Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Marinella Laudani Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n 1232/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 465 del 2019
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
) residente in [...]C. da ZO ZO C.F._1
n. 3, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Luigi Giacomo Messina (CF: ed Ignazio Ardegna CodiceFiscale_2
(CF: ed elettivamente domiciliato in Palermo, Viale C.F._3
Regione Siciliana n. 4365;
Appellante
CONTRO
(P.I: ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Luigi Battaglini (CF: ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio sito in Trapani, Via Marinella n. 11;
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel primo grado di giudizio, proponeva opposizione Parte_1
1
somma di euro 246.800,00, oltre interessi e spese, nella sua qualità di garante della Jovino Marmi S.r.l., già in liquidazione e debitrice principale della Banca.
La Banca, infatti, dichiarava di essere creditrice nei confronti della società in liquidazione della complessiva somma di euro 246.800,00 per capitale residuo del rapporto anticipi n. 62307910.43, anticipi nn. 228, 229, 230, 232, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244 e 245, giusta certificazione del credito ex art. 50 TUB n. 385/93.
Le suddette linee di credito risultavano garantite da fideiussioni solidali ed indivisibili rilasciate dai signori e . Parte_2 Parte_1
Solo quest'ultimo si opponeva al decreto ingiuntivo contestando,
preliminarmente, il diritto dell'Istituto di credito di ottenere le somme ingiunte,
in relazione all'invalidità delle obbligazioni fideiussorie, poiché relative ad un credito futuro ed indeterminato.
L'opponente, inoltre, lamentava la violazione dell'art 1956 c.c., per non aver la Banca preventivamente comunicato al fideiussore l'ulteriore credito concesso, nonostante le condizioni patrimoniali della società fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
In subordine, eccepiva, ai sensi dell'art. 1945 c.c., la nullità del credito garantito per illegittima applicazione di commissioni, valuta e costi, anatocismo ed usura sopravvenuta.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
contestando quanto dedotto dall'opponente e allegando che la società Jovino
Marmi S.r.l., già in liquidazione durante il procedimento monitorio, era stata
Corte di Appello di Palermo
2 Terza Sezione Civile dichiarata fallita con sentenza n. 4/2016, emessa in data 29.2.2016 dal
Tribunale di Trapani e che il proprio credito era stato immesso al passivo del fallimento per l'ammontare di euro 247.313,33.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiunto o , in subordine, con la condanna dell'opponente al pagamento della minore somma di euro 247.313, 33 ammessa al passivo del fallimento della Jovino Marmi S.r.l.
Il Tribunale di Trapani qualificava la fideiussione in oggetto quale contratto autonomo di garanzia, stante l'inserimento nel contratto di una clausola “a prima richiesta”.
Tale condizione faceva venire meno la facoltà per il garante di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista,
in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c. caratterizzanti la garanzia fideiussoria, ma non, appunto, il contratto autonomo di garanzia.
Parimenti, il Tribunale dichiarava infondata la violazione dell'art. 1956 c.c.,
posto che non era stata fornita adeguata documentazione idonea a provare che la banca continuasse a concedere credito, nonostante la conoscenza della situazione di insolvenza del debitore principale.
In ogni caso, secondo il primo giudice, la mancata richiesta di autorizzazione al fideiussore non poteva configurare una violazione contrattuale liberatoria,
stante il ruolo interno del fideiussore all'interno della società garantita.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza propone appello per i seguenti Parte_1
motivi:
Corte di Appello di Palermo
3 Terza Sezione Civile
1. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la nullità del contratto di fideiussione dedotto in giudizio, per la violazione della cd. normativa antitrust;
2. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disconosciuto la violazione dell'art. 1956 c.c.;
posto che la Banca ha continuato a finanziare il debitore principale nonostante l'acclarato dissesto dello stesso e senza, tuttavia, previa autorizzazione dei fideiussori. Tale condizione critica era evincibile dalla visura camerale della Jovino Marmi s.r.l., prodotta nel fascicolo monitorio,
dal quale si evinceva che la società era in liquidazione e presentava diversi protesti già elevati, oltre al fatto che i bilanci evidenziavano una crisi finanziaria in corso.
3. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il credito ingiunto;
4. In subordine, erroneità della sentenza per omesso espletamento di CTU
contabile, quanto meno con riferimento alla contestata usura sopravvenuta.
L'appellante chiede, pertanto, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento integrale delle proprie domande con la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Si costituisce in giudizio -legittima creditrice a seguito Controparte_1
di cessione avvenuta in data 20.12.2017 con la quale la resistente in appello ha acquistato la piena e legittima titolarità di un portafoglio di crediti con ogni accessorio e garanzia connessi, di cui era originaria creditrice la
[...]
– chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_2
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4 Terza Sezione Civile infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese.
Disposto il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni con note telematiche, in data 3.6.2024 la causa viene posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Il primo motivo è infondato.
L'appellante chiede che venga dichiarata, anche d'ufficio, la nullità dei contratti di garanzia in quanto costituiscono fideiussioni omnibus con schema negoziale predeterminato dalle banca, in violazione della concorrenza e conseguentemente della disciplina antitrust esistente in materia.
Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha stabilito “La suddetta nullità vizio, deriva dalla loro natura meramente
riproduttiva degli schemi contrattuali uniformi ABI censurabili per il loro
“scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti
dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità
o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della
stessa,” nonchè per carenza di un legame di funzionalità” con negozio
fideiussorio e – dunque – nulli quali intese vietate dalla normativa antitrust,
per il disposto degli artt. 2, c. 2, lett. a), e 3 della L. n. 287/1990 (cfr. Cass.
29819/2017)”
Va precisato, in primo luogo, che l'invocata nullità non è soggetta a preclusioni processuali, potendosi rilevare d'ufficio anche in grado di appello,
ove detta nullità emerga dagli atti ritualmente e tempestivamente acquisiti al processo.
Diversamente, se la nullità in questione dovesse emergere da allegazioni o
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5 Terza Sezione Civile produzioni docuemntali tardive, in quanto introdotte nel giudizio di appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Ciò premesso, va rilevato che il testo contrattuale che si assume viziato era stato prodotto nelle precedenti fasi e quindi, ove contenuto nei fascicoli di parte,
avrebbe potuto essere oggetto di disamina da parte di questo collegio.
Tuttavia, non risulta depositato nel presente giudizio di appello, nè
contenuto tra gli atti del fascicolo di primo grado.
L'appellante, quale parte processuali interessata alla pronuncia di nullità
d'ufficio, avrebbe dovuto rendersi parte diligente per l'acquisizione del contratto anche in questo grado del giudizio.
Tuttavia, si è limitata ad enunciare nell'atto di appello il tenore delle clausole contrattuali che incorrerebbero nella sanzione di nullità in oggetto.
A fronte della espressa contestazione di parte appellata in merito alla conformità del contratto dedotto in giudizio con lo schema predisposto dall'ABI (vedi par. IV della comparsa di risposta), difetta la relativa prova e,
pertanto, la nullità in oggetto non può essere oggetto di alcuna pronuncia di ufficio.
2. Il secondo motivo dell'appello, avente ad oggetto la violazione dell'art. 1956 c.c. in relazione all'erogazione del credito da parte della Banca alla società
garantita, senza la preventiva autorizzazione dei fideiussori, è infondato.
Ai sensi della norma citata, occorre verificare la sussistenza sia del requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia di quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate
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6 Terza Sezione Civile a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto;
a tal fine, è onere della parte che invoca l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c. dimostrare la sussistenza delle condizioni previste da tale norma (Cass. n. 31313/2021).
In particolare, quanto al secondo aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula
la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale,
chieda di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai
sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di
merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla
presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della
società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé
ed alla società medesima”(Cass. n. 16827/2016).
In altri termini, in presenza di un rapporto qualificato tra fideiussore e garantito, che ricorre quando il primo è socio della società debitrice principale,
l'autorizzazione può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga, anche in via presuntiva, la conoscenza, da parte sua,
della situazione patrimoniale del debitore garantito (Cass. n. 4112/2016).
Nel caso in esame, il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi di diritto, poiché ha ritenuto che l'attiva posizione assunta nel tempo dal nella struttura societaria, lo rendeva edotto Parte_1
delle condizioni finanziarie della stessa e, pertanto, non lo liberava dalla garanzia prestata, anche a in assenza di una sua eventuale preventiva autorizzazione per l'erogazione del credito.
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7 Terza Sezione Civile Al riguardo, dall'esame degli atti si evince che il sig. aveva avuto Parte_1
un ruolo attivo all'interno della società correntista, di cui era socio per la quota pari al 25%: infatti, con decorrenza dal 18.6.2013, egli era stato nominato procuratore;
inoltre, nel periodo dal 31.12.2010 al 6.6.2013 era Presidente del consiglio di amministrazione, e in altri tempi, ne era stato pure Vicepresidente
e Amministratore Unico.
La circostanza che il fosse socio e/o amministratore della società Parte_1
debitrice principale è dirimente nella decisione della presente controversia.
Non vi è dubbio, infatti, che sulla base delle prerogative spettanti al socio di ispezionare i libri sociali, di esaminare lo stato patrimoniale e, nelle s.r.l., di avere dagli amministratori notizia sullo svolgimento degli affari sociali, il fideiussore doveva essere già pienamente informato della situazione debitoria della società garantita e avrebbe potuto intervenire per impedire situazioni pregiudizievoli a sé stesso e/o alla società medesima.
Tali elementi portano quindi a ritenere presuntivamente comprovata la piena conoscenza della situazione debitoria della Jovino Marmi S.r.l. da parte del fideiussore , il quale non ha diritto ad essere liberato ex art. 1956 c.c. Parte_1
Il motivo di gravame va pertanto rigettato.
3. Il terzo motivo con il quale l'appellante insiste sul mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla non avendo la stessa prodotto gli CP_2
estratti conto del conto anticipi principale, è parzialmente fondato.
Al riguardo, occorre rammentare che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c, che assume la posizione sostanziale di
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8 Terza Sezione Civile attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto.
Nel caso in esame, il sig. si limita a rilevare l'assenza degli Parte_1
estratti conto idonei a fornire la prova del credito ritendendo insufficiente, a tal fine, la mera allegazione della certificazione ex art 50 Dlgs 385/93, rilasciata dalla Banca.
Tuttavia, nella comparsa di costituzione e risposta all'opposizione del decreto ingiuntivo, la allegava che la società debitrice principale- già in CP_2
liquidazione al momento del procedimento monitorio- Parte_3
fallita con sentenza n. 4/16 del Tribunale di Trapani emessa il 29.2.2016 e che il credito della era stato già ammesso al passivo del fallimento per il CP_2
minore importo di euro 247.313,33.
La suddetta circostanza non è mai stata contestata dal fideiussore che si è
sempre e solo limitato ad eccepire l'assenza in giudizio di estratti conto ritendo che solo tale allegazione potesse dare prova del credito azionato.
Ne consegue che l'esistenza del credito vantato nei confronti della società
nel suo ammontare sopra indicato è circostanza di fatto pacifica tra le parti e,
come tale, esclusa dall'oggetto del contendere e dal conseguente onere probatorio gravante sulla parte che se ne vuole avvalere.
4. Il quarto motivo dell'appello, con il quale il lamenta il Parte_1
mancato espletamento di c.t.u. contabile, al fine di accertare l'esistenza di nullità contrattuale del rapporto principale per usura sopravvenuta,
attraverso l'esame degli estratti conto, è privo di fondamento, poiché
detta documentazione non è compresa tra gli atti acquisiti al giudizio.
Per mera completezza espositiva va poi rilevato che, com'è noto, l'eventuale
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9 Terza Sezione Civile superamento del tasso soglia in epoca successiva alla conclusione del contratto non determina nullità, secondo quanto sancito dalla Suprema Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 24675\2017, chiarendo che:
allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi,
nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata
in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli
interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o
della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia
quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di
riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere
qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia,
contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Alla luce delle superiori argomentazioni, in parziale accoglimento dell'appello, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con la condanna del al pagamento del minore importo sopra indicato, Parte_1
oggetto di ammissione al passivo del fallimento della debitrice principale.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di entrambi i gradi devono essere compensate tra le parti nella misura del 20 per cento e le residue poste a carico del . Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Trapani n. 465\2019, emessa il 24-26 aprile 2019, revoca il decreto ingiuntivo n. 2783/2015, emesso dal Tribunale di Trapani in data
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10 Terza Sezione Civile 13.01.2016 e notificatogli in data 22.02.2016;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, di euro
247.313,33, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 20 per cento;
condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali residue, in favore dell'appellata, pari ad euro 3.200,00 per il giudizio di primo grado ed euro 4.800,00 per il giudizio di appello, il tutto oltre spese forfettarie, Iva e Cpa;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello di Palermo il 26 settembre 2024.
La Cons. rel. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29
dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo
2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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