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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3532/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3532/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOTTA AT, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. TOTTA AT
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOTTA Controparte_1 C.F._2
AT, elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. TOTTA AT
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 12/03/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna, in data 06.06.2014 – atto n. 213, Parte I, Anno 2014;
Rilevato che dalla loro unione è nato un figlio (Bologna, 27.12.2014) Per_1 considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (26.09.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], Romania, il 07.11.1986) Controparte_2
Unitisi in matrimonio a Bologna, in data 06.06.2014 – atto n. 213, Parte I, Anno 2014.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- Il figlio minore verrà affidato ai coniugi in maniera condivisa con collocamento paritario Per_1 con residenza presso la casa di Bologna, via del Beccaccino 1.
I genitori provvederanno direttamente alle esigenze quotidiane del figlio e su di esso entrambi i genitori eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la sua istruzione e educazione.
- Il figlio trascorrerà periodi con entrambi i genitori a settimane alterne, salvo diverso accordo. Anche durante le vacanze il figlio trascorrerà periodi con entrambi i genitori, salva diversa pattuizione tra gli stessi.
- La casa familiare sita a Bologna, via del Beccaccino 1 continuerà ad essere abitata dalla sig.ra assieme al figlio minore, avendo il sig. trasferito i propri effetti personali CP_1 Pt_1 provvisoriamente presso l'abitazione della madre sempre sita a Bologna, in via del Beccaccino 1
- verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 Controparte_1 stessa e del figlio minore la somma di € 800,00 mensili, somma che sarà versata alla sig.ra CP_1 anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
- Il sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_1 secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017 e dunque:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa
Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 01.10.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3532/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOTTA AT, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. TOTTA AT
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOTTA Controparte_1 C.F._2
AT, elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. TOTTA AT
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 12/03/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna, in data 06.06.2014 – atto n. 213, Parte I, Anno 2014;
Rilevato che dalla loro unione è nato un figlio (Bologna, 27.12.2014) Per_1 considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (26.09.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], Romania, il 07.11.1986) Controparte_2
Unitisi in matrimonio a Bologna, in data 06.06.2014 – atto n. 213, Parte I, Anno 2014.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- Il figlio minore verrà affidato ai coniugi in maniera condivisa con collocamento paritario Per_1 con residenza presso la casa di Bologna, via del Beccaccino 1.
I genitori provvederanno direttamente alle esigenze quotidiane del figlio e su di esso entrambi i genitori eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la sua istruzione e educazione.
- Il figlio trascorrerà periodi con entrambi i genitori a settimane alterne, salvo diverso accordo. Anche durante le vacanze il figlio trascorrerà periodi con entrambi i genitori, salva diversa pattuizione tra gli stessi.
- La casa familiare sita a Bologna, via del Beccaccino 1 continuerà ad essere abitata dalla sig.ra assieme al figlio minore, avendo il sig. trasferito i propri effetti personali CP_1 Pt_1 provvisoriamente presso l'abitazione della madre sempre sita a Bologna, in via del Beccaccino 1
- verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 Controparte_1 stessa e del figlio minore la somma di € 800,00 mensili, somma che sarà versata alla sig.ra CP_1 anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
- Il sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_1 secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017 e dunque:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa
Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 01.10.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla