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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 13 maggio 2025
Nella causa per opposizione a precetto svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. G. Parte_1
Presicce come da mandato in atti contro
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. L. Ghia come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione del 120 giugno 2024, le sigg.re e Pt_1 Parte_1
hanno proposto opposizione avverso precetto notificato in data 21.05.2024 e
23.05.2024, con il quale ha intimato il pagamento della Controparte_1
somma di € 18.792,23 oltre accessori, in forza di mutuo ipotecario contratto con CP_2
.
[...]
Con comparsa di risposta del 30.10.2024 si costituiva in giudizio
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1 chiedere il rigetto dell'avversa opposizione con condanna alle spese di lite.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale, previo deposito di note conclusionali.
Le sigg.re contestano il diritto dell'ente creditrice di agire in executivis Pt_1
eccependo la estinzione del credito azionato.
In particolare, le opponenti assumono di aver formulato in data 08.06.2021, per il tramite della Società 'Iqera', una proposta transattiva che prevedeva il pagamento, da parte della Sig.ra di una somma a saldo e stralcio sul maggior importo Parte_1
di mutuo residuo (€ 43.000,00), per un ammontare della stessa pari esattamente ad €
28.000,00.
Concludono, pertanto, di aver estinto il debito bancario e di aver onorato gli impegni economici assunti con la effettuando il Controparte_1
pagamento di tutti i ratei oggetto della propria proposta transattiva.
Il criterio generale di riparto degli oneri assertivi e probatori di questa azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti estintivi o comunque idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867;Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315;
Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Tale criterio va coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, in quanto introdotta dopo il 4.07.2009, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di
2 circostanze di fatto produce l'effetto della relativo ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Orbene, le opponenti non hanno assolto al proprio onere probatorio.
Dalla documentazione in atti si evince che l'accordo transattivo del 22.06.2021 prevedeva il versamento della somma di € 28.000,00 con le seguenti modalità:
versamento entro e non oltre il 31/07/2021 di importo pari a € 18.000,00;
versamento entro e non oltre il 31/08/2021 di importo pari a € 3.340,00;
versamento entro e non oltre il 30/09/2021 di importo pari a € 3.330,00;
versamento entro e non oltre il 31/10/2021 di importo pari a € 3.330,00.
Le non hanno dato prova del corretto adempimento delle scadenze Pt_1
dei ratei previsti ( vedi scadenza rata II- III e IV), tanto in ragione della clausola risolutiva espressa contenuta nell'accordo transattivo intercorso fra le parti in causa e richiamato dalle stesse ( vedi accordo transattivo del 22.06.2021 in atti).
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione spiegata dalle sigg.re e e, per Pt_1 Parte_1
l'effetto, conferma l'atto di precetto notificato in data 21.05.2024 e
23.05.2024;
2) Condanna le sigg.re e in solido alla refusione delle Pt_1 Parte_1
spese di lite che si liquidano in complessive € 2540,00 di cui € 2540,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge
Lecce, 13 maggio 2025
Il Giudice Onorario
3 (dott.ssa Giorgia Imperiale)
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