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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6287 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 28390/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28390 /2022 promossa da: nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FARALLA CORRADO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...], CF , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. D'ANNA ANNABELLA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/12/2022 esponeva : di aver contratto Parte_1 matrimonio il 15.03.1997 in Napoli con il resistente dalla cui unione nascevano i figli nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], che Persona_1 Persona_2 era venuta meno l'unione materiale e spirituale dei coniugi divenendo altresì intollerabile la prosecuzione della convivenza, di collaborare saltuariamente con lo studio professionale associato del padre e del fratello effettuando ricevute di lavoro occasionale per importi irrisori, di essere proprietaria della casa coniugale nonché del box auto e di contare sull'aiuto dei propri anziani genitori, che la capacità reddituale del resistente, lavoratore dipendente quale fisioterapista presso il centro di riabilitazione Don Orione di Napoli si aggirava intorno ai 22.500,00 € lordi annui pari a circa 1.600,00 € mensili netti, che i figli erano divenuti entrambi maggiorenni ma non avevano ancora raggiunto l'autosufficienza economica, che entrambi i figli erano studenti universitari, iscritta presso l'università pubblica U.P.F Per_1 di Barcellona e iscritto presso L'Università Luiss Guido Carli in Roma alla facoltà di Per_2
Economia e management, che i figli, seppur domiciliati presso i rispettivi luoghi di studio ovvero a Barcellona e a Roma, terminato il periodo degli esami facevano Per_1 Per_2 ritorno presso l'abitazione materna.
Tanto premesso la ricorrente concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi,
l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà sita in Napoli al Corso V. Emanuele n.481, ove ella risiedeva unitamente ai figli, determinare un assegno di mantenimento in suo favore di 200,00€ mensili a carico del sig. , determinare in 450,00€ mensili il contributo per il CP_1 mantenimento di ciascun figlio a carico del , oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
In data 20.12.2023 si costituiva il resistente il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto.
In particolare il resistente esponeva che la ricorrente si era allontanata dalla famiglia e dal marito per occuparsi della sua famiglia di origine uscendo la mattina presto e rientrando la sera tardi di talchè l'unione materiale e spirituale dei coniugi era venuta a mancare per causa imputabile al comportamento tenuto dalla ricorrente in palese violazione dei doveri coniugali divenendo quindi ella l'unica responsabile della crisi matrimoniale, che egli si era visto costretto ad allontanarsi dalla casa familiare trovando un alloggio temporaneo presso l'Istituto Don Orione ove espletava la propria attività lavorativa, che egli non si era mai sottratto agli obblighi familiari, che la ricorrente svolgeva attività lavorativa con suo padre e suo fratello ed era proprietaria della casa coniugale e del box auto effettuando a terzi la locazione del box auto ed incassava le relative rendite mensili, che la capacità economica della ricorrente era tale da consentirle di far fronte alle spese occorrenti per la casa coniugale nonché a quelle per il pagamento delle rette universitarie per i figli, che i costi per il pagamento degli studi dei figli e erano molto alti tenuto conto che i due Per_1 Per_2 ragazzi studiavano e vivevano in altre città, una a Barcellona e l'altro a Roma, di svolgere la professione di fisioterapista con reddito mensile di 1600€ al mese e che le cospicue spese per il mantenimento degli studi dei due figli non potevano più essere mantenute, di vivere in un alloggio in locazione on canone di 402€ mensili e che l'importo richiesto dalla ricorrente per il mantenimento dei due figli appariva del tutto inconciliabile con i redditi del ricorrente,.
Tanto innanzi premesso il resistente concludeva chiedendo la separazione con addebito alla moglie, la determinazione di un importo per il mantenimento dei due figli di 300,00 € mensili ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie, con condanna alle spese di lite.
All'udienza presidenziale del 08.03.2023 i coniugi comparivano personalmente e, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente così provvedeva : “ … autorizza i coniugi a vivere separati;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad CP_1 Pt_1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal corrente mese, la
[...] somma di euro 800,00 quale contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli assegna ad il Parte_1 godimento della ex casa familiare;
-rigetta nel resto…”
A questo punto la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore ed istruita a mezzo di produzione documentale.
All'udienza cartolare del 14.11.2023, previo rigetto dei mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 27.03.2025, mutato il Giudice istruttore, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del Pm con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In sede conclusionale la ricorrente concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale, determinare a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autonomi di 400,00€ per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In sede conclusionale il resistente concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito alla ricorrente, nulla per il mantenimento della moglie, nulla per il mantenimento della figlia in quanto in grado di reperire e svolgere attività lavorativa, determinare Per_1 un contributo per il mantenimento del figlio di 300,00€ mensili oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie.
• Sulla domanda di separazione personale e sulla domanda di addebito formulata dal resistente. La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dal resistente, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre
C. , C. , C. , C. 06/8512, C. 06/1202, C. , C. 97/5762, P.IVA_1 P.IVA_2 P.IVA_3 P.IVA_4
Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal marito o dalla moglie comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio la difesa di parte resistente non abbia adeguatamente provato la sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda de qua.
Ed invero la difesa di parte resistente ha dedotto- ma non provato- la commissione da parte della moglie di gravi comportamenti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi.
Ne consegue che, non potendosi ritenere dimostrata l'incidenza causale dei comportamenti della ricorrente rispetto all'insorgenza della crisi coniugale, va rigettata la domanda de qua.
• Sulla domanda di assegno di mantenimento al coniuge
In relazione alla domanda di parte ricorrente, ritiene il Collegio di fare proprie le conclusioni di cui al provvedimento presidenziale del 12.03.2023. In particolare, in riferimento all'assegno di mantenimento al coniuge, va ricordato che per giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte, condivisa dal Collegio, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Sez. 1 - ,
Sentenza n. 12196 del 16/05/2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16809 del 24/06/2019) .In altre decisioni si afferma che: “in tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
Ebbene ritenuto che in corso di causa non sia emersa un'effettiva disparità reddituale tra i coniugi, vada confermato, anche in questa sede, il rigetto della domanda de qua.
• Sulla domanda di assegno di mantenimento per i due figli e Per_1 Per_2
Prima di passare all'esame del merito, giova premettere i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni.
Ed invero i Supremi Giudici hanno stabilito che: 1) il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
2) configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006); 3) il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 23673/2006; 4765/2002). E d'altra parte la prova dell'indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita, l'essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica o, comunque, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa;
o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare (Cass. 24498/2006); 4) Per converso, una volta legittimamente cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne - per avere espletato attività lavorativa, ovvero per altre cause che hanno determinato il venir meno del relativo presupposto (matrimonio o altro) - esso non può risorgere che nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse (Cass. 22477/2006, - 26259/2005, - 12477/2004). Questo quadro normativo è stato sostanzialmente recepito dal nuovo art. 155 quinquies cod. civ. introdotto dalla L. n.
54 del 2006, secondo cui "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio che parte resistente non abbia provato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia.
Infatti, il resistente deduce ma non prova che la figlia di anni 25, abbia concluso il Per_1 percorso di studi intrapreso in Spagna reperendo un'occupazione stabile tale da renderla economicamente autosufficiente.
In ordine a tale domanda osserva il Collegio che, risulta pacifico tra le parti che la figlia stia anzi proseguendo il proprio percorso di studi in Spagna con un master di perfezionamento e pertanto sulla base di quanto detto, si ritiene provata la non autosufficienza economica della stessa con conseguente obbligo di mantenimento in capo al resistente.
Quanto al figlio risulta parimenti pacifico tra le parti che egli non abbia ancora Per_2 concluso il percorso di studi universitari e che pertanto lo stesso non sia divenuto economicamente autosufficiente.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, maggiorenni ma pacificamente non autosufficienti, soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 155 comma IV c.c. In primo luogo, tenuto conto dell'età degli stessi e dei loro impegni di studio, di vita e di relazione, nonché della capacità reddituale del resistente, il Collegio ritiene congrua la somma mensile di 800,00€ determinata in sede Presidenziale quale contributo paterno al mantenimento dei due figli.
Pertanto va posto a carico di quale contributo al mantenimento dei figli CP_1 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, la somma mensile di € 800,00 da corrispondere a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da Parte_1 adeguare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di giungo 2026.
• Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
In ordine all'assegnazione della casa coniugale di proprietà della ricorrente, occorre rilevare che secondo consolidata giurisprudenza (Cass. ord. n. 19455/2019), il concetto di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare deve essere inteso in senso ampio, essendo compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile.
Lo stesso principio è stato adottata dalla sentenza Cass. 8 luglio 2022, la quale sul punto ha precisato che sussiste “un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorchè non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo” se un figlio continua a garantirsi un collegamento stabile con l'abitazione in oggetto, in cui convive con un genitore, nessuna revoca dell'assegnazione potrà essere disposta solo in virtù della scelta di quest'ultimo recarsi presso una diversa città.
Infatti, può “sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benchè la coabitazione possa anche non essere quotidiana;
tale concetto è compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile”.
Nel caso di specie, benchè i due figli maggiorenni studino fuori città , gli stessi continuano a rientrare nella sua casa, nei periodi di vacanze e quando possibile nel fine settimana, non facendo pertanto venire meno il collegamento stabile con l'abitazione del genitore e la sussistenza della convivenza.
Ritiene in Collegio di confermare in questa sede quanto già disposto con ordinanza presidenziale, a tutela del superiore interesse dei figli maggiorenni ma non autosufficienti a conservare l'habitat domestico, e pertanto confermare l' assegnazione ad Parte_1 del godimento della ex casa familiare.
• Sulla regolamentazione delle spese di lite
Tenuto conto dell'esito della controversia e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Pone a carico di l'obbligo di versare a entro CP_1 Parte_1
e non oltre il 5 di ogni mese, la somma di € 800,00 (ottocento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e maggiorenni ma Per_2 Per_1 economicamente non autosufficienti . Detta somma andrà rivaluta annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di giugno 2026; oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
• Assegna ad a casa coniugale;
Parte_1
• Rigetta la domanda di assegno di mantenimento della ricorrente;
• Rigetta la domanda di addebito del resistente;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 41 , parte II , S.A , Sez. B, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997 );
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28390 /2022 promossa da: nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FARALLA CORRADO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...], CF , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. D'ANNA ANNABELLA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/12/2022 esponeva : di aver contratto Parte_1 matrimonio il 15.03.1997 in Napoli con il resistente dalla cui unione nascevano i figli nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], che Persona_1 Persona_2 era venuta meno l'unione materiale e spirituale dei coniugi divenendo altresì intollerabile la prosecuzione della convivenza, di collaborare saltuariamente con lo studio professionale associato del padre e del fratello effettuando ricevute di lavoro occasionale per importi irrisori, di essere proprietaria della casa coniugale nonché del box auto e di contare sull'aiuto dei propri anziani genitori, che la capacità reddituale del resistente, lavoratore dipendente quale fisioterapista presso il centro di riabilitazione Don Orione di Napoli si aggirava intorno ai 22.500,00 € lordi annui pari a circa 1.600,00 € mensili netti, che i figli erano divenuti entrambi maggiorenni ma non avevano ancora raggiunto l'autosufficienza economica, che entrambi i figli erano studenti universitari, iscritta presso l'università pubblica U.P.F Per_1 di Barcellona e iscritto presso L'Università Luiss Guido Carli in Roma alla facoltà di Per_2
Economia e management, che i figli, seppur domiciliati presso i rispettivi luoghi di studio ovvero a Barcellona e a Roma, terminato il periodo degli esami facevano Per_1 Per_2 ritorno presso l'abitazione materna.
Tanto premesso la ricorrente concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi,
l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà sita in Napoli al Corso V. Emanuele n.481, ove ella risiedeva unitamente ai figli, determinare un assegno di mantenimento in suo favore di 200,00€ mensili a carico del sig. , determinare in 450,00€ mensili il contributo per il CP_1 mantenimento di ciascun figlio a carico del , oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
In data 20.12.2023 si costituiva il resistente il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto.
In particolare il resistente esponeva che la ricorrente si era allontanata dalla famiglia e dal marito per occuparsi della sua famiglia di origine uscendo la mattina presto e rientrando la sera tardi di talchè l'unione materiale e spirituale dei coniugi era venuta a mancare per causa imputabile al comportamento tenuto dalla ricorrente in palese violazione dei doveri coniugali divenendo quindi ella l'unica responsabile della crisi matrimoniale, che egli si era visto costretto ad allontanarsi dalla casa familiare trovando un alloggio temporaneo presso l'Istituto Don Orione ove espletava la propria attività lavorativa, che egli non si era mai sottratto agli obblighi familiari, che la ricorrente svolgeva attività lavorativa con suo padre e suo fratello ed era proprietaria della casa coniugale e del box auto effettuando a terzi la locazione del box auto ed incassava le relative rendite mensili, che la capacità economica della ricorrente era tale da consentirle di far fronte alle spese occorrenti per la casa coniugale nonché a quelle per il pagamento delle rette universitarie per i figli, che i costi per il pagamento degli studi dei figli e erano molto alti tenuto conto che i due Per_1 Per_2 ragazzi studiavano e vivevano in altre città, una a Barcellona e l'altro a Roma, di svolgere la professione di fisioterapista con reddito mensile di 1600€ al mese e che le cospicue spese per il mantenimento degli studi dei due figli non potevano più essere mantenute, di vivere in un alloggio in locazione on canone di 402€ mensili e che l'importo richiesto dalla ricorrente per il mantenimento dei due figli appariva del tutto inconciliabile con i redditi del ricorrente,.
Tanto innanzi premesso il resistente concludeva chiedendo la separazione con addebito alla moglie, la determinazione di un importo per il mantenimento dei due figli di 300,00 € mensili ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie, con condanna alle spese di lite.
All'udienza presidenziale del 08.03.2023 i coniugi comparivano personalmente e, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente così provvedeva : “ … autorizza i coniugi a vivere separati;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad CP_1 Pt_1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal corrente mese, la
[...] somma di euro 800,00 quale contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli assegna ad il Parte_1 godimento della ex casa familiare;
-rigetta nel resto…”
A questo punto la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore ed istruita a mezzo di produzione documentale.
All'udienza cartolare del 14.11.2023, previo rigetto dei mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 27.03.2025, mutato il Giudice istruttore, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del Pm con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In sede conclusionale la ricorrente concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale, determinare a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autonomi di 400,00€ per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In sede conclusionale il resistente concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito alla ricorrente, nulla per il mantenimento della moglie, nulla per il mantenimento della figlia in quanto in grado di reperire e svolgere attività lavorativa, determinare Per_1 un contributo per il mantenimento del figlio di 300,00€ mensili oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie.
• Sulla domanda di separazione personale e sulla domanda di addebito formulata dal resistente. La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dal resistente, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre
C. , C. , C. , C. 06/8512, C. 06/1202, C. , C. 97/5762, P.IVA_1 P.IVA_2 P.IVA_3 P.IVA_4
Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal marito o dalla moglie comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio la difesa di parte resistente non abbia adeguatamente provato la sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda de qua.
Ed invero la difesa di parte resistente ha dedotto- ma non provato- la commissione da parte della moglie di gravi comportamenti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi.
Ne consegue che, non potendosi ritenere dimostrata l'incidenza causale dei comportamenti della ricorrente rispetto all'insorgenza della crisi coniugale, va rigettata la domanda de qua.
• Sulla domanda di assegno di mantenimento al coniuge
In relazione alla domanda di parte ricorrente, ritiene il Collegio di fare proprie le conclusioni di cui al provvedimento presidenziale del 12.03.2023. In particolare, in riferimento all'assegno di mantenimento al coniuge, va ricordato che per giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte, condivisa dal Collegio, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Sez. 1 - ,
Sentenza n. 12196 del 16/05/2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16809 del 24/06/2019) .In altre decisioni si afferma che: “in tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
Ebbene ritenuto che in corso di causa non sia emersa un'effettiva disparità reddituale tra i coniugi, vada confermato, anche in questa sede, il rigetto della domanda de qua.
• Sulla domanda di assegno di mantenimento per i due figli e Per_1 Per_2
Prima di passare all'esame del merito, giova premettere i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni.
Ed invero i Supremi Giudici hanno stabilito che: 1) il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
2) configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006); 3) il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 23673/2006; 4765/2002). E d'altra parte la prova dell'indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita, l'essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica o, comunque, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa;
o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare (Cass. 24498/2006); 4) Per converso, una volta legittimamente cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne - per avere espletato attività lavorativa, ovvero per altre cause che hanno determinato il venir meno del relativo presupposto (matrimonio o altro) - esso non può risorgere che nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse (Cass. 22477/2006, - 26259/2005, - 12477/2004). Questo quadro normativo è stato sostanzialmente recepito dal nuovo art. 155 quinquies cod. civ. introdotto dalla L. n.
54 del 2006, secondo cui "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio che parte resistente non abbia provato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia.
Infatti, il resistente deduce ma non prova che la figlia di anni 25, abbia concluso il Per_1 percorso di studi intrapreso in Spagna reperendo un'occupazione stabile tale da renderla economicamente autosufficiente.
In ordine a tale domanda osserva il Collegio che, risulta pacifico tra le parti che la figlia stia anzi proseguendo il proprio percorso di studi in Spagna con un master di perfezionamento e pertanto sulla base di quanto detto, si ritiene provata la non autosufficienza economica della stessa con conseguente obbligo di mantenimento in capo al resistente.
Quanto al figlio risulta parimenti pacifico tra le parti che egli non abbia ancora Per_2 concluso il percorso di studi universitari e che pertanto lo stesso non sia divenuto economicamente autosufficiente.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, maggiorenni ma pacificamente non autosufficienti, soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 155 comma IV c.c. In primo luogo, tenuto conto dell'età degli stessi e dei loro impegni di studio, di vita e di relazione, nonché della capacità reddituale del resistente, il Collegio ritiene congrua la somma mensile di 800,00€ determinata in sede Presidenziale quale contributo paterno al mantenimento dei due figli.
Pertanto va posto a carico di quale contributo al mantenimento dei figli CP_1 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, la somma mensile di € 800,00 da corrispondere a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da Parte_1 adeguare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di giungo 2026.
• Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
In ordine all'assegnazione della casa coniugale di proprietà della ricorrente, occorre rilevare che secondo consolidata giurisprudenza (Cass. ord. n. 19455/2019), il concetto di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare deve essere inteso in senso ampio, essendo compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile.
Lo stesso principio è stato adottata dalla sentenza Cass. 8 luglio 2022, la quale sul punto ha precisato che sussiste “un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorchè non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo” se un figlio continua a garantirsi un collegamento stabile con l'abitazione in oggetto, in cui convive con un genitore, nessuna revoca dell'assegnazione potrà essere disposta solo in virtù della scelta di quest'ultimo recarsi presso una diversa città.
Infatti, può “sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benchè la coabitazione possa anche non essere quotidiana;
tale concetto è compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile”.
Nel caso di specie, benchè i due figli maggiorenni studino fuori città , gli stessi continuano a rientrare nella sua casa, nei periodi di vacanze e quando possibile nel fine settimana, non facendo pertanto venire meno il collegamento stabile con l'abitazione del genitore e la sussistenza della convivenza.
Ritiene in Collegio di confermare in questa sede quanto già disposto con ordinanza presidenziale, a tutela del superiore interesse dei figli maggiorenni ma non autosufficienti a conservare l'habitat domestico, e pertanto confermare l' assegnazione ad Parte_1 del godimento della ex casa familiare.
• Sulla regolamentazione delle spese di lite
Tenuto conto dell'esito della controversia e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Pone a carico di l'obbligo di versare a entro CP_1 Parte_1
e non oltre il 5 di ogni mese, la somma di € 800,00 (ottocento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e maggiorenni ma Per_2 Per_1 economicamente non autosufficienti . Detta somma andrà rivaluta annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di giugno 2026; oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
• Assegna ad a casa coniugale;
Parte_1
• Rigetta la domanda di assegno di mantenimento della ricorrente;
• Rigetta la domanda di addebito del resistente;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 41 , parte II , S.A , Sez. B, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997 );
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.Raffaele Sdino