed il giorno del compleanno.
- Su accordo di entrambi i genitori, le bambine potranno trascorrere un periodo di vacanza a casa di parenti, anche fuori regione (nonni, zii), previa determinazione della durata e delle modalità di permanenza.
- Si conviene che nell'accudimento dei minori, entrambi i genitori potranno avvalersi dell'ausilio dei nonni materni e paterni, ai quali viene garantito il mantenimento di significativi rapporti affettivi con i nipoti.
- In ogni caso, i coniugi si riservano di valutare di comune accordo diverse modalità di visita e permanenza, tenuto conto del volere delle bambine, impegnandosi anche a presenziare insieme agli eventi significativi per le figlie (recite e colloqui scolastici, compleanni, festività, ricorrenze familiari).
6) Tenuto conto delle attuali esigenze di ed , nonché delle rispettive risorse Per_2 Per_1
Pt_ economiche, il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) Pt_2
mensile per ogni figlia, a titolo di contributo al mantenimento delle stesse. Somma questa da rivalutarsi ogni anno in ragione della variazione dell'indice istat per i prezzi dei beni di consumo.
Il padre, inoltre, corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione e modalità di gestione/rimborso si richiama integralmente il Protocollo del Tribunale di Ravenna, attualmente in vigore, che i coniugi dichiarano di ben conoscere.
7) Nulla i coniugi dovranno corrispondersi a titolo di mantenimento, essendo allo stato entrambi economicamente autosufficienti ed autonomi;
Pt_ 8) I sig.ri e dichiarano di aver regolato tutte le questioni patrimoniali tra loro Pt_2
intercorse. Segnatamente, ciascun coniuge rimarrà proprietario esclusivo dell'automobile a sé intestata;
la sig.ra si farà carico in via esclusiva del mutuo ipotecario gravante sulla casa Pt_2
coniugale; mentre ogni altro deposito/conto è già stato suddiviso tra le parti.
9) i coniugi si rilasciano fin da ora reciproco assenso all'espatrio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori, secondo la normativa vigente 10) i coniugi dichiarano che non vi sono provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria relativi ai minori.”
Così deciso in Ravenna il 11.04.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi