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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 790/2025 VG
OGGETTO: pagamento onorario di avvocato;
TRA
avv. Rachele, c.f. , Pt_1 C.F._1 difesa dall'avv. Maria Anna Lanzara (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
RICORRENTE
E
c.f. , Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
LA VICENDA DI CAUSA
L'avv. Rachele Vitolo ha chiesto a questa Corte di Appello, nelle forme del procedimento cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 ed agli artt. 281 decies e ss. cod. proc. civ., la condanna di al pagamento dei compensi Controparte_1 nell'ammontare di € 845,48, per l'attività da lei prestata nel giudizio svolto avanti alla Corte di Appello di Napoli (n. 474/2014 RG), definito con decreto in data 30.9.2014, depositato il 15.10.2014. Il procedimento ha avuto ad oggetto l'opposizione proposta dal ex art. 5 ter legge 89/2001, Parte_2 avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli n. 46/2014 RG in data
27.2.2014, con il quale ad esso era stato intimato il pagamento di € Parte_2
3.300,00, oltre interessi e spese, per l'eccessiva durata del processo n. 1212/2004
RG, svoltosi avanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
non si è costituito in questo giudizio. Controparte_1
La causa è pervenuta all'udienza del 17.6.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ. e decisa nella forma di cui all'art. 281 terdecies, in relazione all'art. 281 sexies comma III cod. proc. civ., nella formulazione innovata con il d.lgs. 149/2022.
DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , che Controparte_1 non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso/decreto eseguita mediante p.e.c. inoltrata in data 14.3.2025 all'indirizzo estratto dal pubblico registro Email_2
INIPEC/REGINDE, con il rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 281 undecies comma II cod. proc. civ.
IL COMPENSO PROFESSIONALE
La professionista istante ha dimostrato ampiamente, a mezzo della documentazione allegata al ricorso, il conferimento dell'incarico e l'attività svolta nell'interesse del proprio cliente, , nella controversia Controparte_1 richiamata nel ricorso introduttivo.
Il resistente, del resto, non ha contestato il rapporto di patrocinio intercorso con l'avvocato istante, essendo rimasto contumace.
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Nella specie, deve trovare applicazione il d.m. 55/2014, in virtù del disposto di cui all'art. 28 (“Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.”), in quanto la liquidazione operata in questo giudizio è indubbiamente posteriore alla vigenza del predetto decreto.
Per la determinazione del compenso va tenuto conto di tutti i criteri catalogati all'art. 4 comma 1 d.m. 55/2014.
Con riferimento, quindi, al giudizio n. 474/2014 RG, svoltosi avanti alla
Corte di Appello di Napoli, il valore della controversia va riportato allo scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00 della tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di
Appello, atteso che il decreto impugnato recava condanna del Parte_2
al pagamento di € 3.300,00 a titolo di equa riparazione (legge 89/2001).
[...]
Si manifesta, pertanto, congrua la somma di € 600,00 per onorario, oltre c.p.a. al
4%, bollo (€ 2,00) e rimborso spese generali al 15%, come richiesti dall'avvocato istante nel ricorso introduttivo.
Non può essere riconosciuto, invece, l'importo di € 125,88 (“pagamento precetto sentenza 4283/2012”), perché non risulta documentata la relativa attività professionale.
In definitiva, va condannato al pagamento, in favore Controparte_1 dell'avv. Rachele Vitolo, a titolo di compenso professionale, dell'importo di €
600,00, oltre interessi legali ex art. 1284 cod. civ., a decorrere dalla messa in mora, avvenuta con p.e.c. in data 6.3.2024. Come ha statuito il Supremo
Collegio, gli interessi legali competono a far data dalla messa in mora
(coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'articolo 14 del d.lgs. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass. n.
8611/2022; Cass. n. 17122/2022; Cass. n. 24973/2022). Non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore e non avendo l'istante allegato e dimostrato il maggior danno (art. 1224 comma II cod. civ.) (Cass. n. 20547/2019).
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
LE SPESE DI CAUSA
Le spese di questo giudizio si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia corrispondente alla somma riconosciuta alla ricorrente (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di
Appello – scaglione da € 0,01 ad € 1.100,00) e vanno poste a carico di _1
.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) accoglie, entro i limiti che seguono, la domanda proposta dall'avv.
Rachele Vitolo, con ricorso depositato il 24.2.2025 e, per l'effetto,
3) condanna al pagamento, in favore dell'avv. Rachele Controparte_1
Vitolo, di € 600,00 per onorario, oltre c.p.a. al 4%, bollo (€ 2,00) e rimborso spese generali al 15% ed oltre interessi legali ex art. 1284 cod. civ., a decorrere dal 24.2.2025 e fino all'effettivo adempimento;
4) condanna al pagamento delle spese di questo giudizio, Controparte_1 che liquida in € 70,00 per esborsi ed € 430,00 per onorario, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, il 18 giugno 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe De Tullio
(firma apposta in modalità digitale)
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