TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/06/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 4997 dell'anno 2024 vertente
TRA
difesa dall'Avv. ALESSANDRINI FRANCESCO, Parte_1 ricorrente
E
difeso dagli Avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, CP_1 convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe, premesso che, con lettera raccomandata del 09 agosto 2024, l' comunicava che per il periodo dal CP_1
01.12.1983 al 31.12.1986 sulla pensione cat. IR n.00946777 del sig. Parte_2
, eliminata per decesso del titolare, era stato corrisposto un pagamento non
[...]
spettante per un importo complessivo di € 729,38 con la motivazione “rate non dovute
LG. 638/83 ART. 8”; dedotta la prescrizione di tali somme, concludeva chiedendo:
“accertare e dichiarare estinto per prescrizione e/o prescritto il diritto dell' a ripetere CP_1
la somma indicata nella lettera dell' Sede di Latina del 09/08/2024, indicata nella parte CP_1 in premessa del presente atto, somma che il menzionato Istituto nella citata lettera asserisce di
1 aver pagato indebitamente in favore del defunto padre della ricorrente, signor
[...] nato a [...] il [...] e morto ad Aprilia il 15/2/2023 e, per Parte_2
l'effetto, dichiarare che la ricorrente non deve restituire all' la somme indicata nella CP_1 predetta lettera;
condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese di giudizio, comprensive dei compensi professionali, oltre 15% di rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, e € 43,00 pagati a titolo di contributo unificato (doc.b), il tutto in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva l chiedendo la cessazione della materia del contendere considerato CP_1 che l'indebito impugnato era stato abbandonato.
Ciò premesso, si rileva che in sede di note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto annullamento dell'indebito e la restituzione delle somme trattenute in favore del ricorrente, sebbene solo in corso di giudizio.
Come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione.
Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente (cfr. verbale storno/abbandono in atti) che l'ente ha provveduto ad abbandonare l'indebito per l'importo di € 729,38 con verbale del 30.05.2025.
Ne consegue, da un lato la cessazione della materia del contendere, dall'altro la considerazione che le richieste della parte ricorrente sono comunque state soddisfatte seppur dopo la notifica del ricorso (10.02.2025), di talchè si ritiene opportuno compensare le spese di lite per 1/3 ponendo a carico dell' i restanti 2/3 liquidati CP_1
come da dispositivo sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 per controversie di valore compreso tra euro 0,01 ed euro 1.100,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
2 Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
Dichiara cessata la materia del contendere, condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese di lite pari a € 332,66 in favore di CP_1
parte ricorrente liquidate in complessivi euro 499,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi, dichiarando compensato il restante 1/3 sull'intero sopra determinato.
Latina, data deposito
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
3