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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 24 giugno 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2156 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Annunziata, Parte_1
APPELLANTE E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Latrecchina e Antonio Mancini, APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 7987/2020 del 25.1.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.7.2108 ed iscritto al R.G. n. 23507/2018, Parte_1 ha convenuto l' innanzi al Tribunale di Roma chiedendo Controparte_1
l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 2.6.1997 o, in subordine, dal 10.10.2004 o in ulteriore subordine dal
1.1.2006, con diritto della ricorrente all'applicazione del CCNL Commercio aziende del terziario ed inquadramento come quadro, e con condanna dell'Associazione al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni non corrispostele dal giorno del recesso (31.12.2017) in poi, nonché delle differenze retributive maturate per l'intero periodo dal 2.6.1997 al 31.12.2017, chiedendo altresì accertarsi l'illegittimità del recesso comunicato con nota del 13.12.2017 in quanto
1 privo di giustificato motivo o giusta causa, con conseguente reintegra ex art. 18, l. n. 300/1970 della ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e condanna dell'associazione al pagamento dell'indennità risarcitoria, oltre contributi.
A tal fine ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze dell'associazione sin dal 2.6.1997, prestando attività lavorativa sino al 31.12.1998 senza alcuna regolarizzazione contrattuale;
di aver successivamente sottoscritto, con effetti a partire dal 1.1.1999, vari contratti di collaborazione coordinata e continuativa, più volte prorogati sino a che, in data 31.12.2017, il rapporto lavorativo è cessato per effetto del recesso comunicato dall'associazione; che l'attività lavorativa svolta ha sempre avuto in realtà natura subordinata, essendo stata essa ricorrente stabilmente sottoposta ai poteri di direzione, organizzazione, controllo e disciplinare della resistente;
di aver svolto mansioni di responsabile della sede di Roma e Lazio occupandosi di varie attività, come meglio indicate in ricorso,
e di aver diritto, pertanto, alla stregua del CCNL Commercio applicato dall'associazione, alla qualifica di quadro;
di aver osservato, durante l'intero rapporto, orario di lavoro dalle 10:00 alle 14:00 il lunedì e venerdì, dalle 11:00 alle 18:00 il martedì e giovedì, e dalle 15:00 alle 18:00 il mercoledì; di aver sempre percepito la retribuzione di £ 2.000.000 e, successivamente, di € 1.000,00, salve differenze dovute a detrazioni d'imposta; di aver diritto, in ogni caso, all'accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato a far data dalla prima assunzione ovvero da data successiva, quantomeno in virtù dell'art. 69, co. 1, d. lgs. n. 276/2003, stante la carenza del progetto nei contratti di collaborazione coevi e successivi all'entrata in vigore della norma. Con L si è inizialmente costituita al solo fine di eccepire la tardività della notifica del ricorso, chiedendone comunque il rigetto nel merito. Con Disposto il rinnovo della notifica e fissato nuovo termine per la costituzione, l' ha depositato memoria integrativa, eccependo in via preliminare il mancato deposito dei documenti dal n. 11 al n. 128 indicati in calce all'avverso atto introduttivo, con ogni conseguenza in punto di decadenze istruttorie, e deducendo comunque nel merito l'infondatezza del ricorso. Con In particolare, ha dedotto che: l' è associazione di volontariato con sede in LA, nata del 1990 ed iscritta dal 1996 nel registro del volontariato della Regione Lombardia, con lo scopo di
“ricercare, raccogliere e diffondere tutte le informazioni atte ad alleviare i disagi degli affetti da parkinson, raccogliere e ricevere fondi destinati a tale scopo, curare la formazione teorico pratica dei volontari, sostenere psicologicamente ed aiutare i parkinsoniani e le loro famiglie”; nello Statuto,
è prevista la possibilità di costituire sezioni distaccate e gruppi di sostegno, affidati ad un coordinatore e privi di autonomia patrimoniale e gestionale, attualmente esistenti in numero di 18; l'associazione, quale ONLUS, è tenuta ai sensi dell'art. 20-bis, d.P.R. n. 600/1973 (ora abrogato dal cd. Codice del
Terzo Settore) alla redazione di un bilancio annuale predisposto dal Consiglio direttivo ed esaminato
2 da un revisore dei conti, e si finanzia attraverso quote associative, donazioni e altri proventi di soci, Con enti pubblici e società private;
per le attività statutarie e la raccolta fondi, l' si avvale esclusivamente di volontari, mentre ricorre a 1 o 2, massimo 3, collaboratori autonomi per le attività di tipo contabile, senza avere dipendenti;
tutti i coordinatori delle sezioni sono sempre stati volontari, ad eccezione della ricorrente, che percepiva invece un compenso come collaboratrice autonoma;
i giorni e gli orari di apertura delle sezioni sono decisi dai coordinatori, che li comunicano alla sede centrale per consentirne la pubblicazione sul notiziario a beneficio degli iscritti;
la sezione di Roma
è stata aperta a giugno 1998 e la ne è stata nominata coordinatrice, dietro pagamento di un Pt_1 compenso mensile fisso lordo, essendosi invece fino ad allora occupata esclusivamente delle attività propedeutiche all'apertura della sede;
quale coordinatrice la ha svolto le medesime attività Pt_1 demandate a tutti gli altri coordinatori volontari delle sezioni territoriali (raccogliere nuove adesioni e fondi, collaborare alla promozione delle iniziative a ciò finalizzate, fornire informazioni ai soggetti affetti da Parkinson o ai loro familiari), con completa libertà di azione (salvo informare periodicamente la sede centrale dei contatti stabiliti, delle iniziative assunte, dei nuovi associati e delle elargizioni/donazioni ricevute), senza vincoli di orario (essendo gli orari di apertura della sezione decisi dalla ricorrente anche in base alla disponibilità dei volontari, che collaboravano nelle attività offerte al pubblico), senza dover giustificare assenze né chiedere autorizzazione per ferie
(limitandosi al contrario a comunicare alla sede centrale i periodi delle chiusure estive o natalizie della sezione), senza ricevere direttive specifiche sul lavoro se non di natura meramente programmatica (in quanto l'associazione si limitava a prendere nota dei risultati, ovverosia del numero di nuovi iscritti e a verificare la presenza di documentazione giustificativa di entrate ed uscite), senza autonomo potere di spesa (dovendo chiedere autorizzazione alla sede centrale), ma dovendo trasmettere alla sede di LA i nominativi dei nuovi soci e rendicontare – come tutti gli altri coordinatori delle sedi territoriali – i movimenti di cassa e di banca, trasmettendo la relativa documentazione giustificativa alla sede centrale, nella persona di addetta alla Parte_2 contabilità e responsabile della regolare tenuta;
il rapporto è cessato nel 2017 a seguito della progressiva riduzione di quote associative conferimenti ed elargizioni, in ragione della quale la sede di Roma è stata chiusa. Con All'esito della costituzione dell' , parte ricorrente ha contestato l'eccezione di decadenza dalla facoltà di produrre i documenti, chiedendo in ogni caso di essere autorizzata al rinnovo del deposito documentale – offerto anche in forma cartacea – anche ai sensi dell'art. 153, co. 2 c.p.c., e producendo le buste telematiche di invio dei documenti, in merito alle quali il Tribunale ha disposto l'acquisizione di attestazioni di cancelleria.
3 Nelle more, la ricorrente ha depositato in data 22.10.2019 nuovo identico ricorso corredato degli allegati dal n. 1 al n. 128, che è stato iscritto al R.G. n. 35645/2019 e successivamente riunito ex art. 273 c.p.c. al più risalente, stante l'identità di cause.
1.1. All'esito, senza procedere ad alcuna istruzione orale della causa, con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto integralmente le domande attoree e compensato le spese di lite tra le parti, ritenendo che i due ricorsi identici dovessero considerarsi un “giudizio … unico”, che pertanto il materiale istruttorio alla stregua del quale dirimere la controversia fosse esclusivamente quello versato e offerto nel primo giudizio, e che non vi fosse prova sufficiente, alla stregua delle norme sul processo civile telematico, del rituale deposito ad opera di parte ricorrente dei documenti dal n. 11 al n. 128.
1.2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma integrale. Pt_1
Ha lamentato a tal fine che i due distinti ricorsi di primo grado fossero stati erroneamente riuniti e decisi come un unico giudizio, anziché con autonome statuizioni, quali giudizi autonomi secondo giurisprudenza costante;
che ingiustamente fosse stata respinta l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, co. 2 c.p.c. ai fini del deposito dei documenti dal n. 11 al n. 128, non essendo imputabile alla parte istante la decadenza istruttoria maturata;
che erroneamente non fossero state ammesse le prove orali articolate in entrambi i giudizi di primo grado e la causa non fosse stata decisa quantomeno sulla base di tali prove e dei documenti dal n. 1 al n. 10 pacificamente depositati. Con L si è costituita, contestando i motivi di impugnazione e l'istanza di rimessione in termini, eccependo l'inammissibilità del nuovo documento n. 13 mai depositato in primo grado, e chiedendo in ogni caso il rigetto dell'appello.
Istruita la causa mediante interrogatorio formale e prova testi, all'udienza del 24 giugno 2025 questa Corte l'ha definita mediante lettura del dispositivo.
2. Ebbene, con un primo motivo di gravame (sviluppato, senza apposita titolazione, dal paragrafo n. 58 al n. 62 dell'atto di appello, e ripreso nei paragrafi n. 63 e n. 73), parte appellante lamenta in sostanza che il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto che la disposta riunione dei due giudizi di primo grado ne abbia fatto venir meno la reciproca autonomia, con conseguente ingiusto assorbimento del secondo giudizio nel primo, laddove il secondo avrebbe invece dovuto essere oggetto di un'autonoma statuizione giudiziale.
Il motivo è infondato.
Invero, anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “Le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da
4 determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni
- deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata” (cfr. Cass. n. 20248/2023 e, in termini analoghi, Cass. n. 1877/2025).
Ne deriva che, correttamente il giudice di prime cure, sebbene con motivazione non conforme al principio sopra enunciato, ha escluso che il deposito dell'identico ricorso iscritto al R.G. n.
35645/2019, ritualmente corredato anche dei documenti dal n. 11 al n. 128, potesse avere l'effetto di consentire all'allora ricorrente di aggirare le preclusioni istruttorie ormai maturate nel giudizio più risalente R.G. n. 23507/2018, risultandone altrimenti violati il principio del ne bis in idem e il diritto di difesa di controparte.
Di tal ché correttamente la causa è stata decisa alla stregua della sola documentazione depositata nel fascicolo R.G. n. 23507/2018.
3. Con un secondo motivo di impugnazione (sviluppato nei paragrafi dal n. 63 al n. 71 dell'atto di appello), parte appellante lamenta poi che il Tribunale, con riguardo al deposito telematico dei documenti dal n. 11 al n. 128 nel fascicolo R.G. n. 23507/2018, dopo aver riscontrato che due delle tre buste telematiche di spedizione del 13.7.2018 prodotte da parte ricorrente a riprova del tentato rituale deposito dei documenti erano risultate prive del contenuto previsto, avrebbe erroneamente ritenuto che “non vi è prova sufficientemente certa in atti che l'errore riguardante il contenuto delle buste sia imputabile al sistema e/o alla cancelleria con conseguente impossibilità di rimettere in termini parte ricorrente”. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe ingiustamente respinto l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, co. 2 c.p.c. avanzata tempestivamente dall'allora ricorrente.
Al contrario, secondo l'appellante, poiché sarebbe stato il sistema informatico a generare automaticamente tre diverse buste telematiche in ragione delle dimensioni complessive del deposito, acquisendo tuttavia i soli documenti dal n. 1 al n. 10 contenuti nella prima busta, e scartando le altre due come comprovato dall'attestazione di cancelleria del 7.11.2019, nessuna imperizia o negligenza sarebbe imputabile alla parte, che avrebbe peraltro provveduto ad offrire l'unica prova possibile del tentato deposito, ovverosia le ricevute di accettazione ed avvenuta consegna delle buste telematiche in suo possesso, così assolvendo all'onere della prova su di essa gravante.
La circostanza in sé che il sistema abbia generato le altre due buste sarebbe del resto la prova della presenza degli ulteriori documenti rifiutati dal sistema informatico, giacché secondo l'appellante
5 “il sistema telematico non genera buste in assenza di documenti. E se una busta è scartata, è scartata in quanto è, esiste … Ed invero, … non v'è e non vi può essere “scarto” di qualcosa che non esiste”.
3.1. Ebbene, appare opportuno rammentare che, con riguardo all'omesso deposito dei documenti in questione, il giudice di prime – premesso che “il deposito di un atto giudiziario tramite
PCT genera quattro distinte PEC di ricevuta” e richiamate le norme applicabili ed i precedenti giurisprudenziali in materia – ha precisato che “il momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici è quello indicato nella ricevuta di avvenuta consegna della PEC generata dal gestore
PEC del Ministero della Giustizia”; ha tuttavia poi rilevato, con riguardo alla fattispecie in esame, che le 3 buste telematiche di accettazione e avvenuta consegna in formato .eml del 13.7.2018 prodotte da parte ricorrente “sono risultate prive del contenuto previsto e, in particolare, dei documenti da 11
a 128 di cui all'indice in calce al ricorso: ne consegue che il punto qui non è tanto quello della effettività/tempestività della notifica bensì il diverso ed ulteriore problema che queste, evidentemente per errore, risultavano prive del contenuto indicato dall'avvocato di parte ricorrente. La preparazione della busta telematica costituisce in effetti un momento fondamentale della procedura in quanto nel PCT il momento dell'iscrizione a ruolo della causa coincide con l'invio e la conseguente accettazione della busta da parte della cancelleria. Di conseguenza, ogni omissione e/o errore nel
"confezionamento" della busta determina la creazione di un atto irregolare che non potrà perfezionarsi con successive implementazioni cartacee”.
Richiamate le attestazioni di cancelleria, il Tribunale ha quindi concluso per l'insufficienza di prova in ordine alla non imputabilità al procuratore di parte ricorrente dell'errore riguardante il contenuto delle buste.
3.2. Ebbene, esaminati gli atti, ritiene il Collegio che il motivo di gravame non possa essere accolto, giacché non v'è prova che, come sostenuto da parte appellante, sia stato il sistema informatico a generare, in ragione delle dimensioni complessive del deposito telematico, 3 distinte buste telematiche, provvedendo ad acquisire solo la prima e rifiutando automaticamente le altre due.
V'è anzi, a parere del Collegio, prova contraria.
Ed invero, non può non rilevarsi anzitutto come, nelle note depositate da parte ricorrente in primo grado a seguito delle ordinanze con cui il Tribunale ha reiteratamente disposto l'acquisizione delle ricevute di deposito, si legga:
- nota di deposito dell'8.3.2019 (con cui parte ricorrente ha depositato mere stampe delle ricevute): “Il sottoscritto procuratore avv.to Cristiano Annunziata … deposita il ricorso notificato con allegate le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna delle buste telematiche spedite in data
13 luglio 2018 alle ore 16.12, 16.30 e 16.54”;
6 - nota di deposito del 10.7.2019 (con cui parte ricorrente ha depositato le ricevute telematiche): “il sottoscritto procuratore avv.to Cristiano Annunziata … deposita le tre buste di accettazione e di avvenuta consegna in formato eml delle buste telematiche spedite in data 13 luglio
2018 alle ore 16.12, 16.30 e 16.54”.
Il difensore di parte ricorrente ha pertanto egli stesso reiteratamente dichiarato di aver spedito tre distinte buste, in tre orari diversi.
3.3. In allegato a tali note, parte ricorrente risulta inoltre aver depositato:
- con la nota dell'8.3.2019: copia in formato .pdf del ricorso, della relata di notifica, e delle ricevute di attestazione e avvenuta consegna delle tre buste telematiche in questione;
- con la nota del 10.7.2019: tre ricevute di accettazione e tre ricevute di avvenuta consegna relative alle suddette tre buste telematiche, tutte in formato .eml.
Ora, posta la notoria totale insufficienza del deposito delle ricevute telematiche in formato
.pdf, rileva il Collegio che dalle ricevute di avvenuta consegna in formato .eml si evince che:
- la busta delle ore 16:12 ha dimensioni pari a 635 byte (come risulta dal file .eml) ed è priva di alcun documento allegato, benché la ricevuta con identificativo
“78B6E7EB.02CB463D.93FBFE0A.4B8CCFE3” risulti essere di tipo “completa” e rechi il seguente esito: “” (come si legge nel file .xml contenuto nella busta);
- la busta delle ore 16:30 ha dimensioni pari a 641 byte (come risulta dal file .eml) ed è priva di alcun documento allegato, benché la ricevuta con identificativo
“D347541A.013D46F7.940CEB04.1D53760C” risulti essere di tipo “completa” e rechi il seguente esito: “” (come si legge nel file .xml contenuto nella busta);
- la busta delle ore 16:54 ha dimensioni pari a 17,6 MB (come risulta dal file .eml) e reca in allegato il solo file atto.enc, benché la ricevuta con identificativo
“54B38272.018DDEE2.9422FDA4.9D452162” risulti essere di tipo “completa” e rechi il seguente esito: “” (come si legge nel file .xml contenuto nella busta).
3.4. Ebbene, tali elementi vanno valutati alla luce della normativa applicabile, invocata anche dallo stesso appellante.
In particolare, deve rammentarsi che l'art. 51, d.l. n. 90/2014 ha aggiunto al comma 7 dell'art. 16-bis, d.l. n. 179/2012 (conv. in l. n. 221/2012) i seguenti periodi: “Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura
7 civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza”.
Alla luce di tale norma è stato adottato il decreto del Ministero della Giustizia n. 44/2011, al cui art. 13 – per quanto qui interessa – si legge (nel testo ratione temporis applicabile):
“
1. Nel procedimento civile, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 possono essere trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni, con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34.
2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34, senza l'intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti.
3. Nel caso previsto dal comma 2 la conferma attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. …
7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
8. La dimensione massima del messaggio è stabilita nelle specifiche tecniche di cui all'articolo
34. Se il messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. …”.
Sulla scorta di tali disposizioni, sono state dunque adottate, con provvedimento in data
16.4.2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, le
“Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44”, prodotto dalla stessa parte ricorrente in primo grado.
In particolare, detto decreto all'art. 14, rubricato “Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – art. 13 del regolamento”, stabilisce, per quanto qui interessa:
“
1. L'atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta “busta telematica”, ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente
(gestore dei servizi telematici); in particolare la busta contiene il file Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta:
8 a) IndiceBusta.xml: …
b) DatiAtto.xml: …
c)
d) AllegatoX.xxx: uno o più allegati nei formati di file di cui all'articolo 13, eventualmente sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata;
il nome del file può essere scelto liberamente. …
3. La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30 Megabyte. …
5. Il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio dal gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia ed effettua le verifiche formali sul messaggio;
le eccezioni gestite sono le seguenti: …
c) T003: la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita. …
7. Il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici (formali) sulla busta telematica;
le possibili anomalie all'esito dell'elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le seguenti tipologie:
a) WARN (WARNING): anomalia non bloccante;
si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all'atto introduttivo);
b) ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto);
c) eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta CP_2 depositata o elementi della busta mancanti ma fonda-mentali per l'elaborazione). …
9. All'esito dei controlli di cui ai commi precedenti, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata riportante eventuali eccezioni riscontrate.
10. Il gestore dei servizi telematici, all'esito dell'intervento dell'ufficio, invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione operato dalla cancelleria o dalla segreteria dell'ufficio giudiziario destinatario”.
V'è infine da ricordare che l'art. 1, d.m.
2.11.2005 Ministero Innovazione e Tecnologie, definisce “i) ricevuta completa di avvenuta consegna: la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed il messaggio originale;
l) ricevuta breve di avvenuta consegna: la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed un estratto del messaggio originale;
m) ricevuta sintetica di avvenuta consegna: la ricevuta che contiene i dati di certificazione”.
L'art. 3 del decreto ministeriale appena citato rinvia poi ad apposite “norme tecniche di riferimento”, riportate in allegato al decreto nonché pubblicate e consultabili, come si legge in calce
9 al decreto medesimo, “sul sito telematico del CNIPA - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione http//www.cnipa.gov.it.” (ora www.agid.gov.it) quali “Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata”.
Ebbene, in tali regole tecniche, dal raffronto tra il par. 6.5.2.1., rubricato “Ricevuta completa di avvenuta consegna”, e il par. 6.5.2.2., rubricato “Ricevuta di avvenuta consegna breve”, si evince che le ricevute completa e breve contengono un identico messaggio di testo leggibile per il destinatario (in formato .eml) e l'espressa indicazione della tipologia di ricevuta (completa o breve), oltre ad un file .xml all'interno del quale si ritrovano i medesimi dati di certificazione contenuti nella ricevuta, e possono contenere infine gli allegati, differenziandosi i due tipi di ricevuta esclusivamente per il fatto che nella ricevuta completa i documenti risultano effettivamente allegati, mentre nella ricevuta breve essi risultano sostituiti da altrettanti file di testo contenenti gli hash del file al quale si vanno a sostituire.
3.5. Ora, alla luce di quanto dedotto e prodotto da parte ricorrente nel giudizio di primo grado, nonché della normativa applicabile, ritiene il Collegio di dover escludere che, come sostenuto da parte appellante, a causa delle dimensioni del deposito, il sistema abbia generato automaticamente tre buste accettando soltanto la prima e rifiutando le altre due contenenti i documenti da n. 11 a n. 128, in quanto:
- a fronte di un limite massimo di 30 MB previsto dall'art. 14, co. 3 delle specifiche tecniche, le tre buste telematiche risultano avere dimensioni rispettivamente di 635 byte, 641 byte e 17,6 MB e pertanto non raggiungono, neppure complessivamente, il limite massimo consentito, di tal ché il loro contenuto ben avrebbe potuto essere spedito con un'unica busta, non ricorrendo così il presupposto per cui – secondo l'appellante – il sistema avrebbe dovuto, a fronte dell'ipotetico unico invio, creare più buste;
- parte appellante non ha prodotto alcun messaggio di posta elettronica inviatogli dal gestore dei servizi telematici riportante l'eccezione T003, attestante che “la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita”, come invece previsto dal combinato disposto del comma 5, lett.
c) e del comma 9 dell'art. 14 cit., nonché dall'art. 13, co. 7 e 8, d.m. 44/2011.
Al contrario, ritiene il Collegio che le due buste prive all'origine di contenuto possano ben essere state separatamente spedite da parte ricorrente e correttamente consegnate al dominio giustizia, in quanto:
- l'art. 51, d.l. n. 90/2014 consente che “Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata”, di tal ché è ben
10 possibile che parte ricorrente, avvalendosi della facoltà riconosciutale dalla norma, abbia spedito più buste, avendo preventivamente valutato che i n. 128 documenti, ove effettivamente spediti con un unico invio, avrebbero superato complessivamente il limite massimo consentito;
- ciascuna delle ricevute reca orario e numero identificativo diverso dalle altre, ciò che sembrerebbe escludere che la busta spedita all'origine sia stata unica, rendendo plausibile invece che le tre ricevute riguardino tre distinte spedizioni, come del resto sembra evincersi da quanto dichiarato dallo stesso procuratore di parte ricorrente nelle note di deposito dell'8.3.2019 e 10.7.2019;
- nessuna delle buste telematiche, benché si tratti di ricevuta “completa”, reca allegati (come invece previsto dall'art. 14, co. 1 delle specifiche tecniche nonché dal par.
6.5.2.1. delle “norme tecniche di riferimento” di cui all'art. 3 del d.m. 2.11.2005), ad eccezione della sola busta delle ore
16:54, che reca il file atto.enc, al quale – secondo quanto espressamente previsto dal medesimo art. 14, co. 1 – deve corrispondere un atto.msg contenente gli allegati;
- la sola busta telematica delle ore 16:54 risulta avere una dimensione rilevante (17,6 MB), mentre le ulteriori due buste hanno dimensioni così esigue (rispettivamente 635 e 641 byte) da essere del tutto incompatibili con la produzione di oltre 100 documenti complessivi, potendo al più tali ridotte dimensioni corrispondere alle sole ricevute in formato .eml e .xml in esse contenute;
- le ricevute complete di consegna prodotte dall'appellante non riportano alcuna anomalia o errore (come previsto dall'art. 13, co. 7 delle specifiche tecniche) ma al contrario recano tutte esito
“”, dovendo pertanto ritenersi che le buste siano state correttamente ricevute dal dominio giustizia ai sensi dell'art. 13, co. 2 e 3, d.m.
44/2011, senza che sia stato segnalato il superamento della dimensione massima consentita o altro errore.
Alla luce di tali rilievi, dunque, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, appare piuttosto che le tre buste siano state autonomamente spedite e correttamente consegnate al dominio giustizia, essendo tuttavia le prime due prive di allegati e la terza (quella delle ore 16:54) munita invece di contenuto, evidentemente corrispondente al ricorso ed ai soli primi 10 documenti, considerate le dimensioni della busta (17,6 MB) e la presenza del file atto.enc necessariamente corrispondente ad un atto.msg.
Né in senso contrario può valere l'attestazione di cancelleria del 7.11.2019, che appare del tutto generica (si riferisce a non meglio precisate “asserite buste depositate dall'Avv. Annunziata nel luglio 2018”) e che nulla dice in ogni caso in merito al contenuto delle buste “scartate dal sistema con il codice E0606”.
11 Ne discende, in conclusione, che l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, co. 2 c.p.c., reiterata in questo grado di giudizio da parte appellante, non può essere accolta, non risultando dimostrata la ricorrenza del presupposto della non imputabilità della decadenza istruttoria maturata.
Risulta pertanto assorbita l'ulteriore doglianza di parte appellante secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'istanza di rimessione in termini sia stata avanzata tardivamente.
4. Con ulteriore motivo di gravame (articolato nel paragrafo n. 72), parte appellante lamenta infine che erroneamente il Tribunale, una volta ritenuta la parte ricorrente decaduta dalla facoltà di produrre i documenti dal n. 11 al n. 128, abbia respinto il ricorso in violazione degli artt. 112 e 115
c.p.c. senza istruire la causa e senza tener conto in ogni caso dei documenti dal n. 1 al n. 10, ritualmente prodotti.
Quanto all'omessa ammissione della prova testimoniale, in particolare, l'appellante deduce che essa “ove assunta, avrebbe provato di certo, nel caso di specie, le modalità in cui si è atteggiato il rapporto di lavoro dell'appellante ai fini della corretta qualificazione dello stesso … solo
l'assunzione di tale mezzo di prova avrebbe potuto far luce su tutti quegli elementi che contraddistinguono il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo …
L'esame dei testimoni avrebbe potuto provare ed individuare la natura subordinata del rapporto di vincolo, il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale”.
4.1. Il motivo è fondato.
Il Tribunale, invero, una volta esclusa l'ammissibilità dei documenti dal n. 11 al n. 128, avrebbe dovuto comunque esaminare le ulteriori istanze istruttorie articolate nel ricorso R.G. n.
23507/2018 – sul cui implicito rigetto non ha invece fornito motivazione alcuna – e vagliare il ricorso alla luce del materiale istruttorio ritualmente acquisito agli atti.
Per tale ragione, questa Corte, esaminate le prove orali articolate dalle parti in primo grado, le ha ammesse ed assunte.
Sennonché, all'esito dell'istruttoria espletata e tenuto conto dei documenti ritualmente prodotti, il Collegio ritiene che – contrariamente a quanto auspicato da parte appellante – non sia emersa prova sufficiente della ricorrenza nel caso di specie della natura di fatto subordinata del rapporto.
4.2. Ed invero, premesso anzitutto in diritto che il codice civile non detta un'espressa nozione di subordinazione – limitandosi a definire il prestatore di lavoro subordinato come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” (art. 2094) e stabilendo che il
12 lavoratore deve “osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104, co. 2)
–, è noto che la giurisprudenza ha individuato ed elaborato degli indici sintomatici utili alla verifica della ricorrenza in concreto della subordinazione, potendo risultare a tal fine non dirimenti nella distinzione con il lavoro autonomo gli elementi ricavabili dalle definizioni codicistiche, quali la collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa, la dipendenza del lavoratore dall'imprenditore e la cd. eterodirezione.
Sono stati dunque individuati, anzitutto, gli elementi cd. essenziali della subordinazione quali l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini e non in semplici direttive (compatibili anche con il lavoro autonomo), e con l'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo ad opera del datore sull'esecuzione delle prestazioni da parte del lavoratore (cfr. Cass. n. 17992/2010, Cass. n.
12364/2003, Cass. n. 326/1996), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 15001/2000 e Cass. n. 14414/2000).
Rientrano poi tra gli indici cd. sussidiari della natura subordinata del rapporto: l'assenza di rischio d'impresa da parte del prestatore di lavoro, l'esclusività e continuità della sua prestazione
(quale stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative), l'inserimento della prestazione nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'osservanza di un orario di lavoro predefinito da parte datoriale, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro (cfr. Cass. n. 4171/2006, Cass. n. 20669/2004).
Gli indici cd. sussidiari, tuttavia, hanno una funzione meramente indiziaria e – lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto – possono essere valutati globalmente, ogniqualvolta lo richieda la peculiarità delle mansioni e l'atteggiarsi del rapporto, di tal ché un rapporto lavorativo non può comunque qualificarsi come subordinato nel caso in cui, pur sussistendo questi ultimi elementi, sia accertata la mancanza di quelli cd. essenziali (cfr. Cass. n.
20669/2004, Cass. n. 7015/1986, Cass. n. 548/1987).
Inoltre, è noto che il nomen iuris attribuito al rapporto di lavoro dalle stesse parti, pur costituendo un elemento indicativo della loro comune volontà dal quale non è possibile prescindere, non può assumere rilievo decisivo ove risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto (cfr. Cass. n. 4500/2007).
Pertanto, posto che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass. n. 326/1996), in applicazione dei principi generali richiamati, può dunque affermarsi (cfr. Cass. n. 6150/1985) che il criterio discriminatore tra un rapporto di lavoro autonomo e un rapporto di lavoro subordinato va
13 individuato nell'elemento della subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore d'opera al potere direttivo del presunto datore di lavoro, che incide sulle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non soltanto sul loro risultato: l'attività del lavoratore deve dunque risultare “eterodiretta”, nel senso che il lavoratore deve essere tenuto a conformarsi alle indicazioni che in qualsiasi momento il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in relazione alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, essendo essa costantemente volta a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua.
4.3. Orbene, posti tali principi, si rileva in fatto che dalla documentazione ritualmente acquisita in giudizio emerge che:
- lo Statuto dell'associazione (doc. 2 di parte ricorrente), costituita nel 1990 (doc. 1 di parte Con ricorrente), prevede che: “caratteristica primaria dell' è l'attività di volontariato prestata Con personalmente dagli aderenti. L' non persegue fini di lucro, neppure indirettamente” (art. 1); Con l' persegue i seguenti scopi: “ricercare, raccogliere e diffondere tutte le informazioni atte ad alleviare i disagi degli affetti da Parkinson. Raccogliere e ricevere fondi destinati a tale scopo, riservandosi di finanziare ricerche scientifiche … Curare la formazione teorico pratica dei volontari.
Sostenere psicologicamente ed aiutare i parkinsoniani e loro famiglie attraverso contatti diretti, telefonici, epistolari, gruppi di autosostegno, …” (art. 4); “Per offrire più completa assistenza ed efficace supporto cognitivo ad una maggiore utenza di parkinsoniani, il Consiglio Direttivo può Con deliberare la costituzione di sezioni distaccate o di Gruppi di Sostegno che non hanno autonomia patrimoniale e gestionale. La gestione di queste Sezioni o Gruppi sarà affidata ad un coordinatore, che funge da tramite tra l'unità e la Sede …” (art. 15); “L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, ed è esaminato dal Revisore dei Conti Con che ne riferisce all'Assemblea che lo approva” (art. 18); “Le entrate dell' sono costituite dalle quote associative, da contribuzioni volontarie, lasciti, donazioni, sopravvenienze occasionali, contribuzioni regionali” (art. 19); Con
- la nell'aprile 1997, è stata delegata dall' a rappresentarla in Roma (doc. 3 di Pt_1 parte ricorrente);
- in data 1.10.2001 risulta che sia stato stipulato un contratto di locazione di immobile ad uso Con abitativo in favore dell' , presumibilmente dalla la quale, pur non risultando firmataria Pt_1 di tale contratto (manca la firma del conduttore), risulta aver firmato l'allegato accordo di affitto dei mobili (doc. 4 di parte ricorrente);
- in epoca imprecisata (il doc. 5 di parte ricorrente non reca date), l'associazione contava 26 sezioni con altrettanti coordinatori, ciascuna con orario al pubblico del tutto diverso: si va dalle zero ore della sezione di Catania alle 2 ore settimanali della sezione di Monza, alle 20 ore settimanali della
14 sezione di Torino, alle 40 ore della sezione di Trieste, passando per le 17 ore settimanali della sezione di Roma, affidata alla con orario di apertura 11:00-18:00 il martedì e giovedì, e 15:00-18:00 Pt_1 il mercoledì (doc. 5 di parte ricorrente);
- risultano poi le copie di alcuni libretti assegni che tuttavia non recano il nome della Pt_1 ma solo annotazioni a mano del tipo “AIP” o “associazione” (doc. 6 di parte ricorrente);
- dai documenti allegati al n. 7 di parte ricorrente, si ricava poi che la n.q. di Pt_1
Con responsabile della sede di Roma, ha avanzato una proposta all' sede nazionale ed alle altre sezioni locali, nella quale si legge: “…Vogliamo dare voce a ripetute segnalazioni di molti nostri iscritti, a causa dell'esordio sempre più precoce della malattia, poiché molti lavoratori si trovano a gestire la patologia in ambiente di lavoro. … Da parte dell'ufficio di Roma, troverete ampia disponibilità a seguire in ogni grado di svolgimento l'iter necessario per una adeguata risoluzione del problema, affiancando e supportando il lavoro che si presenterà portando a Vostra conoscenza anche la possibilità di fare tesoro dell'appoggio di personalità – politici sensibili e disponibili …”; la stessa
NE risulta poi aver redatto una “Relazione consuntiva dell'attività 1998”, in cui descrive seppur in modo generico le attività svolte, quali “Campagna assistenza agli Associati”, “Campagna di promozione e sviluppo”, “Campagna di comunicazione: alla stampa quotidiana e periodica … emittenti televisive pubbliche e private … contatti diretti e richieste di interessamento …”, ed in cui dichiara “ritengo opportuno inviare una breve relazione su quanto da me svolto in favore dell' durante l'anno appena concluso. … il grande bacino d'utenza offerto non solo CP_1 dalla città di Roma o dalla Provincia, ma potenzialmente da tutto il Centro-Sud … mi ha indotta ad investire al massimo tutte le mie energie e tempo per gettare le basi di una eventuale futura organizzazione più complessa ed adeguata, allorché le condizioni lo giustificheranno. Mi è stata preziosa in questa fase la piena collaborazione di alcuni volontari, fra i quali l'esemplare dedizione ed impegno offerti da nel relativamente breve tempo in cui ho operato, credo di Controparte_3 aver colto adeguatamente le grandi potenzialità future cui prima accennavo, che a mio modo di vedere meritano tutto l'impegno che personalmente ho profuso e quello che ho sollecitato alla vostra sede. … In tale ottica resta piena la mia disponibilità, ispirata a principi di lealtà e chiarezza, in quanto ho pienamente abbracciato le finalità nobili e latamente umanitarie dell' , nel CP_1 pieno rispetto delle prioritarie direttive che mi giungono dalla sede di LA”; infine, in altra relazione, presumibilmente relativa al 2016, la ricorrente descrive le attività complessivamente svolte, concludendo “rimango a disposizione per fornire il materiale cartaceo e video delle mie attività”
(doc. 7 di parte ricorrente);
- risultano poi al doc. 8 di parte ricorrente varie mail provenienti dalla collaboratrice di LA,
di sollecito all'odierna appellante per la corretta tenuta della contabilità, altre mail Parte_2
15 relative allo scambio di materiale informativo, ed una lettera priva di data della diretta alla Pt_1 medesima in cui l'odierna appellante scrive: “ti informo di essere costretta a riconsegnare Parte_2
Con il 30 giugno la stanza nella quale ho finora svolto la mia attività per conto dell' … Dall'inizio del mese di Luglio p.v. la mia attività continuerà quotidianamente con la consulenza ed il supporto telefonico con orario più ampio rispetto a quello sostenuto fino ad ora. Ti informo poi che dal mese di settembre/primi di ottobre conto di continuare in pieno l'attività presso una nuova sede che è già in via di definizione … Ti comunico che ho aperto altri sportelli Parkinson come potrai vedere nel nostro sito …”, ed a cui la con mail del 31.8.2015 risponde “Ciao . Prima di spedirti Parte_2 Pt_1 il materiale avrei bisogno di sapere, anche per coprire la tua assicurazione , dove sono gli CP_4 sportelli Parkinson ed in quali orari tu sarai presente” (doc. 8 di parte ricorrente);
- da un biglietto da visita (o simili) risulta che la fosse responsabile della sede di Pt_1
Roma e Lazio (doc. 9 di parte ricorrente);
- infine, risultano depositate le buste-paga, da cui si evince che effettivamente almeno dal
2001 in poi il compenso corrisposto mensilmente alla fosse costante, salve variazioni dovute Pt_1 alle ritenute (doc. 10 di parte ricorrente).
Passando ad esaminare i numerosi documenti prodotti da parte appellata, assumono rilievo ai fini dell'eventuale accertamento della natura di fatto subordinata del rapporto:
- i modelli 770 dal 2012 al 2018 da cui si evince che effettivamente l'associazione avesse ogni anno non più di 3 collaboratori (doc. 7 di parte resistente);
- una circolare a firma della risalente al 3 giugno 1999 (doc. 8 di parte resistente), Pt_1 con cui la stessa comunica l'apertura della nuova sede di Roma e i relativi orari (martedì e giovedì
11:30-19:30 e mercoledì 15:30-19:30); Con
- la “relazione dell'attività svolta dall' di Roma dal 1/12/97 al 23/3/98” (doc. 10 di parte resistente), nella quale accanto alle date, sono indicate sinteticamente le attività svolte, quali
“telefonate … spostamenti … spedizione fax … incontri … prestazione d'opera …”, presenza in fiera, con indicazione altresì delle spese sostenute;
- una lettera del 17.1.2000 (doc. 15 di parte resistente) di volontario CP_3 parkinsoniano, che dichiara di svolgere da due anni volontariato presso la sede di Roma il martedì e giovedì 11:30-19:00, e il mercoledì 15:00-19:00;
- la mail del 31.7.2011 (doc. 16 di parte resistente), in cui la comunica “che Pt_1
l'associazione di Roma sarà chiusa dal 9 al 25 agosto”, e la mail del 1.8.2012 (doc. 17), con cui parimenti la “nell'augurare buone vacanze … comunic[a] che da domani fino al 20 agosto Pt_1 la sede di Roma sarà chiusa per le vacanze estive”, nonché le mail di analogo tenore del 3.8.2016
(doc. 18) e del 24.12.2016 (doc. 19), quest'ultima per le vacanze natalizie;
16 Con
- la circolare dell'11.1.2005 (doc. 22-bis) a firma del Tesoriere , avente ad oggetto
“Aggiornamento contabilità sezioni”, nella quale si legge: “Dovendo procedere alla elaborazione del bilancio relativo all'esercizio 2004, ritengo doveroso ed opportuno richiamare l'attenzione di tutti i coordinatori delle sezioni circa l'importanza di una tempestiva trasmissione di tutta la documentazione amministrativa, contabile e fiscale alla sede di LA, al fine di consentire una corretta rilevazione di tutti i movimenti economici e finanziari. Ciò al fine di non incorrere in contestazioni in caso di controlli dell'autorità preposta a verificare la regolarità del funzionamento dell'associazione con dirette conseguenze sul mantenimento della qualifica di Richiamo Pt_3 pertanto l'attenzione sul regolamento interno dell'associazione che all'art. 9 recita testualmente: “la contabilità è tenuta dalla sede nazionale attraverso il consolidamento dei rendiconti ricevuti dalle
Sezioni o Gruppi di sostegno. Le sezioni tengono la contabilità relativamente alle operazioni di propria competenza e trasmettono, alla sede nazionale, con periodicità mensile, un rendiconto delle operazioni intervenute nel periodo considerato ed i documenti probatori delle operazioni svolte nel medesimo lasso di tempo”;
- le prime note contabili (doc. 26-27 di parte resistente) che la compilava e che Pt_1 risultano essere meri elenchi delle entrate ed uscite di cassa e di banca.
4.4. Dalle prove orali assunte nel corso del presente grado, per quanto rileva ai fini dell'accertamento della natura di fatto subordinata del rapporto, è poi emerso quanto segue:
- in sede di interrogatorio formale, il rappresentante legale dell'associazione appellata, sig.
ha dichiarato: “Nego che la avesse autonomia di spesa;
le spese erano Testimone_1 Pt_1 autorizzate dalla sede di LA”; “Confermo di aver impartito personalmente direttive alla Pt_1
in merito alla raccolta di fondi tramite l'iscrizione degli associati ed il pagamento delle relative quote. La raccolta di fondi è strumentale allo svolgimento delle attività associativa con esclusione dell'attività in ambito sanitario. Negli ultimi 6 o 7 anni del rapporto intrattenuto con l'associazione la signora indirizzava gli associati alla sede di LA per iscrizioni o versamento quote. Pt_1
Le direttive venivano in ogni caso da me e dal Consiglio, diramate anche per il tramite del personale”; “Confermo che tutte le sezioni devono inviare alla sede centrale report e documenti contabili. La se ne occupava per la sede di Roma quanto alla prima nota”; “La Pt_1 Pt_1 era molto autonoma;
benchè dovesse essere presente presso la sede negli orari di apertura pubblicizzati, talvolta non risultava presente. Ciò creava lamentele. Posso riferire che la segretaria generale dell'associazione, signora ha più volte richiamato verbalmente la Parte_2 per il fatto che non rispondesse al telefono”; “Posso confermare che la lavorava Pt_1 Pt_1 utilizzando mezzi, strumenti e capitale dell'associazione, anche se non ne sono sicuro”;
17 - la teste di parte appellata, già addetta alla sede di LA, ha riferito: “La Parte_2 signora era l'unica lavoratrice della sede di Roma, a parte i volontari … Presso tutte le sedi Pt_1
sono i coordinatori a decidere gli orari di apertura delle sedi. A livello nazionale non c'è imposizione di orario minimo di aperura delle sedi territoriali … La non doveva chiedere autorizzazioni, Pt_1
né riceveva direttive. La decideva come spendere il 50% delle entrate della sede. Il restante Pt_1
50% doveva rimetterlo alla sede di LA … Non ricordo gli orari e i giorni di apertura della sede di Roma. La si avvaleva dell'aiuto di volontari. E' capitato che alcuni iscritti abbiano Pt_1 lamentato di aver chiamato la sede di Roma e non aver ricevuto risposta. In tali casi io chiamavo la
e glielo segnalavo, perché l'unico obbligo dei coordinatori era quello di essere presenti in Pt_1 sede negli orari di apertura. Non ci sono state ulteriori conseguenze”;
- la teste di parte appellante (figlia dell'appellante, dichiaratasi Testimone_2 volontaria dell'associazione sin dal 1997, occasionalmente presente in sede una o due volte a settimana per una o due ore alla volta), ha riferito che la “per l'intero periodo in cui mia madre ha lavorato per l'associazione ha lavorato tutti i giorni della settimana esclusi sabato e domenica e in due giorni settimanali osservando l'orario delle 11.00-18.00 oppure 15.00-18.00. Gli altri giorni svolgeva attività fuori sede per l'organizzazione di incontri istituzionali;
dico meglio l'orario che ho precedentemente riferito era l'orario di apertura al pubblico ma mia madre era presente in sede anche in un orario più ampio. … era mia madre ad aprire e chiudere l'ufficio quando presente in sede altrimenti se ne occupavano i volontari. … ricordo che mia madre, quanto alle scritture contabili, inviava delle relazioni alla sede centrale di LA … dalla sede di LA pur dando delle direttive avevano lasciato all'appellante autonomia di spesa nel senso che era lei ad es. ad occuparsi dell'acquisto di materiale e a pagare l'affitto della sede … Posso dire che da LA davano direttive
a mia madre nel senso di invitarla a cercare di acquisire più associati possibile, di diffondere il messaggio dell'associazione … da LA si lamentavano perché a Roma non si riusciva a raggiungere il medesimo numero di iscritti di LA;
mia madre ha ricevuto lamentele in tal senso da LA. Da LA si lamentavano che la sede di Roma non riceveva sufficienti donazioni. Non so riferire in merito alla gestione di eventuali problematiche … Alla fine di ogni mese mia madre inviava alla sede di LA i report sulle attività svolte nel mese. I report avevano come oggetto sia le attività che le spese … quanto alle ferie ritengo che l'appellante si attenesse alle ferie di LA nel senso che quando andava in ferie LA andava in ferie anche lei, credo ad agosto. Quanto ad altri impedimenti ricordo che una volta in cui mia madre stette male, chiese il certificato al medico per motivare l'assenza ma non so dire se lo abbia inviato a qualcuno … come ho già precisato mia madre si autofinanziava con le entrate della sede di Roma, il PC che utilizzava era della sede di
Roma … preciso ulteriormente che mia madre ha ricevuto lamentele su ritardi nell'invio dei report
18 da parte di tale che era l'assistente del Prof. a LA. Preciso di aver assistito ad Pt_2 Tes_1 alcuni colloqui telefonici di mia madre con la sede di LA … so che l'appellante ha ricevuto rimproveri perché era troppo spesso fuori sede nello svolgimento delle attività: me lo ha riferito mia madre”.
È invece risultata scarsamente attendibile l'ulteriore teste di parte appellante, , Testimone_3 volontaria dell'associazione dal 1997 ed amica di famiglia della La teste, infatti, ha più Pt_1 volte mostrato di riscontrare le domande postele in sede di escussione con risposte preconfezionate: benché fosse una volontaria e nonostante l'età (risulta nata nel 1948), la teste ha riferito con precisione l'orario di lavoro dedotto dall'appellante in ricorso, prima ancora che le venisse letto il relativo capitolo di prova;
ha confermato il cap. 6, ovvero che la nuova sede di Roma aprì il 2.6.1997, affrettandosi immediatamente a riferire – non richiesta – che “l'unico problema è che la dal Pt_1
2.06.1997 al dicembre 1997 ha lavorato in nero”; ha riferito che la gestiva il sito Pt_1 dell'associazione, salvo poi ammettere di non sapere quale fosse il sito;
ha negato, in risposta al cap.
14, che la utilizzasse assegni appoggiati sui conti correnti delle banche salvo poi, a seguito
Pt_1 di intervento del difensore di parte appellante, confermare il capitolo 14 e dichiarare di non aver inizialmente capito la domanda;
ha confermato che la avesse partecipato a trasmissioni, ma
Pt_1 ha poi saputo riferire solo di trasmissioni su Rai1, ammettendo di non ricordarne altre;
ha confermato che la si fosse occupata di istanze, ammettendo poi di non ricordare quali;
ha riferito che la
Pt_1 fosse stata rimproverata per cose che secondo l'associazione non aveva fatto bene,
Pt_1 dichiarando di aver inteso con ciò riferirsi alle direttive provenienti da LA, salvo poi ammettere di non ricordare i particolari di queste direttive;
ha confermato che la ricorrente ricevesse rimproveri verbali ma ha poi ammesso di non ricordare riguardo a cosa. La teste ha inoltre rivelato un atteggiamento preconcetto a favore della presunta lavoratrice, arrivando finanche ad affermare che la stessa veniva “rimproverata perché lavorava troppo” o che “la non ha mai preso giorni di
Pt_1 ferie e malattia”, circostanza che appare del tutto inverosimile in un rapporto di lavoro asseritamente perdurato dal 1997 al 2017 e che in ogni caso contrasta finanche con quanto dedotto dall'odierna appellante nei propri atti e con quanto risultante documentalmente in merito alle chiusure estive e natalizie.
Di tale ultima deposizione, pertanto, non può tenersi conto se non nei limiti delle dichiarazioni che risultino riscontrate dalle ulteriori prove raccolte in giudizio.
4.5. Così esaminato il materiale istruttorio ammissibile ed utile alla verifica della presunta natura di fatto subordinata del rapporto, alla luce di quanto sopra evidenziato in diritto, rileva il
Collegio che, nel caso di specie, a fronte delle specifiche contestazioni di parte resistente sul punto,
19 quanto emerso in istruttoria non appare sufficiente a ricondurre il rapporto intercorso tra le parti alla species del lavoro subordinato.
Ed invero, con riguardo agli elementi cd. essenziali della subordinazione, si rileva che,
a) quanto al potere direttivo:
- risulta che la ricevesse in sostanza dal rappresentante legale, anche per il tramite Pt_1 dei suoi collaboratori, direttive aventi ad oggetto esclusivamente i profili contabili e finanziari, le modalità di tenuta della contabilità (prima nota con indicazione di entrate ed uscite di cassa e banca)
e la trasmissione dei documenti giustificativi di spesa, nonché la raccolta di quote associative ed altri proventi;
tali direttive, tuttavia, come risulta chiaramente anche dalla circolare richiamata (doc. 22- bis di parte resistente) nonché dalla deposizione della stessa figlia dell'appellane (teste
[...]
, lungi dall'essere ordini specifici sull'attività lavorativa da svolgere, avevano piuttosto Tes_2 natura programmatica e venivano in realtà impartite con le stesse modalità dalla sede di LA a tutte le sezioni territoriali, benché tutte coordinate da volontari (ad eccezione della sede di Roma), ed erano finalizzate non tanto a conformare l'attività (di volontariato o collaborazione) prestata dai singoli, quanto ad assicurare la regolarità contabile dell'associazione ai fini del buon esito dei controlli delle preposte autorità sull'andamento dell'associazione, così da assicurare il suo mantenimento in vita e la sua qualifica di come emerge chiaramente dalla stessa circolare e Pt_3
Con dallo Statuto dell' ;
- la stessa mancanza di autonomia di spesa con conseguente necessità di ricevere autorizzazione da LA (peraltro parzialmente smentita sia dalle convergenti dichiarazioni rese sul punto dalle testi e sia dalle prime note redatte dalla lavoratrice, nelle Parte_2 Testimone_2 quali risultano varie uscite di cassa seppur per spese minute) appare non tanto l'effetto della soggezione ad un potere direttivo e gerarchico quanto invece la conseguenza diretta dell'organizzazione statutaria (art. 15 dello Statuto), a sua volta strumentale alla corretta tenuta della contabilità;
- non risulta invece che la dovesse chiedere ferie o giustificare assenze, giacché Pt_1 risulta al contrario che fosse lei stessa a comunicare i periodi di chiusura estiva e natalizia alla sede di LA, senza che siano documentate autorizzazioni o contestazioni in proposito, né risulta che dovesse presentare certificati medici (la teste figlia dell'appellante, parla di un Testimone_2 solo certificato medico in 20 anni di rapporto, ammettendo peraltro di non sapere se la madre lo avesse inviato a qualcuno);
b) quanto al potere organizzativo:
- non risulta che la fosse soggetta ad un orario etero-imposto, giacché da un lato Pt_1 non ha trovato riscontro il dedotto orario fisso di 25 ore settimanali (confermato, così come dedotto
20 nel ricorso introduttivo, dalla sola teste , risultata sul punto del tutto inattendibile, laddove Tes_3 la teste ha riferito in realtà di un orario di lavoro complessivo più ampio rispetto a Testimone_2
Con quello di apertura della sede al pubblico) e, dall'altro, risulta dall'elenco delle sezioni territoriali depositato dalla stessa ricorrente (doc. 5) che ciascuna delle 26 sedi avesse orario diverso, senza che fosse previsto un orario minimo, mentre dalle prove documentali ed orali (teste è emerso Parte_2 che fosse la stessa a comunicare gli orari di apertura, ad offrire maggiori disponibilità di Pt_1 orario, ad aprire nuovi sportelli al pubblico, comunicandoli poi alla sede di LA anche per ottenere copertura assicurativa (v. mail di cui al doc. 8 di parte ricorrente), e sinanche ad avanzare proposte che le avrebbero richiesto un maggior impegno di tempo (doc. 7 di parte ricorrente);
- risulta al contrario che la – la quale, come se la presunta parte datoriale non avesse Pt_1 neppure cognizione dell'attività da lei espletata quotidianamente, relazionava periodicamente sull'attività svolta (doc. 7 di parte ricorrente e 10 di parte resistente) in modo tuttavia ampiamente generico-descrittivo e non certo puntuale (riferendo, ad esempio, di telefonate, contatti, visite, senza alcuna precisa indicazione di orari o rispetto di scadenze etero-imposte) – avesse ampia autonomia organizzativa, arrivando appunto ad avanzare proposte, ad offrire la propria maggiore disponibilità nonché i propri contatti con istituzioni e personalità di spicco, curando poi i rapporti con tali istituzioni e con emittenti radiofoniche e televisive, e occupandosi di reperire nuove sedi per lo svolgimento dell'attività e di concludere i relativi contratti;
di tal ché deve conseguentemente escludersi anche l'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo ad opera della presunta parte datoriale sull'esecuzione delle prestazioni da parte della presunta lavoratrice, la quale invece relazionava periodicamente ex post ed in modo sommario sull'attività svolta;
c) quanto al potere disciplinare:
- risulta che la sia stata ripresa verbalmente o sollecitata, anche via mail, con Pt_1 riguardo alla corretta tenuta della contabilità, per la quale tuttavia si rimanda a quanto già osservato in merito alla strumentalità rispetto agli scopi statutari ed ai controlli delle autorità, nonché alla circostanza che le presunte direttive, in realtà di natura programmatica, fossero impartite a tutte le sedi, anche a quelle coordinate dai volontari;
- e risulta altresì che la fosse ripresa per la mancata presenza in sede negli orari di Pt_1 apertura al pubblico, laddove tuttavia emerge dagli atti che, mentre l'appellante svolgeva attività per Con l' all'esterno, la sede fosse presidiata – come del resto previsto e consentito dallo stesso Statuto
– dai volontari, quali nella specie o le stesse testi e tant'è CP_3 Tes_3 Testimone_2 che non risulta comprovata alcuna ulteriore conseguenza di tipo sanzionatorio-disciplinare rispetto ai presunti reiterati inadempimenti sul punto.
21 Con riguardo poi agli indici sussidiari della subordinazione, deve osservarsi che, benché gli orari di apertura al pubblico siano variati nel tempo (si vedano i doc. 5 di parte ricorrente e doc. 8 di parte resistente riportanti orari parzialmente difformi, nonché i periodi di chiusura dovuti agli spostamenti di sede intervenuti nel tempo, ed infine l'ampliamento dell'orario connesso all'apertura degli sportelli Parkinson) e benché la pacificamente svolgesse cospicua e varia attività Pt_1 all'esterno della sede, il compenso è sempre restato invece invariato e tendenzialmente insensibile alla minore o maggiore attività lavorativa svolta, di tal ché deve escludersi che ci fosse rigida corrispondenza tra retribuzione e orario di lavoro e dunque che il compenso pattuito fosse diretto a retribuire la mera messa a disposizione delle energie lavorative piuttosto che il perseguimento di dati obiettivi e risultati.
In questo quadro complessivo, non appaiono dunque dirimenti gli indici cd. sussidiari della subordinazione quali l'assenza del rischio di impresa, l'utilizzo di locali mezzi e strumenti utilizzati dell'associazione (i quali peraltro venivano parimenti utilizzati anche dai volontari), l'esclusività e continuità delle prestazioni offerte dalla (che non presentano affatto le caratteristiche di una Pt_1 stabile messa a disposizione di mere energie lavorative) o lo stabile inserimento di tali prestazioni nell'ambito dell'organizzazione dell'associazione (stabile inserimento che ricorreva anche per i coordinatori di sezione volontari).
In conclusione, da tutto quanto sopra emerge che non v'era una vera e propria soggezione della ad un potere direttivo organizzativo e disciplinare dell'associazione, quanto piuttosto Pt_1 un suo dovere di collaborare al perseguimento e raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'associazione medesima, peraltro dichiaratamente ed entusiasticamente dalla abbracciati Pt_1
e condivisi (v. doc. 7 di parte ricorrente).
E, tanto, sia nel periodo precedente all'apertura della sede romana (per cui si vedano le relazioni di cui al doc. 7 di parte ricorrente e al doc. 10 di parte resistente), sia in quello successivo.
Resta conseguentemente assorbita ogni ulteriore domanda in punto di inquadramento contrattuale, differenze retributive, illegittimità del recesso e relative conseguenze, questioni che peraltro avrebbero irrimediabilmente risentito delle carenze probatorie dovute alle preclusioni istruttorie maturate in primo grado.
5. Risultati, dunque, infondati i primi due motivi di gravame e, quanto al terzo, non essendo emersa – all'esito dell'istruttoria espletata e dell'esame degli elementi documentali ritualmente acquisiti agli atti – prova sufficiente della supposta natura di fatto subordinata del rapporto, l'appello, nei limiti di quanto devoluto dai motivi di gravame, va respinto.
Cionondimeno, appare opportuna la compensazione integrale delle spese di lite del grado, considerati l'intenso e convinto apporto offerto dalla all'associazione ed al perseguimento Pt_1
22 dei suoi obiettivi, ed il prolungato proficuo rapporto intercorso tra le parti, integranti nella specie eccezionali ragioni.
Stante il rigetto, deve tuttavia darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
6. Si dà atto infine che, per mero errore materiale di trascrizione, nell'epigrafe del dispositivo pubblicato in data 24.6.2025, il Collegio risulta erroneamente composto dal Cons. dott.ssa CP_5
, in luogo del Cons. dott. Glauco Zaccardi, quest'ultimo componente con funzioni di
[...]
Presidente del Collegio, come risulta correttamente dal verbale d'udienza in pari data, fidefacente.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
3. dà atto che sussistono i presupposti oggettivi richiesti dall'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 24.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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