Sentenza 24 marzo 2025
Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/03/2026, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02562/2026REG.PROV.COLL.
N. 05288/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5288 del 2025, proposto da Unyon Consorzio Stabile s.c.a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9571811C4E, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizie e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Cardarelli in Roma, via G.P. Da Palestrina, n. 47;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Provincia di Frosinone, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariacristina Iadecola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
la società Costruzioni Alfredo La Posta a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la società TI di BE a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Concetta Ruzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima) n. 235, pubblicata in data 24 marzo 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Provincia di Frosinone e della società TI di BE a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il consigliere IN ER, udito l’avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio e dato atto che l'avvocato Concetta Ruzzo ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Consorzio appellante ha chiesto la modifica della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la nota n. 28021 del 19 agosto 2024 della Provincia di Frosinone, recante l’integrazione dell’efficacia della determina n. 87 dell’11 gennaio 2024 di aggiudicazione in favore della società controinteressata della procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per l’intervento denominato “PNRR _ Intervento finanziato dall’Unione Europea a valere sulle risorse Next Generation EU” – Missione 4, Componente 1 – Istruzione e Ricerca –Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole_ Lavori per il completamento dell’ITIS “Don G. Morosini” di Ferentino - 2° Lotto Funzionale” (CIG: 9571811C4E).
1.2. Il Consorzio appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto il ricorso inammissibile, nonostante il giudicato amministrativo non possa “estendere i propri effetti ad un provvedimento sopravvenuto rispetto a quelli oggetto della decisione definitiva” , sull’erroneo presupposto che la determina integrativa dell’efficacia dell’aggiudicazione non sarebbe stata preceduta da un’ “ulteriore ed autonoma attività istruttoria né valutativa in merito alla effettiva sussistenza” dei requisiti e che non potrebbe ritenersi superata la statuizione secondo cui “l’importo delle lavorazioni rientranti nella categoria OS28, comprensivo di quelle offerte dall’aggiudicatario è pari a euro 303.078.38 e l’impresa dispone di attestazione SOA nella categoria OG11 prima classifica che prevede come limite di importo euro 258.000,00, che, aumentato del quinto, consente di partecipare fino all’importo di euro 309.600,00” (Cons . Stato, V, n. 56 del 2025).
Ad avviso dell’appellante la verifica dei requisiti avrebbe dovuto essere effettuata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, dalla S.A. con margine di autonomia decisionale mediante la richiesta all'aggiudicatario di presentare i documenti, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 del medesimo d.lgs. e, pertanto, la S.A. avrebbe dovuto esaminare ex novo gli elementi a comprova non esaminati nei provvedimenti oggetto della citata sentenza n. 56 del 2025 di questa Sezione.
1.3. Il Consorzio appellante ha, quindi, riproposto, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., i motivi non esaminati dal giudice di primo grado e, segnatamente, la censura con la quale lamenta il mancato possesso in capo all’operatore economico aggiudicatario della categoria OS28 - impianti termici e di condizionamento – che non gli consentirebbe, nonostante la certificazione OG11 I classifica, di eseguire i lavori rientranti in detta categoria. Ne discenderebbe che la società TI Di BE ha presentato un’offerta per le lavorazioni ricomprese nelle categorie OS28 e OS3 di euro 323.515,56, mentre essendo munita della certificazione SOA OG11 I classifica - ricomprendente le lavorazioni OS3, OS28 e OS30 – avrebbe potuto eseguire dette lavorazioni sino alla concorrenza del minor importo di euro 258.000,00 che seppure aumentato del quinto arriverebbe alla concorrenza complessiva di euro 309.600,00.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si sono costituiti in giudizio con memoria di stile.
3. La Provincia di Frosinone si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
4. La società TI Di BE a r.l. si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
5. Con l’ordinanza collegiale n. 9221, pubblicata il 25 novembre 2025, la Sezione ha preso atto del decesso dell’avvocato Renato Labriola, difensore della società TI di BE a r.l., comunicato con memoria depositata il 17 novembre 2025, ed ha dichiarato l’interruzione del giudizio.
6. Con atto depositato il 5 dicembre 2025 il Consorzio appellante ha riassunto il giudizio concludendo per la riforma della sentenza impugnata, previa eventuale C.T.U., per l’annullamento della nota n. 28021 del 19 agosto 2024 e per il subentro nel contratto, se medio tempore stipulato.
7. La società TI Di BE a r.l. si è costituita in giudizio a mezzo di un nuovo difensore e, dato atto della stipula del contratto in data 6 agosto 2025, ha eccepito che trattandosi di contratto finanziato con fondi PNRR l'eventuale accoglimento dell’appello non potrebbe mai determinare la caducazione dello stesso, ma, in ipotesi di esito favorevole, solo la tutela risarcitoria per equivalente.
8. In vista dell’udienza di discussione il Consorzio appellante ha depositato memoria di replica ex art. 73 c.p.a. e alla pubblica udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. L’appello non è fondato e va respinto.
10. Oggetto di controversia è la nota n. 28021 del 19 agosto 2024 della Provincia di Frosinone con la quale è stata disposta l’integrazione dell’efficacia della determina n. 87 dell’11 gennaio 2024 di aggiudicazione alla società controinteressata della procedura per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per l’intervento denominato “PNRR _ Intervento finanziato dall’Unione Europea a valere sulle risorse Next Generation EU” – Missione 4, Componente 1 – Istruzione e Ricerca –Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole_ Lavori per il completamento dell’ITIS “Don G. Morosini” di Ferentino - 2° Lotto Funzionale” (CIG: 9571811C4E).
10.1. Occorre premettere che con la sentenza n. 388 del 2024 il T.a.r. per il Lazio, sezione di Latina, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso l’aggiudicazione della detta procedura alla società controinteressata e che in appello questa Sezione, con la sentenza n. 56 del 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado.
10.2. Nella sentenza n. 56 del 2025 la Sezione ha confermato la conclusione cui è giunto il T.a.r. affermando che “l’importo delle lavorazioni rientranti nella categoria OS28, comprensivo di quelle offerte dall’aggiudicatario è pari a euro 303.078.38 e l’impresa dispone di attestazione SOA nella categoria OG11 prima classifica che prevede come limite di importo euro 258.000,00, che, aumentato del quinto, consente di partecipare fino all’importo di euro 309.600,00 . Peraltro, l’incidenza dell’importo della categoria OS28 andrebbe correttamente calcolata sull’importo complessivo dell’offerta presentata e non su quello a base di gara”.
11. Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado, dopo aver dato atto che l’appellante ha delimitato la persistenza del proprio interesse alla decisione al profilo dedotto nel punto 23 del ricorso, inerente l’allegazione del mancato possesso, da parte dell’aggiudicataria, dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori della categoria OS 28, lo ha dichiarato inammissibile perché nell’ambito della fase di integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione la S.A. non ha effettuato alcuna ulteriore ed autonoma valutazione – quanto meno in relazione al contestato possesso della categoria OS28 – rispetto a quanto dalla stessa già considerato nell’ambito dei provvedimenti che hanno formato oggetto del ricorso definito con la sentenza n. 388 del 2024, confermata in appello dalla sentenza n. 56 del 2025.
12. L’appellante si duole della sentenza impugnata perché la verifica dei requisiti effettuata dalla S.A. dopo l’aggiudicazione, con margine di autonomia decisionale, mediante la richiesta all'aggiudicatario dei documenti necessari, ex artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 50/2016, sarebbe fondamentale per garantire che il contratto venga stipulato con un soggetto che è in grado di eseguire l'appalto e in caso di esito negativo dovrebbe condurre alla revoca dell’aggiudicazione. Deduce, quindi, l’appellante, a supporto della censura avverso la determina di integrazione dell’efficacia, che sarebbero stati forniti elementi probatori non esaminati nei precedenti pronunciamenti relativi all’aggiudicazione con conseguente necessità di valutarli a prescindere dal giudicato formatosi su quest’ultima.
13. La censura non è fondata e va disattesa.
La questione ruota intorno al fatto che la società TI Di BE ha presentato un’offerta per le lavorazioni ricomprese nella OS28 e OS3 di euro 323.515,56 e che essendo munita della certificazione SOA OG11 I classifica (ricomprendente le lavorazioni OS3, OS28 e OS30) avrebbe potuto eseguire le dette lavorazioni sino alla concorrenza del minor importo di euro 258.000,00 che aumentato del quinto porterebbe all’importo di euro 309.600,00. Vi sarebbe, pertanto, uno scostamento rispetto all’importo di euro 323.515,56.
13.1. Il giudice di primo grado ha affermato che “in sede di verifica del possesso dei requisiti non risulta essere stata svolta una ulteriore ed autonoma attività istruttoria né valutativa in merito alla
effettiva sussistenza degli stessi, con la conseguenza che detta attività deve, quindi, ritenersi conclusa ed esaurita all’atto dell’aggiudicazione, così che gli esiti di quest’ultima – coperti, come più volte detto, dal giudicato - non possono essere surrettiziamente rimessi in discussione, pena la violazione del principio ne bis in idem, tramite l’impugnazione di un atto sopravvenuto che non ha in alcun modo rinnovato gli esiti ai quali la stessa era già pervenuta ”.
E, comunque, anche a prescindere da tale profilo, il giudice di primo grado ha ritenuto che “deve ritenersi formato il giudicato sull’entità dei lavori in argomento, posto che la sentenza di appello, per quanto già riportato al superiore punto 7.1) afferma che «come evidenziato dalla stazione appaltante, l’importo delle lavorazioni rientranti nella categoria OS28, comprensivo di quelle offerte dall’aggiudicatario è pari a euro 303.078.38 e l’impresa dispone di attestazione SOA nella categoria OG11 prima classifica che prevede come limite di importo euro 258.000,00, che, aumentato del quinto, consente di partecipare fino all’importo di euro 309.600,00», così che la contestazione circa la mancanza della qualificazione dovrebbe, in ogni caso, essere respinta in ragione di quanto già affermato da questa Sezione nell’ambito della sentenza 388/2024 - e ribadito dal Consiglio di Stato - circa il fatto che l’attestazione SOA posseduta dal RTI controinteressato nella categoria OG11 prima classifica consente allo stesso l’esecuzione anche di lavori di cui alla categoria OS 28 fino all’importo di euro 309.600,00”.
13.2. Dalla nota impugnata non emerge che sia stata eseguita un’ulteriore ed autonoma attività istruttoria, né valutativa rispetto a quella sfociata nell’aggiudicazione e fatta oggetto di scrutinio da parte della sentenza n. 388 del 2024 le cui conclusioni sono state confermate dal Consiglio di Stato n. 56 del 2025.
Come accertato dalle decisioni di primo grado e di appello “l’importo delle lavorazioni rientranti nella categoria OS28, comprensivo di quelle offerte dall’aggiudicatario è pari a euro 303.078.38 e l’impresa dispone di attestazione SOA nella categoria OG11 prima classifica che prevede come limite di importo euro 258.000,00, che, aumentato del quinto, consente di partecipare fino all’importo di euro 309.600,00” .
Se è vero che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nel caso di specie è evidente, come sostenuto dal giudice di primo grado, che la stessa è intervenuta confermando quanto già delibato dalla S.A. in sede di aggiudicazione in merito al possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria, ivi compresa la capacità di eseguire le lavorazioni oggetto di contestazione di cui al punto 23 del ricorso. Ne discende, quindi, che l’impresa aggiudicataria è in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dell’appalto.
14. Alla luce delle predette considerazioni l’appello deve essere respinto.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione alla Provincia di Frosinone e alla società controinteressata, mentre possono essere compensate con le amministrazioni statali in considerazione della costituzione di stile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della Provincia di Frosinone e della società controinteressata, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge per ognuna. Compensa le spese con le amministrazioni statali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA TI, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
IN ER, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN ER | FA TI |
IL SEGRETARIO