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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/07/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6707/2022 R.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott. Luca Fuzio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 6707/2022, avente per oggetto “divisione di beni non caduti in successione”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154, nella sua qualità di mandataria di (C.F. ), con sede Parte_2 P.IVA_2
sociale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Arturo Maria Dell'Isola e dall'Avv. Marta Delia Enne del Foro di
Milano, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC di questi ultimi, , nonché presso il Email_1
loro studio sito in Milano, Via Passione n. 8
ATTRICE contro
Pagina 1 (C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...], C.F._1
residente a [...]
(C.F. ) nato a Controparte_2 C.F._2
Treviglio (BG) in data 08.02.1957, ivi residente in [...]
(C.F. Controparte_3
), nato a [...] il [...], ivi C.F._3
residente in [...]
, nella sua qualità di curatore dell'eredità Controparte_4
giacente di (C.F. ), Persona_1 C.F._4
nata ad [...] il [...], con Studio in Bergamo, via
Torquato Tasso n. 50
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(quale mandataria di – Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattese e respinte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e premesse tutte le declaratorie di legge, così giudicare: 1) In via preliminare, dichiarare la cessazione e lo scioglimento della comunione attualmente esistente tra il debitore esecutato, Sig.ra
[...]
Sig. Sig.ra Per_1 Controparte_2 Controparte_3 relativamente all' immobile oggetto del presente giudizio di divisione, come meglio precisato e descritto in narrativa;
2) Accertare e dichiarare, previa eventuale nomina di un CTU, la non comoda divisibilità degli immobili oggetto del presente giudizio di divisione e, per l'effetto, disporre la vendita per l'intero degli stessi ai sensi dell'art. 788 cpc e, conseguentemente, ripartire le somme ricavate fra le parti nella misura della loro compartecipazione alla comunione con relativa rimessione innanzi al Giudice dell'Esecuzione delle somme spettanti al debitore esecutatoPolerani per il riparto e l'assegnazione in favore dei creditori Controparte_1 della procedura espropriativa;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accerta anche a mezzo CTU tecnica la comoda divisibilità dei beni in comunione in parti corrispondenti alle quote dei comproprietari, predisporre un progetto di divisione che garantisca alle parti il facile accesso alla propria proprietà dei beni immobili e il loro pieno godimento, previa determinazione della consistenza attuale dei beni immobili;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Pagina 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa ha origine dalla procedura esecutiva n. 376/20
R.G.E. nell'ambito della quale, con ordinanza emessa in data
09.03.2022 il G.E., preso atto dell'improbabilità di vendita della quota indivisa a prezzo pari o superiore a quello di stima, ha disposto la divisione dei beni oggetto della procedura esecutiva costituiti da una quota indivisa di comproprietà dell'immobile pignorato sito nel Comune di Treviglio e identificato in Catasto a
Foglio 46, particella 3199, subalterno 701, categoria A3, classe 2, consistenza 7,5 vani, superficie mq 220 (totale escluse aree scoperte mq 215) , rendita € 619,75.
A seguito di detta ordinanza, Parte_1
incardinava il presente giudizio di divisione nei confronti
[...]
rispettivamente della debitrice esecutata Controparte_1
e dei comproprietari, che la creditrice individuava nelle
[...]
persone del dott. curatore dell'eredità Controparte_4
giacente di di e di Persona_1 Controparte_2
notificando loro l'ordinanza Controparte_3
dispositiva del giudizio di divisione e chiedendo, in principalità, previa declaratoria di non comoda divisibilità dell'immobile pignorato, la pronuncia di scioglimento della comunione e, conseguentemente, la vendita dell'immobile all'asta, con assegnazione del ricavato destinato alla debitrice esecutata alla procedura esecutiva per la successiva ripartizione tra i creditori.
I convenuti debitrice Controparte_1
esecutata, e Controparte_4 Controparte_2
non si costituivano in giudizio. Controparte_3
All'udienza del 22.02.2023 (dopo due rinvii, uno all'udienza del
29.11.2022 per consentire il deposito di prova della notifica alla
Pagina 3 convenuta e uno all'udienza del Controparte_3
24.01.2023 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.),
[...]
quale mandataria di Parte_1 Parte_2
chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 6° c. c.p.c. Il
Giudice disponeva in conformità, contestualmente dichiarando la contumacia della convenuta Controparte_3
Alla successiva udienza del 16.05.2023,
[...]
permanendo la contumacia di tutti i Parte_1
convenuti, chiedeva fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, e il Giudice rinviava a tal fine la causa all'udienza del
15.06.2023, successivamente differita al 29.06.2023.
All'udienza così fissata, Parte_1
quale mandataria di precisava le
[...] Parte_2
conclusioni e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Il Giudice tratteneva pertanto la causa in decisione, assegnando alle parti i richiesti termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza depositata in data 28.10.2023, il Giudice dichiarava
“… lo scioglimento della comunione esistente tra
[...]
e i comproprietari dott. Controparte_1 CP_4
curatore dell'eredità giacente di
[...] Persona_1
e sui beni come Controparte_2 CP_3 Controparte_3
meglio descritti nella perizia immobiliare depositata dall'Arch.
nella procedura esecutiva n. 376/20 R.G.E. e Persona_2
prodotta agli atti del presente giudizio, e così compiutamente identificati:
• in Comune di Treviglio, via Dell'Era n. 8, piena proprietà per la quota di 50420/57600 di appartamento in corte, costituito da cucina, soggiorno, disimpegno, bagno e ripostiglio (piano terra), n°
Pagina 4 2 ripostigli esterni (piano terra), n° 2 camere, disimpegno, n° 4 ripostigli e balcone (piano primo), Superficie complessiva di circa mq 272,00, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di
Treviglio a foglio 46, particella 3199, subalterno 701, piano T-1, categoria A3, classe 2, consistenza 7,5 vani, superficie mq 220
(totale escluse aree scoperte mq 215) , rendita € 619,75…”.
Con ordinanza in pari data, disponeva la vendita degli immobili pignorati, nominando quale professionista delegato alle relative operazioni l'avv. Francesca Donati.
Il professionista delegato, presa contezza degli atti, segnalava prontamente al giudice delegato, con relazioni rispettivamente in data 07.12.2023 e 27.03.2024 una serie di gravi anomalie, tali da minare ab origine il valido incardinamento del presente giudizio di divisione nonché della stessa procedura esecutiva a quo: in particolare, il professionista delegato rilevava la mancanza di continuità delle trascrizioni quanto alla quota di proprietà della stessa debitrice esecutata e Controparte_1
degli altri asseriti comproprietari. In particolare, il delegato rilevava che dall'esame, tra l'altro, della certificazione notarile sostitutiva depositata nel presente giudizio di divisione, le quote di comproprietà in capo ai convenuti derivavano tutte da successioni ereditarie per le quali manca la trascrizione di accettazione dell'eredità, fatta eccezione per la quota di Persona_1
Inoltre, il delegato evidenziava come nei riguardi dei convenuti
(nato l'[...]) e di Controparte_2 Controparte_3
(nata il [...]), “pretesi comproprietari, non risultano
[...]
trascrizioni aventi ad oggetto l'immobile de quo, né risulta che gli stessi siano eredi di (quantomeno per quel che Controparte_2
consta agli atti del presente giudizio di divisione)”.
Pagina 5 Il Giudice disponeva pertanto la comparizione delle parti per l'udienza del 21.05.2024, nel corso della quale il creditore procedente chiedeva termine per valutare la prosecuzione della procedura. Con ordinanza emessa in data 23.05.2024 a scioglimento della riserva assunta in udienza il Giudice “ritenuto… necessario individuare gli eventuali titoli vantati sull'immobile dai sig.ri
e , presumibilmente Controparte_2 Controparte_3
riconducibili alla quota detenuta dalla comproprietaria P_
, deceduta in data 27.12.2007 e per la quale tuttavia
[...]
non risulta alcuna accettazione di eredità da parte di eventuali eredi;
ritenuto parimenti imprescindibile l'individuazione esatta di tutti i comproprietari attuali ed effettivi dei beni pignorati
(ricostruendo cronologicamente tutti i passaggi di proprietà intervenuti fino alla situazione attuale), al fine di consentire la corretta integrazione del contraddittorio, oneri rispetto ai quali il creditore procedente si è dimostrato del tutto carente;
ritenuta infine la necessità di individuare le esatte quote detenute dai comproprietari dell'immobile ai fini del successivo riparto divisionale (e dell'eventuale rettifica del pignoramento in sede di successiva eventuale riassunzione della procedura esecutiva sospesa); ritenuto che in assenza di tali accertamenti non sia possibile procedere allo stato alle operazioni di vendita dell'immobile…” revocava l'ordinanza di vendita emessa in data
30.10.2023; e nominava Consulente Tecnico d'Ufficio l'arch.
, già esperto stimatore della procedura Persona_2
esecutiva a quo, al fine di consentire gli accertamenti indicati,
“stabilendo sin d'ora che il compenso per tale attività sia posto ad esclusivo carico del creditore procedente CP_5
Pagina 6 e fissando per il conferimento dell'incarico Parte_1
e la formulazione del quesito peritale l'udienza del 28.05.2024.
In detta udienza, al C.T.U. veniva formulato il seguente quesito:
“Dica il C.T.U., esaminati gli atti di causa ed acquisita ogni altra documentazione ritenuta utile all'accertamento di quanto richiesto:
1) Quali sono i comproprietari attuali degli immobili pignorati dal creditore procedente (con analitica ricostruzione storica dei singoli passaggi di proprietà che hanno condotto alla situazione oggetto di attuale accertamento); individui in particolare il C.T.U. gli eventuali titoli vantati sull'immobile dai sig.ri P_
e , citati nel giudizio di divisione dal
[...] Controparte_3
creditore procedente in assenza di qualsivoglia titolo;
2) Quali siano le quote di rispettiva comproprietà sull'immobile pignorato, e se pertanto il pignoramento effettuato dal creditore procedente abbia ad oggetto le quote corrette o vada rettificato;
3) Se risulti la continuità delle trascrizioni in capo a ciascuno dei comproprietari individuati;
4) Se permanga la non comoda divisibilità degli immobili oggetto di pignoramento. Proceda il C.T.U., all'esito, laddove necessario all'effettuazione di tutte le necessarie modifiche catastali, previa informativa all'A.G. e alle parti”.
Il C.T.U. dopo approfondita analisi, anche a seguito di ripetuti colloqui con il giudice, depositava in data 28.11.2024 la propria relazione peritale nella quale, oltre a confermare l'assenza di trascrizione dell'accettazione di eredità in capo a tutti i presunti comproprietari (ivi compresa la debitrice esecutata
[...]
così concludeva: Controparte_1
“… 1) l'immobile sito in Treviglio (BG) - via Dell'Era n° 8, contraddistinto in catasto al Foglio 46 mappale 3199 sub 701 (ex
Foglio 46 mappale 3199 sub 1-2-3-4-5) risulta, a seguito rettifica
Pagina 7 catastale, correttamente intestato a: Controparte_1
, e
[...] Persona_1 Controparte_2 Parte_3
[...]
2) la quota di proprietà di Controparte_1
deriva da dichiarazione di successione in morte di Per_3
(n. 20.12.1937 – m. 4.1.2000) in data 04.07.2000 n°
[...]
311/2000 (trascritta a Bergamo il 04.09.2001 nn. 35746-26552) e da atto di rinuncia eredità di in morte del Persona_1
coniuge in data 01.07.2000 rep. n° 512392/18327, notaio dott.
registrato a Treviglio il 05.07.2000 n° 1496 vol. 1, Persona_4
limitatamente alla quota in comunione dei beni di cui all'atto di compravendita in data 05.12.1997 rep. n° 427191/12997, a rogito notaio dott. registrato a Treviglio il 16.12.1997 n° Persona_4
973 mod. 2V e trascritto a Bergamo il 17.12.1997 nn. 42107-
32950). Su tale quota, sebbene derivata da trascrizione dell'atto di successione, va rilevato che sorgono perplessità in quanto appare incongruente rispetto ai passaggi di proprietà rilevati e riportati nella visura catastale aggiornata.
3) per la quota di proprietà di (deceduta il Controparte_2
27.12.2007) non risulta alla stato alcuna denuncia di successione
e/o accettazione dell'eredità degli aventi diritto, pertanto l'eredità medesima è da ritenersi giacente. Si evidenzia inoltre che nel calcolo della stessa mancherebbe, per irreperibilità di atti, la quota derivante dalla trascrizione dell'eredità in morte di
[...]
di cui alla nota del 09.05.1968 nn. 8612-6581. Persona_5
4) per la quota di proprietà di (deceduta il Persona_1
26.02,2017) risulta nominato il curatore dell'eredità giacente dott.
Controparte_4
Pagina 8 5) per la quota di proprietà di (deceduto il Parte_3
24.12.1976) non risulta alla stato alcuna denuncia di successione
e/o accettazione dell'eredità da parte dei figli Controparte_6
e . Da tenere comunque in
[...] Controparte_3
evidenza che gli eredi alla morte del padre (24.12.1976) e successivamente della madre (09.03.1999) non erano probabilmente a conoscenza della quota di proprietà in quanto la denuncia di successione in morte di è stata CP_3
presentata da in data 19.07.1997 e trascritta il Persona_3
14.10.1999. Si evidenzia inoltre che nel calcolo della stessa mancherebbe, per irreperibilità di atti, la quota derivante dalla trascrizione dell'eredità in morte di Persona_5
di cui alla nota del 09.05.1968 nn. 8612-6581.
6) a seguito dell'istanza presentata in data 26.10.2024 all'Agenzia del Territorio di Bergamo sono state riviste e rettificate le quote di proprietà come in premessa riportate, fermo restando le emerse criticità sopra richiamate per le quali non risulta possibile allo stato dare una definitiva quantificazione per irreperibilità degli atti.
Tale problematica nasce in particolare dalla trascrizione dell'eredità in morte di di cui alla Persona_5
nota di trascrizione del 09.05.1968 nn. 8612-6581.”
All'udienza del 18.12.2024 parte attrice chiedeva termine per sanare il requisito della continuità delle trascrizioni nei confronti dei comproprietari citati in giudizio.
Alla successiva udienza del 25.03.2025,
[...]
chiedeva ulteriore rinvio per valutare la Parte_1
prosecuzione della procedura, ma il Giudice, “rilevato che dagli atti risulta che difetta il requisito della continuità delle trascrizioni nei confronti di tutti i condividenti;
ritenuto pertanto che, allo stato, la
Pagina 9 procedura divisionale risulta non correttamente incardinata rendendo impossibile la pronuncia della sentenza di divisione non risultando con certezza la titolarità dei beni pignorati oggetto di divisione fra tutti i soggetti convenuti nel presente giudizio;
ritenuto altresì che il rilevato difetto di continuità delle trascrizioni anche in capo alla debitrice esecutata rende ab origine improcedibile anche la procedura esecutiva a quo;
ritenuto pertanto di rilevare d'ufficio la presente questione preliminare e di sottoporla all'attenzione delle parti in quanto assorbente ai sensi dell'art. 187 c.p.c.” rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sulla questione rilevata d'ufficio all'udienza del 20.05.2025.
All'udienza così fissata parte attrice si riportava alle conclusioni formulate nella memoria depositata in data 16.05.2025 e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Il
Giudice tratteneva pertanto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di divisione endoesecutiva giunge in decisione sulla questione rilevata d'ufficio dallo scrivente Giudice all'udienza del 25.03.2025, avente ad oggetto il difetto del requisito della continuità delle trascrizioni nei confronti di tutti i condividenti e il conseguente rilievo di improcedibilità della domanda di divisione, non risultando con certezza la titolarità dei beni pignorati oggetto di divisione fra tutti i soggetti convenuti. Nel termine assegnato per la precisazione delle conclusioni parte attrice
[...]
unica parte costituita, non ha preso in Parte_1
alcun modo posizione sulla questione posta dal Giudice, insistendo
Pagina 10 nel riproporre le conclusioni già oggetto dell'originario atto di citazione.
Nel caso di specie, l'istruttoria svolta – come già rilevato – attraverso l'effettuazione di laboriosa ed articolatissima C.T.U., ha consentito di appurare, da un lato, che i condividenti dell'immobile pignorato e oggetto della presente domanda di divisione sono i convenuti nel presente giudizio Controparte_1
e
[...] Persona_1 Controparte_2
i quali risultano formalmente gli unici intestatari Parte_3
del bene pignorato, unitamente a deceduta il Controparte_2
27.12.2017) nei confronti della quale non risulta trascritta alcuna accettazione di eredità; dall'altro, che in capo ad essi difetta il requisito della continuità delle trascrizioni, risultando trascritte le denunce di successione all'origine del trasferimento delle quote ereditarie, ma non anche gli atti di accettazione – espressa o tacita – dell'eredità che sono gli unici atti idonei a provare l'intervenuta acquisizione del bene ereditario nel patrimonio dell'erede. Vizio che, nella fattispecie, è tanto più grave in quanto inerisce anche la posizione della debitrice esecutata e rende pertanto perfino illegittima l'instaurazione a suo carico della procedura esecutiva a quo da parte del creditore procedente.
Alla luce delle emergenze come sopra rappresentate, è evidente che il presente procedimento di divisione (e la stessa procedura esecutiva da cui ha avuto origine) non può proseguire in quanto, da un lato, manca la prova della proprietà dei beni in capo all'esecutato e ai suoi condividenti (circostanza di per sé assorbente), dall'altro e in ogni caso non risulta integrato il contraddittorio nei confronti di una dei condividenti, e precisamente nei Controparte_2
Pagina 11 confronti del curatore della sua eredità giacente essendo la stessa deceduta in data 27.12.2017.
In proposito, occorre rilevare che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare il principio per cui nell'ambito delle esecuzioni immobiliari “qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, l'agente della riscossione, prima di disporre la vendita ai sensi del citato art. 78, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se
l'acquisto della qualità di erede sia seguito "ex lege" agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza.” (Cass.11638/2014).
La regola, dettata per l'ipotesi specifica dell'esecuzione azionata dall'agente della riscossione, è però valida per ogni genere di esecuzione immobiliare dal momento che nel caso di divisione endoesecutiva, l'esigenza di assicurare la continuità delle trascrizioni si presenta anche per tutti i comproprietari, in quanto è identica l'esigenza di assicurare la stabilità dell'acquisto in caso di vendita giudiziale.
Nel caso in esame tutti i condividenti sono chiamati nelle rispettive quote in forza di successione ab intestato in morte dei coeredi originari, ed è pacifico che nessuno dei soggetti convenuti abbia accettato espressamente l'eredità. Ne consegue che il creditore procedente era onerato di promuovere le iniziative necessarie ad
Pagina 12 assicurare la realizzazione della continuità nei confronti sia del soggetto esecutato sia dei comproprietari. Nel caso in esame la continuità rispetto ai soggetti chiamati in giudizio non è stata raggiunta e dunque manca una delle condizioni dell'azione esecutiva, di cui la divisione endoesecutiva costituisce mero incidente di cognizione comunque finalizzato al buon esito della prima.
Deve inoltre rilevarsi che la stessa attribuzione delle quote fra i comproprietari rappresentata dal creditore procedente appare errata, circostanza ulteriormente impeditiva alla pronuncia della richiesta divisione risultando allo stato impossibile la determinazione effettiva delle rispettive quote di proprietà e risultando, pertanto, il petitum assolutamente incerto.
Per altro verso, si rileva un difetto di integrazione del contraddittorio, atteso che i condividenti risultanti dall'esame della documentazione ipocatastale (anche a seguito delle integrazioni e variazioni operate dal C.T.U. Arch. ) non sono Persona_2
totalmente coincidenti con i soggetti convenuti dal creditore attore, risultando una quota a carico di nei Controparte_2
confronti della quale il creditore doveva attivarsi per la nomina di curatore dell'eredità giacente e per la notifica allo stesso dell'ordinanza di divisione e dell'atto introduttivo del presente giudizio. La sentenza di scioglimento della comunione pronunciata in data 28.10.2023 pronunciata unicamente nei confronti dei condividenti Controparte_1 Parte_3
e
[...] Controparte_3 Persona_1
(rappresentata dal curatore dell'eredità giacente dott. CP_4
, è da ritenersi conseguentemente priva di effetti.
[...]
Pagina 13 La mancata integrazione del litisconosorzio necessario nei confronti di tutti i condividenti da parte del creditore attore imporrebbe, a norma dell'art. 102 c.p.c., l'assegnazione da parte del Giudice di un termine perentorio per provvedere all'integrazione del contraddittorio medesimo nei confronti dei comproprietari non raggiunti dalla citazione introduttiva, nella fattispecie il curatore dell'eredità giacente (ancora da nominarsi) di P_
La mancata integrazione del contraddittorio nel termine
[...]
assegnato determinerebbe ipso iure la pronuncia di estinzione del processo.
Nel caso di specie, però, l'integrazione appare superflua alla luce del rilievo assorbente che anche laddove effettuata la divisione rimarrebbe comunque improcedibile difettando il requisito della continuità delle trascrizioni nei confronti della debitrice esecutata e degli altri comproprietari.
La domanda di divisione deve pertanto essere dichiarata improcedibile, mentre la pronuncia di inefficacia del pignoramento che consegue al difetto di prova della continuità delle trascrizioni anche nei confronti della debitrice esecutata
[...]
è di competenza del giudice dell'esecuzione Controparte_1
(laddove le parti riassumano detto processo, sino ad oggi sospeso, nelle forme di legge).
Sotto il profilo delle spese processuali ne va disposta l'integrale compensazione, atteso che se la debitrice esecutata è responsabile dell'odierno giudizio in forza del principio di causalità, avendo dato causa con la sua condotta passiva dapprima all'azione esecutiva e successivamente al giudizio di divisione endoesecutivo, il creditore attore è parimenti soccombente avendo agito in executivis senza prima accertare il requisito della continuità delle trascrizioni, come
Pagina 14 era suo onere fare, in capo alla debitrice esecutata, e avendo poi chiesto e coltivato il giudizio di divisione senza verificare, come era suo onere fare, se detto requisito sussistesse anche in capo ai comproprietari, e nemmeno quali fossero effettivamente i comproprietari, giungendo a concludere per l'accoglimento della domanda originaria nonostante la sua improcedibilità fosse evidente
(nonché rilevata d'ufficio dal giudice) ormai da tempo.
A carico esclusivo del creditore vanno invece poste le spese della
C.T.U. svolta dall'arch. essendosi la stessa resa Persona_2
necessaria per ovviare alle lacune (rivelatesi insormontabili) dello stesso creditore nell'esercizio delle due azioni esecutiva e divisionale. Misura equa del compenso pare quantificabile in euro
4.404,00 (pari a 300 vacazioni riconosciute nel periodo di svolgimento della perizia, dal 28.05.2024 al 28.11.2024), oltre accessori di legge. A carico del creditore soccombente rimangono anche gli onorari del professionista delegato, che si intendono soddisfatti dall'acconto liquidato nell'ordinanza di nomina e conferimento dell'incarico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo definitivamente pronunciando nel giudizio di divisione endoesecutiva incardinato da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
rappresentata dal curatore
[...] Persona_1
dell'eredità giacente Controparte_4 Controparte_3
e ogni altra domanda ed eccezione
[...] Parte_3
respinta:
1) dichiara improcedibile la domanda di divisione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio divisionale;
Pagina 15 3) liquida in favore del C.T.U. Arch. l'importo Persona_2
omnicomprensivo di euro 4.400,00 oltre accessori di legge, che pone definitivamente ed esclusivamente a carico di
[...]
Parte_1
Così deciso in Bergamo, in data 20.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Luca Fuzio
Pagina 16
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott. Luca Fuzio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 6707/2022, avente per oggetto “divisione di beni non caduti in successione”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154, nella sua qualità di mandataria di (C.F. ), con sede Parte_2 P.IVA_2
sociale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Arturo Maria Dell'Isola e dall'Avv. Marta Delia Enne del Foro di
Milano, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC di questi ultimi, , nonché presso il Email_1
loro studio sito in Milano, Via Passione n. 8
ATTRICE contro
Pagina 1 (C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...], C.F._1
residente a [...]
(C.F. ) nato a Controparte_2 C.F._2
Treviglio (BG) in data 08.02.1957, ivi residente in [...]
(C.F. Controparte_3
), nato a [...] il [...], ivi C.F._3
residente in [...]
, nella sua qualità di curatore dell'eredità Controparte_4
giacente di (C.F. ), Persona_1 C.F._4
nata ad [...] il [...], con Studio in Bergamo, via
Torquato Tasso n. 50
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(quale mandataria di – Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattese e respinte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e premesse tutte le declaratorie di legge, così giudicare: 1) In via preliminare, dichiarare la cessazione e lo scioglimento della comunione attualmente esistente tra il debitore esecutato, Sig.ra
[...]
Sig. Sig.ra Per_1 Controparte_2 Controparte_3 relativamente all' immobile oggetto del presente giudizio di divisione, come meglio precisato e descritto in narrativa;
2) Accertare e dichiarare, previa eventuale nomina di un CTU, la non comoda divisibilità degli immobili oggetto del presente giudizio di divisione e, per l'effetto, disporre la vendita per l'intero degli stessi ai sensi dell'art. 788 cpc e, conseguentemente, ripartire le somme ricavate fra le parti nella misura della loro compartecipazione alla comunione con relativa rimessione innanzi al Giudice dell'Esecuzione delle somme spettanti al debitore esecutatoPolerani per il riparto e l'assegnazione in favore dei creditori Controparte_1 della procedura espropriativa;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accerta anche a mezzo CTU tecnica la comoda divisibilità dei beni in comunione in parti corrispondenti alle quote dei comproprietari, predisporre un progetto di divisione che garantisca alle parti il facile accesso alla propria proprietà dei beni immobili e il loro pieno godimento, previa determinazione della consistenza attuale dei beni immobili;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Pagina 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa ha origine dalla procedura esecutiva n. 376/20
R.G.E. nell'ambito della quale, con ordinanza emessa in data
09.03.2022 il G.E., preso atto dell'improbabilità di vendita della quota indivisa a prezzo pari o superiore a quello di stima, ha disposto la divisione dei beni oggetto della procedura esecutiva costituiti da una quota indivisa di comproprietà dell'immobile pignorato sito nel Comune di Treviglio e identificato in Catasto a
Foglio 46, particella 3199, subalterno 701, categoria A3, classe 2, consistenza 7,5 vani, superficie mq 220 (totale escluse aree scoperte mq 215) , rendita € 619,75.
A seguito di detta ordinanza, Parte_1
incardinava il presente giudizio di divisione nei confronti
[...]
rispettivamente della debitrice esecutata Controparte_1
e dei comproprietari, che la creditrice individuava nelle
[...]
persone del dott. curatore dell'eredità Controparte_4
giacente di di e di Persona_1 Controparte_2
notificando loro l'ordinanza Controparte_3
dispositiva del giudizio di divisione e chiedendo, in principalità, previa declaratoria di non comoda divisibilità dell'immobile pignorato, la pronuncia di scioglimento della comunione e, conseguentemente, la vendita dell'immobile all'asta, con assegnazione del ricavato destinato alla debitrice esecutata alla procedura esecutiva per la successiva ripartizione tra i creditori.
I convenuti debitrice Controparte_1
esecutata, e Controparte_4 Controparte_2
non si costituivano in giudizio. Controparte_3
All'udienza del 22.02.2023 (dopo due rinvii, uno all'udienza del
29.11.2022 per consentire il deposito di prova della notifica alla
Pagina 3 convenuta e uno all'udienza del Controparte_3
24.01.2023 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.),
[...]
quale mandataria di Parte_1 Parte_2
chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 6° c. c.p.c. Il
Giudice disponeva in conformità, contestualmente dichiarando la contumacia della convenuta Controparte_3
Alla successiva udienza del 16.05.2023,
[...]
permanendo la contumacia di tutti i Parte_1
convenuti, chiedeva fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, e il Giudice rinviava a tal fine la causa all'udienza del
15.06.2023, successivamente differita al 29.06.2023.
All'udienza così fissata, Parte_1
quale mandataria di precisava le
[...] Parte_2
conclusioni e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Il Giudice tratteneva pertanto la causa in decisione, assegnando alle parti i richiesti termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza depositata in data 28.10.2023, il Giudice dichiarava
“… lo scioglimento della comunione esistente tra
[...]
e i comproprietari dott. Controparte_1 CP_4
curatore dell'eredità giacente di
[...] Persona_1
e sui beni come Controparte_2 CP_3 Controparte_3
meglio descritti nella perizia immobiliare depositata dall'Arch.
nella procedura esecutiva n. 376/20 R.G.E. e Persona_2
prodotta agli atti del presente giudizio, e così compiutamente identificati:
• in Comune di Treviglio, via Dell'Era n. 8, piena proprietà per la quota di 50420/57600 di appartamento in corte, costituito da cucina, soggiorno, disimpegno, bagno e ripostiglio (piano terra), n°
Pagina 4 2 ripostigli esterni (piano terra), n° 2 camere, disimpegno, n° 4 ripostigli e balcone (piano primo), Superficie complessiva di circa mq 272,00, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di
Treviglio a foglio 46, particella 3199, subalterno 701, piano T-1, categoria A3, classe 2, consistenza 7,5 vani, superficie mq 220
(totale escluse aree scoperte mq 215) , rendita € 619,75…”.
Con ordinanza in pari data, disponeva la vendita degli immobili pignorati, nominando quale professionista delegato alle relative operazioni l'avv. Francesca Donati.
Il professionista delegato, presa contezza degli atti, segnalava prontamente al giudice delegato, con relazioni rispettivamente in data 07.12.2023 e 27.03.2024 una serie di gravi anomalie, tali da minare ab origine il valido incardinamento del presente giudizio di divisione nonché della stessa procedura esecutiva a quo: in particolare, il professionista delegato rilevava la mancanza di continuità delle trascrizioni quanto alla quota di proprietà della stessa debitrice esecutata e Controparte_1
degli altri asseriti comproprietari. In particolare, il delegato rilevava che dall'esame, tra l'altro, della certificazione notarile sostitutiva depositata nel presente giudizio di divisione, le quote di comproprietà in capo ai convenuti derivavano tutte da successioni ereditarie per le quali manca la trascrizione di accettazione dell'eredità, fatta eccezione per la quota di Persona_1
Inoltre, il delegato evidenziava come nei riguardi dei convenuti
(nato l'[...]) e di Controparte_2 Controparte_3
(nata il [...]), “pretesi comproprietari, non risultano
[...]
trascrizioni aventi ad oggetto l'immobile de quo, né risulta che gli stessi siano eredi di (quantomeno per quel che Controparte_2
consta agli atti del presente giudizio di divisione)”.
Pagina 5 Il Giudice disponeva pertanto la comparizione delle parti per l'udienza del 21.05.2024, nel corso della quale il creditore procedente chiedeva termine per valutare la prosecuzione della procedura. Con ordinanza emessa in data 23.05.2024 a scioglimento della riserva assunta in udienza il Giudice “ritenuto… necessario individuare gli eventuali titoli vantati sull'immobile dai sig.ri
e , presumibilmente Controparte_2 Controparte_3
riconducibili alla quota detenuta dalla comproprietaria P_
, deceduta in data 27.12.2007 e per la quale tuttavia
[...]
non risulta alcuna accettazione di eredità da parte di eventuali eredi;
ritenuto parimenti imprescindibile l'individuazione esatta di tutti i comproprietari attuali ed effettivi dei beni pignorati
(ricostruendo cronologicamente tutti i passaggi di proprietà intervenuti fino alla situazione attuale), al fine di consentire la corretta integrazione del contraddittorio, oneri rispetto ai quali il creditore procedente si è dimostrato del tutto carente;
ritenuta infine la necessità di individuare le esatte quote detenute dai comproprietari dell'immobile ai fini del successivo riparto divisionale (e dell'eventuale rettifica del pignoramento in sede di successiva eventuale riassunzione della procedura esecutiva sospesa); ritenuto che in assenza di tali accertamenti non sia possibile procedere allo stato alle operazioni di vendita dell'immobile…” revocava l'ordinanza di vendita emessa in data
30.10.2023; e nominava Consulente Tecnico d'Ufficio l'arch.
, già esperto stimatore della procedura Persona_2
esecutiva a quo, al fine di consentire gli accertamenti indicati,
“stabilendo sin d'ora che il compenso per tale attività sia posto ad esclusivo carico del creditore procedente CP_5
Pagina 6 e fissando per il conferimento dell'incarico Parte_1
e la formulazione del quesito peritale l'udienza del 28.05.2024.
In detta udienza, al C.T.U. veniva formulato il seguente quesito:
“Dica il C.T.U., esaminati gli atti di causa ed acquisita ogni altra documentazione ritenuta utile all'accertamento di quanto richiesto:
1) Quali sono i comproprietari attuali degli immobili pignorati dal creditore procedente (con analitica ricostruzione storica dei singoli passaggi di proprietà che hanno condotto alla situazione oggetto di attuale accertamento); individui in particolare il C.T.U. gli eventuali titoli vantati sull'immobile dai sig.ri P_
e , citati nel giudizio di divisione dal
[...] Controparte_3
creditore procedente in assenza di qualsivoglia titolo;
2) Quali siano le quote di rispettiva comproprietà sull'immobile pignorato, e se pertanto il pignoramento effettuato dal creditore procedente abbia ad oggetto le quote corrette o vada rettificato;
3) Se risulti la continuità delle trascrizioni in capo a ciascuno dei comproprietari individuati;
4) Se permanga la non comoda divisibilità degli immobili oggetto di pignoramento. Proceda il C.T.U., all'esito, laddove necessario all'effettuazione di tutte le necessarie modifiche catastali, previa informativa all'A.G. e alle parti”.
Il C.T.U. dopo approfondita analisi, anche a seguito di ripetuti colloqui con il giudice, depositava in data 28.11.2024 la propria relazione peritale nella quale, oltre a confermare l'assenza di trascrizione dell'accettazione di eredità in capo a tutti i presunti comproprietari (ivi compresa la debitrice esecutata
[...]
così concludeva: Controparte_1
“… 1) l'immobile sito in Treviglio (BG) - via Dell'Era n° 8, contraddistinto in catasto al Foglio 46 mappale 3199 sub 701 (ex
Foglio 46 mappale 3199 sub 1-2-3-4-5) risulta, a seguito rettifica
Pagina 7 catastale, correttamente intestato a: Controparte_1
, e
[...] Persona_1 Controparte_2 Parte_3
[...]
2) la quota di proprietà di Controparte_1
deriva da dichiarazione di successione in morte di Per_3
(n. 20.12.1937 – m. 4.1.2000) in data 04.07.2000 n°
[...]
311/2000 (trascritta a Bergamo il 04.09.2001 nn. 35746-26552) e da atto di rinuncia eredità di in morte del Persona_1
coniuge in data 01.07.2000 rep. n° 512392/18327, notaio dott.
registrato a Treviglio il 05.07.2000 n° 1496 vol. 1, Persona_4
limitatamente alla quota in comunione dei beni di cui all'atto di compravendita in data 05.12.1997 rep. n° 427191/12997, a rogito notaio dott. registrato a Treviglio il 16.12.1997 n° Persona_4
973 mod. 2V e trascritto a Bergamo il 17.12.1997 nn. 42107-
32950). Su tale quota, sebbene derivata da trascrizione dell'atto di successione, va rilevato che sorgono perplessità in quanto appare incongruente rispetto ai passaggi di proprietà rilevati e riportati nella visura catastale aggiornata.
3) per la quota di proprietà di (deceduta il Controparte_2
27.12.2007) non risulta alla stato alcuna denuncia di successione
e/o accettazione dell'eredità degli aventi diritto, pertanto l'eredità medesima è da ritenersi giacente. Si evidenzia inoltre che nel calcolo della stessa mancherebbe, per irreperibilità di atti, la quota derivante dalla trascrizione dell'eredità in morte di
[...]
di cui alla nota del 09.05.1968 nn. 8612-6581. Persona_5
4) per la quota di proprietà di (deceduta il Persona_1
26.02,2017) risulta nominato il curatore dell'eredità giacente dott.
Controparte_4
Pagina 8 5) per la quota di proprietà di (deceduto il Parte_3
24.12.1976) non risulta alla stato alcuna denuncia di successione
e/o accettazione dell'eredità da parte dei figli Controparte_6
e . Da tenere comunque in
[...] Controparte_3
evidenza che gli eredi alla morte del padre (24.12.1976) e successivamente della madre (09.03.1999) non erano probabilmente a conoscenza della quota di proprietà in quanto la denuncia di successione in morte di è stata CP_3
presentata da in data 19.07.1997 e trascritta il Persona_3
14.10.1999. Si evidenzia inoltre che nel calcolo della stessa mancherebbe, per irreperibilità di atti, la quota derivante dalla trascrizione dell'eredità in morte di Persona_5
di cui alla nota del 09.05.1968 nn. 8612-6581.
6) a seguito dell'istanza presentata in data 26.10.2024 all'Agenzia del Territorio di Bergamo sono state riviste e rettificate le quote di proprietà come in premessa riportate, fermo restando le emerse criticità sopra richiamate per le quali non risulta possibile allo stato dare una definitiva quantificazione per irreperibilità degli atti.
Tale problematica nasce in particolare dalla trascrizione dell'eredità in morte di di cui alla Persona_5
nota di trascrizione del 09.05.1968 nn. 8612-6581.”
All'udienza del 18.12.2024 parte attrice chiedeva termine per sanare il requisito della continuità delle trascrizioni nei confronti dei comproprietari citati in giudizio.
Alla successiva udienza del 25.03.2025,
[...]
chiedeva ulteriore rinvio per valutare la Parte_1
prosecuzione della procedura, ma il Giudice, “rilevato che dagli atti risulta che difetta il requisito della continuità delle trascrizioni nei confronti di tutti i condividenti;
ritenuto pertanto che, allo stato, la
Pagina 9 procedura divisionale risulta non correttamente incardinata rendendo impossibile la pronuncia della sentenza di divisione non risultando con certezza la titolarità dei beni pignorati oggetto di divisione fra tutti i soggetti convenuti nel presente giudizio;
ritenuto altresì che il rilevato difetto di continuità delle trascrizioni anche in capo alla debitrice esecutata rende ab origine improcedibile anche la procedura esecutiva a quo;
ritenuto pertanto di rilevare d'ufficio la presente questione preliminare e di sottoporla all'attenzione delle parti in quanto assorbente ai sensi dell'art. 187 c.p.c.” rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sulla questione rilevata d'ufficio all'udienza del 20.05.2025.
All'udienza così fissata parte attrice si riportava alle conclusioni formulate nella memoria depositata in data 16.05.2025 e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Il
Giudice tratteneva pertanto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di divisione endoesecutiva giunge in decisione sulla questione rilevata d'ufficio dallo scrivente Giudice all'udienza del 25.03.2025, avente ad oggetto il difetto del requisito della continuità delle trascrizioni nei confronti di tutti i condividenti e il conseguente rilievo di improcedibilità della domanda di divisione, non risultando con certezza la titolarità dei beni pignorati oggetto di divisione fra tutti i soggetti convenuti. Nel termine assegnato per la precisazione delle conclusioni parte attrice
[...]
unica parte costituita, non ha preso in Parte_1
alcun modo posizione sulla questione posta dal Giudice, insistendo
Pagina 10 nel riproporre le conclusioni già oggetto dell'originario atto di citazione.
Nel caso di specie, l'istruttoria svolta – come già rilevato – attraverso l'effettuazione di laboriosa ed articolatissima C.T.U., ha consentito di appurare, da un lato, che i condividenti dell'immobile pignorato e oggetto della presente domanda di divisione sono i convenuti nel presente giudizio Controparte_1
e
[...] Persona_1 Controparte_2
i quali risultano formalmente gli unici intestatari Parte_3
del bene pignorato, unitamente a deceduta il Controparte_2
27.12.2017) nei confronti della quale non risulta trascritta alcuna accettazione di eredità; dall'altro, che in capo ad essi difetta il requisito della continuità delle trascrizioni, risultando trascritte le denunce di successione all'origine del trasferimento delle quote ereditarie, ma non anche gli atti di accettazione – espressa o tacita – dell'eredità che sono gli unici atti idonei a provare l'intervenuta acquisizione del bene ereditario nel patrimonio dell'erede. Vizio che, nella fattispecie, è tanto più grave in quanto inerisce anche la posizione della debitrice esecutata e rende pertanto perfino illegittima l'instaurazione a suo carico della procedura esecutiva a quo da parte del creditore procedente.
Alla luce delle emergenze come sopra rappresentate, è evidente che il presente procedimento di divisione (e la stessa procedura esecutiva da cui ha avuto origine) non può proseguire in quanto, da un lato, manca la prova della proprietà dei beni in capo all'esecutato e ai suoi condividenti (circostanza di per sé assorbente), dall'altro e in ogni caso non risulta integrato il contraddittorio nei confronti di una dei condividenti, e precisamente nei Controparte_2
Pagina 11 confronti del curatore della sua eredità giacente essendo la stessa deceduta in data 27.12.2017.
In proposito, occorre rilevare che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare il principio per cui nell'ambito delle esecuzioni immobiliari “qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, l'agente della riscossione, prima di disporre la vendita ai sensi del citato art. 78, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se
l'acquisto della qualità di erede sia seguito "ex lege" agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza.” (Cass.11638/2014).
La regola, dettata per l'ipotesi specifica dell'esecuzione azionata dall'agente della riscossione, è però valida per ogni genere di esecuzione immobiliare dal momento che nel caso di divisione endoesecutiva, l'esigenza di assicurare la continuità delle trascrizioni si presenta anche per tutti i comproprietari, in quanto è identica l'esigenza di assicurare la stabilità dell'acquisto in caso di vendita giudiziale.
Nel caso in esame tutti i condividenti sono chiamati nelle rispettive quote in forza di successione ab intestato in morte dei coeredi originari, ed è pacifico che nessuno dei soggetti convenuti abbia accettato espressamente l'eredità. Ne consegue che il creditore procedente era onerato di promuovere le iniziative necessarie ad
Pagina 12 assicurare la realizzazione della continuità nei confronti sia del soggetto esecutato sia dei comproprietari. Nel caso in esame la continuità rispetto ai soggetti chiamati in giudizio non è stata raggiunta e dunque manca una delle condizioni dell'azione esecutiva, di cui la divisione endoesecutiva costituisce mero incidente di cognizione comunque finalizzato al buon esito della prima.
Deve inoltre rilevarsi che la stessa attribuzione delle quote fra i comproprietari rappresentata dal creditore procedente appare errata, circostanza ulteriormente impeditiva alla pronuncia della richiesta divisione risultando allo stato impossibile la determinazione effettiva delle rispettive quote di proprietà e risultando, pertanto, il petitum assolutamente incerto.
Per altro verso, si rileva un difetto di integrazione del contraddittorio, atteso che i condividenti risultanti dall'esame della documentazione ipocatastale (anche a seguito delle integrazioni e variazioni operate dal C.T.U. Arch. ) non sono Persona_2
totalmente coincidenti con i soggetti convenuti dal creditore attore, risultando una quota a carico di nei Controparte_2
confronti della quale il creditore doveva attivarsi per la nomina di curatore dell'eredità giacente e per la notifica allo stesso dell'ordinanza di divisione e dell'atto introduttivo del presente giudizio. La sentenza di scioglimento della comunione pronunciata in data 28.10.2023 pronunciata unicamente nei confronti dei condividenti Controparte_1 Parte_3
e
[...] Controparte_3 Persona_1
(rappresentata dal curatore dell'eredità giacente dott. CP_4
, è da ritenersi conseguentemente priva di effetti.
[...]
Pagina 13 La mancata integrazione del litisconosorzio necessario nei confronti di tutti i condividenti da parte del creditore attore imporrebbe, a norma dell'art. 102 c.p.c., l'assegnazione da parte del Giudice di un termine perentorio per provvedere all'integrazione del contraddittorio medesimo nei confronti dei comproprietari non raggiunti dalla citazione introduttiva, nella fattispecie il curatore dell'eredità giacente (ancora da nominarsi) di P_
La mancata integrazione del contraddittorio nel termine
[...]
assegnato determinerebbe ipso iure la pronuncia di estinzione del processo.
Nel caso di specie, però, l'integrazione appare superflua alla luce del rilievo assorbente che anche laddove effettuata la divisione rimarrebbe comunque improcedibile difettando il requisito della continuità delle trascrizioni nei confronti della debitrice esecutata e degli altri comproprietari.
La domanda di divisione deve pertanto essere dichiarata improcedibile, mentre la pronuncia di inefficacia del pignoramento che consegue al difetto di prova della continuità delle trascrizioni anche nei confronti della debitrice esecutata
[...]
è di competenza del giudice dell'esecuzione Controparte_1
(laddove le parti riassumano detto processo, sino ad oggi sospeso, nelle forme di legge).
Sotto il profilo delle spese processuali ne va disposta l'integrale compensazione, atteso che se la debitrice esecutata è responsabile dell'odierno giudizio in forza del principio di causalità, avendo dato causa con la sua condotta passiva dapprima all'azione esecutiva e successivamente al giudizio di divisione endoesecutivo, il creditore attore è parimenti soccombente avendo agito in executivis senza prima accertare il requisito della continuità delle trascrizioni, come
Pagina 14 era suo onere fare, in capo alla debitrice esecutata, e avendo poi chiesto e coltivato il giudizio di divisione senza verificare, come era suo onere fare, se detto requisito sussistesse anche in capo ai comproprietari, e nemmeno quali fossero effettivamente i comproprietari, giungendo a concludere per l'accoglimento della domanda originaria nonostante la sua improcedibilità fosse evidente
(nonché rilevata d'ufficio dal giudice) ormai da tempo.
A carico esclusivo del creditore vanno invece poste le spese della
C.T.U. svolta dall'arch. essendosi la stessa resa Persona_2
necessaria per ovviare alle lacune (rivelatesi insormontabili) dello stesso creditore nell'esercizio delle due azioni esecutiva e divisionale. Misura equa del compenso pare quantificabile in euro
4.404,00 (pari a 300 vacazioni riconosciute nel periodo di svolgimento della perizia, dal 28.05.2024 al 28.11.2024), oltre accessori di legge. A carico del creditore soccombente rimangono anche gli onorari del professionista delegato, che si intendono soddisfatti dall'acconto liquidato nell'ordinanza di nomina e conferimento dell'incarico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo definitivamente pronunciando nel giudizio di divisione endoesecutiva incardinato da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
rappresentata dal curatore
[...] Persona_1
dell'eredità giacente Controparte_4 Controparte_3
e ogni altra domanda ed eccezione
[...] Parte_3
respinta:
1) dichiara improcedibile la domanda di divisione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio divisionale;
Pagina 15 3) liquida in favore del C.T.U. Arch. l'importo Persona_2
omnicomprensivo di euro 4.400,00 oltre accessori di legge, che pone definitivamente ed esclusivamente a carico di
[...]
Parte_1
Così deciso in Bergamo, in data 20.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Luca Fuzio
Pagina 16