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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1017/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1017 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione con provvedimento del 29/5/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] CF.: Parte_1
ed ivi elettivamente domiciliato alla Via P. C.F._1
Giannone n.2 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Miele che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
1 , nata Ad Arzano (Na) il 10/7/1966 (C.F.: Parte_2
), elettivamente domiciliata in Arzano alla Via C.F._2
Russiello n. 17 presso lo studio dell'Avv. Ageo Piscopo che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate di cui al ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 12 marzo 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Arzano il 06/12/1990 dal quale sono nati due figli, (nato il [...]), (nata Persona_1 Parte_3
il 20/3/1999) entrambi oggi maggiorenni, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti sono comparsi in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti e la Giudice relatrice con provvedimento del 29/05/2025 ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha apposto il visto in data 26/5/2025, nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più 2 tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Controparte_1
• ordinare al Comune di Arzano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• omologare le condizioni della separazione avendo le parti concordato nei termini che seguono:
I coniugi vivranno separatamente e di comune accordo rinunciano ad ogni forma di sostentamento economico, in quanto autosufficienti.
La casa coniugale resta affidata in uso esclusivo alla moglie in uno ai mobili che la arredano.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative possono essere recepite nella presente pronuncia.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo della Giudice relatrice affinché questa, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di divorzio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi (nato in [...] Parte_1
il 20/01/1963) e (nata in [...] il Parte_2
10/7/1966) con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzano
(atto n. 59, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1990) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 2/7/2025
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna
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