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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5700 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Maria Balletti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 27150 del R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6457/2023, resa dal Giudice di Pace di Gragnano, in persona della dott.ssa Veneranda Nazzaro, pubblicata in data 18.12.2023, notificata in data 21.12.2023, e vertente
T R A
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli CF presso i cui uffici, in via P.IVA_1
A. Diaz n. 11, domicilia per legge p.e.c. ads. vvocaturastato Email_1
- Appellante -
E
(C.F./P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t.
-Appellata contumace- NONCHE'
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Controparte_2 C.F._1
Gaeta, c.f , come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio sito in Castellammare di Stabia (NA), alla via Guglielmo Marconi n. 87, pec:
Email_2
-Appellato-
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle note scritte depositate. FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con atto di citazione il sig. conveniva in giudizio, innanzi all'Ufficio del Controparte_2 Giudice di Pace di Gragnano, nel procedimento rubricato al n. R.G. 2950/2022, l'
[...]
(in qualità di soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) e Controparte_1 l' (in qualità di ente impositore), spiegando opposizione ex art. 615 cpc Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento nr. 071 2021 9015330088, limitatamente alla cartella esattoriale n. 071 20060099545113, avente ad oggetto crediti per il mancato pagamento di
“cassa depositi e prestiti-cassa ammende- registro recuperi spese giustizia e registro interessi crediti Stato”, risalenti all'anno 2008, per un importo complessivo pari ad €. 1.124,83. Al riguardo, l'opponente eccepiva l'intervenuta estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione quinquennale, maturato successivamente alla notifica della predetta cartella;
concludeva, quindi, affinché venisse dichiarato l'annullamento dell'atto impositivo, vinte le spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace si costituivano sia l' Parte_1 che l' entrambe eccependo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda. Con sentenza n. 6457 del 13.12.2023, il Giudice di Pace di Gragnano accoglieva la domanda dell'opponente sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del credito, atteso che, dalla data di notifica della cartella alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, risultavano trascorsi ben oltre 5 anni e non vi erano stati ulteriori atti interruttivi;
conseguentemente, annullava l'opposta intimazione, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione in appello notificato in data 29.12.2023, l' Parte_1 impugnava la suddetta sentenza, reiterando l'eccezione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che, per le spese di giustizia, l'unico ente creditore sarebbe il Ministero della Giustizia, a nulla rilevando la circostanza che nella cartella fosse indicato come ente impositore l' . Impugnava, inoltre, il capo relativo alla condanna alle Parte_1 spese, in quanto il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto che le spese di lite dovessero ricadere, in via solidale, anche sull' , in quanto, considerato che l'attività di Parte_1 riscossione esattoriale è di esclusiva competenza dell' dovrebbe ricadere unicamente su CP_3 quest'ultima l'onere delle spese in caso di omessa interruzione del termine per il decorso della prescrizione.
Concludeva, dunque, chiedendo riformarsi la sentenza di primo grado, dichiarando il difetto di legittimazione/titolarità passiva dell' e, in subordine, chiedendo di Parte_1 escludere comunque quest'ultima dal pagamento delle spese di lite. Con comparsa depositata telematicamente in data 17/09/2024, si costituiva il sig.
, il quale deduceva, preliminarmente, l'incompetenza del giudice adito, Controparte_2 ritenendo che, nel caso di specie, la competenza a giudicare il grado di appello fosse radicata in capo al Tribunale di Torre Annunziata e non a quello di Napoli, essendo la sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace di Gragnano;
sempre preliminarmente, chiedeva la correzione di errore materiale del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese, nella parte in cui il Giudice di prime cure ometteva di distrarre, per mero errore materiale, le somme riconosciute a titolo di compensi professionali e spese, al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. In via subordinata e nel merito, deduceva l'infondatezza dell'appello, avendo il giudice di primo grado correttamente motivato la propria decisione. Concludeva, dunque, chiedendo dichiararsi l' incompetenza per territorio del Tribunale di
Napoli in favore del Tribunale di Torre Annunziata, e, nel merito, il rigetto del gravame;
in subordine, chiedeva correggersi l'errore materiale di cui alla sentenza n. 6457/2023, resa in data 13.12.2023 indicando nel “
PQM
”: “….condanna gli Enti convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in euro 500,00 per compensi ed euro 70 per spese documentate, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, con distrazione all'avv. Mariano Gaeta, dichiaratosi antistatario…” con condanna di parte appellante, al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con attribuzione.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 18/09/2024 in modalità cartolare, il G.U. , lette le note scritte depositate dalle parti, fissava l'udienza per la rimessione in decisione al 12 marzo 2025, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) fino a sessanta giorni prima di tale udienza, per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) fino a trenta giorni prima di tale udienza, per il deposito delle comparse conclusionali;
3) fino quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
Depositate le rispettive memorie conclusionali, all'udienza del 12.03.2025, svoltasi mediante lo scambio di note scritte, la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Napoli – quale giudice di appello – sollevata dall'appellato secondo il quale CP_2 competente per territorio a giudicare il II grado di giudizio sarebbe il Tribunale di Torre Annunziata, essendo stata la sentenza impugnata resa dal G.d.P. di Gragnano. L'eccezione è fondata.
L'art. 25 cpc, in tema di foro erariale, stabilisce che “Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”.
Trattasi di una competenza funzionale ed inderogabile, di favore per le amministrazioni dello Stato, fondata su un criterio soggettivo, che determina uno spostamento di competenza dall'ufficio giudiziario che sarebbe territorialmente competente secondo le norme ordinarie a quello del capoluogo del distretto nel quale ha sede l'ufficio dell'Avvocatura di Stato. Tale norma va coordinata con la legislazione speciale di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, relativo anch'esso alla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.
In particolare, dalla lettura congiunta del dettato normativo di cui agli artt. 6 e 7 del citato R.D. si evince che la competenza del foro erariale è inderogabile nelle cause devolute al Tribunale, ovvero alla Corte di Appello (art. 6), mentre la norma speciale non trova applicazione – tra l'altro – quando l'amministrazione dello Stato sia parte nei “giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori [ora Giudice diPace], nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi [..]” (art. 7, co. 1), tornando ad operare in tali ipotesi le norme ordinarie sulla competenza. Nondimeno, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del R.D. n. 1611/1933, la norma speciale del foro erariale ritrova applicazione in sede di appello, laddove si dispone che «L'appello dalle sentenze dei pretori e dalle sentenze dei tribunali pronunciate nei giudizi suddetti [quelli di cui al co. 1], è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate».
In tema di adeguamento delle disposizioni di cui al R.D. n. 1611/1933 alla normativa istitutiva del giudice unico di I grado, la S.C. ha, poi, chiarito che: “Le controversie che, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1988, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 cod. proc. civ. ed al D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 244 di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del cd. foro erariale di cui all'art. 25 cod. proc. civ. e al R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 dovendosi ritenere implicitamente abrogato per incompatibilità "in parte qua" il R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore” (Cass. S.U. n. 23285/2010). La Suprema Corte, a più riprese, soltanto con riferimento ai giudizi in materia di sanzioni amministrative, ha evidenziato l'estraneità di tali giudizi alla regola del “foro erariale”, precisando che «ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d'appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del"foro erariale" stabilita nell'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, relativa alle controversie in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato» (Cass. n. 10677/2020; conf. Cass. n. 5249/2018; Cass. n. 4426/2018; Cass. n. 185/2015). Tale esclusione trova la sua ratio nel “principio di prossimità” che individua quale territorialmente competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, come riaffermato dalle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7, co. 2, del D.lgs. n. 150/2011, e ciò tanto in primo grado quanto in appello ai sensi dell'art. 341 cpc (Cass. n. 10677/2020).
Tanto premesso circa la normativa in tema di foro erariale, va tuttavia evidenziato come essa trovi applicazione esclusivamente alle controversie nelle quali sia parte un'amministrazione statale e non in generale a tutte quelle in cui sia parte una pubblica amministrazione. Pertanto, come affermato dalla S.C., la disciplina non è estensibile “alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato, come
l' all'esito della riforma del Ministero delle finanze introdotta con d.l. n. Parte_1 300 del 1999” (Cass. n. 26994 del 07/12/2005; cfr. altresì per casi analoghi Cass. n. 28255 del 06/11/2018; Cass. n. 30035 del 29/12/2011).
Ne deriva che poiché parti del presente giudizio sono e Parte_1
, non trova applicazione nella fattispecie la Controparte_1 regola del foro erariale e, partanto, il giudice di appello va individuato, ai sensi dell'art. 341
c.p.c., nel tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. Nel nostro caso per la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Gragnano, si sarebbe dovuto proporre appello presso il Tribunale del circondario competente per il suddetto ufficio, ossia presso il
Tribunale di Torre Annunziata. Occorre dichiarare l'incompetenza di questo giudicante a favore del Tribunale di Torre Annunziata. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato va richiamato l'arresto delle CP_2 Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 18121/16), secondo cui: “L'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii”. Ne consegue che va assegnato un termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, nella veste di giudice di appello, funzionalmente competente, il quale provvederà anche circa la richiesta di correzione di errore materiale della sentenza n. 6457/2023, avanzata dal sig. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto CP_2 conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della moderata complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in grado di appello, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da nei confronti di ed Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 6457/2023, resa dal Giudice di Pace di Gragnano, nella
[...] persona della dott.ssa Veneranda Nazzaro, pubblicata in data 18.12.2023, notificata in data
21.12.2023, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede in contumacia dell' : Controparte_4
1) Dichiara la propria incompetenza a favore del Tribunale di Torre Annunziata, concedendo termine di 60 giorni per la riassunzione del procedimento innanzi allo stesso;
2) Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese del io , che liquida in euro 800 , oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Mariano Gaeta, antistatario. Così deciso in Napoli, lì 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Maria Balletti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 27150 del R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6457/2023, resa dal Giudice di Pace di Gragnano, in persona della dott.ssa Veneranda Nazzaro, pubblicata in data 18.12.2023, notificata in data 21.12.2023, e vertente
T R A
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli CF presso i cui uffici, in via P.IVA_1
A. Diaz n. 11, domicilia per legge p.e.c. ads. vvocaturastato Email_1
- Appellante -
E
(C.F./P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t.
-Appellata contumace- NONCHE'
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Controparte_2 C.F._1
Gaeta, c.f , come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio sito in Castellammare di Stabia (NA), alla via Guglielmo Marconi n. 87, pec:
Email_2
-Appellato-
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle note scritte depositate. FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con atto di citazione il sig. conveniva in giudizio, innanzi all'Ufficio del Controparte_2 Giudice di Pace di Gragnano, nel procedimento rubricato al n. R.G. 2950/2022, l'
[...]
(in qualità di soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) e Controparte_1 l' (in qualità di ente impositore), spiegando opposizione ex art. 615 cpc Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento nr. 071 2021 9015330088, limitatamente alla cartella esattoriale n. 071 20060099545113, avente ad oggetto crediti per il mancato pagamento di
“cassa depositi e prestiti-cassa ammende- registro recuperi spese giustizia e registro interessi crediti Stato”, risalenti all'anno 2008, per un importo complessivo pari ad €. 1.124,83. Al riguardo, l'opponente eccepiva l'intervenuta estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione quinquennale, maturato successivamente alla notifica della predetta cartella;
concludeva, quindi, affinché venisse dichiarato l'annullamento dell'atto impositivo, vinte le spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace si costituivano sia l' Parte_1 che l' entrambe eccependo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda. Con sentenza n. 6457 del 13.12.2023, il Giudice di Pace di Gragnano accoglieva la domanda dell'opponente sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del credito, atteso che, dalla data di notifica della cartella alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, risultavano trascorsi ben oltre 5 anni e non vi erano stati ulteriori atti interruttivi;
conseguentemente, annullava l'opposta intimazione, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione in appello notificato in data 29.12.2023, l' Parte_1 impugnava la suddetta sentenza, reiterando l'eccezione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che, per le spese di giustizia, l'unico ente creditore sarebbe il Ministero della Giustizia, a nulla rilevando la circostanza che nella cartella fosse indicato come ente impositore l' . Impugnava, inoltre, il capo relativo alla condanna alle Parte_1 spese, in quanto il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto che le spese di lite dovessero ricadere, in via solidale, anche sull' , in quanto, considerato che l'attività di Parte_1 riscossione esattoriale è di esclusiva competenza dell' dovrebbe ricadere unicamente su CP_3 quest'ultima l'onere delle spese in caso di omessa interruzione del termine per il decorso della prescrizione.
Concludeva, dunque, chiedendo riformarsi la sentenza di primo grado, dichiarando il difetto di legittimazione/titolarità passiva dell' e, in subordine, chiedendo di Parte_1 escludere comunque quest'ultima dal pagamento delle spese di lite. Con comparsa depositata telematicamente in data 17/09/2024, si costituiva il sig.
, il quale deduceva, preliminarmente, l'incompetenza del giudice adito, Controparte_2 ritenendo che, nel caso di specie, la competenza a giudicare il grado di appello fosse radicata in capo al Tribunale di Torre Annunziata e non a quello di Napoli, essendo la sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace di Gragnano;
sempre preliminarmente, chiedeva la correzione di errore materiale del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese, nella parte in cui il Giudice di prime cure ometteva di distrarre, per mero errore materiale, le somme riconosciute a titolo di compensi professionali e spese, al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. In via subordinata e nel merito, deduceva l'infondatezza dell'appello, avendo il giudice di primo grado correttamente motivato la propria decisione. Concludeva, dunque, chiedendo dichiararsi l' incompetenza per territorio del Tribunale di
Napoli in favore del Tribunale di Torre Annunziata, e, nel merito, il rigetto del gravame;
in subordine, chiedeva correggersi l'errore materiale di cui alla sentenza n. 6457/2023, resa in data 13.12.2023 indicando nel “
PQM
”: “….condanna gli Enti convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in euro 500,00 per compensi ed euro 70 per spese documentate, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, con distrazione all'avv. Mariano Gaeta, dichiaratosi antistatario…” con condanna di parte appellante, al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con attribuzione.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 18/09/2024 in modalità cartolare, il G.U. , lette le note scritte depositate dalle parti, fissava l'udienza per la rimessione in decisione al 12 marzo 2025, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) fino a sessanta giorni prima di tale udienza, per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) fino a trenta giorni prima di tale udienza, per il deposito delle comparse conclusionali;
3) fino quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
Depositate le rispettive memorie conclusionali, all'udienza del 12.03.2025, svoltasi mediante lo scambio di note scritte, la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Napoli – quale giudice di appello – sollevata dall'appellato secondo il quale CP_2 competente per territorio a giudicare il II grado di giudizio sarebbe il Tribunale di Torre Annunziata, essendo stata la sentenza impugnata resa dal G.d.P. di Gragnano. L'eccezione è fondata.
L'art. 25 cpc, in tema di foro erariale, stabilisce che “Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”.
Trattasi di una competenza funzionale ed inderogabile, di favore per le amministrazioni dello Stato, fondata su un criterio soggettivo, che determina uno spostamento di competenza dall'ufficio giudiziario che sarebbe territorialmente competente secondo le norme ordinarie a quello del capoluogo del distretto nel quale ha sede l'ufficio dell'Avvocatura di Stato. Tale norma va coordinata con la legislazione speciale di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, relativo anch'esso alla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.
In particolare, dalla lettura congiunta del dettato normativo di cui agli artt. 6 e 7 del citato R.D. si evince che la competenza del foro erariale è inderogabile nelle cause devolute al Tribunale, ovvero alla Corte di Appello (art. 6), mentre la norma speciale non trova applicazione – tra l'altro – quando l'amministrazione dello Stato sia parte nei “giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori [ora Giudice diPace], nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi [..]” (art. 7, co. 1), tornando ad operare in tali ipotesi le norme ordinarie sulla competenza. Nondimeno, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del R.D. n. 1611/1933, la norma speciale del foro erariale ritrova applicazione in sede di appello, laddove si dispone che «L'appello dalle sentenze dei pretori e dalle sentenze dei tribunali pronunciate nei giudizi suddetti [quelli di cui al co. 1], è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate».
In tema di adeguamento delle disposizioni di cui al R.D. n. 1611/1933 alla normativa istitutiva del giudice unico di I grado, la S.C. ha, poi, chiarito che: “Le controversie che, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1988, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 cod. proc. civ. ed al D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 244 di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del cd. foro erariale di cui all'art. 25 cod. proc. civ. e al R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 dovendosi ritenere implicitamente abrogato per incompatibilità "in parte qua" il R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore” (Cass. S.U. n. 23285/2010). La Suprema Corte, a più riprese, soltanto con riferimento ai giudizi in materia di sanzioni amministrative, ha evidenziato l'estraneità di tali giudizi alla regola del “foro erariale”, precisando che «ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d'appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del"foro erariale" stabilita nell'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, relativa alle controversie in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato» (Cass. n. 10677/2020; conf. Cass. n. 5249/2018; Cass. n. 4426/2018; Cass. n. 185/2015). Tale esclusione trova la sua ratio nel “principio di prossimità” che individua quale territorialmente competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, come riaffermato dalle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7, co. 2, del D.lgs. n. 150/2011, e ciò tanto in primo grado quanto in appello ai sensi dell'art. 341 cpc (Cass. n. 10677/2020).
Tanto premesso circa la normativa in tema di foro erariale, va tuttavia evidenziato come essa trovi applicazione esclusivamente alle controversie nelle quali sia parte un'amministrazione statale e non in generale a tutte quelle in cui sia parte una pubblica amministrazione. Pertanto, come affermato dalla S.C., la disciplina non è estensibile “alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato, come
l' all'esito della riforma del Ministero delle finanze introdotta con d.l. n. Parte_1 300 del 1999” (Cass. n. 26994 del 07/12/2005; cfr. altresì per casi analoghi Cass. n. 28255 del 06/11/2018; Cass. n. 30035 del 29/12/2011).
Ne deriva che poiché parti del presente giudizio sono e Parte_1
, non trova applicazione nella fattispecie la Controparte_1 regola del foro erariale e, partanto, il giudice di appello va individuato, ai sensi dell'art. 341
c.p.c., nel tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. Nel nostro caso per la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Gragnano, si sarebbe dovuto proporre appello presso il Tribunale del circondario competente per il suddetto ufficio, ossia presso il
Tribunale di Torre Annunziata. Occorre dichiarare l'incompetenza di questo giudicante a favore del Tribunale di Torre Annunziata. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato va richiamato l'arresto delle CP_2 Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 18121/16), secondo cui: “L'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii”. Ne consegue che va assegnato un termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, nella veste di giudice di appello, funzionalmente competente, il quale provvederà anche circa la richiesta di correzione di errore materiale della sentenza n. 6457/2023, avanzata dal sig. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto CP_2 conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della moderata complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in grado di appello, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da nei confronti di ed Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 6457/2023, resa dal Giudice di Pace di Gragnano, nella
[...] persona della dott.ssa Veneranda Nazzaro, pubblicata in data 18.12.2023, notificata in data
21.12.2023, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede in contumacia dell' : Controparte_4
1) Dichiara la propria incompetenza a favore del Tribunale di Torre Annunziata, concedendo termine di 60 giorni per la riassunzione del procedimento innanzi allo stesso;
2) Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese del io , che liquida in euro 800 , oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Mariano Gaeta, antistatario. Così deciso in Napoli, lì 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti