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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 123 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. Sergio Gabrielli per C.F._2 procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellanti -
CONTRO
con socio unico (c.f. ) e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria (c.f. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 22 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Davide Sarti per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellata–
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 470 del Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata l'11.07.2022.
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
«In totale riforma della sentenza impugnata, contrariis rejectis, voglia, per tutti i suesposti motivi, accogliere quindi le seguenti conclusioni: I)- In via preliminare ed in rito: voglia accertare e dichiarare la nullità della procura speciale conferita dal con atto dell'1.9.2019 al dr. Parte_3 che ha poi conferito la procura alla lite al difensore dell'attrice, Controparte_3 teri di rappresentanza legale e sostanziale di Parte_3 in capo al direttore generale, e perché il procuratore dr. al
[...] Controparte_3
e il direttore generale non aveva conferito la rappr e sostanziale di era anche esso privo del potere di Parte_3 rappresentanza anca ed era privo di legittimatio ad processum, e perché non poteva essere conferita al procuratore la legittimazione processuale separata dalla titolarità di poteri rappresentativi in campo sostanziale. Voglia altresì accertare e dichiarare che il potere di rappresentanza di era stato conferito esclusivamente al , con la CP_1 Parte_3 conseguenza che il direttore generale di era privo del Parte_3 potere di disporre ed a sua volta di conferire tale potere di rappresentanza legale e sostanziale di ad un subprocuratore. CP_1
II)- In via principale: voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di perché il credito nei confronti del fideiussore CP_1 Parte_2
e nei confronti della mutuataria CA Immobiliare Srl non è stato
[...] all'appellata, la quale pertanto non ha titolo per esercitare in futuro alcuna azione esecutiva sul patrimonio del fideiussore né della debitrice principale, ed in ogni caso voglia accertare l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della domanda attorea per difetto di interesse ad agire anche per l'impossibilità di sottoporre ad azione esecutiva i diritti immobiliari oggetto della domanda di revocatoria e per inopponibilità della domanda alla convenuta
ed ai suoi danti causa. Parte_1
III)- In via ulteriormente principale: voglia accertare e dichiarare l'improponibilità e comunque l'infondatezza dell'azione revocatoria per inesistenza di debito della cedente anche per decadenza ex art.1957 Parte_2 cod.civ. del diritto di credito vantato dall'attrice nei confronti della convenuta pagina 2 di 22 fideiussore per mancata proposizione di istanze contro la debitrice principale CA Immobiliare Srl entro sei mei dalla scadenza, anche considerato che la stessa attrice ha affermato che la morosità di tale società mutuataria risaliva al 26.4.2017. IV)- In via subordinata nel merito: voglia accertare e dichiarare che nel comportamento della cessionaria , e per quanto possa Parte_1 occorrere anche del contraente ce , si riscontrano Parte_2 elementi fattuali tali da far escludere ogni loro intenzione di voler diminuire la garanzia patrimoniale sulla quale al tempo delle due cessioni di diritti avrebbe potuto fare affidamento la Banca delle Marche Spa, e nel contempo dichiarare che nei confronti della sig.ra è mancato quell'atteggiamento Parte_1 soggettivo che costituisce uno dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, ovvero è mancata la consapevolezza da parte della cessionaria della esistenza di debiti pregressi della cedente nei confronti della Banca delle Marche Spa. V)- In via ulteriormente subordinata: voglia rigettare la domanda attorea per inesistenza dell'eventus damni a seguito di pagamento di corrispettivo congruo dei diritti ceduti, e per il fatto che al tempo in cui sono stati stipulati i due atti di cessione di diritti il credito di Banca delle Marche era ampiamente garantito da ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà della mutuataria CA Immobiliare Srl, e la banca era debitrice della cedente per Parte_2 obbligazioni emesse dalla banca e non rimborsate iritti immobiliari oggetto dei due contratti impugnati per revocatoria non ha costituito una deminutio pregiudizievole rispetto al patrimonio sul quale avrebbe potuto fare affidamento la banca. In ogni caso chiede che venga ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con relativo ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno e con occorrendo esonero dello stesso da ogni conseguenziale responsabilità. VI)- In via ancor più gradata: in ogni caso in cui venisse ritenuta la legittimazione attiva dell'attrice, voglia accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione e del diritto ai sensi dell'art.2903 cod.civ. con riguardo all'atto di cessione di diritti stipulato in data 4.10.2014 e trascritto il 23.10.2014 a fronte della notifica della citazione intervenuta in data 25.10.2019. VII)- In via istruttoria (…). VIII)- In ogni caso voglia condannare l'appellata alla rifusione di spese e compensi di difesa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che viene dichiarato antistatario».
.
Per l'appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, premesse le declaratorie tutte del caso, richiamati e riproposti gli argomenti e le deduzioni, nonché le domande tutte, anche in via istruttoria, già proposte dall'odierna comparente nel giudizio di primo grado, tanto in via principale quanto in via subordinata:
in via principale: pagina 3 di 22 - rigettare integralmente l'appello proposto dalle GN , Parte_2 nata a [...] il [...] – C.F. e CodiceFiscale_3 Parte_1
nata a [...] –
[...] [...]
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. C.F._4
pubblicata l'11 luglio 2022 dal Tribunale ordinario di Ascoli Piceno – Giudice Dr. Roberto RICCI, in forza della quale è stata accolta da domanda di revocatoria ordinaria svolta da nei confronti delle predette CP_1
e ed in particolare è stata dichiarata Parte_2 Parte_1 nt rice dei seguenti atti: o CP_1
Contratto di cessione di diritti a rogito del Notaio di Persona_1
Alba Adriatica del 4 ottobre 2014 rep. 127791; o C el Notaio di Alba Adriatica del 10 ottobre 2015, rep. Persona_1
12900
- disporre la correzione materiale della sentenza n. 470/2022 emessa e pubblicata l'11 luglio 2022 dal Tribunale ordinario di Ascoli Piceno – Giudice Dr. Roberto RICCI, laddove nella parte dispositiva, ove sono indicati gli immobili, è omessa l'indicazione del relativo Comune di NO (AP) e della via (viale Abruzzi snc), e dunque nei seguenti termini:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede: accoglie la domanda di parte attrice ex art. 2901 cc e, per l'effetto, 1) dichiara l'inefficacia, nei confronti della dell'atto denominato CP_1
Contratto di cessione di diritti a rogito del di Persona_1
Alba Adriatica del 4 ottobre 2014 rep. 127791 / 40234 trascritto in data 23 ottobre 2014 presso l'Agenzia delle Entrate — Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare alla formalità reg. part. n. 5041 e reg. gen. n. 6773, in forza del quale la OR , nata a [...]
RE (TE) il 24 luglio 1962 - C.F. ha venduto alla CodiceFiscale_3
OR , nata ronto (AP) il 15 Parte_1 giugno 1983 - C.F. il diritto di nuda proprietà per 1a CodiceFiscale_4 quota pari ad 1/2 dell'intero dei seguenti immobili siti in Comune di NO (AP), al viale Abruzzi snc, e precisamente: i) appartamento per civile abitazione sito ove sopra, ubicato al piano terra, composto da due soggiorni, cucina, tre locali deposito, tre camere da letto, tre bagni e relativi disimpegni con antistante e contiguo portico, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi Pt_4 comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Distinto e censito n to dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 4, categoria A/ 2, classe 6 - vani 11,5 - rendita catastale euro 742,41 - viale Abruzzi snc, piano terra;
ii) locale ad uso di fondaco, sito ove sopra, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 27 (metri quadrati ventisette), di pertinenza dell'appartamento sopra descritto alla lettera a), a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi Pt_4 comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Distinto e censito to dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 6, categoria C/ 2, classe 2 - mq. 27 - rendita catastale euro 71,12 viale Abruzzi snc, piano terra;
iii) appartamento per civile abitazione, sito ove sopra, ubicato al piano primo, composto da soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni e relativi pagina 4 di 22 disimpegni con balcone a livello su più lati, a confine con viale Abruzzi, proprietà
spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Distinto e censito nel Pt_4
dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 5, categoria A/ 2, classe 6, vani 6,5 - rendita catastale Euro 419,62 - viale Abruzzi snc, piano primo. 2) dichiara l'inefficacia nei confronti della CP_1 dell'atto denominato Contratto di vitalizio a rogito del Notaio Persona_1 di Alba Adriatica del 1 0 ottobre 2015, rep. 129
[...] trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 21 ottobre 2015 alla formalità reg. part. n. 5123 e reg. gen. n. 7133, in forza del quale 1a OR
, nata a [...] il [...] - C.F. Parte_2 [...]
ha trasferito in capo alla OR nata a [...]F._3 Parte_1
del Tronto (AP) il 15 giugno 1983 il CodiceFiscale_4 diritto di usufrutto pari ad 1/2 dell'intero sui seguenti immobili siti in Comune di NO (AP), al viale Abruzzi snc, e precisamente: i) appartamento per civile abitazione sito ove sopra, ubicato al piano terra, composto da due soggiorni, cucina, tre locali deposito, tre camere da letto, tre bagni e relativi disimpegni con antistante e contiguo portico, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Distinto e Pt_4 censito n o dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 4, categoria A/ 2, classe 6 - vani 11,5 - rendita catastale euro 742,41 - viale Abruzzi snc, piano terra;
ii) locale ad uso di fondaco, sito ove sopra, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 27 (metri quadrati ventisette), di pertinenza dell'appartamento sopra descritto alla lettera a), a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Distinto e Pt_4 censito n o dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 6, categoria C/ 2, classe 2 - mq. 27 - rendita catastale euro 71,12 - viale Abruzzi snc, piano terra;
iii) appartamento per civile abitazione, sito ove sopra, ubicato al piano primo, composto da soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni e relativi disimpegni con balcone a livello su più lati, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Pt_4
Distinto e censito nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 5, categoria A/ 2, classe 6, vani 6,5 - rendita catastale Euro 419,62 - viale Abruzzi snc, piano primo. 3) Condanna le convenute in solido tra loro a rifondere alla parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi euro 10.343,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge. 4) Ordina al competente Direttore dell'Agenzia delle Entrate di annotare la presente sentenza a margine degli atti di cui sopra.” ordinando al Conservatore dei RR. II. presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari, a favore della creditrice e contro le predette Controparte_1 Parte_2
e come in epigrafe;
[...] Parte_1 con vittoria delle spese di lite anche per il presente grado di giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n. 147/2022 [“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, pagina 5 di 22 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'08/10/2022];
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa impugnazione, si insiste affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adìta Voglia senz'altro accogliere le conclusioni così come formulate da CP_1 nel primo grado di giudizio e qui di seguito integralmente riproposte e reiterate, e dunque, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, in fatto e in diritto, come dedotti nelle difese in atti:
in via principale, dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., in accoglimento della spiegata azione revocatoria, la inefficacia nei confronti della creditrice dell'atto denominato Contratto di cessione di diritti a Controparte_1 rogito del di Alba Adriatica del 4 ottobre 2014 Persona_1 rep. 127791/40234 trascritto in data 23 ottobre 2014 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare alla formalità reg. part. n. 5041 e reg. gen. n. 6773, in forza del quale la OR , nata a [...] il [...] – Parte_2
C.F. ha venduto alla OR nata CodiceFiscale_3 Parte_1
a San Benedetto del Tronto (AP) il 15 giugno 1983 – C.F. , CodiceFiscale_4 il diritto di nuda proprietà per la quota pari ad ½ dell'inte i siti in Comune di NO (AP), al viale Abruzzi snc, e precisamente: i) appartamento per civile abitazione sito ove sopra, ubicato al piano terra, composto da due soggiorni, cucina, tre locali deposito, tre camere da letto, tre bagni e relativi disimpegni con antistante e contiguo portico, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa;
Pt_4 distinto e censito asto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 4, categoria A/2, classe 6 - vani 11,5 - rendita catastale euro 742,41 - viale Abruzzi snc, piano terra;
ii) locale ad uso di fondaco, sito ove sopra, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 27 (metri quadrati ventisette), di pertinenza dell'appartamento sopra descritto alla lettera a), a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Pt_4
Distinto e censito asto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 6, categoria C/2, classe 2 - mq. 27 - rendita catastale euro 71,12 - viale Abruzzi snc, piano terra;
iii) appartamento per civile abitazione, sito ove sopra, ubicato al piano primo, composto da soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni e relativi disimpegni con balcone a livello su più lati, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi Pt_4 causa. Distinto e censito nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 5, categoria A/2, classe 6, vani 6,5 - rendita catastale Euro 419,62 - viale Abruzzi snc, piano primo;
ancora in via principale, previo accertamento e dichiarazione della simulazione relativa della assunzione dell'obbligo di mantenimento inserita nell'ambito dell'atto impugnato, dissimulante un mero trasferimento a titolo gratuito del cespite immobiliare ivi descritto, dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., in accoglimento della spiegata azione revocatoria, la inefficacia nei confronti della creditrice dell'atto denominato Contratto di Controparte_1
pagina 6 di 22 vitalizio a rogito del Notaio di Alba Adriatica del 1° Persona_1 ottobre 2015, rep. 129000 racc. 41147, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 21 ottobre 2015 alla formalità reg. part. n. 5123 e reg. gen. n. 7133, in forza del quale la OR , nata a [...] il 24 Parte_2 luglio 1962 – C.F. ha trasferito in capo alla OR CodiceFiscale_3 del Tronto (AP) il 15 giugno 1983 – Parte_1
C.F. il diritto di usufrutto pari ad ½ dell'intero sui CodiceFiscale_4 segu une di NO (AP), al viale Abruzzi snc, e precisamente: i) appartamento per civile abitazione sito ove sopra, ubicato al piano terra, composto da due soggiorni, cucina, tre locali deposito, tre camere da letto, tre bagni e relativi disimpegni con antistante e contiguo portico, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi Pt_4 causa. Distinto e censito nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 4, categoria A/2, classe 6 - vani 11,5 - rendita catastale euro 742,41 - viale Abruzzi snc, piano terra;
ii) locale ad uso di fondaco, sito ove sopra, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 27 (metri quadrati ventisette), di pertinenza dell'appartamento sopra descritto alla lettera a), a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Pt_4
Distinto e censito asto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 6, categoria C/2, classe 2 - mq. 27 - rendita catastale euro 71,12 - viale Abruzzi snc, piano terra;
iii) appartamento per civile abitazione, sito ove sopra, ubicato al piano primo, composto da soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni e relativi disimpegni con balcone a livello su più lati, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi Pt_4 causa. Distinto e censito nel dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 5, categoria A/2, classe 6, vani 6,5 - rendita catastale Euro 419,62 - viale Abruzzi snc, piano primo;
nonché
- ordinare al Conservatore dei RR. II. presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari, a favore della creditrice e contro le parti convenute;
Controparte_1
- con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio in danno delle parti convenute, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 [recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/04/2014, aggiornato in forza del D.M. n. 37 dell'8/03/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/04/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018], oltre agli esborsi per l'atto di citazione, nella misura di € 1.713,00 pari agli importi del contributo unificato e della marca da bollo versati;
in via subordinata, salvo impugnazione, anche nella denegata ipotesi di mancata declaratoria incidentale della simulazione relativa della assunzione dell'obbligo di mantenimento inserita nell'ambito dell'atto denominato Contratto di vitalizio a rogito del Notaio di Alba Adriatica del 1° Persona_1 ottobre 2015, rep. 129000 racc. 41147, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate –
pagina 7 di 22 Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 21 ottobre 2015 alla formalità reg. part. n. 5123 e reg. gen. n. 7133, dichiarare in ogni caso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., in accoglimento della spiegata azione revocatoria:
la inefficacia nei confronti della creditrice dell'atto Controparte_1 denominato Contratto di cessione di diritti a rogito del Notaio Persona_1 di Alba Adriatica del 4 ottobre 2014 rep. 127791/4
[...] data 23 ottobre 2014 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno –Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare alla formalità reg. part. n. 5041 e reg. gen. n. 6773, in forza del quale la OR , Parte_2 nata a [...] il [...] – C.F. CodiceFiscale_3 alla OR nata a [...] il 15 Parte_1 giugno 1983 il diritto di nuda proprietà per la CodiceFiscale_4 quota pari ad ½ dell'intero dei seguenti immobili siti in Comune di NO (AP), al viale Abruzzi snc, e precisamente: i) appartamento per civile abitazione sito ove sopra, ubicato al piano terra, composto da due soggiorni, cucina, tre locali deposito, tre camere da letto, tre bagni e relativi disimpegni con antistante e contiguo portico, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a Pt_4 più lati, salvo altri e/o aventi causa. Distinto e censito nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 4, categoria A/2, classe 6 - vani 11,5 - rendita catastale euro 742,41 - viale Abruzzi snc, piano terra;
ii) locale ad uso di fondaco, sito ove sopra, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 27 (metri quadrati ventisette), di pertinenza dell'appartamento sopra descritto alla lettera a), a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più Pt_4 lati, salvo altri e/o aventi causa. Distinto e censito nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 6, categoria C/2, classe 2 - mq. 27 - rendita catastale euro 71,12 - viale Abruzzi snc, piano terra;
iii) appartamento per civile abitazione, sito ove sopra, ubicato al piano primo, composto da soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni e relativi disimpegni con balcone a livello su più lati, a confine con viale Abruzzi, proprietà
spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Distinto e censito nel Pt_4
dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 5, categoria A/2, classe 6, vani 6,5 - rendita catastale Euro 419,62 - viale Abruzzi snc, piano primo.
la inefficacia nei confronti della creditrice del Contratto di Controparte_1 vitalizio a rogito del Notaio di Alba Adriatica del 1° Persona_1 ottobre 2015, rep. 129000 r l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 21 ottobre 2015 alla formalità reg. part. n. 5123 e reg. gen. n. 7133, in forza del quale la OR , nata a [...] il 24 Parte_2 luglio 1962 – C.F. asferito in capo alla OR CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] – Parte_1
il diritto di usufrutto pari ad ½ dell'intero sui CodiceFiscale_4 seguenti immobili siti in Comune di NO (AP), al viale Abruzzi snc, e precisamente: i) appartamento per civile abitazione sito ove sopra, ubicato al piano terra, composto da due soggiorni, cucina, tre locali deposito, tre camere da
pagina 8 di 22 letto, tre bagni e relativi disimpegni con antistante e contiguo portico, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi Pt_4 causa. Distinto e censito nel dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 4, categoria A/2, classe 6 - vani 11,5 - rendita catastale euro 742,41 - viale Abruzzi snc, piano terra;
ii) locale ad uso di fondaco, sito ove sopra, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 27 (metri quadrati ventisette), di pertinenza dell'appartamento sopra descritto alla lettera a), a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Pt_4
Distinto e censito asto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 6, categoria C/2, classe 2 - mq. 27 - rendita catastale euro 71,12 - viale Abruzzi snc, piano terra;
iii) appartamento per civile abitazione, sito ove sopra, ubicato al piano primo, composto da soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni e relativi disimpegni con balcone a livello su più lati, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi Pt_4 causa. Distinto e censito nel dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 5, categoria A/2, classe 6, vani 6,5 - rendita catastale Euro 419,62 - viale Abruzzi snc, piano primo
e, in ogni caso
- ordinare al Conservatore dei RR. II. presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari, a favore della creditrice e contro le parti convenute;
Controparte_1
- con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio in danno delle parti convenute, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 [recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/04/2014, aggiornato in forza del D.M. n. 37 dell'8/03/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/04/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018], oltre agli esborsi per l'atto di citazione, nella misura di € 1.713,00 pari agli importi del contributo unificato e della marca da bollo versati. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio».
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Ascoli Piceno al fine di sentir dichiarare Controparte_1 inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c. il contratto con cui in data 04.10.2014
[...]
aveva venduto alla propria figlia al prezzo di € Parte_2 Parte_1
26.000,00 e per la quota pari a ½ dell'intero, il diritto di nuda proprietà sulle unità immobiliari site nel comune di NO (AP) e meglio identificate pagina 9 di 22 nell'atto, nonché il contratto di vitalizio con cui in data 01.10.2015 la Parte_2 aveva trasferito alla figlia – quale corrispettivo dell'obbligo da Parte_1 quest'ultima assunto di provvedere al mantenimento e all'assistenza materiale e morale della madre per tutta la durata della sua vita - il diritto di usufrutto pari a
½ dell'intero vantato sulle unità immobiliari sopra indicate.
L'attrice ha premesso di agire, attraverso la mandataria Parte_3 in qualità di cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari originariamente vantati dalla Banca delle Marche s.p.a. ed oggetto dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 04.05.2017, in cui risultano compresi sia il credito derivante dal contratto condizionato di mutuo fondiario stipulato in data 29 gennaio 2007 per la somma pari ad € 2.000.000,00 tra la Banca delle Marche e la
CA Immobiliare s.r.l., garantito da ipoteca volontaria nonché da fideiussione dei soci e , sia il credito derivante dal Parte_5 Parte_2 contratto di mutuo stipulato in data 22 novembre 2007 tra le medesime parti per l'importo originariamente pari ad € 1.500.000,00, garantito da fideiussione specifica rilasciata dalla;
evidenziava altresì che, stante l'anomalo Parte_2 andamento di tutte le linee di credito accordate, con raccomandata in data
21.06.2019 la banca aveva comunicato alla debitrice principale ed ai garanti l'intervenuta risoluzione di entrambi i contratti di mutuo, chiedendo a tutti i soggetti coobbligati l'immediato pagamento della somma complessivamente pari ad € 1.326.697,39 oltre interessi ed accessori, di cui risultava creditrice.
L'attrice ha quindi evidenziato che, in considerazione delle tempistiche con cui erano stati posti in essere il contratto di compravendita ed il successivo contratto di vitalizio, entrambi gli atti erano stati stipulati al solo scopo di sottrarre i beni di più rilevante valore all'adempimento delle obbligazioni assunte, così pregiudicando il soddisfacimento delle ragioni creditorie;
ha infine dedotto la sussistenza del requisito della scientia damni anche in capo alla terza acquirente nonché vitaliziante stante il vincolo di parentela sussistente Parte_1 tra quest'ultima, la disponente e l'amministratore unico della società debitrice
. Parte_5
pagina 10 di 22 Costituendosi dinanzi al primo giudice, ed Parte_2 Parte_1 hanno contestato la fondatezza della domanda attorea, eccependo in particolare la nullità della procura speciale conferita dal direttore generale di
[...]
con conseguente difetto di legittimazione processuale e Parte_3 sostanziale in capo al difensore che ha agito in giudizio per conto dell'attrice; le convenute hanno altresì eccepito che i crediti su cui è stata fondata la domanda attorea non sarebbero stati trasferiti nell'ambito della cessione in blocco dalla
Banca delle Marche a la quale non avrebbe quindi potuto Controparte_4 trasferirli successivamente a , lamentando in ogni caso la mancata CP_1 produzione dell'atto di cessione;
hanno poi eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria, nonché la decadenza ex art. 1957 c.c. del diritto di credito vantato dall'attrice nei confronti della convenuta quale fideiussore;
Parte_2 hanno in ogni caso denunciato l'illegittimità della fideiussione prestata poiché contenente clausole conformi a quelle dello schema predisposto dall'Associazione
Bancaria Italiana, dichiarate illegittime in quanto lesive della concorrenza tra istituti creditizi;
hanno infine contestato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c., evidenziando che all'epoca dei due atti il credito di Banca delle Marche era ampiamente garantito da ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà della società debitrice e contestando qualsiasi intento fraudolento da parte della (all'epoca addirittura creditrice nei confronti Parte_2 dell'istituto di credito in forza delle obbligazioni acquistate e non rimborsate) e soprattutto della figlia, del tutto estranea alla società CA Immobiliare.
Con sentenza emessa in data 11.07.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno ha disatteso tutte le eccezioni sollevate da parte convenuta ed ha accolto la domanda, dichiarando inefficace nei confronti dell'attrice entrambi i contratti oggetto del presente giudizio e condannando le convenute in solido a rifondere le spese di lite in favore della controparte.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello ed Parte_2
lamentando l'erronea valutazione del materiale probatorio Parte_1 quanto alla sussistenza della cessione in favore di degli specifici CP_1 crediti vantati nei confronti di , nonché in ordine al Parte_2
pagina 11 di 22 presupposto oggettivo dell'eventus damni ed al requisito soggettivo in capo alla disponente ed alla terza acquirente/cessionaria; le appellanti hanno altresì riproposto tutte le eccezioni respinte dal primo giudice.
Si è costituita nel presente grado la attraverso la mandataria Controparte_1
per veder rigettato l'appello proposto in quanto del tutto Controparte_2 infondato e per ottenere l'integrale conferma della pronuncia impugnata;
l'appellata ha altresì chiesto la correzione dell'errore materiale della sentenza laddove nella parte dispositiva è stata omessa l'indicazione del Comune e dell'indirizzo ove sono ubicati gli immobili oggetto dei contratti;
ha infine riproposto tutte le difese e domande svolte nel primo grado di giudizio per l'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, insistendo per la declaratoria d'inefficacia di entrambi gli atti dispositivi oggetto di lite.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 05.06.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, Parte_2
e censurano la sentenza nel capo in cui il primo
[...] Parte_1 giudice ha ritenuto che abbia acquistato i crediti di Banca Controparte_1 delle Marche s.p.a. oggetto di lite, lamentando che l'attrice non avrebbe invece fornito prova scritta della cessione di tale credito e del proprio valido acquisto.
L'eccezione riproposta col predetto motivo dev'essere disattesa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessione di crediti "in blocco" ai sensi dell'articolo 58 T.U.B. si perfeziona con la pubblicazione della cessione medesima sulla Gazzetta
Ufficiale, che introduce una presunzione di conoscenza e consente di superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti pagina 12 di 22 così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare (leggasi ad esempio Cass. ordinanza n. 9453 del 23.03.2022); ove tuttavia il debitore ceduto abbia contestato la titolarità attuale del credito, grava sulla parte che si affermi successore a titolo particolare l'onere di provare la propria legittimazione sostanziale (leggasi ad esempio Cass. ordinanza n. 24798 del
05.11.2020).
Nel caso di specie, dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed in particolar modo dagli avvisi pubblicati rispettivamente sulla
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03.03.2012 (doc. 8, fascicolo primo grado
) e n. 52 del 04.05.2017 (doc. 12, fascicolo primo grado ), dal CP_1 CP_1 contratto di cessione del 07.04.2017 (cfr. doc. 24, fascicolo primo grado
) e dall'allegato contenente l'elenco dei rapporti ceduti con il relativo CP_1 codice identificativo (cfr. doc. 26), risultano:
a)l'esistenza di un contratto di cessione di crediti in blocco dalla Banca delle
Marche s.p.a. alla sottoscritto in data 24.02.2012; Controparte_4
b)la chiara ed univoca individuazione dell'oggetto della cessione, riferita ai crediti derivanti da contratti di mutuo, ipotecari e chirografari, concessi in favore di piccole e medie imprese, individuali o collettive, che alla data del
31.01.2012 soddisfacevano vari criteri, tutti pienamente rispettati dal contratto di mutuo per cui è causa anche per quanto riguarda l'appartenenza a una delle specifiche categorie elencate, denominata “FON
ORD numero” ed espressamente richiamata nel piano di ammortamento allegato al contratto definitivo di mutuo fondiario rep. 240120/57585 del 29 agosto 2011, ove si legge che il tipo di finanziamento è “FON ORD 2007”
(all. A a doc. 7, pag. 1, fascicolo primo grado ), nonché il criterio CP_1 riferito ai crediti derivanti da contratti di mutuo “interamente erogati e rispetto ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore erogazione da parte di Banca delle Marche” (doc. 8 cit., pag. 6), tenuto conto che in sede di stipula del citato contratto definitivo la CA Immobiliare aveva rinunciato al residuo importo originariamente accordato dalla banca, la quale dunque non era più tenuta a successive ed ulteriori erogazioni;
pagina 13 di 22 c)le vicende relative alla successione nella titolarità del credito de quo, menzionate nei successivi contratti di modifica delle condizioni del finanziamento in data 28.01.2013 (doc. 9, fascicolo primo gr. Rienza) e in particolar modo in data 20.03.2014 (doc. 10, fascicolo primo gr. , CP_1 pagg. 2 e 3), ove si dà atto che Banca delle Marche, nel frattempo sottoposta ad amministrazione straordinaria, in data 14.03.2014 ha riacquistato dalla società cui erano stati in precedenza Controparte_4 ceduti, tutti i crediti derivanti dai contratti di finanziamento di cui sopra.
E' quindi emerso che con contratto sottoscritto in data 07.04.2017 tra e, tra gli altri, Nuova Banca delle Marche s.p.a. (doc. 24 Controparte_1 cit.) - a sua volta subentrata, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 16.11.2015 n.
180, a Banca delle Marche in amministrazione straordinaria in tutti i rapporti bancari accesi presso quest'ultima e nei relativi crediti -, sono stati ceduti a tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento, CP_1 chirografari ed ipotecari, rispettosi dei criteri di cui all'Allegato A del contratto citato (doc. 24, pagg. 61-63, fascicolo primo grado ) e, in CP_1 particolare, di quelli di cui ai punti “f” e “g”, riguardanti rispettivamente i crediti “i cui relativi debitori siano stati classificati e segnalati alla Data di
Valutazione (31.12.2016) e alla data del 30 giugno 2016 come nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte della Banca Cedente”, nonché i crediti “i cui relativi debitori non risultino alla data del 31 marzo 2017 classificati e segnalati come sofferenza> nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte della Banca
Cedente …”, tra cui rientrano proprio i crediti oggetto di causa, come si desume dalle due lettere di intimazione di pagamento inviate dall'Ufficio
Credits/UTP del Master Servicer della banca, la prima attestante la classificazione del credito della CA Immobiliare s.r.l. quale
“inadempienza probabile” o credito “UTP” (doc. 25 fascicolo di primo grado
) e la seconda del 10.06.2019 contenente il preavviso di CP_1 classificazione e qualificazione del credito nella categoria delle “sofferenze”
(doc. 23 fascicolo primo grado ). CP_1
pagina 14 di 22 Risulta infine soddisfatto anche il criterio di cui al punto “k”, in base al quale rientrano nella cessione de quo i crediti “cui abbia attribuito il CP_5 codice identificativo
LENDING)>, … come risultante da apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione)…”, desumibile nel caso di specie dai numeri identificativi dei contratti di mutuo oggetto di causa (doc. 26, fascicolo primo grado Rienza, individuati alle pagg. 4, 7, 9, 15 e 17), corrispondenti a quelli riportati nel conteggio relativo all'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento (doc. 15, fascicolo primo grado Rienza, pagg. 1, 2, 3 e 4), nonché nella lettera di risoluzione dei suddetti rapporti e diffida di pagamento del 21.06.2019 (doc.
16, fascicolo primo grado Rienza).
E' pertanto comprovato che risulta oggi titolare del credito Controparte_1 oggetto del presente giudizio e dunque abbia piena legittimazione attiva.
2. Con il sesto motivo, che per evidenti ragioni logico-giuridiche dev'essere di seguito esaminato, le appellanti censurano la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto sussistente il potere di rappresentanza sostanziale e processuale in capo al direttore generale del pur non discutendosi del suo rappresentante Parte_3 legale, né di un soggetto cui fosse stata conferita una specifica delega a riguardo, con conseguente nullità della procura speciale conferita al soggetto che poi ha deliberato di agire in giudizio e di rilasciare mandato alle liti al difensore di . CP_1
Anche tale motivo di doglianza dev'essere disatteso.
Dalla documentazione versata in atti da si evince infatti Controparte_1 che è stata conferita procura speciale a “nella Parte_3 persona dei suoi procuratori, dirigenti ed amministratori”, tra cui figura senza margini di dubbio il direttore generale, cui è stato espressamente attribuito il potere tra l'altro di: “(v) nominare, sostituire e revocare i legali incaricati e sottoscrivere accordi con i medesimi, in ogni competente sede, giudiziale procedurale e in ogni stato e grado del giudizio;
… (hh) conferire pagina 15 di 22 procure o deleghe relativamente a singoli atti e/o categorie di atti sopra indicati a dirigenti e dipendenti del Procuratore, nonché a terzi discrezionalmente individuati, attribuendo ad essi tutte le facoltà ed i poteri che si renderanno di volta in volta opportuni, con espressa facoltà di subdelegare i medesimi poteri a terzi discrezionalmente individuati…” (doc.
1, pagg. 6 e 8, fascicolo primo grado Rienza).
A propria volta il direttore generale di , in forza dei poteri Parte_3 attribuiti con apposito atto notarile e in esecuzione di delibera del C.d.A. della banca, ha conferito a vari soggetti (tra i quali per l'attività di gestione dei crediti è indicato il procuratore che ha dato mandato alle liti al difensore della appellata), il potere di compiere in nome e per conto della società una serie di atti che costituiscono tipica espressione del potere di rappresentanza sostanziale e processuale nella loro più ampia declinazione
(doc. 2, fine pag. 4 ed inizio 5, pag. 6 e ss., in particolare pag. 11 punto 14, fascicolo di primo grado ). CP_1
Alla luce di quanto sopra, risulta provata la piena rappresentanza sostanziale e processuale della banca a mezzo dei propri procuratori.
3. Con il secondo motivo, poi, e Parte_2 censurano la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha Parte_1 omesso di dichiarare l'estinzione ex art. 1957 c.c. della fideiussione per scadenza dell'obbligazione principale, nonché di dichiarare in ogni caso la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui alla predetta norma, contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione, in quanto conforme ad una delle clausole dello schema predisposto dall'Associazione Bancaria
Italiana, dichiarate illegittime.
L'eccezione d'intervenuta liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1957 c.c. dev'essere respinta, essendo stato chiarito che “nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento” - come nel caso di specie (cfr. contratto di fideiussione, doc. 5, artt. 6 e 7, fascicolo primo grado Rienza) -
“l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine pagina 16 di 22 di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.” (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n.26906 del 20.09.2023).
Va parimenti disattesa l'eccezione di nullità della garanzia prestata in quanto contenente clausole riproduttive di quelle previste dal modello ABI del 2002.
Secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite, infatti, “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Sez. Unite, sent. 30.12.2021 n. 41994).
In applicazione del principio di conservazione degli atti negoziali, pertanto, potrà essere dichiarata la nullità dell'intero contratto “a valle” soltanto ove risulti l'essenzialità delle clausole in questione, ovvero sia stato comprovato che, in loro assenza, le parti non avrebbero neppure stipulato il contratto.
Non avendo le appellanti comprovato né ancor prima dedotto alcun elemento in tal senso, le garanzie oggetto di causa restano pienamente valide ed efficaci, seppure eventualmente depurate dalle sole clausole nulle, tra le quali non rientra comunque quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. per le ragioni sopra illustrate.
4. Con il terzo motivo di doglianza le appellanti censurano poi la pronuncia nel capo in cui il primo giudice non ha ritenuto prescritta ai sensi dell'art. 2903 c.c. l'azione revocatoria promossa da
. CP_1
Anche tale motivo dev'essere respinto.
E' stato infatti chiarito che la “disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata (attraverso il coordinamento con la pagina 17 di 22 disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all'art. 2935 c.c.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (leggasi Cass. Sez. III, sentenza n. 11758 del
15.05.2018).
Nel caso di specie, trattandosi di atti dispositivi di diritti su beni immobili, la prescrizione dell'azione revocatoria decorre dal giorno in cui ne è stata data pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari e gli atti sono divenuti quindi opponibili ai terzi, ovvero dal 23.10.2014 quanto al contratto di cessione di diritti e dal 21.10.2015 quanto al contratto di vitalizio: essendo stato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio consegnato per la notifica in data 22.10.2019 (dovendosi fare riferimento ai principi desumibili da Cass. S.U., sentenza n. 24822 del 09.12.2015), risulta pienamente rispettato il termine di prescrizione di cui all'art. 2903
c.c. con riferimento ad entrambi i suddetti atti.
5. Con il quarto motivo, la sentenza viene censurata nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto sussistente il requisito della scientia fraudis: le appellanti lamentano che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente le circostanze del caso concreto, ad esempio il fatto che l'alienante era creditrice di Banca delle Marche, resasi Parte_2 inadempiente all'obbligo di rimborsare i titoli obbligazionari dalla stessa acquistati, e che la società mutuataria CA Immobiliare non era all'epoca morosa ed aveva concesso alla banca garanzia ipotecaria su beni di valore nettamente superiore all'importo erogato.
L'appello dev'essere disatteso anche sotto tale profilo.
L'accoglimento dell'azione revocatoria non richiede infatti la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo del compimento di un atto che renda più incerto e difficile il soddisfacimento del creditore;
incombe inoltre sul convenuto, il quale eccepisca la carenza dell'eventus damni, l'onere di provare l'insussistenza del rischio e pagina 18 di 22 concretamente dimostrare che, nonostante l'atto oggetto di revocatoria, il patrimonio residuo ha valore e caratteristiche tali da assicurare il soddisfacimento delle ragioni creditorie senza difficoltà (cfr. Cass. Sez. 6, ordinanza n. 16221 del 18.06.2019).
È pertanto sufficiente una variazione peggiorativa sotto il profilo quantitativo o anche solo qualitativo della garanzia patrimoniale offerta dal debitore.
Nel caso di specie, le appellanti non hanno offerto alcun elemento valutabile in tal senso, essendo anzi documentalmente comprovato che attraverso gli atti oggetto di causa si è privata della rispettiva quota Parte_2 di proprietà su cespiti immobiliari di rilevante valore, diminuendo sensibilmente la propria garanzia patrimoniale sotto il profilo quantitativo e qualitativo e non restando proprietaria di altri immobili utilmente aggredibili.
I beni in questione, peraltro, all'epoca degli atti dispositivi risultavano immuni da ipoteca o da altre garanzie reali ed avrebbero potuto essere utilmente aggredibili, consentendo all'odierna appellata di soddisfare la propria pretesa in modo più agevole.
Emerge dunque ictu oculi la piena consapevolezza in capo alla disponente di recare attraverso gli atti de quo un evidente pregiudizio alle ragioni creditorie, anche tenuto conto della sua qualità di garante e socia della debitrice principale (nonché moglie dell'amministratore unico
[...]
, che la rendeva pienamente consapevole dell'esposizione Parte_5 debitoria complessiva: la stipulazione dei due atti oggetto di revocatoria è del resto avvenuta nelle more delle rinegoziazioni dei contratti di mutuo, delle varie richieste di sospensione del rimborso in linea capitale e dei relativi inadempimenti.
Restano da ultimo irrilevanti le deduzioni svolte in merito alla possibilità per la banca di soddisfare il proprio credito avvalendosi della garanzia ipotecaria sui beni immobili (in particolar modo terreni) di proprietà della Immobiliare
CA s.r.l., dovendosi tener conto nella presente sede della sola pagina 19 di 22 posizione del fideiussore né rileva ai fini Parte_2 dell'esclusione della scientia damni l'eventuale credito vantato dalla
[...]
nei confronti dell'Istituto bancario per i titoli obbligazionari acquistati Pt_2
e non rimborsati, non potendo tale circostanza, alla luce di tutti gli altri elementi emersi di segno contrario, costituire prova della mancata consapevolezza in capo alla disponente di recare attraverso i contratti de quo un evidente pregiudizio alle ragioni della banca.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per legata da Parte_1 stretti rapporti di parentela ad entrambi i fideiussori in quanto loro figlia.
6. Con il quinto motivo, infine, la sentenza viene censurata nel capo in cui il primo giudice ha omesso di valutare la congruità dell'obbligazione di assistenza assunta da rispetto al Parte_1 valore del diritto reale acquisito attraverso il contratto di vitalizio oneroso: ad avviso delle appellanti, in particolare, la stipula di tale negozio non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, tenuto conto che i diritti ceduti avrebbero valore inferiore rispetto all'obbligazione assunta dalla figlia.
L'impugnazione dev'essere disattesa anche sotto tale profilo.
E' stato a riguardo chiarito, nel caso diverso ma comunque significativo in cui sia stato posto un vincolo sui beni al fine di soddisfare interessi meritevoli di tutela come nell'atto di destinazione ex art. 2654 ter c.c., che
“tra i presupposti dell'azione revocatoria, indicati nell'art. 2901 c.c., non rientra la comparazione tra le esigenze dei beneficiari dell'atto revocando e quelle dei creditori da esso pregiudicati, dovendosi valutare esclusivamente l'oggettiva idoneità dell'atto stesso a rendere più difficile la soddisfazione delle ragioni dei creditori” (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n.3697 del
13.02.2020).
Le medesime considerazioni debbono essere ribadite nel caso di specie, in cui non è stato evidenziato alcun particolare interesse tale da giustificare la stipula dei contratti oggetto di causa, emergendo ancora una volta l'esclusivo intento di pregiudicare le ragioni creditorie attraverso il pagina 20 di 22 trasferimento della piena proprietà dei cespiti immobiliari dalla debitrice
[...]
alla figlia. Pt_2
7. Va da ultimo accolta l'istanza di correzione della sentenza impugnata proposta da , dovendosi rettificare gli errori CP_1 materiali contenuti nel dispositivo (evidentemente frutto di una svista) nei termini indicati dall'appellata.
8. L'integrale soccombenza delle appellanti ne impone da ultimo la condanna a rifondere in favore della controparte anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002 per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
e avverso la sentenza n. 470/2022 del
[...] Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, nei confronti di e per essa quale Controparte_1 mandataria cosí dispone: Controparte_2
RIGETTA l'appello.
RETTIFICA la pronuncia impugnata nel senso che laddove sono descritti gli immobili oggetto della domanda di revocatoria deve essere inserita l'indicazione dell'indirizzo completo di ubicazione degli stessi, ovverosia la seguente dicitura: “siti nel Comune di NO (AP), al Viale Abruzzi snc”.
CONFERMA nel resto la sentenza gravata.
pagina 21 di 22 CONDANNA e in via solidale tra Parte_2 Parte_1 loro, a rifondere le spese processuali anticipate da che Controparte_1 liquida in complessivi € 12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis
e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte delle appellanti, in via solidale tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 123 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. Sergio Gabrielli per C.F._2 procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellanti -
CONTRO
con socio unico (c.f. ) e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria (c.f. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 22 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Davide Sarti per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellata–
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 470 del Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata l'11.07.2022.
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
«In totale riforma della sentenza impugnata, contrariis rejectis, voglia, per tutti i suesposti motivi, accogliere quindi le seguenti conclusioni: I)- In via preliminare ed in rito: voglia accertare e dichiarare la nullità della procura speciale conferita dal con atto dell'1.9.2019 al dr. Parte_3 che ha poi conferito la procura alla lite al difensore dell'attrice, Controparte_3 teri di rappresentanza legale e sostanziale di Parte_3 in capo al direttore generale, e perché il procuratore dr. al
[...] Controparte_3
e il direttore generale non aveva conferito la rappr e sostanziale di era anche esso privo del potere di Parte_3 rappresentanza anca ed era privo di legittimatio ad processum, e perché non poteva essere conferita al procuratore la legittimazione processuale separata dalla titolarità di poteri rappresentativi in campo sostanziale. Voglia altresì accertare e dichiarare che il potere di rappresentanza di era stato conferito esclusivamente al , con la CP_1 Parte_3 conseguenza che il direttore generale di era privo del Parte_3 potere di disporre ed a sua volta di conferire tale potere di rappresentanza legale e sostanziale di ad un subprocuratore. CP_1
II)- In via principale: voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di perché il credito nei confronti del fideiussore CP_1 Parte_2
e nei confronti della mutuataria CA Immobiliare Srl non è stato
[...] all'appellata, la quale pertanto non ha titolo per esercitare in futuro alcuna azione esecutiva sul patrimonio del fideiussore né della debitrice principale, ed in ogni caso voglia accertare l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della domanda attorea per difetto di interesse ad agire anche per l'impossibilità di sottoporre ad azione esecutiva i diritti immobiliari oggetto della domanda di revocatoria e per inopponibilità della domanda alla convenuta
ed ai suoi danti causa. Parte_1
III)- In via ulteriormente principale: voglia accertare e dichiarare l'improponibilità e comunque l'infondatezza dell'azione revocatoria per inesistenza di debito della cedente anche per decadenza ex art.1957 Parte_2 cod.civ. del diritto di credito vantato dall'attrice nei confronti della convenuta pagina 2 di 22 fideiussore per mancata proposizione di istanze contro la debitrice principale CA Immobiliare Srl entro sei mei dalla scadenza, anche considerato che la stessa attrice ha affermato che la morosità di tale società mutuataria risaliva al 26.4.2017. IV)- In via subordinata nel merito: voglia accertare e dichiarare che nel comportamento della cessionaria , e per quanto possa Parte_1 occorrere anche del contraente ce , si riscontrano Parte_2 elementi fattuali tali da far escludere ogni loro intenzione di voler diminuire la garanzia patrimoniale sulla quale al tempo delle due cessioni di diritti avrebbe potuto fare affidamento la Banca delle Marche Spa, e nel contempo dichiarare che nei confronti della sig.ra è mancato quell'atteggiamento Parte_1 soggettivo che costituisce uno dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, ovvero è mancata la consapevolezza da parte della cessionaria della esistenza di debiti pregressi della cedente nei confronti della Banca delle Marche Spa. V)- In via ulteriormente subordinata: voglia rigettare la domanda attorea per inesistenza dell'eventus damni a seguito di pagamento di corrispettivo congruo dei diritti ceduti, e per il fatto che al tempo in cui sono stati stipulati i due atti di cessione di diritti il credito di Banca delle Marche era ampiamente garantito da ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà della mutuataria CA Immobiliare Srl, e la banca era debitrice della cedente per Parte_2 obbligazioni emesse dalla banca e non rimborsate iritti immobiliari oggetto dei due contratti impugnati per revocatoria non ha costituito una deminutio pregiudizievole rispetto al patrimonio sul quale avrebbe potuto fare affidamento la banca. In ogni caso chiede che venga ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con relativo ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno e con occorrendo esonero dello stesso da ogni conseguenziale responsabilità. VI)- In via ancor più gradata: in ogni caso in cui venisse ritenuta la legittimazione attiva dell'attrice, voglia accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione e del diritto ai sensi dell'art.2903 cod.civ. con riguardo all'atto di cessione di diritti stipulato in data 4.10.2014 e trascritto il 23.10.2014 a fronte della notifica della citazione intervenuta in data 25.10.2019. VII)- In via istruttoria (…). VIII)- In ogni caso voglia condannare l'appellata alla rifusione di spese e compensi di difesa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che viene dichiarato antistatario».
.
Per l'appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, premesse le declaratorie tutte del caso, richiamati e riproposti gli argomenti e le deduzioni, nonché le domande tutte, anche in via istruttoria, già proposte dall'odierna comparente nel giudizio di primo grado, tanto in via principale quanto in via subordinata:
in via principale: pagina 3 di 22 - rigettare integralmente l'appello proposto dalle GN , Parte_2 nata a [...] il [...] – C.F. e CodiceFiscale_3 Parte_1
nata a [...] –
[...] [...]
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. C.F._4
pubblicata l'11 luglio 2022 dal Tribunale ordinario di Ascoli Piceno – Giudice Dr. Roberto RICCI, in forza della quale è stata accolta da domanda di revocatoria ordinaria svolta da nei confronti delle predette CP_1
e ed in particolare è stata dichiarata Parte_2 Parte_1 nt rice dei seguenti atti: o CP_1
Contratto di cessione di diritti a rogito del Notaio di Persona_1
Alba Adriatica del 4 ottobre 2014 rep. 127791; o C el Notaio di Alba Adriatica del 10 ottobre 2015, rep. Persona_1
12900
- disporre la correzione materiale della sentenza n. 470/2022 emessa e pubblicata l'11 luglio 2022 dal Tribunale ordinario di Ascoli Piceno – Giudice Dr. Roberto RICCI, laddove nella parte dispositiva, ove sono indicati gli immobili, è omessa l'indicazione del relativo Comune di NO (AP) e della via (viale Abruzzi snc), e dunque nei seguenti termini:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede: accoglie la domanda di parte attrice ex art. 2901 cc e, per l'effetto, 1) dichiara l'inefficacia, nei confronti della dell'atto denominato CP_1
Contratto di cessione di diritti a rogito del di Persona_1
Alba Adriatica del 4 ottobre 2014 rep. 127791 / 40234 trascritto in data 23 ottobre 2014 presso l'Agenzia delle Entrate — Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare alla formalità reg. part. n. 5041 e reg. gen. n. 6773, in forza del quale la OR , nata a [...]
RE (TE) il 24 luglio 1962 - C.F. ha venduto alla CodiceFiscale_3
OR , nata ronto (AP) il 15 Parte_1 giugno 1983 - C.F. il diritto di nuda proprietà per 1a CodiceFiscale_4 quota pari ad 1/2 dell'intero dei seguenti immobili siti in Comune di NO (AP), al viale Abruzzi snc, e precisamente: i) appartamento per civile abitazione sito ove sopra, ubicato al piano terra, composto da due soggiorni, cucina, tre locali deposito, tre camere da letto, tre bagni e relativi disimpegni con antistante e contiguo portico, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi Pt_4 comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Distinto e censito n to dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 4, categoria A/ 2, classe 6 - vani 11,5 - rendita catastale euro 742,41 - viale Abruzzi snc, piano terra;
ii) locale ad uso di fondaco, sito ove sopra, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 27 (metri quadrati ventisette), di pertinenza dell'appartamento sopra descritto alla lettera a), a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi Pt_4 comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Distinto e censito to dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 6, categoria C/ 2, classe 2 - mq. 27 - rendita catastale euro 71,12 viale Abruzzi snc, piano terra;
iii) appartamento per civile abitazione, sito ove sopra, ubicato al piano primo, composto da soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni e relativi pagina 4 di 22 disimpegni con balcone a livello su più lati, a confine con viale Abruzzi, proprietà
spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Distinto e censito nel Pt_4
dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 5, categoria A/ 2, classe 6, vani 6,5 - rendita catastale Euro 419,62 - viale Abruzzi snc, piano primo. 2) dichiara l'inefficacia nei confronti della CP_1 dell'atto denominato Contratto di vitalizio a rogito del Notaio Persona_1 di Alba Adriatica del 1 0 ottobre 2015, rep. 129
[...] trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 21 ottobre 2015 alla formalità reg. part. n. 5123 e reg. gen. n. 7133, in forza del quale 1a OR
, nata a [...] il [...] - C.F. Parte_2 [...]
ha trasferito in capo alla OR nata a [...]F._3 Parte_1
del Tronto (AP) il 15 giugno 1983 il CodiceFiscale_4 diritto di usufrutto pari ad 1/2 dell'intero sui seguenti immobili siti in Comune di NO (AP), al viale Abruzzi snc, e precisamente: i) appartamento per civile abitazione sito ove sopra, ubicato al piano terra, composto da due soggiorni, cucina, tre locali deposito, tre camere da letto, tre bagni e relativi disimpegni con antistante e contiguo portico, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Distinto e Pt_4 censito n o dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 4, categoria A/ 2, classe 6 - vani 11,5 - rendita catastale euro 742,41 - viale Abruzzi snc, piano terra;
ii) locale ad uso di fondaco, sito ove sopra, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 27 (metri quadrati ventisette), di pertinenza dell'appartamento sopra descritto alla lettera a), a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Distinto e Pt_4 censito n o dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 6, categoria C/ 2, classe 2 - mq. 27 - rendita catastale euro 71,12 - viale Abruzzi snc, piano terra;
iii) appartamento per civile abitazione, sito ove sopra, ubicato al piano primo, composto da soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni e relativi disimpegni con balcone a livello su più lati, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Pt_4
Distinto e censito nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 5, categoria A/ 2, classe 6, vani 6,5 - rendita catastale Euro 419,62 - viale Abruzzi snc, piano primo. 3) Condanna le convenute in solido tra loro a rifondere alla parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi euro 10.343,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge. 4) Ordina al competente Direttore dell'Agenzia delle Entrate di annotare la presente sentenza a margine degli atti di cui sopra.” ordinando al Conservatore dei RR. II. presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari, a favore della creditrice e contro le predette Controparte_1 Parte_2
e come in epigrafe;
[...] Parte_1 con vittoria delle spese di lite anche per il presente grado di giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n. 147/2022 [“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, pagina 5 di 22 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'08/10/2022];
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa impugnazione, si insiste affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adìta Voglia senz'altro accogliere le conclusioni così come formulate da CP_1 nel primo grado di giudizio e qui di seguito integralmente riproposte e reiterate, e dunque, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, in fatto e in diritto, come dedotti nelle difese in atti:
in via principale, dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., in accoglimento della spiegata azione revocatoria, la inefficacia nei confronti della creditrice dell'atto denominato Contratto di cessione di diritti a Controparte_1 rogito del di Alba Adriatica del 4 ottobre 2014 Persona_1 rep. 127791/40234 trascritto in data 23 ottobre 2014 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare alla formalità reg. part. n. 5041 e reg. gen. n. 6773, in forza del quale la OR , nata a [...] il [...] – Parte_2
C.F. ha venduto alla OR nata CodiceFiscale_3 Parte_1
a San Benedetto del Tronto (AP) il 15 giugno 1983 – C.F. , CodiceFiscale_4 il diritto di nuda proprietà per la quota pari ad ½ dell'inte i siti in Comune di NO (AP), al viale Abruzzi snc, e precisamente: i) appartamento per civile abitazione sito ove sopra, ubicato al piano terra, composto da due soggiorni, cucina, tre locali deposito, tre camere da letto, tre bagni e relativi disimpegni con antistante e contiguo portico, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa;
Pt_4 distinto e censito asto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 4, categoria A/2, classe 6 - vani 11,5 - rendita catastale euro 742,41 - viale Abruzzi snc, piano terra;
ii) locale ad uso di fondaco, sito ove sopra, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 27 (metri quadrati ventisette), di pertinenza dell'appartamento sopra descritto alla lettera a), a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Pt_4
Distinto e censito asto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 6, categoria C/2, classe 2 - mq. 27 - rendita catastale euro 71,12 - viale Abruzzi snc, piano terra;
iii) appartamento per civile abitazione, sito ove sopra, ubicato al piano primo, composto da soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni e relativi disimpegni con balcone a livello su più lati, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi Pt_4 causa. Distinto e censito nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 5, categoria A/2, classe 6, vani 6,5 - rendita catastale Euro 419,62 - viale Abruzzi snc, piano primo;
ancora in via principale, previo accertamento e dichiarazione della simulazione relativa della assunzione dell'obbligo di mantenimento inserita nell'ambito dell'atto impugnato, dissimulante un mero trasferimento a titolo gratuito del cespite immobiliare ivi descritto, dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., in accoglimento della spiegata azione revocatoria, la inefficacia nei confronti della creditrice dell'atto denominato Contratto di Controparte_1
pagina 6 di 22 vitalizio a rogito del Notaio di Alba Adriatica del 1° Persona_1 ottobre 2015, rep. 129000 racc. 41147, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 21 ottobre 2015 alla formalità reg. part. n. 5123 e reg. gen. n. 7133, in forza del quale la OR , nata a [...] il 24 Parte_2 luglio 1962 – C.F. ha trasferito in capo alla OR CodiceFiscale_3 del Tronto (AP) il 15 giugno 1983 – Parte_1
C.F. il diritto di usufrutto pari ad ½ dell'intero sui CodiceFiscale_4 segu une di NO (AP), al viale Abruzzi snc, e precisamente: i) appartamento per civile abitazione sito ove sopra, ubicato al piano terra, composto da due soggiorni, cucina, tre locali deposito, tre camere da letto, tre bagni e relativi disimpegni con antistante e contiguo portico, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi Pt_4 causa. Distinto e censito nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 4, categoria A/2, classe 6 - vani 11,5 - rendita catastale euro 742,41 - viale Abruzzi snc, piano terra;
ii) locale ad uso di fondaco, sito ove sopra, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 27 (metri quadrati ventisette), di pertinenza dell'appartamento sopra descritto alla lettera a), a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Pt_4
Distinto e censito asto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 6, categoria C/2, classe 2 - mq. 27 - rendita catastale euro 71,12 - viale Abruzzi snc, piano terra;
iii) appartamento per civile abitazione, sito ove sopra, ubicato al piano primo, composto da soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni e relativi disimpegni con balcone a livello su più lati, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi Pt_4 causa. Distinto e censito nel dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 5, categoria A/2, classe 6, vani 6,5 - rendita catastale Euro 419,62 - viale Abruzzi snc, piano primo;
nonché
- ordinare al Conservatore dei RR. II. presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari, a favore della creditrice e contro le parti convenute;
Controparte_1
- con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio in danno delle parti convenute, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 [recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/04/2014, aggiornato in forza del D.M. n. 37 dell'8/03/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/04/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018], oltre agli esborsi per l'atto di citazione, nella misura di € 1.713,00 pari agli importi del contributo unificato e della marca da bollo versati;
in via subordinata, salvo impugnazione, anche nella denegata ipotesi di mancata declaratoria incidentale della simulazione relativa della assunzione dell'obbligo di mantenimento inserita nell'ambito dell'atto denominato Contratto di vitalizio a rogito del Notaio di Alba Adriatica del 1° Persona_1 ottobre 2015, rep. 129000 racc. 41147, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate –
pagina 7 di 22 Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 21 ottobre 2015 alla formalità reg. part. n. 5123 e reg. gen. n. 7133, dichiarare in ogni caso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., in accoglimento della spiegata azione revocatoria:
la inefficacia nei confronti della creditrice dell'atto Controparte_1 denominato Contratto di cessione di diritti a rogito del Notaio Persona_1 di Alba Adriatica del 4 ottobre 2014 rep. 127791/4
[...] data 23 ottobre 2014 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno –Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare alla formalità reg. part. n. 5041 e reg. gen. n. 6773, in forza del quale la OR , Parte_2 nata a [...] il [...] – C.F. CodiceFiscale_3 alla OR nata a [...] il 15 Parte_1 giugno 1983 il diritto di nuda proprietà per la CodiceFiscale_4 quota pari ad ½ dell'intero dei seguenti immobili siti in Comune di NO (AP), al viale Abruzzi snc, e precisamente: i) appartamento per civile abitazione sito ove sopra, ubicato al piano terra, composto da due soggiorni, cucina, tre locali deposito, tre camere da letto, tre bagni e relativi disimpegni con antistante e contiguo portico, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a Pt_4 più lati, salvo altri e/o aventi causa. Distinto e censito nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 4, categoria A/2, classe 6 - vani 11,5 - rendita catastale euro 742,41 - viale Abruzzi snc, piano terra;
ii) locale ad uso di fondaco, sito ove sopra, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 27 (metri quadrati ventisette), di pertinenza dell'appartamento sopra descritto alla lettera a), a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più Pt_4 lati, salvo altri e/o aventi causa. Distinto e censito nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 6, categoria C/2, classe 2 - mq. 27 - rendita catastale euro 71,12 - viale Abruzzi snc, piano terra;
iii) appartamento per civile abitazione, sito ove sopra, ubicato al piano primo, composto da soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni e relativi disimpegni con balcone a livello su più lati, a confine con viale Abruzzi, proprietà
spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Distinto e censito nel Pt_4
dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 5, categoria A/2, classe 6, vani 6,5 - rendita catastale Euro 419,62 - viale Abruzzi snc, piano primo.
la inefficacia nei confronti della creditrice del Contratto di Controparte_1 vitalizio a rogito del Notaio di Alba Adriatica del 1° Persona_1 ottobre 2015, rep. 129000 r l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 21 ottobre 2015 alla formalità reg. part. n. 5123 e reg. gen. n. 7133, in forza del quale la OR , nata a [...] il 24 Parte_2 luglio 1962 – C.F. asferito in capo alla OR CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] – Parte_1
il diritto di usufrutto pari ad ½ dell'intero sui CodiceFiscale_4 seguenti immobili siti in Comune di NO (AP), al viale Abruzzi snc, e precisamente: i) appartamento per civile abitazione sito ove sopra, ubicato al piano terra, composto da due soggiorni, cucina, tre locali deposito, tre camere da
pagina 8 di 22 letto, tre bagni e relativi disimpegni con antistante e contiguo portico, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi Pt_4 causa. Distinto e censito nel dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 4, categoria A/2, classe 6 - vani 11,5 - rendita catastale euro 742,41 - viale Abruzzi snc, piano terra;
ii) locale ad uso di fondaco, sito ove sopra, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 27 (metri quadrati ventisette), di pertinenza dell'appartamento sopra descritto alla lettera a), a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi causa. Pt_4
Distinto e censito asto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 6, categoria C/2, classe 2 - mq. 27 - rendita catastale euro 71,12 - viale Abruzzi snc, piano terra;
iii) appartamento per civile abitazione, sito ove sopra, ubicato al piano primo, composto da soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni e relativi disimpegni con balcone a livello su più lati, a confine con viale Abruzzi, proprietà spazi comuni a più lati, salvo altri e/o aventi Pt_4 causa. Distinto e censito nel dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7 particella n. 656 sub 5, categoria A/2, classe 6, vani 6,5 - rendita catastale Euro 419,62 - viale Abruzzi snc, piano primo
e, in ogni caso
- ordinare al Conservatore dei RR. II. presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari, a favore della creditrice e contro le parti convenute;
Controparte_1
- con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio in danno delle parti convenute, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 [recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/04/2014, aggiornato in forza del D.M. n. 37 dell'8/03/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/04/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018], oltre agli esborsi per l'atto di citazione, nella misura di € 1.713,00 pari agli importi del contributo unificato e della marca da bollo versati. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio».
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Ascoli Piceno al fine di sentir dichiarare Controparte_1 inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c. il contratto con cui in data 04.10.2014
[...]
aveva venduto alla propria figlia al prezzo di € Parte_2 Parte_1
26.000,00 e per la quota pari a ½ dell'intero, il diritto di nuda proprietà sulle unità immobiliari site nel comune di NO (AP) e meglio identificate pagina 9 di 22 nell'atto, nonché il contratto di vitalizio con cui in data 01.10.2015 la Parte_2 aveva trasferito alla figlia – quale corrispettivo dell'obbligo da Parte_1 quest'ultima assunto di provvedere al mantenimento e all'assistenza materiale e morale della madre per tutta la durata della sua vita - il diritto di usufrutto pari a
½ dell'intero vantato sulle unità immobiliari sopra indicate.
L'attrice ha premesso di agire, attraverso la mandataria Parte_3 in qualità di cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari originariamente vantati dalla Banca delle Marche s.p.a. ed oggetto dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 04.05.2017, in cui risultano compresi sia il credito derivante dal contratto condizionato di mutuo fondiario stipulato in data 29 gennaio 2007 per la somma pari ad € 2.000.000,00 tra la Banca delle Marche e la
CA Immobiliare s.r.l., garantito da ipoteca volontaria nonché da fideiussione dei soci e , sia il credito derivante dal Parte_5 Parte_2 contratto di mutuo stipulato in data 22 novembre 2007 tra le medesime parti per l'importo originariamente pari ad € 1.500.000,00, garantito da fideiussione specifica rilasciata dalla;
evidenziava altresì che, stante l'anomalo Parte_2 andamento di tutte le linee di credito accordate, con raccomandata in data
21.06.2019 la banca aveva comunicato alla debitrice principale ed ai garanti l'intervenuta risoluzione di entrambi i contratti di mutuo, chiedendo a tutti i soggetti coobbligati l'immediato pagamento della somma complessivamente pari ad € 1.326.697,39 oltre interessi ed accessori, di cui risultava creditrice.
L'attrice ha quindi evidenziato che, in considerazione delle tempistiche con cui erano stati posti in essere il contratto di compravendita ed il successivo contratto di vitalizio, entrambi gli atti erano stati stipulati al solo scopo di sottrarre i beni di più rilevante valore all'adempimento delle obbligazioni assunte, così pregiudicando il soddisfacimento delle ragioni creditorie;
ha infine dedotto la sussistenza del requisito della scientia damni anche in capo alla terza acquirente nonché vitaliziante stante il vincolo di parentela sussistente Parte_1 tra quest'ultima, la disponente e l'amministratore unico della società debitrice
. Parte_5
pagina 10 di 22 Costituendosi dinanzi al primo giudice, ed Parte_2 Parte_1 hanno contestato la fondatezza della domanda attorea, eccependo in particolare la nullità della procura speciale conferita dal direttore generale di
[...]
con conseguente difetto di legittimazione processuale e Parte_3 sostanziale in capo al difensore che ha agito in giudizio per conto dell'attrice; le convenute hanno altresì eccepito che i crediti su cui è stata fondata la domanda attorea non sarebbero stati trasferiti nell'ambito della cessione in blocco dalla
Banca delle Marche a la quale non avrebbe quindi potuto Controparte_4 trasferirli successivamente a , lamentando in ogni caso la mancata CP_1 produzione dell'atto di cessione;
hanno poi eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria, nonché la decadenza ex art. 1957 c.c. del diritto di credito vantato dall'attrice nei confronti della convenuta quale fideiussore;
Parte_2 hanno in ogni caso denunciato l'illegittimità della fideiussione prestata poiché contenente clausole conformi a quelle dello schema predisposto dall'Associazione
Bancaria Italiana, dichiarate illegittime in quanto lesive della concorrenza tra istituti creditizi;
hanno infine contestato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c., evidenziando che all'epoca dei due atti il credito di Banca delle Marche era ampiamente garantito da ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà della società debitrice e contestando qualsiasi intento fraudolento da parte della (all'epoca addirittura creditrice nei confronti Parte_2 dell'istituto di credito in forza delle obbligazioni acquistate e non rimborsate) e soprattutto della figlia, del tutto estranea alla società CA Immobiliare.
Con sentenza emessa in data 11.07.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno ha disatteso tutte le eccezioni sollevate da parte convenuta ed ha accolto la domanda, dichiarando inefficace nei confronti dell'attrice entrambi i contratti oggetto del presente giudizio e condannando le convenute in solido a rifondere le spese di lite in favore della controparte.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello ed Parte_2
lamentando l'erronea valutazione del materiale probatorio Parte_1 quanto alla sussistenza della cessione in favore di degli specifici CP_1 crediti vantati nei confronti di , nonché in ordine al Parte_2
pagina 11 di 22 presupposto oggettivo dell'eventus damni ed al requisito soggettivo in capo alla disponente ed alla terza acquirente/cessionaria; le appellanti hanno altresì riproposto tutte le eccezioni respinte dal primo giudice.
Si è costituita nel presente grado la attraverso la mandataria Controparte_1
per veder rigettato l'appello proposto in quanto del tutto Controparte_2 infondato e per ottenere l'integrale conferma della pronuncia impugnata;
l'appellata ha altresì chiesto la correzione dell'errore materiale della sentenza laddove nella parte dispositiva è stata omessa l'indicazione del Comune e dell'indirizzo ove sono ubicati gli immobili oggetto dei contratti;
ha infine riproposto tutte le difese e domande svolte nel primo grado di giudizio per l'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, insistendo per la declaratoria d'inefficacia di entrambi gli atti dispositivi oggetto di lite.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 05.06.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, Parte_2
e censurano la sentenza nel capo in cui il primo
[...] Parte_1 giudice ha ritenuto che abbia acquistato i crediti di Banca Controparte_1 delle Marche s.p.a. oggetto di lite, lamentando che l'attrice non avrebbe invece fornito prova scritta della cessione di tale credito e del proprio valido acquisto.
L'eccezione riproposta col predetto motivo dev'essere disattesa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessione di crediti "in blocco" ai sensi dell'articolo 58 T.U.B. si perfeziona con la pubblicazione della cessione medesima sulla Gazzetta
Ufficiale, che introduce una presunzione di conoscenza e consente di superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti pagina 12 di 22 così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare (leggasi ad esempio Cass. ordinanza n. 9453 del 23.03.2022); ove tuttavia il debitore ceduto abbia contestato la titolarità attuale del credito, grava sulla parte che si affermi successore a titolo particolare l'onere di provare la propria legittimazione sostanziale (leggasi ad esempio Cass. ordinanza n. 24798 del
05.11.2020).
Nel caso di specie, dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed in particolar modo dagli avvisi pubblicati rispettivamente sulla
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03.03.2012 (doc. 8, fascicolo primo grado
) e n. 52 del 04.05.2017 (doc. 12, fascicolo primo grado ), dal CP_1 CP_1 contratto di cessione del 07.04.2017 (cfr. doc. 24, fascicolo primo grado
) e dall'allegato contenente l'elenco dei rapporti ceduti con il relativo CP_1 codice identificativo (cfr. doc. 26), risultano:
a)l'esistenza di un contratto di cessione di crediti in blocco dalla Banca delle
Marche s.p.a. alla sottoscritto in data 24.02.2012; Controparte_4
b)la chiara ed univoca individuazione dell'oggetto della cessione, riferita ai crediti derivanti da contratti di mutuo, ipotecari e chirografari, concessi in favore di piccole e medie imprese, individuali o collettive, che alla data del
31.01.2012 soddisfacevano vari criteri, tutti pienamente rispettati dal contratto di mutuo per cui è causa anche per quanto riguarda l'appartenenza a una delle specifiche categorie elencate, denominata “FON
ORD numero” ed espressamente richiamata nel piano di ammortamento allegato al contratto definitivo di mutuo fondiario rep. 240120/57585 del 29 agosto 2011, ove si legge che il tipo di finanziamento è “FON ORD 2007”
(all. A a doc. 7, pag. 1, fascicolo primo grado ), nonché il criterio CP_1 riferito ai crediti derivanti da contratti di mutuo “interamente erogati e rispetto ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore erogazione da parte di Banca delle Marche” (doc. 8 cit., pag. 6), tenuto conto che in sede di stipula del citato contratto definitivo la CA Immobiliare aveva rinunciato al residuo importo originariamente accordato dalla banca, la quale dunque non era più tenuta a successive ed ulteriori erogazioni;
pagina 13 di 22 c)le vicende relative alla successione nella titolarità del credito de quo, menzionate nei successivi contratti di modifica delle condizioni del finanziamento in data 28.01.2013 (doc. 9, fascicolo primo gr. Rienza) e in particolar modo in data 20.03.2014 (doc. 10, fascicolo primo gr. , CP_1 pagg. 2 e 3), ove si dà atto che Banca delle Marche, nel frattempo sottoposta ad amministrazione straordinaria, in data 14.03.2014 ha riacquistato dalla società cui erano stati in precedenza Controparte_4 ceduti, tutti i crediti derivanti dai contratti di finanziamento di cui sopra.
E' quindi emerso che con contratto sottoscritto in data 07.04.2017 tra e, tra gli altri, Nuova Banca delle Marche s.p.a. (doc. 24 Controparte_1 cit.) - a sua volta subentrata, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 16.11.2015 n.
180, a Banca delle Marche in amministrazione straordinaria in tutti i rapporti bancari accesi presso quest'ultima e nei relativi crediti -, sono stati ceduti a tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento, CP_1 chirografari ed ipotecari, rispettosi dei criteri di cui all'Allegato A del contratto citato (doc. 24, pagg. 61-63, fascicolo primo grado ) e, in CP_1 particolare, di quelli di cui ai punti “f” e “g”, riguardanti rispettivamente i crediti “i cui relativi debitori siano stati classificati e segnalati alla Data di
Valutazione (31.12.2016) e alla data del 30 giugno 2016 come nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte della Banca Cedente”, nonché i crediti “i cui relativi debitori non risultino alla data del 31 marzo 2017 classificati e segnalati come sofferenza> nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte della Banca
Cedente …”, tra cui rientrano proprio i crediti oggetto di causa, come si desume dalle due lettere di intimazione di pagamento inviate dall'Ufficio
Credits/UTP del Master Servicer della banca, la prima attestante la classificazione del credito della CA Immobiliare s.r.l. quale
“inadempienza probabile” o credito “UTP” (doc. 25 fascicolo di primo grado
) e la seconda del 10.06.2019 contenente il preavviso di CP_1 classificazione e qualificazione del credito nella categoria delle “sofferenze”
(doc. 23 fascicolo primo grado ). CP_1
pagina 14 di 22 Risulta infine soddisfatto anche il criterio di cui al punto “k”, in base al quale rientrano nella cessione de quo i crediti “cui abbia attribuito il CP_5 codice identificativo
LENDING)>, … come risultante da apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione)…”, desumibile nel caso di specie dai numeri identificativi dei contratti di mutuo oggetto di causa (doc. 26, fascicolo primo grado Rienza, individuati alle pagg. 4, 7, 9, 15 e 17), corrispondenti a quelli riportati nel conteggio relativo all'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento (doc. 15, fascicolo primo grado Rienza, pagg. 1, 2, 3 e 4), nonché nella lettera di risoluzione dei suddetti rapporti e diffida di pagamento del 21.06.2019 (doc.
16, fascicolo primo grado Rienza).
E' pertanto comprovato che risulta oggi titolare del credito Controparte_1 oggetto del presente giudizio e dunque abbia piena legittimazione attiva.
2. Con il sesto motivo, che per evidenti ragioni logico-giuridiche dev'essere di seguito esaminato, le appellanti censurano la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto sussistente il potere di rappresentanza sostanziale e processuale in capo al direttore generale del pur non discutendosi del suo rappresentante Parte_3 legale, né di un soggetto cui fosse stata conferita una specifica delega a riguardo, con conseguente nullità della procura speciale conferita al soggetto che poi ha deliberato di agire in giudizio e di rilasciare mandato alle liti al difensore di . CP_1
Anche tale motivo di doglianza dev'essere disatteso.
Dalla documentazione versata in atti da si evince infatti Controparte_1 che è stata conferita procura speciale a “nella Parte_3 persona dei suoi procuratori, dirigenti ed amministratori”, tra cui figura senza margini di dubbio il direttore generale, cui è stato espressamente attribuito il potere tra l'altro di: “(v) nominare, sostituire e revocare i legali incaricati e sottoscrivere accordi con i medesimi, in ogni competente sede, giudiziale procedurale e in ogni stato e grado del giudizio;
… (hh) conferire pagina 15 di 22 procure o deleghe relativamente a singoli atti e/o categorie di atti sopra indicati a dirigenti e dipendenti del Procuratore, nonché a terzi discrezionalmente individuati, attribuendo ad essi tutte le facoltà ed i poteri che si renderanno di volta in volta opportuni, con espressa facoltà di subdelegare i medesimi poteri a terzi discrezionalmente individuati…” (doc.
1, pagg. 6 e 8, fascicolo primo grado Rienza).
A propria volta il direttore generale di , in forza dei poteri Parte_3 attribuiti con apposito atto notarile e in esecuzione di delibera del C.d.A. della banca, ha conferito a vari soggetti (tra i quali per l'attività di gestione dei crediti è indicato il procuratore che ha dato mandato alle liti al difensore della appellata), il potere di compiere in nome e per conto della società una serie di atti che costituiscono tipica espressione del potere di rappresentanza sostanziale e processuale nella loro più ampia declinazione
(doc. 2, fine pag. 4 ed inizio 5, pag. 6 e ss., in particolare pag. 11 punto 14, fascicolo di primo grado ). CP_1
Alla luce di quanto sopra, risulta provata la piena rappresentanza sostanziale e processuale della banca a mezzo dei propri procuratori.
3. Con il secondo motivo, poi, e Parte_2 censurano la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha Parte_1 omesso di dichiarare l'estinzione ex art. 1957 c.c. della fideiussione per scadenza dell'obbligazione principale, nonché di dichiarare in ogni caso la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui alla predetta norma, contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione, in quanto conforme ad una delle clausole dello schema predisposto dall'Associazione Bancaria
Italiana, dichiarate illegittime.
L'eccezione d'intervenuta liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1957 c.c. dev'essere respinta, essendo stato chiarito che “nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento” - come nel caso di specie (cfr. contratto di fideiussione, doc. 5, artt. 6 e 7, fascicolo primo grado Rienza) -
“l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine pagina 16 di 22 di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.” (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n.26906 del 20.09.2023).
Va parimenti disattesa l'eccezione di nullità della garanzia prestata in quanto contenente clausole riproduttive di quelle previste dal modello ABI del 2002.
Secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite, infatti, “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Sez. Unite, sent. 30.12.2021 n. 41994).
In applicazione del principio di conservazione degli atti negoziali, pertanto, potrà essere dichiarata la nullità dell'intero contratto “a valle” soltanto ove risulti l'essenzialità delle clausole in questione, ovvero sia stato comprovato che, in loro assenza, le parti non avrebbero neppure stipulato il contratto.
Non avendo le appellanti comprovato né ancor prima dedotto alcun elemento in tal senso, le garanzie oggetto di causa restano pienamente valide ed efficaci, seppure eventualmente depurate dalle sole clausole nulle, tra le quali non rientra comunque quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. per le ragioni sopra illustrate.
4. Con il terzo motivo di doglianza le appellanti censurano poi la pronuncia nel capo in cui il primo giudice non ha ritenuto prescritta ai sensi dell'art. 2903 c.c. l'azione revocatoria promossa da
. CP_1
Anche tale motivo dev'essere respinto.
E' stato infatti chiarito che la “disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata (attraverso il coordinamento con la pagina 17 di 22 disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all'art. 2935 c.c.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (leggasi Cass. Sez. III, sentenza n. 11758 del
15.05.2018).
Nel caso di specie, trattandosi di atti dispositivi di diritti su beni immobili, la prescrizione dell'azione revocatoria decorre dal giorno in cui ne è stata data pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari e gli atti sono divenuti quindi opponibili ai terzi, ovvero dal 23.10.2014 quanto al contratto di cessione di diritti e dal 21.10.2015 quanto al contratto di vitalizio: essendo stato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio consegnato per la notifica in data 22.10.2019 (dovendosi fare riferimento ai principi desumibili da Cass. S.U., sentenza n. 24822 del 09.12.2015), risulta pienamente rispettato il termine di prescrizione di cui all'art. 2903
c.c. con riferimento ad entrambi i suddetti atti.
5. Con il quarto motivo, la sentenza viene censurata nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto sussistente il requisito della scientia fraudis: le appellanti lamentano che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente le circostanze del caso concreto, ad esempio il fatto che l'alienante era creditrice di Banca delle Marche, resasi Parte_2 inadempiente all'obbligo di rimborsare i titoli obbligazionari dalla stessa acquistati, e che la società mutuataria CA Immobiliare non era all'epoca morosa ed aveva concesso alla banca garanzia ipotecaria su beni di valore nettamente superiore all'importo erogato.
L'appello dev'essere disatteso anche sotto tale profilo.
L'accoglimento dell'azione revocatoria non richiede infatti la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo del compimento di un atto che renda più incerto e difficile il soddisfacimento del creditore;
incombe inoltre sul convenuto, il quale eccepisca la carenza dell'eventus damni, l'onere di provare l'insussistenza del rischio e pagina 18 di 22 concretamente dimostrare che, nonostante l'atto oggetto di revocatoria, il patrimonio residuo ha valore e caratteristiche tali da assicurare il soddisfacimento delle ragioni creditorie senza difficoltà (cfr. Cass. Sez. 6, ordinanza n. 16221 del 18.06.2019).
È pertanto sufficiente una variazione peggiorativa sotto il profilo quantitativo o anche solo qualitativo della garanzia patrimoniale offerta dal debitore.
Nel caso di specie, le appellanti non hanno offerto alcun elemento valutabile in tal senso, essendo anzi documentalmente comprovato che attraverso gli atti oggetto di causa si è privata della rispettiva quota Parte_2 di proprietà su cespiti immobiliari di rilevante valore, diminuendo sensibilmente la propria garanzia patrimoniale sotto il profilo quantitativo e qualitativo e non restando proprietaria di altri immobili utilmente aggredibili.
I beni in questione, peraltro, all'epoca degli atti dispositivi risultavano immuni da ipoteca o da altre garanzie reali ed avrebbero potuto essere utilmente aggredibili, consentendo all'odierna appellata di soddisfare la propria pretesa in modo più agevole.
Emerge dunque ictu oculi la piena consapevolezza in capo alla disponente di recare attraverso gli atti de quo un evidente pregiudizio alle ragioni creditorie, anche tenuto conto della sua qualità di garante e socia della debitrice principale (nonché moglie dell'amministratore unico
[...]
, che la rendeva pienamente consapevole dell'esposizione Parte_5 debitoria complessiva: la stipulazione dei due atti oggetto di revocatoria è del resto avvenuta nelle more delle rinegoziazioni dei contratti di mutuo, delle varie richieste di sospensione del rimborso in linea capitale e dei relativi inadempimenti.
Restano da ultimo irrilevanti le deduzioni svolte in merito alla possibilità per la banca di soddisfare il proprio credito avvalendosi della garanzia ipotecaria sui beni immobili (in particolar modo terreni) di proprietà della Immobiliare
CA s.r.l., dovendosi tener conto nella presente sede della sola pagina 19 di 22 posizione del fideiussore né rileva ai fini Parte_2 dell'esclusione della scientia damni l'eventuale credito vantato dalla
[...]
nei confronti dell'Istituto bancario per i titoli obbligazionari acquistati Pt_2
e non rimborsati, non potendo tale circostanza, alla luce di tutti gli altri elementi emersi di segno contrario, costituire prova della mancata consapevolezza in capo alla disponente di recare attraverso i contratti de quo un evidente pregiudizio alle ragioni della banca.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per legata da Parte_1 stretti rapporti di parentela ad entrambi i fideiussori in quanto loro figlia.
6. Con il quinto motivo, infine, la sentenza viene censurata nel capo in cui il primo giudice ha omesso di valutare la congruità dell'obbligazione di assistenza assunta da rispetto al Parte_1 valore del diritto reale acquisito attraverso il contratto di vitalizio oneroso: ad avviso delle appellanti, in particolare, la stipula di tale negozio non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, tenuto conto che i diritti ceduti avrebbero valore inferiore rispetto all'obbligazione assunta dalla figlia.
L'impugnazione dev'essere disattesa anche sotto tale profilo.
E' stato a riguardo chiarito, nel caso diverso ma comunque significativo in cui sia stato posto un vincolo sui beni al fine di soddisfare interessi meritevoli di tutela come nell'atto di destinazione ex art. 2654 ter c.c., che
“tra i presupposti dell'azione revocatoria, indicati nell'art. 2901 c.c., non rientra la comparazione tra le esigenze dei beneficiari dell'atto revocando e quelle dei creditori da esso pregiudicati, dovendosi valutare esclusivamente l'oggettiva idoneità dell'atto stesso a rendere più difficile la soddisfazione delle ragioni dei creditori” (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n.3697 del
13.02.2020).
Le medesime considerazioni debbono essere ribadite nel caso di specie, in cui non è stato evidenziato alcun particolare interesse tale da giustificare la stipula dei contratti oggetto di causa, emergendo ancora una volta l'esclusivo intento di pregiudicare le ragioni creditorie attraverso il pagina 20 di 22 trasferimento della piena proprietà dei cespiti immobiliari dalla debitrice
[...]
alla figlia. Pt_2
7. Va da ultimo accolta l'istanza di correzione della sentenza impugnata proposta da , dovendosi rettificare gli errori CP_1 materiali contenuti nel dispositivo (evidentemente frutto di una svista) nei termini indicati dall'appellata.
8. L'integrale soccombenza delle appellanti ne impone da ultimo la condanna a rifondere in favore della controparte anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002 per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
e avverso la sentenza n. 470/2022 del
[...] Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, nei confronti di e per essa quale Controparte_1 mandataria cosí dispone: Controparte_2
RIGETTA l'appello.
RETTIFICA la pronuncia impugnata nel senso che laddove sono descritti gli immobili oggetto della domanda di revocatoria deve essere inserita l'indicazione dell'indirizzo completo di ubicazione degli stessi, ovverosia la seguente dicitura: “siti nel Comune di NO (AP), al Viale Abruzzi snc”.
CONFERMA nel resto la sentenza gravata.
pagina 21 di 22 CONDANNA e in via solidale tra Parte_2 Parte_1 loro, a rifondere le spese processuali anticipate da che Controparte_1 liquida in complessivi € 12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis
e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte delle appellanti, in via solidale tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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