Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti ed i documenti del procedimento r.g. p.u. n. 95-1/2024
e sentito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso, avente ad oggetto domanda congiunta di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, depositato in data 15/05/2024 da
[...]
e per il tramite dell'OCC, Avv. Alessia Ricci;
Parte_1 Parte_2
-ricorrenti-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno chiesto la apertura della procedura di liquidazione dei loro patrimoni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII. La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto depositata per il tramite dell'OCC, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII. È applicabile alla presente procedura, in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, co. 2 CCII, la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile.
Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27. co. 2 e 28 CCII atteso che i ricorrenti hanno la propria residenza in Silvi Marina (TE), comune compreso nel relativo circondario, da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che gli stessi abbiano, ai fini di tale norma, il centro dei loro interessi principali nella predetta località. La domanda è altresì ammissibile ai sensi dell'art. 66 CCII in quanto i ricorrenti risultano essere coniugi conviventi. In forza dell'espresso disposto dell'art. 66, co. 3 CCII dovranno, tuttavia, rimanere distinte le relative masse attive e passive e, per conseguenza, sarà necessaria l'apertura di due distinte procedure di liquidazione controllata. In seno a ciascuna procedura l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà soddisfare, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, i creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità che il ricavato della liquidazione del patrimonio dell'uno sia destinato alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro. Anche gli adempimenti di cui all'art. 272 CCII dovranno essere espletati in modo separato dal liquidatore in relazione a ciascuna procedura di liquidazione.
Alla applicabilità, come sopra affermata, della disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III CCII alla procedura di liquidazione controllata aperta su domanda del debitore consegue l'applicabilità al presente procedimento dell'art. 39, co. 1 e 2 CCII e, per l'effetto, in seno al necessario vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII, la necessità di verifica, da parte del Tribunale, della allegazione alla domanda dei seguenti documenti, e ciò anche alla luce del contenuto del previgente art. 14 ter l. n. 3/2012 e dell'art. 269, co. 2 CCII:
1. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2. inventario dei beni dei ricorrenti (stato delle attività, anche ai fini della adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, co. 2, lett. e) CCII e delle attività demandate al nominando liquidatore ex art. 272 CCII;
3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi
1
4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni, in tali termini dovendo essere interpretato, alla luce dell'art. 274, co. 2 CCII, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2 CCII;
stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII. Tale documentazione, anche avuto riguardo al contenuto del ricorso, risulta depositata dai ricorrenti. La domanda è ammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto i ricorrenti non sono assoggettabili né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza, non avendo mai svolto attività di impresa. Sussiste la condizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII in capo ad entrambi i ricorrenti atteso che gli stessi si trovano in stato di sovraindebitamento, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC dalle quali si evince come essi non siano in grado di fare fronte, con le loro sostanze, ai debiti dai quali risultano gravati.
Ed invero, il ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria pari ad euro 119.315,775, oltre spese della presente procedura, percepisce uno stipendio medio pari ad euro 1.300,00 circa netti mensili. La ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria propria pari ad euro 106.019,315 oltre spese della presente procedura, percepisce una retribuzione media mensile netta di circa euro 820,00.
I ricorrenti sono altresì comproprietari in ragione di ½ ciascuno di una unità immobiliare oggetto della procedura esecutiva immobiliare r.g. n. 180/2019 es. imm. pendente presso il Tribunale di
Teramo, stimato in euro 120.000,00, e cointestatari di un conto corrente in essere presso INTESA SAN AO avente esigue giacenze medie.
Ciò posto, a fronte di un passivo complessivamente pari ad euro 216.335,09 (oltre spese di procedura), la proposta prevede la liquidazione dell'intero patrimonio dei ricorrenti per un attivo complessivamente pari ad € 141.950,00. In particolare, la proposta prevede il versamento di trentasei rate mensili di euro 200,00 (per complessivi euro 7.200,00) oltre alla tredicesima mensilità spettante a ciascuno dei ricorrenti, per tre annualità, per complessivi euro 9.000,00, l'acquisizione alla procedura del ricavato della vendita forzata dell'immobile oggetto della procedura esecutiva sopra menzionato, stimato in detta procedura in euro 120.000,00, il versamento da parte del ricorrente di euro 5.000,00 quale controvalore, in ragione del 50%, di una piccola imbarcazione da pesca alienata nel 2023, nonché l'acquisizione alla procedura del prezzo ricavato della vendita dell'autovettura e del motociclo in titolarità, rispettivamente, del ricorrente e della ricorrente, stimato in complessivi euro 750,00 circa. Alla luce della relazione dell'OCC in atti deve essere determinato in euro 2.620,00 mensili il limite di reddito dei ricorrenti complessivamente non acquisibile alla procedura ex art. 268, co. 4, lett. b)
CCII, considerato che il loro nucleo familiare è composto, oltre che dai medesimi ricorrenti, dalla loro figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
In mancanza di precisazioni sul punto da parte dei ricorrenti, la determinazione delle quote del predetto importo da riferirsi alla retribuzione del ricorrente e della ricorrente, unitamente alla eventuale modifica, su istanza degli interessati, delle relative somme, deve essere demandata al
Giudice Delegato. Le somme eccedenti i predetti importi dovranno essere acquisite dalla procedura a cura del liquidatore.
Ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, può essere consentito ai ricorrenti di utilizzare l'autovettura ed il motociclo in loro rispettiva titolarità fino alla relativa alienazione in seno alla procedura, essendo tali beni necessari agli stessi per soddisfare le necessità quotidiane di spostamento. Nulla deve disporsi in merito al saldo attivo di euro “1.973,00” al “31/03/2024” del conto corrente cointestato ai ricorrenti ai sensi della predetta norma non risultando versata in atti la pertinente documentazione.
2 Non può essere censurata la mancata inclusione, allo stato, fra le poste dell'attivo patrimoniale dei ricorrenti, del tfr in quanto il diritto alla integrale prestazione delle relative somme sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), circostanza non verificatasi nel caso in esame, ed in conseguenza di essa;
rimane ferma, in ogni caso, la acquisibilità di tali somme alla procedura entro il limite temporale triennale fissato dagli artt. 281
e 282 CCII per la declaratoria della esdebitazione, limite una volta spirato il quale sarà possibile nella presente procedura la liquidazione dei soli beni presenti nel patrimonio del debitore alla medesima data, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e co. 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.
Non rilevando ai fini della apertura della liquidazione controllata eventuali atti in frode ai creditori posti in essere dai debitori non è ostativa della apertura della procedura l'alienazione di una piccola imbarcazione da pesca effettuata in data 30/11/2023 da parte del ricorrente al prezzo di euro 10.000,00, somma parzialmente utilizzata dallo stesso per fare fronte alle esigenze della vita quotidiana.
Di tale somma, in ogni caso, il ricorrente ha offerto di versare in favore del ceto creditorio il 50%, pari ad euro 5.000,00.
Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda mediante la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.
Non dovrà disporsi, nel caso in esame, la sospensione ex artt. 150 e 270 CCII della procedura esecutiva immobiliare r.g. es. imm. n. 180/2019 atteso che, essendo in corso le operazioni di vendita, sarebbe manifestamente non conveniente per la massa dei creditori la rinnovazione delle operazioni di vendita nella presente procedura.
Il liquidatore dovrà, pertanto, intervenire in tale procedura al fine di far valere i diritti della massa dei creditori in sede di distribuzione, da espletarsi, in ogni caso, nella presente sede nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni. In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi elementi che consentano di ritenere sussistenti giustificati motivi rilevanti ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII per la mancata conferma del predetto professionista. Può essere omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti.
P.Q.M.
dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di
[...]
(c.f. , nato in [...], il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), nata in [...], il [...] entrambi residenti in [...]
[...] CodiceFiscale_2
Marina (TE), alla Contrada Santo Stefano, n.7;
1. nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;
2. nomina liquidatore l'Avv. Alessia Ricci;
3. in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di ciascun ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
4. ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione ad eccezione dell'autovettura e del motociclo in titolarità dei ricorrenti meglio specificati nella relazione dell'OCC in atti, alla quale si rinvia;
5. dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per
3 crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
6. dispone che il liquidatore intervenga nella procedura esecutiva immobiliare r.g. es. imm. n.
180/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Teramo al fine di far valere in essa i diritti della massa dei creditori e della successiva distribuzione del ricavato in seno alla presente procedura;
7. determina in euro 2.620,00 mensili il limite complessivo di reddito dei ricorrenti non acquisibili alla procedura ex art. 270, co. 2 lett. e) CCII, in quanto somma necessaria al mantenimento del nucleo familiare dei ricorrenti;
8. demanda la determinazione delle quote del predetto importo da riferirsi alla retribuzione del ricorrente e della ricorrente al Giudice Delegato, al quale rimette altresì la eventuale modifica, su istanza degli interessati, delle relative somme;
9. dispone che le somme eventualmente eccedenti i limiti di cui ai due punti che precedono siano acquisite alla procedura a cura del liquidatore;
10. dispone l'acquisizione alla proceduta del tfr di eventuale spettanza dei ricorrenti subordinatamente all'eventuale maturare dei presupposti legittimanti in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di cui in parte motiva;
11. ordina, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili registrati di proprietà dei ricorrenti;
12. visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII: ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura;
dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione a ciascuna procedura di liquidazione controllata: inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo;
l'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;
notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
entro 90 giorni dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto della assenza del carattere prededucibile dei crediti relativi ai compensi del difensore dei professionisti incaricati dai debitori di cui in parte motiva;
dispone che entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato dei conti correnti delle procedure. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni
4 utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento;
ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti e al liquidatore.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 28/01/2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
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