Art. 2.
Per la trasformazione fondiario-agraria del detto comprensorio e, in modo speciale, per la irrigazione e la sistemazione idraulico-forestale, a norma della citata legge 25 luglio 1952, n. 991 , e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi.
Per la trasformazione fondiario-agraria del detto comprensorio e, in modo speciale, per la irrigazione e la sistemazione idraulico-forestale, a norma della citata legge 25 luglio 1952, n. 991 , e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi.