TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/10/2025, n. 4890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4890 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8336/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8336/2019 promossa da: nella causa civile promossa da:
nato a [...] il [...], C.F.: , elett. Parte_1 C.F._1 dom. in CATANIA VIA MUSUMECI 137, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Castro giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elett. dom. in CATANIA VIA ORTO LIMONI 60, rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzia
Falanchi, giusta procura in atti
nata a [...] il [...], residente in [...]
Sebastiano Catania n. 285/M, C.F: - contumace C.F._2
nato in [...] il [...], Controparte_3 residente in [...]M, C.F. - C.F._3 contumace
CONVENUTI
pagina 1 di 8 Con provvedimento del 01.04.2025, ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.05.2019, il sig. conveniva la Parte_1
e i signori e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, innanzi al Tribunale di Catania per ivi sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni: “accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per colpa esclusiva del conducente dell'autovettura Honda Civic targata DB673LE di proprietà del sig. CP_2 assicurata condotta in occasione del sinistro dal sig. Controparte_1 Controparte_3
; per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...] Parte_1 all'integrale risarcimento del danno fisico subìto, quantificato nella somma di 70.790,00 o la maggiore
o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia;
per l'effetto condannare la convenuta
[...]
o in subordine il proprietario dell'autovettura targata DB673LE, sig. Controparte_1 CP_2
, in solido con il conducente sig. , al pagamento in
[...] Controparte_3 favore dell'attore della somma complessiva di € 70.790,00, o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni;
accertare e dichiarare la responsabilità per mala gestio della per immotivato ed illegittimo rifiuto di formulare congrua offerta risarcitoria Controparte_1 come esposto in narrativa;
per l'effetto condannare la al versamento Controparte_1 dell'importo indicato in via forfettaria di euro 10.000,00 o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia. condannare, altresì, la al pagamento delle spese Controparte_1
e degli onorari tutti, oltre accessori di legge, del presente procedimento per avervi dato causa”.
A sostegno della domanda deduceva che, in data 25 marzo 2017, alle ore 15.00 circa, mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la Via Vincenzo Giuffrida di Catania, direzione sud, all'altezza del civico n. 63 (nei pressi del Bar “Dolcezza”), veniva ostacolato dall'improvvisa apertura della portiera sinistra dell'autoveicolo Honda Civic targato DB673LE di proprietà dei sig.ri CP_2
e , condotto in occasione del sinistro dal sig.
[...] Controparte_3
. L'improvvisa apertura dello sportello sinistro causava un Controparte_3 violento urto con la bicicletta e la conseguente rovinosa caduta del che veniva accompagnato Pt_1 dal sig. al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cannizzaro di Catania ove veniva riscontrata Controparte_3 la frattura della vertebra lombare L1 e veniva dimesso in data 27/03/2017 con prognosi di 30 giorni e l'indicazione di indossare busto medico tipo camp C35 per almeno 90 giorni in posizione ortostatica. A seguito del sinistro e delle lesioni patite l'attore provvedeva ad aprire il relativo sinistro presso la pagina 2 di 8 CP_ compagnia presso cui era stato assicurato il mezzo targato DB673LE: con missiva del
26/06/2017 la compagnia dichiarava di non dover formulare alcuna offerta risarcitoria perché:[…]malgrado tutti i nostri tentativi (siamo privi di denuncia da parte dell'assicurato, non abbiamo reperito testi) non siamo riusciti a reperire valide prove sull'accadimento che consentano di formulare qualsivoglia offerta di risarcimento[…], tuttavia, in data 06/10/2017 invitava il danneggiato a sottoporsi a visita medico legale presso il dr. , all'esito della quale il perito medico Persona_1 della compagnia assicurativa dichiarava “compatibile la dinamica del sinistro per come riferita in base alla diagnosi ospedaliera” e riconosceva per la frattura alla colonna vertebrale-lombare una invalidità permanente biologica del 10% ed una inabilità temporanea al 100% di giorni 10, una ITP al 75% di giorni 30, una ITP al 50% di giorni 40 e una ITP al 25% di giorni 50. Nonostante le conclusioni rassegnate dal medico, la comunicava di non poter “effettuare alcuna liquidazione Controparte_1 stante i motivi indicati nella ns.missiva del 01.08 e cioè che non abbiamo prove relative al fatto storico essendoci dichiarazioni nettamente discordanti”.
La ritualmente costituitasi con comparsa depositata in data 15 Controparte_1 ottobre 2019, contestava la fondatezza della domanda attorea sia in punto di an che di quantum debeatur chiedendo di “Rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
Condannare controparte alle spese e ai compensi di causa”.
Nessuno si costituiva per e CP_2 Controparte_3
, i quali rimanevano contumaci, nonostante la regolarità della notifica dell'atto
[...] introduttivo.
La causa veniva istruita documentalmente e per il tramite della prova per testi con l'audizione della testimone di parte attrice ( oltre alla espletata CTU medico- Parte_2 legale. Con provvedimento del 01.04.2025, ex art.127 ter c.p.c., precisate le conclusioni come da note autorizzate depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, la domanda attorea non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
In punto di diritto, si osserva che incombe a parte attrice provare la fondatezza della domanda proposta ex art. 2697 c.c. Il danneggiato, infatti, secondo costante giurisprudenza, deve provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo.
Premesso quanto sopra, nel caso in oggetto, parte attrice non ha sufficientemente provato la dinamica del sinistro, né la responsabilità del conducente dell'autoveicolo investitore non assolvendo così all'onere probatorio sulla stessa incombente. La dinamica, peraltro non sufficientemente circostanziata pagina 3 di 8 nell'atto introduttivo, non ha trovato conferma negli elementi probatori emersi dall'istruttoria espletata e, a fronte delle contestazioni sollevate dalla convenuta compagnia assicurativa, l'impianto probatorio offerto dall'attore appare carente, debole e contraddittorio.
Seppur appare provato che il sia stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Pt_1
Cannizzaro di Catania ed abbia riportato le lesioni refertate, tuttavia, non risulta provata la dinamica riferita dall'attore né il reale coinvolgimento dell'autoveicolo di proprietà e condotto da nel sinistro de quo. Controparte_3 Controparte_3
Invero, l'unica teste escussa, sig.ra moglie del proprietario- Parte_2 conducente dell'autovettura in oggetto, all'udienza 22.11.2022 con l'assistenza dell'interprete, dichiarava: “Io ero a bordo dell'autovettura guidata da mio marito e oltre a lui c'era anche mio figlio.
Io ho sentito solo il rumore di un urto e poi ho alzato lo sguardo è ho visto mio marito scendere dall'auto e poi ho visto un signore per terra e anche la bici per terra. Ho visto questa persona vicino
l'auto ove ero trasportata a terra dal lato guida parte anteriore. Mio marito ha accompagnato l'attore all'Ospedale Cannizzaro” precisando a tal proposito “Ricordo che il si è rialzato ha portato Pt_1 la bici a casa sua e poi mio marito lo ha accompagnato all'ospedale”. La circostanza, poi, che la teste abbia confermato le dichiarazioni rese in data 09.05.2018, (cfr. allegato n.11 atto di citazione) riconoscendo la firma apposta, ancor più in considerazione del fatto che la stessa non parla la lingua italiana, né la comprende, desta qualche sospetto circa la spontaneità di una simile dichiarazione e l'effettiva capacità della teste di comprendere il contenuto e il significato del documento firmato, soprattutto, se si considera che in sede di escussione la stessa ha dichiarato di non aver assistito all'incidente e non è stata in grado di riferire alcunché sulla dinamica del sinistro di fatto contraddicendo il contenuto delle precedenti dichiarazioni.
Quanto all'interrogatorio formale deferito al convenuto contumace Controparte_3
, non comparso all'udienza del 14.09.2021, nonostante la regolarità della
[...] notifica dell'ordinanza di ammissione e del decreto di fissazione udienza del 23.06.2021, è appena il caso di rilevare che la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. Civ., n.3258/2007). Peraltro, è noto che con riguardo alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, “la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad pagina 4 di 8 altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette” (cfr., Cass. Civ.,
n.22753/2004). Nella specie, quindi, la mancata comparizione del convenuto contumace all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale non consente di ritenere come provati i fatti dedotti da parte attrice in assenza di ulteriori elementi probatori per come sopra evidenziato. A ciò si aggiunga che il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte ( compresa la data ) ha, nei confronti degli stessi valore di confessione stragiudiziale resa alla parte e, a norma dell'art. 2735 cod. civ., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario;
mentre, nei confronti dell'assicuratore è solo liberamente apprezzabile dal giudice, che può su di esso fondare, dandone adeguata motivazione, il proprio convincimento (Cass. Civ., n.16223/2005).
A ciò si aggiunga che nella determinazione ed accertamento del fatto storico di un sinistro stradale, il risultato di una prova, per costante giurisprudenza, deve essere messo a confronto con i risultati di altre prove e, qualora vi sia una contraddizione, questa deve essere risolta. In tal senso le contraddizioni rilevate non solo non hanno trovato riscontro in altre prove testimoniali, rimanendo quindi irrisolte, ma non hanno trovato riscontro alcuno in altro materiale probatorio offerto dall'attore a supporto del fatto storico narrato. Nessun accertamento è stato fatto su eventuali danni al mezzo coinvolto, con ciò precludendo qualsiasi riscontro probatorio;
senza considerare che appare alquanto incerto il punto preciso ove si è verificato il sinistro, la dinamica dello stesso ed il punto d'impatto. Non è stata prodotta in giudizio alcuna riproduzione fotografica o altro materiale probatorio ritraente l'autovettura del convenuto e la bicicletta dell'attore al momento del sinistro ed il punto di impatto o altre riproduzioni fotografiche ritraenti il luogo del sinistro nel momento del verificarsi dello stesso, materiale probatorio che avrebbe potuto offrire dei riscontri positivi in tal senso (si veda al riguardo, da ultimo Cass civ., sez. III, 5 ottobre 2022, n. 28924 la quale ha sottolineato la importanza delle riproduzioni fotografiche per la ricostruzione della dinamica del sinistro). Invero, le uniche foto, depositate in giudizio dalla convenuta Assicurazione - peraltro non chiaramente visibili, trattandosi di fotocopie in bianco e nero e non di originali a colori - mostrano l'autovettura con lo specchietto sinistro parzialmente danneggiato, oltre che dei graffi sullo sportello anteriore e posteriore che appaiono incompatibile con la dinamica del sinistro sostenuta dall'attore, in quanto l'apertura improvvisa dello sportello anteriore escluderebbe i danni allo specchietto, mentre se si volesse ammettere in via alternativa che l'apertura dello sportello fosse avvenuta quando la bici era già oltre lo sportello, non si giustificherebbero i graffi nella parte laterale posteriore dell'autovettura. pagina 5 di 8 E' appena il caso di rilevare che l'esame dei documenti esibiti e delle dichiarazioni di parte attrice e della testimone, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità del teste, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Cass. Civ., n.16056/2016). Secondo ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, cui questo giudice aderisce pienamente,
'in tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità' (Cass. civ., sez. III, 29 settembre
2021 n.26304).
Nel caso di specie, la dinamica del sinistro non trova riscontri univoci, precisi e concordanti, né trova conforto nelle dichiarazioni testimoniali rese in udienza, ove la teste si limitava a riferire di aver sentito il rumore di un urto, compatibile con l'urto tra la bici e lo specchietto dell'autovettura in sosta, senza confermare di aver visto il conducente aprire lo sportello, se non dopo aver sentito l'urto per soccorrere l'attore. Inoltre, data anche la gravità delle lesioni lamentate, appare anomalo che nessuno abbia richiesto l'intervento della Forza Pubblica, nè che sia stata effettuata alcuna chiamata al Pronto
Soccorso al fine di fare intervenire immediatamente un'ambulanza sui luoghi. Anzi, emerge che l'attore, prima di essere accompagnato al Cannizzaro, abbia riportato a casa la sua bicicletta. A ciò si aggiunga che non sono stati forniti nominativi di ulteriori testimoni presenti al momento del sinistro.
Anche la CTU non è stata dirimente in tal senso: sebbene il mandato prevedesse di “b) accertare se le lesioni refertate e/o successivamente certificate alla parte attrice siano in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con l'incidente per cui è causa”, tuttavia il professionista incaricato non ha indicato come compatibili le lesioni con la dinamica riferita dall'attore, dichiarando semplicemente, in corrispondenza del quesito, che “A seguito dell'evento parte attrice ha riportato la frattura di L1 successivamente trattata con vertebroplastica”, quindi non ha aggiunto elementi utili limitandosi semplicemente ad una valutazione del periodo di inabilità temporanea (“Le lesioni hanno pagina 6 di 8 determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 10 (dieci), un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 40 (quaranta), un periodo di inabilità temporanea parziale al
50% di giorni 40 (quaranta), un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30
(trenta)”) e del danno biologico (“A seguito dell'evento occorso sono residuati postumi permanenti – quale danno biologico-, consistenti in: “Esiti di frattura della prima vertebra lombare, sottoposta successivamente a vertebroplastica”, valutabili nella misura del 10%”), di fatto confermando quanto già indicato dal perito nominato dalla compagnia assicurativa rispetto alle conclusioni della ctp di parte attrice (15%). In ogni caso, la valutazione in termini di compatibilità medico-legale con il sinistro costituisce, come tutti gli elementi provenienti da valutazioni di tipo tecnico, strumento di lettura dei dati probatori emersi nel processo e, pertanto, non può ritenersi provato un fatto sulla base di una valutazione di compatibilità che, al più, avrebbe costituito elemento di conferma e definitiva chiusura in ipotesi di elementi comprovanti la storicità del sinistro.
Nella specie, le insanabili divergenze in merito alla dinamica del sinistro emerse alla luce delle contrastanti dichiarazioni rese dalla testimone escussa, nonchè tenuto conto degli altri elementi probatori raccolti nel giudizio, sommati alla carenza di altri importanti riscontri probatori, precludono una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova sottesa alla domanda attorea, non avendo il assolto all'onere sullo stesso incombente ex art. 2043 c.c. In proposito è appena il caso di Pt_1 evidenziare che anche le dichiarazioni spontanee rese rispettivamente in data 16.06.2017 e 19.06.2017 dal sig. sono risultate contraddittorie. Ed infatti, mentre nella Controparte_3 prima dichiarazione escludeva ogni responsabilità a suo carico (“Ho parcheggiato correttamente sulle strisce blu accanto al bar sulla destra della strada, sia io che mia moglie eravamo all'interno del veicolo quando a un certo punto sentivo un rumore, mi accorgevo che un ciclista aveva sbattuto sullo specchietto sinistro e cadeva a terra, premetto che né io né mia moglie abbiamo aperto lo sportello della macchina prima o durante l'urto... Subito dopo l'urto sono sceso dalla macchina per controllare, mi accorgevo che lo specchietto era rotto, nel frattempo il ciclista si è alzato, andava a posare la sua bici in una abitazione lì vicina, io lo seguivo e lo accompagnavo con la mia macchina all'ospedale
Cannizzaro… Ribadisco che il ciclista ha colpito la mia macchina in sosta. Volevo aggiungere che il ciclista non aveva ferite e ha insistito per andare all'ospedale”), nella seconda dichiarava di aver aperto lo sportello della propria auto assumendosi la responsabilità del sinistro. Orbene, se la prima versione, secondo cui l'attore ha urtato contro lo specchietto laterale sinistro della vettura, trova conferma nella circostanza che tale specchietto risulta danneggiato, come si evince dalle fotografie dell'auto, nessuna conferma invece può trarsi dalla seconda dichiarazione in quanto la dinamica riferita non è compatibile con i danni subiti dall'autovettura, per come sopra evidenziato. pagina 7 di 8 Ne deriva, pertanto, che la domanda deve essere rigettata in quanto non provata, non essendo emersi elementi univoci, precisi e concordanti che supportino in maniera sufficientemente certa la tesi attorea circa l'avvenuta verificazione del sinistro e la colpa e imprudenza del conducente dell'autovettura in oggetto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal quinto scaglione della tabella n. 2, allegata al DM n. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, e ridotti in ragione del 50% avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale espletata.
Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel presente giudizio, e quelle per l'interprete sono poste, in via definitiva, a carico della parte soccombente, quindi a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia di CP_2
e , ogni diversa domanda ed
[...] Controparte_3 eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande avanzate da con atto di citazione notificato il Parte_1
23.05.2019;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del leg. rappr. pro-tempore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi
[...]
€ 7.051,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%), come per legge;
- pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio e per l'interprete definitivamente a carico dell'attore, nella misura già liquidata con separati decreti.
Così deciso in Catania dalla V Sezione Civile del Tribunale in data 08.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dal G.O.P. Dott.ssa Giuliana Gianna.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8336/2019 promossa da: nella causa civile promossa da:
nato a [...] il [...], C.F.: , elett. Parte_1 C.F._1 dom. in CATANIA VIA MUSUMECI 137, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Castro giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elett. dom. in CATANIA VIA ORTO LIMONI 60, rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzia
Falanchi, giusta procura in atti
nata a [...] il [...], residente in [...]
Sebastiano Catania n. 285/M, C.F: - contumace C.F._2
nato in [...] il [...], Controparte_3 residente in [...]M, C.F. - C.F._3 contumace
CONVENUTI
pagina 1 di 8 Con provvedimento del 01.04.2025, ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.05.2019, il sig. conveniva la Parte_1
e i signori e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, innanzi al Tribunale di Catania per ivi sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni: “accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per colpa esclusiva del conducente dell'autovettura Honda Civic targata DB673LE di proprietà del sig. CP_2 assicurata condotta in occasione del sinistro dal sig. Controparte_1 Controparte_3
; per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...] Parte_1 all'integrale risarcimento del danno fisico subìto, quantificato nella somma di 70.790,00 o la maggiore
o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia;
per l'effetto condannare la convenuta
[...]
o in subordine il proprietario dell'autovettura targata DB673LE, sig. Controparte_1 CP_2
, in solido con il conducente sig. , al pagamento in
[...] Controparte_3 favore dell'attore della somma complessiva di € 70.790,00, o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni;
accertare e dichiarare la responsabilità per mala gestio della per immotivato ed illegittimo rifiuto di formulare congrua offerta risarcitoria Controparte_1 come esposto in narrativa;
per l'effetto condannare la al versamento Controparte_1 dell'importo indicato in via forfettaria di euro 10.000,00 o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia. condannare, altresì, la al pagamento delle spese Controparte_1
e degli onorari tutti, oltre accessori di legge, del presente procedimento per avervi dato causa”.
A sostegno della domanda deduceva che, in data 25 marzo 2017, alle ore 15.00 circa, mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la Via Vincenzo Giuffrida di Catania, direzione sud, all'altezza del civico n. 63 (nei pressi del Bar “Dolcezza”), veniva ostacolato dall'improvvisa apertura della portiera sinistra dell'autoveicolo Honda Civic targato DB673LE di proprietà dei sig.ri CP_2
e , condotto in occasione del sinistro dal sig.
[...] Controparte_3
. L'improvvisa apertura dello sportello sinistro causava un Controparte_3 violento urto con la bicicletta e la conseguente rovinosa caduta del che veniva accompagnato Pt_1 dal sig. al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cannizzaro di Catania ove veniva riscontrata Controparte_3 la frattura della vertebra lombare L1 e veniva dimesso in data 27/03/2017 con prognosi di 30 giorni e l'indicazione di indossare busto medico tipo camp C35 per almeno 90 giorni in posizione ortostatica. A seguito del sinistro e delle lesioni patite l'attore provvedeva ad aprire il relativo sinistro presso la pagina 2 di 8 CP_ compagnia presso cui era stato assicurato il mezzo targato DB673LE: con missiva del
26/06/2017 la compagnia dichiarava di non dover formulare alcuna offerta risarcitoria perché:[…]malgrado tutti i nostri tentativi (siamo privi di denuncia da parte dell'assicurato, non abbiamo reperito testi) non siamo riusciti a reperire valide prove sull'accadimento che consentano di formulare qualsivoglia offerta di risarcimento[…], tuttavia, in data 06/10/2017 invitava il danneggiato a sottoporsi a visita medico legale presso il dr. , all'esito della quale il perito medico Persona_1 della compagnia assicurativa dichiarava “compatibile la dinamica del sinistro per come riferita in base alla diagnosi ospedaliera” e riconosceva per la frattura alla colonna vertebrale-lombare una invalidità permanente biologica del 10% ed una inabilità temporanea al 100% di giorni 10, una ITP al 75% di giorni 30, una ITP al 50% di giorni 40 e una ITP al 25% di giorni 50. Nonostante le conclusioni rassegnate dal medico, la comunicava di non poter “effettuare alcuna liquidazione Controparte_1 stante i motivi indicati nella ns.missiva del 01.08 e cioè che non abbiamo prove relative al fatto storico essendoci dichiarazioni nettamente discordanti”.
La ritualmente costituitasi con comparsa depositata in data 15 Controparte_1 ottobre 2019, contestava la fondatezza della domanda attorea sia in punto di an che di quantum debeatur chiedendo di “Rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
Condannare controparte alle spese e ai compensi di causa”.
Nessuno si costituiva per e CP_2 Controparte_3
, i quali rimanevano contumaci, nonostante la regolarità della notifica dell'atto
[...] introduttivo.
La causa veniva istruita documentalmente e per il tramite della prova per testi con l'audizione della testimone di parte attrice ( oltre alla espletata CTU medico- Parte_2 legale. Con provvedimento del 01.04.2025, ex art.127 ter c.p.c., precisate le conclusioni come da note autorizzate depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, la domanda attorea non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
In punto di diritto, si osserva che incombe a parte attrice provare la fondatezza della domanda proposta ex art. 2697 c.c. Il danneggiato, infatti, secondo costante giurisprudenza, deve provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo.
Premesso quanto sopra, nel caso in oggetto, parte attrice non ha sufficientemente provato la dinamica del sinistro, né la responsabilità del conducente dell'autoveicolo investitore non assolvendo così all'onere probatorio sulla stessa incombente. La dinamica, peraltro non sufficientemente circostanziata pagina 3 di 8 nell'atto introduttivo, non ha trovato conferma negli elementi probatori emersi dall'istruttoria espletata e, a fronte delle contestazioni sollevate dalla convenuta compagnia assicurativa, l'impianto probatorio offerto dall'attore appare carente, debole e contraddittorio.
Seppur appare provato che il sia stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Pt_1
Cannizzaro di Catania ed abbia riportato le lesioni refertate, tuttavia, non risulta provata la dinamica riferita dall'attore né il reale coinvolgimento dell'autoveicolo di proprietà e condotto da nel sinistro de quo. Controparte_3 Controparte_3
Invero, l'unica teste escussa, sig.ra moglie del proprietario- Parte_2 conducente dell'autovettura in oggetto, all'udienza 22.11.2022 con l'assistenza dell'interprete, dichiarava: “Io ero a bordo dell'autovettura guidata da mio marito e oltre a lui c'era anche mio figlio.
Io ho sentito solo il rumore di un urto e poi ho alzato lo sguardo è ho visto mio marito scendere dall'auto e poi ho visto un signore per terra e anche la bici per terra. Ho visto questa persona vicino
l'auto ove ero trasportata a terra dal lato guida parte anteriore. Mio marito ha accompagnato l'attore all'Ospedale Cannizzaro” precisando a tal proposito “Ricordo che il si è rialzato ha portato Pt_1 la bici a casa sua e poi mio marito lo ha accompagnato all'ospedale”. La circostanza, poi, che la teste abbia confermato le dichiarazioni rese in data 09.05.2018, (cfr. allegato n.11 atto di citazione) riconoscendo la firma apposta, ancor più in considerazione del fatto che la stessa non parla la lingua italiana, né la comprende, desta qualche sospetto circa la spontaneità di una simile dichiarazione e l'effettiva capacità della teste di comprendere il contenuto e il significato del documento firmato, soprattutto, se si considera che in sede di escussione la stessa ha dichiarato di non aver assistito all'incidente e non è stata in grado di riferire alcunché sulla dinamica del sinistro di fatto contraddicendo il contenuto delle precedenti dichiarazioni.
Quanto all'interrogatorio formale deferito al convenuto contumace Controparte_3
, non comparso all'udienza del 14.09.2021, nonostante la regolarità della
[...] notifica dell'ordinanza di ammissione e del decreto di fissazione udienza del 23.06.2021, è appena il caso di rilevare che la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. Civ., n.3258/2007). Peraltro, è noto che con riguardo alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, “la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad pagina 4 di 8 altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette” (cfr., Cass. Civ.,
n.22753/2004). Nella specie, quindi, la mancata comparizione del convenuto contumace all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale non consente di ritenere come provati i fatti dedotti da parte attrice in assenza di ulteriori elementi probatori per come sopra evidenziato. A ciò si aggiunga che il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte ( compresa la data ) ha, nei confronti degli stessi valore di confessione stragiudiziale resa alla parte e, a norma dell'art. 2735 cod. civ., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario;
mentre, nei confronti dell'assicuratore è solo liberamente apprezzabile dal giudice, che può su di esso fondare, dandone adeguata motivazione, il proprio convincimento (Cass. Civ., n.16223/2005).
A ciò si aggiunga che nella determinazione ed accertamento del fatto storico di un sinistro stradale, il risultato di una prova, per costante giurisprudenza, deve essere messo a confronto con i risultati di altre prove e, qualora vi sia una contraddizione, questa deve essere risolta. In tal senso le contraddizioni rilevate non solo non hanno trovato riscontro in altre prove testimoniali, rimanendo quindi irrisolte, ma non hanno trovato riscontro alcuno in altro materiale probatorio offerto dall'attore a supporto del fatto storico narrato. Nessun accertamento è stato fatto su eventuali danni al mezzo coinvolto, con ciò precludendo qualsiasi riscontro probatorio;
senza considerare che appare alquanto incerto il punto preciso ove si è verificato il sinistro, la dinamica dello stesso ed il punto d'impatto. Non è stata prodotta in giudizio alcuna riproduzione fotografica o altro materiale probatorio ritraente l'autovettura del convenuto e la bicicletta dell'attore al momento del sinistro ed il punto di impatto o altre riproduzioni fotografiche ritraenti il luogo del sinistro nel momento del verificarsi dello stesso, materiale probatorio che avrebbe potuto offrire dei riscontri positivi in tal senso (si veda al riguardo, da ultimo Cass civ., sez. III, 5 ottobre 2022, n. 28924 la quale ha sottolineato la importanza delle riproduzioni fotografiche per la ricostruzione della dinamica del sinistro). Invero, le uniche foto, depositate in giudizio dalla convenuta Assicurazione - peraltro non chiaramente visibili, trattandosi di fotocopie in bianco e nero e non di originali a colori - mostrano l'autovettura con lo specchietto sinistro parzialmente danneggiato, oltre che dei graffi sullo sportello anteriore e posteriore che appaiono incompatibile con la dinamica del sinistro sostenuta dall'attore, in quanto l'apertura improvvisa dello sportello anteriore escluderebbe i danni allo specchietto, mentre se si volesse ammettere in via alternativa che l'apertura dello sportello fosse avvenuta quando la bici era già oltre lo sportello, non si giustificherebbero i graffi nella parte laterale posteriore dell'autovettura. pagina 5 di 8 E' appena il caso di rilevare che l'esame dei documenti esibiti e delle dichiarazioni di parte attrice e della testimone, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità del teste, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Cass. Civ., n.16056/2016). Secondo ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, cui questo giudice aderisce pienamente,
'in tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità' (Cass. civ., sez. III, 29 settembre
2021 n.26304).
Nel caso di specie, la dinamica del sinistro non trova riscontri univoci, precisi e concordanti, né trova conforto nelle dichiarazioni testimoniali rese in udienza, ove la teste si limitava a riferire di aver sentito il rumore di un urto, compatibile con l'urto tra la bici e lo specchietto dell'autovettura in sosta, senza confermare di aver visto il conducente aprire lo sportello, se non dopo aver sentito l'urto per soccorrere l'attore. Inoltre, data anche la gravità delle lesioni lamentate, appare anomalo che nessuno abbia richiesto l'intervento della Forza Pubblica, nè che sia stata effettuata alcuna chiamata al Pronto
Soccorso al fine di fare intervenire immediatamente un'ambulanza sui luoghi. Anzi, emerge che l'attore, prima di essere accompagnato al Cannizzaro, abbia riportato a casa la sua bicicletta. A ciò si aggiunga che non sono stati forniti nominativi di ulteriori testimoni presenti al momento del sinistro.
Anche la CTU non è stata dirimente in tal senso: sebbene il mandato prevedesse di “b) accertare se le lesioni refertate e/o successivamente certificate alla parte attrice siano in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con l'incidente per cui è causa”, tuttavia il professionista incaricato non ha indicato come compatibili le lesioni con la dinamica riferita dall'attore, dichiarando semplicemente, in corrispondenza del quesito, che “A seguito dell'evento parte attrice ha riportato la frattura di L1 successivamente trattata con vertebroplastica”, quindi non ha aggiunto elementi utili limitandosi semplicemente ad una valutazione del periodo di inabilità temporanea (“Le lesioni hanno pagina 6 di 8 determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 10 (dieci), un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 40 (quaranta), un periodo di inabilità temporanea parziale al
50% di giorni 40 (quaranta), un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30
(trenta)”) e del danno biologico (“A seguito dell'evento occorso sono residuati postumi permanenti – quale danno biologico-, consistenti in: “Esiti di frattura della prima vertebra lombare, sottoposta successivamente a vertebroplastica”, valutabili nella misura del 10%”), di fatto confermando quanto già indicato dal perito nominato dalla compagnia assicurativa rispetto alle conclusioni della ctp di parte attrice (15%). In ogni caso, la valutazione in termini di compatibilità medico-legale con il sinistro costituisce, come tutti gli elementi provenienti da valutazioni di tipo tecnico, strumento di lettura dei dati probatori emersi nel processo e, pertanto, non può ritenersi provato un fatto sulla base di una valutazione di compatibilità che, al più, avrebbe costituito elemento di conferma e definitiva chiusura in ipotesi di elementi comprovanti la storicità del sinistro.
Nella specie, le insanabili divergenze in merito alla dinamica del sinistro emerse alla luce delle contrastanti dichiarazioni rese dalla testimone escussa, nonchè tenuto conto degli altri elementi probatori raccolti nel giudizio, sommati alla carenza di altri importanti riscontri probatori, precludono una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova sottesa alla domanda attorea, non avendo il assolto all'onere sullo stesso incombente ex art. 2043 c.c. In proposito è appena il caso di Pt_1 evidenziare che anche le dichiarazioni spontanee rese rispettivamente in data 16.06.2017 e 19.06.2017 dal sig. sono risultate contraddittorie. Ed infatti, mentre nella Controparte_3 prima dichiarazione escludeva ogni responsabilità a suo carico (“Ho parcheggiato correttamente sulle strisce blu accanto al bar sulla destra della strada, sia io che mia moglie eravamo all'interno del veicolo quando a un certo punto sentivo un rumore, mi accorgevo che un ciclista aveva sbattuto sullo specchietto sinistro e cadeva a terra, premetto che né io né mia moglie abbiamo aperto lo sportello della macchina prima o durante l'urto... Subito dopo l'urto sono sceso dalla macchina per controllare, mi accorgevo che lo specchietto era rotto, nel frattempo il ciclista si è alzato, andava a posare la sua bici in una abitazione lì vicina, io lo seguivo e lo accompagnavo con la mia macchina all'ospedale
Cannizzaro… Ribadisco che il ciclista ha colpito la mia macchina in sosta. Volevo aggiungere che il ciclista non aveva ferite e ha insistito per andare all'ospedale”), nella seconda dichiarava di aver aperto lo sportello della propria auto assumendosi la responsabilità del sinistro. Orbene, se la prima versione, secondo cui l'attore ha urtato contro lo specchietto laterale sinistro della vettura, trova conferma nella circostanza che tale specchietto risulta danneggiato, come si evince dalle fotografie dell'auto, nessuna conferma invece può trarsi dalla seconda dichiarazione in quanto la dinamica riferita non è compatibile con i danni subiti dall'autovettura, per come sopra evidenziato. pagina 7 di 8 Ne deriva, pertanto, che la domanda deve essere rigettata in quanto non provata, non essendo emersi elementi univoci, precisi e concordanti che supportino in maniera sufficientemente certa la tesi attorea circa l'avvenuta verificazione del sinistro e la colpa e imprudenza del conducente dell'autovettura in oggetto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal quinto scaglione della tabella n. 2, allegata al DM n. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, e ridotti in ragione del 50% avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale espletata.
Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel presente giudizio, e quelle per l'interprete sono poste, in via definitiva, a carico della parte soccombente, quindi a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia di CP_2
e , ogni diversa domanda ed
[...] Controparte_3 eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande avanzate da con atto di citazione notificato il Parte_1
23.05.2019;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del leg. rappr. pro-tempore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi
[...]
€ 7.051,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%), come per legge;
- pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio e per l'interprete definitivamente a carico dell'attore, nella misura già liquidata con separati decreti.
Così deciso in Catania dalla V Sezione Civile del Tribunale in data 08.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dal G.O.P. Dott.ssa Giuliana Gianna.
pagina 8 di 8