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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 660/2024 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato dalla Controparte_1 CodiceFiscale_1 madre (C.F.: ) in qualità Parte_1 CodiceFiscale_2 di genitore esercente la responsabilità genitoriale;
rappresentato e difeso dagli avv. Simone Ciappini e Stefano Ciappini ed elettivamente domiciliato nel loro studio sito a Rimini in Via Perleoni n.8 Email_1
; Email_2
- RICORRENTI -
CONTRO in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dagli avv.
Francesca Romana BELLI e ORESTE Manzi ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' sito a Rimini in via Macanno 25 ; PEC : CP_2
t Email_3
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto:
ACCERTAMENTO INVALIDITA'
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 445 bis VI comma cpc Controparte_1 rappresentato dalla madre conveniva in giudizio Parte_1 l' sede di Rimini contestando le conclusioni alle quali era pervenuto il CTU CP_2 nella acquisita causa per ATP n.1129\2023 che NON aveva riconosciuto in favore dell'istante uno stato invalidante tale da consentirle di beneficiare della indennità di accompagnamento ai sensi della L.18/1980 e L.508/1988 .
La domanda all'esito della espletata istruttoria è risultata fondata e meritevole di accoglimento .
Risulta infatti provato il requisito sanitario per conseguire l'indennità richiesta poiché il consulente medico-legale della fase di merito dott. Persona_1
, con una valutazione tecnica corretta e condivisibile (non sottoposta a specifiche contestazioni), ha rilevato come la persona interessata, dall'esame della documentazione clinica e dall'esame diretto : presenta uno stato invalidante pari al 100% (cento per cento) in riferimento alle tabelle di cui al Decreto
Ministeriale - Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 ; non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui necessita di assistenza continua
(IDA).
Il CTU ha ritenuto che la situazione legittimante il riconoscimento della indennità di accompagnamento possa risalire all'11 settembre 2024 (data consulenze NPI in atti).
Poiché le conclusioni della CTU risultano comunque dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
In tema di indennità di accompagnamento, il richiamo agli artt. 2 e 12 della l.
30 marzo 1971 n. 118, contenuto nell'art. 1 della l. 11 febbraio 1980 n. 18, che ha introdotto l'indennità suddetta, ha l'esclusiva finalità di evidenziare che l'inabilità lavorativa che deve connotare i beneficiari dell'indennità è la medesima, accertata anche nei medesimi modi, di quella prevista dal comma 1 del menzionato art. 12 della legge n. 118, sicché l'indennità di accompagnamento è concessa all'inabile non deambulante o non autosufficiente a prescindere dalle sue condizioni reddituali (cfr. in tal senso, Cassazione civile sez. lav., 20 luglio 1995, n. 7917).
Quanto al mancato ricovero in Istituti privati con retta a totale o parziale carico dello Stato, dalla dichiarazione di responsabilità agli atti non risultano ricoveri di lunga degenza (Cass. civ. sez. lav. 11 febbraio 1998, n. 1436, con riferimento alla pronuncia della Corte Cost. n.183/1991).
L' va condannato al pagamento dei ratei non corrisposti con decorrenza dal CP_2 primo giorno del mese di accertamento giudiziale dei requisiti per ottenere la prestazione oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT nella misura di legge.
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali (ed, analogamente, assistenziali) è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese di lite delle due fasi del procedimento ( 1.600,00 + 2.000,00 ) cedono il criterio generale della soccombenza .
Per lo stesso motivo sono poste definitivamente a carico dell' anche le CP_2 spese delle espletate CTU medico-legali , nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visti gli artt. 429, 442 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Controparte_1
e con ricorso depositato il giorno 03\06\2024, Parte_1 disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore: CP_2
1) Accertata la condizione di non autosufficienza di Controparte_1 dall'11 settembre 2024 , condanna l' , in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore, a corrispondere in favore di parte ricorrente da tale data i ratei di indennità di accompagnamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat;
2) Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_2 processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in € 3.600,00 ( di cui € 470,00 a titolo di spese forfettarie ) oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
3) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese delle CP_2 espletate CTU medico-legali .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 20\03\2025.
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'