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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 20/12/2024, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1758/2024, in materia di modifica delle condizioni di divorzio tra le parti promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. NATIVI SILVIA Parte_1 C.F._1
- attore -
contro
(C.F. , con l'Avv. LODIGIANI SANDRA Controparte_1 C.F._2
- convenuto -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo la modifica – con revoca – del contributo al mantenimento da lui dovuto per la figlia da corrispondersi alla madre, considerato che la figlia sta frequentando il quarto anno delle scuole superiori in Svizzera presso il padre;
in particolare i rapporti tra le parti e la figlia, a fronte di collocazione presso la madre, venivano così regolati in
1 sede di sentenza di divorzio “- il Sig. corrisponderà alla moglie entro il Parte_2
giorno 5 di ogni mese, con accredito su conto corrente bancario, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , l'importo di € 1.200,00 (milleduecento/00). Detto importo Per_1
sarà rivalutato annualmente a far data dal 1 febbraio 2020 di una somma pari alla variazione accertata dall'ISTAT e pubblicata sulla G.U. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente ( base 1 febbraio 2019); - tutte le spese straordinarie che si rendano necessarie per la figlia (ove preventivamente concordate e supportate da pezze giustificative fiscalmente idonee, che dovranno essere presentate per il rimborso in un'unica volta entro il giorno 20 di ogni mese) saranno sostenute nella misura del 20% dalla Sig.ra CP_1
e del 80% dal Sig. .- la casa coniugale sita in Tortona, Via Carducci n.
[...] Parte_2
35, di proprietà del Sig. , viene assegnata alla Sig.ra che Parte_2 Controparte_1 vi risiederà unitamente alla figlia minore ”. Parte resistente si costituiva opponendosi alla Per_1
revoca, chiedendo la corresponsione almeno di euro 700 mensili.
In sede di udienza le parti raggiungevano un accordo a fronte di proposta conciliativa, come segue:
“revoca del contributo dal ricorso che riparte da luglio 2025, spese di viaggio a carico del padre, il padre si impegna a lasciare a disposizione la carta di credito e ad avvisare la madre sulle abitudini di spesa, spese straordinarie come da divorzio tra le parti, spese di lite compensate.” L'accordo tra le parti risulta nell'interesse della minore, in quanto le di lei spese vengono sopportate per la maggior parte dal padre con cui starà per il corrente anno scolastico per la maggior parte del tempo, che le mette – come già sta facendo – anche a disposizione una carta di credito, di modo che la stessa non debba necessariamente chiedere all'uno o all'altro genitore i soldi a lei necessari anche per attività ricreative/di svago – così senza coinvolgimento in questioni economiche/conflitto-.
Inoltre, detta modifica risulta temporalmente limitata, avendo a riguardo la durata dell'anno scolastico in Svizzera, con ripresa dei rapporti genitori-figli come da divorzio tra le parti dal luglio
2025.
Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in recepimento dell'accordo tra i genitori, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Alessandria del 27 febbraio 2019:
- revoca del contributo al mantenimento della figlia posto in capo al padre pari ad euro Per_1
1200 mensili a far data da agosto 2024 compreso fino a giugno 2025 compreso;
il padre corrisponderà nuovamente alla madre il contributo già previsto in sede di sentenza del Tribunale di
2 Alessandria del 27 febbraio 2019 dal luglio 2025; ferma la ripartizione delle spese straordinarie come da sentenza del Tribunale di Alessandria del 27 febbraio 2019;
- spese di viaggio per i rientri in Italia a carico del padre (andata e ritorno), inoltre il padre si impegna a lasciare nella disponibilità della figlia una carta di credito, comunque informando la madre sulle di lei abitudini di spesa;
tanto sempre fino a giugno 2025 compreso;
- spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 18 dicembre 2024
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1758/2024, in materia di modifica delle condizioni di divorzio tra le parti promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. NATIVI SILVIA Parte_1 C.F._1
- attore -
contro
(C.F. , con l'Avv. LODIGIANI SANDRA Controparte_1 C.F._2
- convenuto -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo la modifica – con revoca – del contributo al mantenimento da lui dovuto per la figlia da corrispondersi alla madre, considerato che la figlia sta frequentando il quarto anno delle scuole superiori in Svizzera presso il padre;
in particolare i rapporti tra le parti e la figlia, a fronte di collocazione presso la madre, venivano così regolati in
1 sede di sentenza di divorzio “- il Sig. corrisponderà alla moglie entro il Parte_2
giorno 5 di ogni mese, con accredito su conto corrente bancario, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , l'importo di € 1.200,00 (milleduecento/00). Detto importo Per_1
sarà rivalutato annualmente a far data dal 1 febbraio 2020 di una somma pari alla variazione accertata dall'ISTAT e pubblicata sulla G.U. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente ( base 1 febbraio 2019); - tutte le spese straordinarie che si rendano necessarie per la figlia (ove preventivamente concordate e supportate da pezze giustificative fiscalmente idonee, che dovranno essere presentate per il rimborso in un'unica volta entro il giorno 20 di ogni mese) saranno sostenute nella misura del 20% dalla Sig.ra CP_1
e del 80% dal Sig. .- la casa coniugale sita in Tortona, Via Carducci n.
[...] Parte_2
35, di proprietà del Sig. , viene assegnata alla Sig.ra che Parte_2 Controparte_1 vi risiederà unitamente alla figlia minore ”. Parte resistente si costituiva opponendosi alla Per_1
revoca, chiedendo la corresponsione almeno di euro 700 mensili.
In sede di udienza le parti raggiungevano un accordo a fronte di proposta conciliativa, come segue:
“revoca del contributo dal ricorso che riparte da luglio 2025, spese di viaggio a carico del padre, il padre si impegna a lasciare a disposizione la carta di credito e ad avvisare la madre sulle abitudini di spesa, spese straordinarie come da divorzio tra le parti, spese di lite compensate.” L'accordo tra le parti risulta nell'interesse della minore, in quanto le di lei spese vengono sopportate per la maggior parte dal padre con cui starà per il corrente anno scolastico per la maggior parte del tempo, che le mette – come già sta facendo – anche a disposizione una carta di credito, di modo che la stessa non debba necessariamente chiedere all'uno o all'altro genitore i soldi a lei necessari anche per attività ricreative/di svago – così senza coinvolgimento in questioni economiche/conflitto-.
Inoltre, detta modifica risulta temporalmente limitata, avendo a riguardo la durata dell'anno scolastico in Svizzera, con ripresa dei rapporti genitori-figli come da divorzio tra le parti dal luglio
2025.
Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in recepimento dell'accordo tra i genitori, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Alessandria del 27 febbraio 2019:
- revoca del contributo al mantenimento della figlia posto in capo al padre pari ad euro Per_1
1200 mensili a far data da agosto 2024 compreso fino a giugno 2025 compreso;
il padre corrisponderà nuovamente alla madre il contributo già previsto in sede di sentenza del Tribunale di
2 Alessandria del 27 febbraio 2019 dal luglio 2025; ferma la ripartizione delle spese straordinarie come da sentenza del Tribunale di Alessandria del 27 febbraio 2019;
- spese di viaggio per i rientri in Italia a carico del padre (andata e ritorno), inoltre il padre si impegna a lasciare nella disponibilità della figlia una carta di credito, comunque informando la madre sulle di lei abitudini di spesa;
tanto sempre fino a giugno 2025 compreso;
- spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 18 dicembre 2024
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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