Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 640 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
Avv. Angelo Cocozza, quale procuratore di sè medesimo, elettivamente domiciliato in Santa Maria
Capua Vetere al Corso Garibaldi n. 116, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo CP_1
Farina ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Sant'Agata dei Goti alla via Giannelli
n. 36, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
Nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
CONTUMACE Controparte_3
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- la proponeva opposizione avverso CP_1 la procedura esecutiva presso terzi intrapresa nei suoi confronti dall'avv. Angelo Cocozza, terzo pignorato l' , assumendo che il credito da questi vantato dell'importo di € 4917,50, Controparte_2
quale procuratore distrattario della parte vittoriosa in base alla sentenza n. 428/2022 emessa dal
Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Benevento in data 11.04.2022, essendo, invero, la pronuncia de qua relativa a fatti precedenti alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo -poi dichiarato aperto con decreto in data
08.07.2020- doveva ritenersi come avente natura concordataria e per tale ragione non poteva essere azionato in via esecutiva, stante il divieto di cui all'art. 168 e 184 legge fallimentare.
Il G.E. -con ordinanza in data 05.02.2024- ritenendo fondate le ragioni prospettate dall'opponente dichiarava improcedibile la procedura disponendo la estinzione della stessa
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva la la quale insisteva, CP_1 invece, per l'accoglimento della opposizione.
Disposta la integrazione del contraddittorio nei riguardi del terzo pignorato il quale non si costituiva restando contumace, la causa all'udienza del 11.03.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare va dichiarata la contumacia della , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, ritualmente citato e non comparso.
Sempre in via preliminare va rilevato che la questione sottesa al presente giudizio riguarda, essenzialmente, la necessità di stabilire se il credito azionato nell'opposta procedura esecutiva presso terzi e di cui alla sentenza n. 428/2022 emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di
Benevento abbia o meno natura concordataria.
A parere dell'opponente, infatti, il credito de quo, trattandosi di spese liquidate in sentenza discenderebbe dal titolo, secondo l'opposto, invece, dal fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio ossia il licenziamento disciplinare ritenuto illegittimo dal Tribunale di Benevento della dipendente della , avvenuto nel periodo giugno 2016- aprile 2018, Parte_1
quindi, in data precedente alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.
Orbene al fine di risolvere la questione occorre richiamare il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità per il quale “il criterio per qualificare un credito come anteriore è dato dal momento genetico della obbligazione anche laddove l'accertamento in ordine alla sussistenza del credito stesso sia successivo all'apertura della procedura. Si è, altresì, affermato che nel concetto di causa del credito si deve far rientrare ogni fatto generatore anche non immediato del credito e che, in particolare, per quel che interessa più specificatamente la fattispecie in esame, “il credito per spese di lite non costituisce affatto un credito altro e diverso rispetto a quello oggetto della domanda principale, risultano allo stesso legato da un rapporto di interdipendenza in ragione della valutazione della soccombenza”. Orbene se, dunque, il credito in favore dell'avvocato distrattario per spese di lite è strettamente connesso alla domanda principale, è al momento della proposizione della stessa che occorre far riferimento per stabilire o meno la anteriorità rispetto alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, non dovendosi, invece, risalire- come proposto dall'opponente- al fatto costitutivo del diritto fatto valere, in quanto tale ragionamento può assumere valenza solo per quanto concerne la somma riconosciuta in sentenza come credito connesso alla pretesa ma non per le spese di lite, come detto, dipendenti dalla domanda principale o dalla eventuale resistenza in giudizio.
Deriva da quanto detto che, essendo la proposizione della domanda principale (13.12.2021) successiva alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, (16.10.2019) l'azione esecutiva fondata sulla sentenza che ha definito quella domanda e relativa al riconoscimento delle spese di lite in favore dell'avvocato distrattario della parte vittoriosa non incontra il divieto di cui all'art 168 e 184 legge fallimentare, l'esecuzione è, pertanto, procedibile.
Si impone per quanto detto il rigetto della proposta opposizione.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: dichiara la contumacia della , in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2 rigetta l'opposizione compensa tra le parti le spese di lite
Benevento, 01.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola
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