Articolo 152 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 151Articolo 153
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14 aprile 1979
Art. 152.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1979 (Elenco n. 3). Il Ministro della difesa e' autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso Comandi, Enti o Reparti che si trovano in particolari situazioni di impiego ed ambientali.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979
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