Articolo 16 della Legge 11 marzo 2014, n. 23
Articolo 15
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27 marzo 2014
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24 giugno 2014
Art. 16. Disposizioni finanziarie (( 1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessita' della materia trattata e dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria )) 2. La revisione del sistema fiscale di cui alla presente legge persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, anche attraverso la crescita economica, nel rispetto del principio di equita', compatibilmente con il rispetto dell' articolo 81 della Costituzione nonche' degli obiettivi di equilibrio di bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo stabiliti a livello europeo.
Entrata in vigore il 24 giugno 2014
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