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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/10/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 343/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Separazione giudiziale
Fra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Parte_1
Abbagnano presso il cui studio sito in Sanremo alla Via
Roma n. 41 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- Appellante -
-
contro
-
rappresenta e difesa dall'Avv. Sonia Controparte_1
Fallico presso il cui studio sito in Sanremo (IM), via
Feraldi n. 6 è elettivamente domiciliato come da mandato in atti
- Appellato –
Conclusioni delle parti Per l'appellante:
“Piccia all'Ill.ma Corte di Appello di Genova contrariis
reiectis, previe le dichiare meglio viste, in parziale
riforma dell'impugnata Sentenza
• assegnare la casa coniugale alla ricorrente
• dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale in capo al Sig. ; Persona_1
• Disporre il divieto di espatrio per le minori Persona_2
e e sino alla maggiore età delle
[...] Persona_3
stesse ;
• Conferma nel resto l'impugnata Sentenza
Il tutto con vittoria di spese legali ed accessori di legge
da liquidarsi secondo parametri di cui al D.M 55/2014 e
successive modifiche”.
Per il Procuratore Generale:
“CHIEDE Che la Corte d'appello voglia assegnare la casa coniugale alla ricorrente e disporre il divieto di espatrio per le minori e ” Persona_2 Persona_3
Per l'appellato : Controparte_1
“1. Respingere la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata da parte appellante ovvero confermare integralmente la sentenza di primo grado;
2. Confermare la possibilità per nato in Controparte_1
Tunisia (EE), il 19/08/1984,
di mantenere il proprio ruolo genitoriale, anche con modalità protette e monitorate dai Servizi, nell'interesse superiore delle minori;
3. Disporre eventuali prescrizioni volte a favorire un graduale e sicuro riavvicinamento padrefiglie,
condizionato al percorso terapeutico e sociale in corso;
4. Con vittoria di spese come per legge (o compensazione ove ritenuto equo). “
IN FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso presentato in data 25 marzo 2020 Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio in Sanremo con
[...]
e che dalla loro unione nascevano le figlie CP_1
(10 anni, nata il [...]) e (7 anni, Per_2 Per_3
nata il [...]).
Dopo l'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva al
Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito in ragione dei comportamenti di vessazione e violenza dallo stesso posti in essere in suo pregiudizio in costanza di matrimonio.
Inoltre, chiedeva che le due figlie fossero a lei affidate in via esclusiva “rafforzata” e con declaratoria di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
che venisse a lei assegnata la casa coniugale con regolamentazione del regime paterno di visite subordinato alle valutazioni ed alla supervisione dei Servizi
territorialmente competenti;
il contributo al mantenimento ordinario delle figlie a carico del padre e in suo favore con congruo assegno mensile (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie riguardanti le stesse).
2.Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1
che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello francese. In ogni caso, nel merito, chiedeva che le figlie minori fossero congiuntamente affidate ad entrambi i genitori con collocazione delle stesse presso di sé (in Francia) senza previsione di contributo economico a carico di alcuno dei genitori.
3.Il Presidente, nell'impossibilità di pervenire ad una conciliazione dei coniugi, assumeva con ordinanza in data
23 novembre 2020 i provvedimenti provvisori di competenza,
autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando alla madre in via super-esclusiva ex art. 337-quater c.c. le figlie minori con collocazione delle stesse presso la sua abitazione, subordinando un regime paterno di visite all'esito degli interventi dei Servizi e ponendo a carico del padre – con decorrenza dal momento in cui la figlia fosse tornata a vivere con la madre – un assegno Per_2
di mantenimento di importo pari ad € 400,00 (oltre al 50%
delle sole spese straordinarie) e fissava il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva n. 37/2022 in data 24 gennaio formulata da parte resistente, affermava nell'odierno giudizio la giurisdizione del Giudice italiano.
All'udienza del 20 ottobre 2022 il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti, disponeva il divieto di espatrio delle figlie minori e poco dopo Pt_1
pronunciando in punto status con sentenza n. 670 del 2
novembre 2022 dichiarava la separazione dei coniugi
4.Il Tribunale di Imperia con sentenza 28 ottobre 2024 n.
667 addebitava la separazione al marito;
affidava le figlie minori in via esclusiva alla madre con collocazione presso la sua abitazione;
subordinava un eventuale regime di visite e di contatti telefonici e/o in videochiamata tra il padre e le figlie minori e a verifica Per_2 Per_3
della disponibilità da parte delle minori ed a rigoroso accertamento delle risorse genitoriali del padre da parte dei Servizi territorialmente competenti;
poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori e mediante versamento alla Per_2 Per_3
madre di un assegno mensile di € 200,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario;
l'assegno unico veniva percepito interamente dalla madre;
i Servizi
Consultoriali dell'ASL di Sanremo ed i Servizi Sociali del
Comune di Sanremo proseguano, fino a cessate esigenze,
nella presa in carico del nucleo famigliare;
revocava il divieto di espatrio stabilito per le figlie minori Per_2
e ; rigettava nel resto e condannava
[...] Per_3 CP_1
al pagamento in favore di delle spese di
[...] Parte_1
lite.
5. proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
Primo motivo di appello.
L'appellante si lamentava che il Tribunale pur disponendo che i due figli le fossero affidati in modo esclusivo non aveva disposto la consequenziale assegnazione della casa coniugale pur richiesta dalla . Pt_1
Secondo motivo di appello.
L'appellante si lamentava che il Tribunale aveva ritenuto sufficiente la sospensione della responsabilità
genitoriale di anni uno contenuta nella sentenza penale n.
1056/2023 che aveva accertato il reato di sottrazione internazionale di minore aggravata dal vincolo familiare,
confidando in un pieno recupero del delle CP_1
risorse necessarie a ristabilire una positiva relazione con le figlie.
Sussistevano però i presupposti per la dichiarazione della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale in quanto lo stesso si era disinteressato delle figlie sia dal punto di vista economico che da quello dei rapporti.
Terzo motivo di appello.
Il Tribunale sul presupposto che l'affido esclusivo rafforzato, unitamente all'affermazione che i documenti delle minori restavano nell'esclusiva disponibilità della madre, aveva ritenuto superfluo mantenere la limitazione all'espatrio.
Tale decisione era però errata. Le minori avevano sia nazionalità italiana che Tunisina e quindi il padre poteva recarsi nel suo paese nativo e chiedere il rilascio di passaporti per le figlie, addirittura senza la presenza fisica delle stesse. Ciò gli avrebbe consentito di passare le frontiere senza alcuna limitazione e rendersi nuovamente responsabile del delitto per cui era stato condannato.
6.Si costituiva il Procuratore Generale chiedendo l'assegnazione della casa coniugale a e di disporre Pt_1
il divieto di espatrio per le minori Persona_2
e . Persona_3
7.Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado ed esponendo di essere pentito di quello che aveva fatto,
che sperava di riuscire ad ottenere un permesso di soggiorno in Italia;
che era disponibile a qualsiasi percorso di recupero alla genitorialità che la Corte
volesse stabilire
8. Perveniva la relazione dei Servizi Sociali dopo un excursus della vicenda familiare chiedevano la decadenza di dalla responsabilità genitoriale rispetto CP_1
Pers alle figlie e . Per_3 Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza dell'8 ottobre 2025 sostituita dalla trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
9.Il primo motivo di appello è fondato.
In presenza di affido esclusivo delle due figlie presso la madre risulta corretto e doveroso disporre Parte_1
l'assegnazione alla stessa della casa coniugale e non si ravvisano ragioni per sostenere il contrario.
10.Il secondo motivo di appello è infondato.
Da una parte la condotta del per quanto Controparte_1
grave e penalmente rilevante non sembra assumere quella offensività nei confronti delle due minori, ipotesi idonea a giustificare la decadenza dalla responsabilità
genitoriale.
Inoltre il fatto che l'appellato abbia trascurato le due figlie non risulta dovuto ad una sua insensibilità verso le stesse ma alla situazione di profonda crisi che lo stesso ha attraversato e da cui ha dichiarato di volersi impegnare ad uscire.
Si deve pertanto respingere la domanda di decadenza dell'appellato dalla responsabilità genitoriale.
11. Il terzo motivo di appello è fondato.
Appare prudente diminuire il rischio che l'appellato possa cadere nella tentazione di cercare di contattare le figlie, prenderle e portarle con sé all'estero , pericolo non escluso in fatto dall'affidamento esclusivo alla madre,
ma necessitando la reintroduzione del divieto di espatrio per le due minori.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione data la reciproca soccombenza.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza, sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Imperia 28 ottobre
2024 n. 667 accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto
assegna la casa coniugale a e dispone il Parte_1
divieto di espatrio per ( nata il 27 Persona_4
marzo 2014) e ( nata il [...]). Persona_5
Spese del grado di appello compensate
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 9 ottobre 2025 Il Presidente relatore
Dott. Franco Davini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 il Tribunale rigettando l'eccezione in tal senso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Separazione giudiziale
Fra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Parte_1
Abbagnano presso il cui studio sito in Sanremo alla Via
Roma n. 41 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- Appellante -
-
contro
-
rappresenta e difesa dall'Avv. Sonia Controparte_1
Fallico presso il cui studio sito in Sanremo (IM), via
Feraldi n. 6 è elettivamente domiciliato come da mandato in atti
- Appellato –
Conclusioni delle parti Per l'appellante:
“Piccia all'Ill.ma Corte di Appello di Genova contrariis
reiectis, previe le dichiare meglio viste, in parziale
riforma dell'impugnata Sentenza
• assegnare la casa coniugale alla ricorrente
• dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale in capo al Sig. ; Persona_1
• Disporre il divieto di espatrio per le minori Persona_2
e e sino alla maggiore età delle
[...] Persona_3
stesse ;
• Conferma nel resto l'impugnata Sentenza
Il tutto con vittoria di spese legali ed accessori di legge
da liquidarsi secondo parametri di cui al D.M 55/2014 e
successive modifiche”.
Per il Procuratore Generale:
“CHIEDE Che la Corte d'appello voglia assegnare la casa coniugale alla ricorrente e disporre il divieto di espatrio per le minori e ” Persona_2 Persona_3
Per l'appellato : Controparte_1
“1. Respingere la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata da parte appellante ovvero confermare integralmente la sentenza di primo grado;
2. Confermare la possibilità per nato in Controparte_1
Tunisia (EE), il 19/08/1984,
di mantenere il proprio ruolo genitoriale, anche con modalità protette e monitorate dai Servizi, nell'interesse superiore delle minori;
3. Disporre eventuali prescrizioni volte a favorire un graduale e sicuro riavvicinamento padrefiglie,
condizionato al percorso terapeutico e sociale in corso;
4. Con vittoria di spese come per legge (o compensazione ove ritenuto equo). “
IN FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso presentato in data 25 marzo 2020 Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio in Sanremo con
[...]
e che dalla loro unione nascevano le figlie CP_1
(10 anni, nata il [...]) e (7 anni, Per_2 Per_3
nata il [...]).
Dopo l'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva al
Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito in ragione dei comportamenti di vessazione e violenza dallo stesso posti in essere in suo pregiudizio in costanza di matrimonio.
Inoltre, chiedeva che le due figlie fossero a lei affidate in via esclusiva “rafforzata” e con declaratoria di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
che venisse a lei assegnata la casa coniugale con regolamentazione del regime paterno di visite subordinato alle valutazioni ed alla supervisione dei Servizi
territorialmente competenti;
il contributo al mantenimento ordinario delle figlie a carico del padre e in suo favore con congruo assegno mensile (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie riguardanti le stesse).
2.Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1
che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello francese. In ogni caso, nel merito, chiedeva che le figlie minori fossero congiuntamente affidate ad entrambi i genitori con collocazione delle stesse presso di sé (in Francia) senza previsione di contributo economico a carico di alcuno dei genitori.
3.Il Presidente, nell'impossibilità di pervenire ad una conciliazione dei coniugi, assumeva con ordinanza in data
23 novembre 2020 i provvedimenti provvisori di competenza,
autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando alla madre in via super-esclusiva ex art. 337-quater c.c. le figlie minori con collocazione delle stesse presso la sua abitazione, subordinando un regime paterno di visite all'esito degli interventi dei Servizi e ponendo a carico del padre – con decorrenza dal momento in cui la figlia fosse tornata a vivere con la madre – un assegno Per_2
di mantenimento di importo pari ad € 400,00 (oltre al 50%
delle sole spese straordinarie) e fissava il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva n. 37/2022 in data 24 gennaio formulata da parte resistente, affermava nell'odierno giudizio la giurisdizione del Giudice italiano.
All'udienza del 20 ottobre 2022 il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti, disponeva il divieto di espatrio delle figlie minori e poco dopo Pt_1
pronunciando in punto status con sentenza n. 670 del 2
novembre 2022 dichiarava la separazione dei coniugi
4.Il Tribunale di Imperia con sentenza 28 ottobre 2024 n.
667 addebitava la separazione al marito;
affidava le figlie minori in via esclusiva alla madre con collocazione presso la sua abitazione;
subordinava un eventuale regime di visite e di contatti telefonici e/o in videochiamata tra il padre e le figlie minori e a verifica Per_2 Per_3
della disponibilità da parte delle minori ed a rigoroso accertamento delle risorse genitoriali del padre da parte dei Servizi territorialmente competenti;
poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori e mediante versamento alla Per_2 Per_3
madre di un assegno mensile di € 200,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario;
l'assegno unico veniva percepito interamente dalla madre;
i Servizi
Consultoriali dell'ASL di Sanremo ed i Servizi Sociali del
Comune di Sanremo proseguano, fino a cessate esigenze,
nella presa in carico del nucleo famigliare;
revocava il divieto di espatrio stabilito per le figlie minori Per_2
e ; rigettava nel resto e condannava
[...] Per_3 CP_1
al pagamento in favore di delle spese di
[...] Parte_1
lite.
5. proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
Primo motivo di appello.
L'appellante si lamentava che il Tribunale pur disponendo che i due figli le fossero affidati in modo esclusivo non aveva disposto la consequenziale assegnazione della casa coniugale pur richiesta dalla . Pt_1
Secondo motivo di appello.
L'appellante si lamentava che il Tribunale aveva ritenuto sufficiente la sospensione della responsabilità
genitoriale di anni uno contenuta nella sentenza penale n.
1056/2023 che aveva accertato il reato di sottrazione internazionale di minore aggravata dal vincolo familiare,
confidando in un pieno recupero del delle CP_1
risorse necessarie a ristabilire una positiva relazione con le figlie.
Sussistevano però i presupposti per la dichiarazione della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale in quanto lo stesso si era disinteressato delle figlie sia dal punto di vista economico che da quello dei rapporti.
Terzo motivo di appello.
Il Tribunale sul presupposto che l'affido esclusivo rafforzato, unitamente all'affermazione che i documenti delle minori restavano nell'esclusiva disponibilità della madre, aveva ritenuto superfluo mantenere la limitazione all'espatrio.
Tale decisione era però errata. Le minori avevano sia nazionalità italiana che Tunisina e quindi il padre poteva recarsi nel suo paese nativo e chiedere il rilascio di passaporti per le figlie, addirittura senza la presenza fisica delle stesse. Ciò gli avrebbe consentito di passare le frontiere senza alcuna limitazione e rendersi nuovamente responsabile del delitto per cui era stato condannato.
6.Si costituiva il Procuratore Generale chiedendo l'assegnazione della casa coniugale a e di disporre Pt_1
il divieto di espatrio per le minori Persona_2
e . Persona_3
7.Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado ed esponendo di essere pentito di quello che aveva fatto,
che sperava di riuscire ad ottenere un permesso di soggiorno in Italia;
che era disponibile a qualsiasi percorso di recupero alla genitorialità che la Corte
volesse stabilire
8. Perveniva la relazione dei Servizi Sociali dopo un excursus della vicenda familiare chiedevano la decadenza di dalla responsabilità genitoriale rispetto CP_1
Pers alle figlie e . Per_3 Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza dell'8 ottobre 2025 sostituita dalla trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
9.Il primo motivo di appello è fondato.
In presenza di affido esclusivo delle due figlie presso la madre risulta corretto e doveroso disporre Parte_1
l'assegnazione alla stessa della casa coniugale e non si ravvisano ragioni per sostenere il contrario.
10.Il secondo motivo di appello è infondato.
Da una parte la condotta del per quanto Controparte_1
grave e penalmente rilevante non sembra assumere quella offensività nei confronti delle due minori, ipotesi idonea a giustificare la decadenza dalla responsabilità
genitoriale.
Inoltre il fatto che l'appellato abbia trascurato le due figlie non risulta dovuto ad una sua insensibilità verso le stesse ma alla situazione di profonda crisi che lo stesso ha attraversato e da cui ha dichiarato di volersi impegnare ad uscire.
Si deve pertanto respingere la domanda di decadenza dell'appellato dalla responsabilità genitoriale.
11. Il terzo motivo di appello è fondato.
Appare prudente diminuire il rischio che l'appellato possa cadere nella tentazione di cercare di contattare le figlie, prenderle e portarle con sé all'estero , pericolo non escluso in fatto dall'affidamento esclusivo alla madre,
ma necessitando la reintroduzione del divieto di espatrio per le due minori.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione data la reciproca soccombenza.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza, sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Imperia 28 ottobre
2024 n. 667 accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto
assegna la casa coniugale a e dispone il Parte_1
divieto di espatrio per ( nata il 27 Persona_4
marzo 2014) e ( nata il [...]). Persona_5
Spese del grado di appello compensate
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 9 ottobre 2025 Il Presidente relatore
Dott. Franco Davini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 il Tribunale rigettando l'eccezione in tal senso