Versione
9 settembre 2010
9 settembre 2010
>
Versione
9 settembre 2021
9 settembre 2021
Art. 15. (Divisione della domanda di marchio in domande parziali) 1. Nei casi indicati nell'articolo 158, comma 3 del Codice il richiedente, con apposita istanza diretta all'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' dividere la domanda originaria dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria e' oggetto di una o piu' domande parziali. 2. L'istanza di divisione della domanda originaria deve contenere:
((a) il numero della domanda originaria;))
b) il nome e il domicilio o la sede del richiedente;
c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto della domanda parziale ovvero, se si richiede la divisione in piu' di una domanda parziale, l'elenco dei prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale;
d) l'elenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda originaria. 3. L'Ufficio, se rileva che le condizioni di cui al comma 2 non sono state rispettate o che l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda parziale coincide anche solo in parte con l'elenco dei prodotti e servizi che rimane nella domanda originaria, invita il richiedente a correggere l'istanza assegnando il termine per la risposta.
((a) il numero della domanda originaria;))
b) il nome e il domicilio o la sede del richiedente;
c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto della domanda parziale ovvero, se si richiede la divisione in piu' di una domanda parziale, l'elenco dei prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale;
d) l'elenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda originaria. 3. L'Ufficio, se rileva che le condizioni di cui al comma 2 non sono state rispettate o che l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda parziale coincide anche solo in parte con l'elenco dei prodotti e servizi che rimane nella domanda originaria, invita il richiedente a correggere l'istanza assegnando il termine per la risposta.
Commentari • 64
- 1. Attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 agosto 2012 · 53.18855
Giurisprudenza • 91
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/07/2026, n. 28495Provvedimento: […] mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità; la violazione degli artt. 14, commi 1 e 2, lett. d), 16, commi 11 e 12 e dell'art. 17, comma 5, del Regolamento di attuazione del codice della strada (nel capo di imputazione è scritto artt. 14, commi 1 e 2, lett. d), 16, commi 11 e 12, 17, comma 5, del codice della strada, ma si tratta, all'evidenza,Leggi di più...
- art. 147 cod. strada·
- correlazione tra accusa e sentenza·
- colpa generica·
- omicidio stradale·
- disastro ferroviario·
- art. 14 d.m. 18 luglio 1997·
- colpa specifica·
- lesioni personali stradali·
- statuizioni civili·
- caposcorta·
- trasporto eccezionale·
- art. 521 cod. proc. pen.·
- violazione regola cautelare·
- principio di affidamento