CASS
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IA CA ON CO LI GIOVANBATTISTA TONA - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: RT OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torino;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette/ì le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibili le istanze presentate nell’interesse di OL RT, volte al riconoscimento della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 47 e 50 Ord. pen. e 50 ord. pen.
2.Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, OL RT, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Fabio Giovanni Belloni, deducendo un unico articolato motivo.
2.1. In primo luogo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’erronea interpretazione dell’art.
4-bis Ord. pen. e la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta attualità della sussistenza di collegamenti del ricorrente con la criminalità organizzata. Nel ricorso si evidenzia che l’ordinanza ha omesso di considerare che il RT già nella fase delle indagini aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del correo DE LA, dimostrando la volontà di distaccarsi dal contesto criminale, sicché non si spiegherebbe per quale motivo l’ordinanza abbia affermato la sussistenza di una non intima collaborazione, non indicando altresì il significato di tale espressione. La difesa osserva che il Tribunale ha fondato l’inammissibilità delle istanze sulla constatazione della non impossibilità della collaborazione, ciò che ad oggi non sarebbe più attuale e, in ogni caso, evidenziandone l’incoerenza, in quanto l’associazione criminale milanese era solida grazie al ruolo apicale del LA, morto il quale sarebbe venuto a mancare il centro propulsivo, sicché l’attività dell’associazione si sarebbe spenta. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la inutile collaborazione essendosi accertato, nel frattempo, che il RT si è allontanato dalla famiglia Di EF e che non potrebbe che riferire in ordine a fatti oramai definitivamente accertati. Inoltre, la difesa evidenzia che l’ordinanza, richiamando il nome di US MA, Penale Sent. Sez. 1 Num. 1613 Anno 2026 Presidente: CH AC Relatore: CO SA Data Udienza: 07/11/2025 avrebbe confuso il coimputato del RT, nato il [...], con altro US MA del 1986, esponente di spicco della ‘ndrina. In secondo luogo, quanto alla posizione apicale che, secondo l’ordinanza censurata, il ricorrente avrebbe assunto in ordine ai reati per i quali sta espiando la pena, la difesa deduce la mancata indicazione delle ragioni della sussistenza di una pericolosità attuale non sterilizzabile con misure prescrittive. L’ordinanza non spiegherebbe le ragioni per le quali il ricorrente sarebbe oggi ad alto rischio di riallacciare rapporti con contesti criminali, atteso che la pericolosità del RT deve ritenersi cessata con il suo arresto avvenuto in data 14 marzo 2011; non sarebbe, pertanto, corretta la valutazione dell’ordinanza che fissa la cessazione della permanenza nel 2012, ancorandola al momento della pronunzia della dichiarazione di fallimento (30 marzo 2012); in ogni caso il Tribunale avrebbe arrestato le proprie motivazioni a quindici anni fa, venendo meno all’opera di doverosa attualizzazione, non avendo dato conto di eventuali coinvolgimenti del ricorrente in nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione, né avrebbe adempiuto all’onere di acquisire dettagliate informazioni in ordine al perdurare dell’associazione di appartenenza o del contesto criminale nel quale i reati sono stati consumati, al profilo criminale del detenuto e alla sua posizione all’interno dell’associazione. L’ordinanza, inoltre, avrebbe omesso di indicare le specifiche ragioni del diniego in ordine alle misure alternative richieste, anche in relazione a possibili prescrizioni imponibili, essendosi limitata a formule di stile fondate sul richiamo al passato. In particolare, la difesa evidenzia come non sussistano elementi dai quali ritenere l’attuale collegamento del ricorrente con contesti criminali, ciò che sarebbe dimostrato dal suo mancato coinvolgimento nel procedimento originato dalle indagini della Procura distrettuale antimafia di Milano in ordine ad una associazione di tipo mafioso nella realtà lombarda (n. 21638 del 2023 RG Gip). In sintesi, ad avviso della difesa, il Tribunale non avrebbe fatto uso dei poteri istruttori ora previsti dell’art.
4-bis, comma 2, Ord. pen. In terzo luogo, il ricorrente deduce che la valutazione del mancato avvio di una intima revisione critica non sarebbe rinvenibile nella relazione dell’esperto psicologo, il quale conclude per la possibilità di concedere misure alternative, evidenziando che il RT ha assunto una piena responsabilità senza giustificazioni rispetto ai gravi illeciti commessi che sono stati affrontati dal detenuto con sentimenti di colpa e vergogna. Vi sarebbe, pertanto, un travisamento del fatto rispetto a quanto affermato nella relazione richiamata. Inoltre, la difesa evidenzia che l’ordinanza, confutando il provvedimento oramai stabilizzato del Magistrato di sorveglianza che aveva concesso la remissione del debito, ha erroneamente valutato il dato economico ritenendo con certezza la possibilità di dare corso a iniziative risarcitorie. A tal riguardo la difesa rileva che le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno dato conto dell’esistenza di una quota proprietaria pervenuta per successione di 2/24 di alcuni cespiti e ¼ di altri, su un valore di dell’intero di euro 144.195, 00, rimanendo però indeterminata la quota riferibile al ricorrente. Infine, con la decisione circa la non applicazione di un programma di giustizia riparativa, il Tribunale avrebbe smentito la decisione del Magistrato di sorveglianza avallata dallo stesso Tribunale, così smentendo se stesso.
3.Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, ha chiesto il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Giova premettere che l'art.
4-bis Ord. pen., nel testo antecedente al d. l. 31 ottobre 2022, n. 162, al primo comma, stabiliva una presunzione di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata a carico del condannato per reati "ostativi di prima fascia" che non avesse collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen., presunzione assoluta, in quanto superabile soltanto con la collaborazione con la giustizia, sicché da tale disposizione derivava che le richieste di concessione di misure alternative proposte da soggetto non collaborante dovessero dichiararsi inammissibili. Le uniche eccezioni erano rappresentate dai casi di collaborazione impossibile o irrilevante di cui al comma 1-bis della medesima disposizione. Su tale presunzione è intervenuta la Corte costituzionale che ne ha limitato la rigida portata;
infatti, con la sentenza n. 253 del 2019, in tema di permessi premio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen. nella parte in cui la disposizione non prevedeva che per i delitti ivi contemplati potesse essere concesso il beneficio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Rimaneva, però, la preclusione della concessione delle misure alternative e della liberazione condizionale, in caso di mancata collaborazione con la giustizia. È, poi, intervenuta l’ordinanza n. 97 del 2021, con la quale la Corte costituzionale - in riferimento alle disposizioni di cui agli artt.
4-bis, comma 1, e 58-ter Ord. pen. e l’art. 2 d. l. n. 152 del 1991, convertito con modifiche nella legge n. 203 del 1991, che escludevano per il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416- bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, di essere ammesso alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione con la giustizia - ha rilevato, senza dichiararla, l’incostituzionalità della disciplina in relazione alla prevista ostatività conseguente alla mancanza di collaborazione, «dando al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia».
2.1. L’intervento legislativo si è realizzato con il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, che ha, per quanto qui rileva, previsto l'integrale sostituzione del comma 1-bis dell'art.
4-bis Ord. pen. Secondo la nuova disposizione, «i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen., per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'art. 291-quater, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e 3 ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile». Si è inoltre, previsto che «il giudice accerta, altresì, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa».
2.2. Come già osservato da questa Corte, la novella del 2022 richiede l’esercizio di un potere valutativo di merito, assai penetrante, in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle singole misure alternative richieste dal ricorrente, alla luce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale. Tale situazione, infatti, non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambitovalutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso» (Sez. I, n. 3717 del 19/11/2024, non mass). Inoltre, con specifico riferimento agli elementi che l’interessato può allegare ai fini del superamento della presunzione relativa di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, nella medesima sentenza appena citata si è evidenziato che il giudizio prognostico demandato al Giudice su tale aspetto può essere costituita dalle «circostanze personali e ambientali», dalle «ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione», dalla «revisione critica della condotta criminosa» e da ogni «ogni altra informazione disponibile». Si è altresì rilevato il carattere ampio di quest’ultima clausola, tale da consentire di attribuire rilevanza anche a ulteriori indicatori quali - oltre alle ricordate «iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa» - la «regolare condotta carceraria», la «partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» e la «dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza». Nella pronuncia si è rimarcato che tali indicatori, tuttavia, per espressa previsione normativa, non possono consentire, da soli, di superare la presunzione in parola, secondo quanto si evince dal dato testuale, che evidenzia la necessità di allegare, rispetto ad essi, elementi «diversi e ulteriori». A fronte dell’onere del richiedente di allegare gli elementi di prova in grado di dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o del pericolo di un loro ripristino, sussiste, tuttavia, il dovere del Tribunale di compiere gli eventuali approfondimenti istruttori nell'esercizio dei poteri officiosi conferitigli, in via generale, dall'art. 678 cod. proc. pen. (in argomento v. 6 Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay De Castro, Rv. 277793 - 01, secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione e indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, ai relativi accertamenti). Possono essere valutati anche elementi di natura logica, soprattutto per quanto concerne la dimostrazione di fatti negativi, come l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01). In ogni caso, come precisato da Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, Biondo, Rv. 286988 - 01 in ossequio ai principi costituzionali di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, non 4 può disconoscersi la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio.
3. Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata ha correttamente attuato la disciplina di cui all’art.
4-bis, comma 1 bis, Ord. pen, atteso che con riferimento all’istanza formulata dal ricorrente deve trovare applicazione il più favorevole trattamento introdotto dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, pur venendo in rilievo un reato che il ricorrente ha commesso anteriormente all’entrata in vigore dello stesso. Ciò posto, va rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha svolto un approfondito esame delle allegazioni difensive, giungendo alla conclusione che non sussistono né l’impossibilità, né l’inesigibilità della collaborazione, né elementi specifici e ulteriori idonei a giustificare la richiesta. In particolare, i giudici di sorveglianza, con motivazione priva di criticità, hanno ritenuto infondato l’assunto secondo cui il ricorrente si sarebbe allontanato dalla cosca De EF già dalla metà degli anni ’80. Tale valutazione muove dalla stessa linea difensiva del ricorrente, il quale, nell’istanza del 10 dicembre 2021 volta all’applicazione della disciplina del reato continuato tra le sentenze in espiazione (quelle indicate alle lettere A e B) e la successiva condanna per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. (commesso nel 1985), ha rappresentato – con riferimento alla sentenza sub C) – che OL RT aveva rivestito un ruolo carismatico e di direzione della “holding madre” ‘ndrangheta, rispetto alle singole articolazioni, solo apparentemente autonome. Nell’ordinanza impugnata si è, inoltre, sottolineato che, per affermare la medesimezza del disegno criminoso in relazione alla sentenza sub C), la difesa, nella predetta istanza, ha ripetutamente evidenziato come il ricorrente non si fosse mai dissociato dalla cosca De EF, tuttora operativa e anzi ampliata nella propria sfera d’azione. Alla luce di quanto evidenziato, il Tribunale correttamente non ha attribuito rilievo alla circostanza del diniego della continuazione, in quanto ha sottolineato come i giudici dell’esecuzione l’avessero esclusa ritenendo che la persistenza del rapporto tra il ricorrente e il sodalizio De EF non fosse indice sintomatico della preordinazione del reato. Si era, infatti, affermato che il confluire in un’unica associazione mafiosa delle famiglie LA e De EF non poteva essere previsto nel 1985, considerato che in quel periodo la famiglia LA (collegata al gruppo Pesce) e RT (collegato al gruppo De EF) si trovavano su posizioni antagoniste. Con argomentazioni logiche e coerenti, l’ordinanza ha poi escluso la sussistenza dell’impossibilità di collaborazione, non solo alla luce della linea difensiva del ricorrente e delle indicazioni della Direzione Distrettuale Antimafia del 9 gennaio 2025 – secondo cui RT, referente della cosca De EF, avrebbe potuto chiarire i rapporti con il sodalizio di provenienza – ma anche sulla base dell’informativa della Procura Nazionale Antimafia del 30 aprile 2025, dalla quale emerge l’attuale pericolosità del ricorrente per non aver mai collaborato con la giustizia, pur avendone la possibilità in considerazione del ruolo apicale rivestito. L’impianto motivazionale dell’ordinanza impugnata risulta, dunque, solido nel rappresentare l’operatività del sodalizio criminoso della famiglia De EF e il concreto rischio di ripristino dei collegamenti del ricorrente con il gruppo ‘ndranghetistico di appartenenza. Le deduzioni difensive – che si limitano a evidenziare l’impossibilità della collaborazione del ricorrente, in ragione dell’avvenuto decesso di US LA e della 5 detenzione del figlio DE – restano prive di rilievo. Sul punto, l’ordinanza ha evidenziato come il ricorrente fungesse da cerniera tra i due clan che nel 1985 erano tra loro contrapposti, rivestendo una posizione apicale anche in relazione ai fatti oggetto della sentenza del 2005, in riferimento ai quali non erano stati individuati tutti i “locali” e svolgendo inoltre un ruolo di tutor nei confronti di DE LA, segno della fiducia riposta in lui dal padre US. In conclusione, il Tribunale di Sorveglianza, sulla base delle informazioni acquisite, anche attraverso i provvedimenti giudiziari relativi alla storia criminale del ricorrente, ha ritenuto, alla luce di una valutazione complessiva, non solo non persuasive le ragioni addotte a sostegno della mancata collaborazione - che non è apparsa né impossibile, né inutile – rilevando, poi, più specificamente la mancata allegazione di elementi specifici e ulteriori, rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo, tali da escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo di ripristino di tali rapporti con il gruppo ‘ndranghetistico De EF, tuttora attivo. Pertanto, a fronte di tale quadro, ancorché non assumendo più rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto del tutto recessive alcune delle positive informazioni rese sul comportamento del ricorrente in ambito carcerario e in ordine alle sue condizioni economiche, a fronte dell’evidenziata sussistenza del rischio di collegamenti attuali con il sodalizio criminoso, che non ha determinato la necessità l’attivazione dei poteri istruttori di cui all'art.
4-bis, comma 2, ord. pen. (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921 - 01).
4. Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 07/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SA CO AC CH 6
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette/ì le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibili le istanze presentate nell’interesse di OL RT, volte al riconoscimento della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 47 e 50 Ord. pen. e 50 ord. pen.
2.Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, OL RT, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Fabio Giovanni Belloni, deducendo un unico articolato motivo.
2.1. In primo luogo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’erronea interpretazione dell’art.
4-bis Ord. pen. e la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta attualità della sussistenza di collegamenti del ricorrente con la criminalità organizzata. Nel ricorso si evidenzia che l’ordinanza ha omesso di considerare che il RT già nella fase delle indagini aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del correo DE LA, dimostrando la volontà di distaccarsi dal contesto criminale, sicché non si spiegherebbe per quale motivo l’ordinanza abbia affermato la sussistenza di una non intima collaborazione, non indicando altresì il significato di tale espressione. La difesa osserva che il Tribunale ha fondato l’inammissibilità delle istanze sulla constatazione della non impossibilità della collaborazione, ciò che ad oggi non sarebbe più attuale e, in ogni caso, evidenziandone l’incoerenza, in quanto l’associazione criminale milanese era solida grazie al ruolo apicale del LA, morto il quale sarebbe venuto a mancare il centro propulsivo, sicché l’attività dell’associazione si sarebbe spenta. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la inutile collaborazione essendosi accertato, nel frattempo, che il RT si è allontanato dalla famiglia Di EF e che non potrebbe che riferire in ordine a fatti oramai definitivamente accertati. Inoltre, la difesa evidenzia che l’ordinanza, richiamando il nome di US MA, Penale Sent. Sez. 1 Num. 1613 Anno 2026 Presidente: CH AC Relatore: CO SA Data Udienza: 07/11/2025 avrebbe confuso il coimputato del RT, nato il [...], con altro US MA del 1986, esponente di spicco della ‘ndrina. In secondo luogo, quanto alla posizione apicale che, secondo l’ordinanza censurata, il ricorrente avrebbe assunto in ordine ai reati per i quali sta espiando la pena, la difesa deduce la mancata indicazione delle ragioni della sussistenza di una pericolosità attuale non sterilizzabile con misure prescrittive. L’ordinanza non spiegherebbe le ragioni per le quali il ricorrente sarebbe oggi ad alto rischio di riallacciare rapporti con contesti criminali, atteso che la pericolosità del RT deve ritenersi cessata con il suo arresto avvenuto in data 14 marzo 2011; non sarebbe, pertanto, corretta la valutazione dell’ordinanza che fissa la cessazione della permanenza nel 2012, ancorandola al momento della pronunzia della dichiarazione di fallimento (30 marzo 2012); in ogni caso il Tribunale avrebbe arrestato le proprie motivazioni a quindici anni fa, venendo meno all’opera di doverosa attualizzazione, non avendo dato conto di eventuali coinvolgimenti del ricorrente in nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione, né avrebbe adempiuto all’onere di acquisire dettagliate informazioni in ordine al perdurare dell’associazione di appartenenza o del contesto criminale nel quale i reati sono stati consumati, al profilo criminale del detenuto e alla sua posizione all’interno dell’associazione. L’ordinanza, inoltre, avrebbe omesso di indicare le specifiche ragioni del diniego in ordine alle misure alternative richieste, anche in relazione a possibili prescrizioni imponibili, essendosi limitata a formule di stile fondate sul richiamo al passato. In particolare, la difesa evidenzia come non sussistano elementi dai quali ritenere l’attuale collegamento del ricorrente con contesti criminali, ciò che sarebbe dimostrato dal suo mancato coinvolgimento nel procedimento originato dalle indagini della Procura distrettuale antimafia di Milano in ordine ad una associazione di tipo mafioso nella realtà lombarda (n. 21638 del 2023 RG Gip). In sintesi, ad avviso della difesa, il Tribunale non avrebbe fatto uso dei poteri istruttori ora previsti dell’art.
4-bis, comma 2, Ord. pen. In terzo luogo, il ricorrente deduce che la valutazione del mancato avvio di una intima revisione critica non sarebbe rinvenibile nella relazione dell’esperto psicologo, il quale conclude per la possibilità di concedere misure alternative, evidenziando che il RT ha assunto una piena responsabilità senza giustificazioni rispetto ai gravi illeciti commessi che sono stati affrontati dal detenuto con sentimenti di colpa e vergogna. Vi sarebbe, pertanto, un travisamento del fatto rispetto a quanto affermato nella relazione richiamata. Inoltre, la difesa evidenzia che l’ordinanza, confutando il provvedimento oramai stabilizzato del Magistrato di sorveglianza che aveva concesso la remissione del debito, ha erroneamente valutato il dato economico ritenendo con certezza la possibilità di dare corso a iniziative risarcitorie. A tal riguardo la difesa rileva che le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno dato conto dell’esistenza di una quota proprietaria pervenuta per successione di 2/24 di alcuni cespiti e ¼ di altri, su un valore di dell’intero di euro 144.195, 00, rimanendo però indeterminata la quota riferibile al ricorrente. Infine, con la decisione circa la non applicazione di un programma di giustizia riparativa, il Tribunale avrebbe smentito la decisione del Magistrato di sorveglianza avallata dallo stesso Tribunale, così smentendo se stesso.
3.Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, ha chiesto il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Giova premettere che l'art.
4-bis Ord. pen., nel testo antecedente al d. l. 31 ottobre 2022, n. 162, al primo comma, stabiliva una presunzione di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata a carico del condannato per reati "ostativi di prima fascia" che non avesse collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen., presunzione assoluta, in quanto superabile soltanto con la collaborazione con la giustizia, sicché da tale disposizione derivava che le richieste di concessione di misure alternative proposte da soggetto non collaborante dovessero dichiararsi inammissibili. Le uniche eccezioni erano rappresentate dai casi di collaborazione impossibile o irrilevante di cui al comma 1-bis della medesima disposizione. Su tale presunzione è intervenuta la Corte costituzionale che ne ha limitato la rigida portata;
infatti, con la sentenza n. 253 del 2019, in tema di permessi premio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen. nella parte in cui la disposizione non prevedeva che per i delitti ivi contemplati potesse essere concesso il beneficio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Rimaneva, però, la preclusione della concessione delle misure alternative e della liberazione condizionale, in caso di mancata collaborazione con la giustizia. È, poi, intervenuta l’ordinanza n. 97 del 2021, con la quale la Corte costituzionale - in riferimento alle disposizioni di cui agli artt.
4-bis, comma 1, e 58-ter Ord. pen. e l’art. 2 d. l. n. 152 del 1991, convertito con modifiche nella legge n. 203 del 1991, che escludevano per il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416- bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, di essere ammesso alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione con la giustizia - ha rilevato, senza dichiararla, l’incostituzionalità della disciplina in relazione alla prevista ostatività conseguente alla mancanza di collaborazione, «dando al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia».
2.1. L’intervento legislativo si è realizzato con il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, che ha, per quanto qui rileva, previsto l'integrale sostituzione del comma 1-bis dell'art.
4-bis Ord. pen. Secondo la nuova disposizione, «i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen., per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'art. 291-quater, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e 3 ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile». Si è inoltre, previsto che «il giudice accerta, altresì, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa».
2.2. Come già osservato da questa Corte, la novella del 2022 richiede l’esercizio di un potere valutativo di merito, assai penetrante, in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle singole misure alternative richieste dal ricorrente, alla luce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale. Tale situazione, infatti, non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambitovalutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso» (Sez. I, n. 3717 del 19/11/2024, non mass). Inoltre, con specifico riferimento agli elementi che l’interessato può allegare ai fini del superamento della presunzione relativa di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, nella medesima sentenza appena citata si è evidenziato che il giudizio prognostico demandato al Giudice su tale aspetto può essere costituita dalle «circostanze personali e ambientali», dalle «ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione», dalla «revisione critica della condotta criminosa» e da ogni «ogni altra informazione disponibile». Si è altresì rilevato il carattere ampio di quest’ultima clausola, tale da consentire di attribuire rilevanza anche a ulteriori indicatori quali - oltre alle ricordate «iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa» - la «regolare condotta carceraria», la «partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» e la «dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza». Nella pronuncia si è rimarcato che tali indicatori, tuttavia, per espressa previsione normativa, non possono consentire, da soli, di superare la presunzione in parola, secondo quanto si evince dal dato testuale, che evidenzia la necessità di allegare, rispetto ad essi, elementi «diversi e ulteriori». A fronte dell’onere del richiedente di allegare gli elementi di prova in grado di dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o del pericolo di un loro ripristino, sussiste, tuttavia, il dovere del Tribunale di compiere gli eventuali approfondimenti istruttori nell'esercizio dei poteri officiosi conferitigli, in via generale, dall'art. 678 cod. proc. pen. (in argomento v. 6 Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay De Castro, Rv. 277793 - 01, secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione e indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, ai relativi accertamenti). Possono essere valutati anche elementi di natura logica, soprattutto per quanto concerne la dimostrazione di fatti negativi, come l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01). In ogni caso, come precisato da Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, Biondo, Rv. 286988 - 01 in ossequio ai principi costituzionali di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, non 4 può disconoscersi la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio.
3. Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata ha correttamente attuato la disciplina di cui all’art.
4-bis, comma 1 bis, Ord. pen, atteso che con riferimento all’istanza formulata dal ricorrente deve trovare applicazione il più favorevole trattamento introdotto dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, pur venendo in rilievo un reato che il ricorrente ha commesso anteriormente all’entrata in vigore dello stesso. Ciò posto, va rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha svolto un approfondito esame delle allegazioni difensive, giungendo alla conclusione che non sussistono né l’impossibilità, né l’inesigibilità della collaborazione, né elementi specifici e ulteriori idonei a giustificare la richiesta. In particolare, i giudici di sorveglianza, con motivazione priva di criticità, hanno ritenuto infondato l’assunto secondo cui il ricorrente si sarebbe allontanato dalla cosca De EF già dalla metà degli anni ’80. Tale valutazione muove dalla stessa linea difensiva del ricorrente, il quale, nell’istanza del 10 dicembre 2021 volta all’applicazione della disciplina del reato continuato tra le sentenze in espiazione (quelle indicate alle lettere A e B) e la successiva condanna per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. (commesso nel 1985), ha rappresentato – con riferimento alla sentenza sub C) – che OL RT aveva rivestito un ruolo carismatico e di direzione della “holding madre” ‘ndrangheta, rispetto alle singole articolazioni, solo apparentemente autonome. Nell’ordinanza impugnata si è, inoltre, sottolineato che, per affermare la medesimezza del disegno criminoso in relazione alla sentenza sub C), la difesa, nella predetta istanza, ha ripetutamente evidenziato come il ricorrente non si fosse mai dissociato dalla cosca De EF, tuttora operativa e anzi ampliata nella propria sfera d’azione. Alla luce di quanto evidenziato, il Tribunale correttamente non ha attribuito rilievo alla circostanza del diniego della continuazione, in quanto ha sottolineato come i giudici dell’esecuzione l’avessero esclusa ritenendo che la persistenza del rapporto tra il ricorrente e il sodalizio De EF non fosse indice sintomatico della preordinazione del reato. Si era, infatti, affermato che il confluire in un’unica associazione mafiosa delle famiglie LA e De EF non poteva essere previsto nel 1985, considerato che in quel periodo la famiglia LA (collegata al gruppo Pesce) e RT (collegato al gruppo De EF) si trovavano su posizioni antagoniste. Con argomentazioni logiche e coerenti, l’ordinanza ha poi escluso la sussistenza dell’impossibilità di collaborazione, non solo alla luce della linea difensiva del ricorrente e delle indicazioni della Direzione Distrettuale Antimafia del 9 gennaio 2025 – secondo cui RT, referente della cosca De EF, avrebbe potuto chiarire i rapporti con il sodalizio di provenienza – ma anche sulla base dell’informativa della Procura Nazionale Antimafia del 30 aprile 2025, dalla quale emerge l’attuale pericolosità del ricorrente per non aver mai collaborato con la giustizia, pur avendone la possibilità in considerazione del ruolo apicale rivestito. L’impianto motivazionale dell’ordinanza impugnata risulta, dunque, solido nel rappresentare l’operatività del sodalizio criminoso della famiglia De EF e il concreto rischio di ripristino dei collegamenti del ricorrente con il gruppo ‘ndranghetistico di appartenenza. Le deduzioni difensive – che si limitano a evidenziare l’impossibilità della collaborazione del ricorrente, in ragione dell’avvenuto decesso di US LA e della 5 detenzione del figlio DE – restano prive di rilievo. Sul punto, l’ordinanza ha evidenziato come il ricorrente fungesse da cerniera tra i due clan che nel 1985 erano tra loro contrapposti, rivestendo una posizione apicale anche in relazione ai fatti oggetto della sentenza del 2005, in riferimento ai quali non erano stati individuati tutti i “locali” e svolgendo inoltre un ruolo di tutor nei confronti di DE LA, segno della fiducia riposta in lui dal padre US. In conclusione, il Tribunale di Sorveglianza, sulla base delle informazioni acquisite, anche attraverso i provvedimenti giudiziari relativi alla storia criminale del ricorrente, ha ritenuto, alla luce di una valutazione complessiva, non solo non persuasive le ragioni addotte a sostegno della mancata collaborazione - che non è apparsa né impossibile, né inutile – rilevando, poi, più specificamente la mancata allegazione di elementi specifici e ulteriori, rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo, tali da escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo di ripristino di tali rapporti con il gruppo ‘ndranghetistico De EF, tuttora attivo. Pertanto, a fronte di tale quadro, ancorché non assumendo più rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto del tutto recessive alcune delle positive informazioni rese sul comportamento del ricorrente in ambito carcerario e in ordine alle sue condizioni economiche, a fronte dell’evidenziata sussistenza del rischio di collegamenti attuali con il sodalizio criminoso, che non ha determinato la necessità l’attivazione dei poteri istruttori di cui all'art.
4-bis, comma 2, ord. pen. (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921 - 01).
4. Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 07/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SA CO AC CH 6