CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 100/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Centola, alla via Capozzoli, n. 17, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1
difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Luciano Sica, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via L. Guercio, n. 387; appellante
E
, nato a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1
, , nato a [...] il 28 C.F._2 Controparte_2
dicembre 1986, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di C.F._3
mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Angelo Petraglia, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via L. Guercio, n. 58; appellati
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5818/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – DIVISIONE ORDINARIA;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1) - dichiarare la carenza di legittimazione del sig. in relazione al giudizio di divisione del locale commerciale, Controparte_2 1 sito in Cava de' Tirreni, posto al piano terra con accesso dal n.c. 321 del Corso Umberto
– identificato in C.E.U. del detto Comune al foglio 23, particella 40, subalterno 2, R.C.
€528.01, non essendo lo stesso comproprietario pro-quota del compendio immobiliare in divisione, così come accertato e dichiarato con la sentenza n. 1432/2023, emessa e pubblicata in data 29.06.2023, dal Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile,
… nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 95/2017 del R.G.A.C., tra il sig.
[...]
e i signori , , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, avente ad oggetto simulazione contratto compravendita/revocatoria, con CP_4 la quale veniva così statuito: '1) dichiara la contumacia di Controparte_3
e ; 2) accerta e dichiara la simulazione assoluta dei Controparte_2 CP_5
seguenti atti: a) atto pubblico di compravendita per notar del 10 settembre Parte_2
2012, reg. gen. 33747, reg. part. 28330 e n. rep. 70298/23550; b) atto pubblico di compravendita per notar del 8 ottobre 2012, reg. gen. 37767, reg. part. Parte_2
30624 e n. rep. 70397/23634; c) scrittura privata per affitto d'azienda del 18 novembre
2013, autenticata per notar del 18 novembre 2013, rep. 71444, registrata Parte_2 all'Agenzia delle Entrate di Salerno al n. 12641 del 3 dicembre 2013, tra Controparte_1
e ; 3) condanna al pagamento delle spese giudiziali Controparte_2 Controparte_1
in favore di parte attrice, che si liquidano in € 8.000,00; a tali somme vanno aggiunti gli accessori di legge ivi compreso il rimborso forfettario spese generali'. 2) - In riforma dell'impugnata sentenza, attribuire, pertanto, al sig. la proprietà Parte_1 dell'intero immobile commerciale, sito in Cava de Tirreni del locale commerciale, sito in
Cava de' Tirreni, posto al piano terra con accesso dal n.c. 321 del Corso Umberto – identificato in C.E.U. del detto Comune al foglio 23, particella 40, subalterno 2, R.C.
€528.01, dichiarando inoltre che nulla è dovuto a titolo di conguaglio all'altro condividente , effettivo comproprietario della quota dell'immobile in Controparte_1 divisione, essendo lo stesso debitore nei confronti dell'appellante, in forza dei precitati titoli giudiziali, del superiore importo di € 244.186,93 … o di quello maggiore o minore che meglio verrà quantificato in sede di precisazione delle conclusioni. 3) - Condannare gli appellati al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 …”; per gli appellati (come da comparsa di risposta) – “- rigettare il gravame proposto dal sig.
poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente Parte_1
atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in tutti i suoi capi;
- rigettare, in ogni caso, con qualsivoglia statuizione, l'appello proposto dal sig. ; Parte_1
2 - vinte le spese e le competenze professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5818/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio divisionale promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 6 aprile 2006, così provvedeva: 1) dichiarava lo scioglimento della comunione sussistente tra e in Parte_1 Controparte_1 relazione al locale commerciale sito nel Comune di Cava de' Tirreni, al corso Umberto,
n. 321, e censito nel catasto fabbricati al foglio 23, particella 40, subalterno 2; 2) assegnava il predetto immobile, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., a , costituitosi Controparte_2
nel corso del giudizio quale acquirente della quota indivisa di in forza Controparte_1 di atto pubblico di compravendita per notaio da Cava de' Tirreni dell'8 ottobre Per_1
2012, rep. n. 70397 – racc. n. 23634, con obbligo di corrispondere il conguaglio di euro
164.500,00, oltre interessi al tasso legale dal deposito della decisione al soddisfo, in favore di;
3) condannava a pagare, in favore di Parte_1 Parte_1 CP_1
, la somma di euro 3.817,00, oltre interessi al tasso legale dal deposito della
[...] comparsa di costituzione al soddisfo, a titolo di rimborso della metà dell'importo corrisposto dal convenuto all'amministratore del condominio per i lavori di ristrutturazione del fabbricato;
4) compensava integralmente tra le parti le spese di lite;
5) poneva definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico di Parte_1
, di e di nella misura di 1/3 ciascuno;
6)
[...] Controparte_1 Controparte_2
demandava al Conservatore dei Registri Immobiliari gli adempimenti di competenza.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 22 gennaio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame, di cui il secondo subordinato al mancato accoglimento del primo: 1) la decisione impugnata era illegittima per violazione dell'art. 720 cod. civ., avendo il giudice di primo grado disposto l'assegnazione dell'immobile oggetto del giudizio divisionale in favore di un soggetto che non ne era comproprietario, per avere il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n.
1432/2023, dichiarato la simulazione assoluta, tra l'altro, dell'atto pubblico di compravendita per notaio da Cava de' Tirreni dell'8 ottobre 2012, rep. n. 70397 Per_1
– racc. n. 23634, con il quale aveva acquistato dal genitore Controparte_2
la quota di 1/2 tale cespite;
in realtà, il giudice di prime cure, in ragione Controparte_1
della simulazione assoluta del titolo negoziale con il quale era Controparte_2 divenuto comproprietario del locale commerciale sito in Cava de' Tirreni, al corso 3 Umberto, n. 321, avrebbe dovuto assegnare l'immobile all'attore, disponendo che il conguaglio da versare a , vale a dire all'effettivo comproprietario, fosse Controparte_1 decurtato di tutte le somme da quest'ultimo dovutegli in forza delle sentenze di condanna n. 187/2009 del Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Cava de' Tirreni e n.
204/2013 della Corte d'Appello di Salerno;
2) il giudice di prime cure aveva erroneamente recepito le risultanze della seconda consulenza tecnica d'ufficio, avendo l'ausiliario a tal fine incaricato ridotto di oltre la metà il valore di stima attribuito all'immobile da quello in precedenza nominato, senza indicare le cause che, a distanza di soli tre anni dal primo elaborato peritale, avrebbero determinato tale deprezzamento.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14 maggio 2024, CP_1
e contestavano la fondatezza dei motivi di appello,
[...] Controparte_2
chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 13 febbraio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 13/21 marzo 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati, assumendo a tal fine dirimente rilevanza il primo motivo di gravame, con il quale lamenta Parte_1 la violazione dell'art. 720 cod. civ..
Ed invero, il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 1432/2023, pubblicata il 29 giugno 2023, in accoglimento della domanda proposta da , dichiarava Parte_1
[... la simulazione assoluta, tra l'altro, dell'atto pubblico di compravendita per notaio da Cava de' Tirreni dell'8 ottobre 2012, rep. n. 70397 – racc. n. 23634, con il quale Per_1
aveva acquistato da la quota di 1/2 della piena Controparte_2 Controparte_1
proprietà del locale commerciale contraddistinto nel catasto fabbricati del Comune di
Cava de' Tirreni, corso Umberto, n. 321, al foglio 23, particella 40, subalterno 2.
Tale statuizione veniva confermata dalla sentenza n. 688/2024, pubblicata il 18 luglio
2024, con cui questa Corte rigettava l'appello spiegato da e Controparte_1 CP_2
Ne deriva che, avendo le sentenze n. 1432/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore e n.
688/2024 della Corte d'Appello di Salerno sancito la radicale inefficacia del titolo contrattuale in forza del quale era divenuto proprietario della quota Controparte_2
di 1/2 della piena proprietà dell'immobile oggetto del giudizio divisionale ed aveva, come tale, chiesto ed ottenuto l'assegnazione dell'intero cespite con addebito dell'eccedenza, ai
4 sensi dell'art. 720 cod. civ., la decisione di primo grado risulta lesiva della predetta disposizione normativa, per avere il Tribunale di Salerno disposto lo scioglimento della comunione esistente tra e mediante l'attribuzione Parte_1 Controparte_1
del locale commerciale sito in Cava de' Tirreni, al corso Umberto, n. 321, in favore di un soggetto privo della contitolarità del diritto dominicale.
Pertanto, sebbene il giudice di primo grado non fosse a conoscenza della sentenza di accoglimento della domanda spiegata da dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore nei confronti, tra gli altri, di e , Controparte_1 Controparte_2
per essere stata pubblicata il 29 giugno 2023, vale a dire quando, nella causa divisionale, erano ormai decorsi i termini concessi all'udienza del 15 dicembre 2022 ai sensi degli artt.
190, comma 1, e 281 quinquies, comma 1, c.p.c., e, dunque, non fosse nelle condizioni di valutarne l'incidenza ai fini della risoluzione della controversia, la decisione impugnata deve essere riformata proprio in ragione della sopravvenuta declaratoria di simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita per notaio da Cava de' Tirreni Per_1 dell'8 ottobre 2012, rep. n. 70397 – racc. n. 23634, peraltro confermata da questa Corte in sede di gravame, non essendo giuridicamente configurabile, alla luce di tale evento,
l'assegnazione di un immobile in comunione in favore di un soggetto che non può esserne considerato comproprietario.
Né assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che la sentenza n. 688/2024 della
Corte d'Appello non sia divenuta irrevocabile e, di conseguenza, non abbia ancora determinato la definitiva inefficacia del predetto contratto di compravendita, ex art. 324
c.p.c. e 2909 cod. civ., per essere stata impugnata da e Controparte_1 CP_2
mediante ricorso per cassazione, atteso che la pronuncia di simulazione
[...]
assoluta del titolo di provenienza della quota di 1/2 della proprietà del cespite controverso in capo a colui che ne ha chiesto l'assegnazione per l'intero, ancorché non passata in giudicato, è dotata di un'autorità idonea a riflettersi sul giudizio divisionale, di cui non ricorrono i presupposti per disporre la sospensione ai sensi dell'art. 295, né, comunque, a norma dell'art. 337, comma 2, c.p.c..
Ed infatti, ad eccezione delle ipotesi nelle quali la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una specifica disposizione normativa, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non divenuta irrevocabile, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma meramente facoltativa, a norma dell'art. 337, comma 2, c.p.c.,
5 come desumibile dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo e, in particolare, dall'art. 282 c.p.c., alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sua decisione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 12 giugno 2012, n. 10027; Cass. ord. 3 novembre 2017, n.
26251; Cass. ord. 4 gennaio 2019, n. 80; Cass. ord. 29 marzo 2023, n. 8885).
Il disposto dell'art. 337, comma 2, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che tale previsione normativa impone al giudice l'alternativa di tenere conto ai fini decisionali della sentenza invocata, che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione, senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del proprio potere discrezionale.
Quanto alla prima ipotesi, occorre osservare che l'autorità alla quale l'art. 337, comma 2,
c.p.c. si riferisce è quella di qualsiasi sentenza, anche assoggettata ai mezzi di impugnazione ordinari, atteso che ogni pronuncia giurisdizionale, ancor prima del passaggio in giudicato, è dotata di una propria valenza, esplicando un'efficacia di accertamento sostanziale al di fuori del processo in cui è stata emanata.
La stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell'atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto e, con essa,
l'esigenza di una sua immediata, benché transitoria, attuazione, nell'attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da esso.
Tale conclusione trova conferma non solo nelle disposizioni del codice di rito disciplinanti gli effetti della sentenza non definitiva emessa nel giudizio di primo grado (artt. 278, 279, comma 2, n. 4 e 340 c.p.c.), ma anche nella formulazione letterale dell'art. 337, comma 2,
c.p.c., che riconosce autorità e, quindi, efficacia alla sentenza ancor prima del suo passaggio in giudicato, dal momento che tale evento non è menzionato dalla norma.
L'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e, quindi, l'indicazione, ancorché non necessariamente analitica, delle circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della predetta decisione (cfr. Cass. ord. 18 maggio 2022, n.
16051; Cass. ord. 1 febbraio 2025, n. 2429).
In sostanza, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione del processo previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile
6 controvertibilità della sentenza di cui venga invocata l'autorità, sulla base di un confronto tra tale decisione e le ragioni per le quali è stata impugnata.
Ne consegue che la sospensione discrezionale di cui trattasi è ammessa qualora il giudice del secondo giudizio enunci, in maniera esplicita, i motivi per i quali non intenda riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (cfr., ex plurimis, Cass. 12 novembre 2014, n. 24046; Cass. ord. 29 maggio 2019, n. 14738;
Cass. 8 luglio 2020, n. 14146).
Nella fattispecie de qua agitur, da un lato, l'emanazione della sentenza n. 1432/2023 del
Tribunale di Nocera Inferiore e, a fortiori, di quella n. 688/2024, con la quale questa Corte ha confermato la declaratoria di simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita per notaio da Cava de' Tirreni dell'8 ottobre 2012, rep. n. 70397 – racc. n. Per_1
23634, preclude ab imis l'applicazione dell'art. 295 c.p.c., potendo tale disposizione normativa operare, come innanzi evidenziato, soltanto quando la causa pregiudicante sia pendente e non ancora definita in primo grado, e, dall'altro, e Controparte_1 CP_2
non hanno fornito alcun elemento di valutazione utile a non riconoscere
[...]
l'autorità della richiamata decisione di appello, per non aver prodotto il relativo ricorso per cassazione, di cui si sono limitati a documentare l'iscrizione a ruolo, sicché non ricorrono neanche i presupposti per disporre la sospensione facoltativa del giudizio divisionale ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., né, tanto meno, per pervenire ad una pronuncia difforme, come pur ritenuto possibile in alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 29 luglio 2021, n. 21763; Cass. ord. 23 marzo
2022, n. 9470; Cass. ord. 21 novembre 2024, n. 30106).
Avendo le sentenze emesse nel giudizio di simulazione reso improduttivo di effetti il contratto di compravendita in forza del quale aveva trasferito al figlio la Controparte_1
quota di 1/2 della piena proprietà del locale commerciale censito nel catasto fabbricati del
Comune di Cava de' Tirreni, corso Umberto, n. 321, al foglio 23, particella 40, subalterno
2, e non potendo, di conseguenza, vantare alcun diritto dominicale Controparte_2
su tale cespite, che continua a sussistere in capo al genitore, la sua assegnazione deve essere disposta in favore di , quale condividente che, oltre a richiederla Parte_1 con l'atto di appello, in riforma della decisione impugnata, ne aveva già formulato istanza in primo grado, a norma degli artt. 720 e 1116 cod. civ..
L'assegnazione a , per l'intera piena proprietà, dell'immobile in Parte_1
comunione ne comporta l'obbligo di provvedere al pagamento, in favore di CP_1
7 , quale condividente non richiedente, del conguaglio in denaro di euro 164.500,00, CP_1
pari alla metà del valore del cespite, stimato in euro 329.000,00 dal secondo consulente tecnico d'ufficio, ing. , oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, Per_2
cod. civ. dalla data del deposito della presente sentenza al soddisfo (cfr., ex ceteris, Cass.
24 luglio 2000, n. 9656; Cass. 15 giugno 2012, n. 9845), essendo inammissibile la domanda con la quale l'appellante, al fine di evitare il versamento del corrispettivo dovuto, chiede la compensazione tra il credito vantato a tale titolo dall'appellato e quello derivante in suo favore dalle sentenze n. 187/2009 del Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di
Cava de' Tirreni e n. 204/2013 di questa Corte, giacché proposta, per la prima volta, in violazione dell'art. 345, comma 1, c.p.c., soltanto in sede di gravame.
Ed infatti, la mutatio libelli in appello e, dunque, l'inosservanza del divieto dello ius novorum, posto a presidio di un interesse di natura pubblicistica (cfr., ex plurimis, Cass.
11 gennaio 2007, n. 383; Cass. 30 settembre 2014, n. 20557; Cass., Sez. Un., 9 gennaio
2020, n. 157), si configurano quando sia avanzata una pretesa obiettivamente eterogenea rispetto a quella originaria, mediante l'introduzione nel giudizio di un petitum diverso e più ampio oppure di una causa petendi incentrata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado e, segnatamente, su fatti costitutivi ontologicamente differenti, con la conseguenza di porre un nuovo thema decidendum e di alterare i termini della controversia, ledendo il principio del contraddittorio ed il regolare andamento del processo
(cfr., ex plurimis, Cass. 14 febbraio 2001, n. 2080; Cass. 25 giugno 2003, n. 10128; Cass.
19 settembre 2016, n. 18299; Cass. 12 dicembre 2018, n. 32146).
Si verifica, di contro, una semplice emendatio libelli quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 25 settembre 2008, n.
24055; Cass. 7 marzo 2016, n. 4384; Cass. ord. 2 marzo 2023, n. 6292), oppure sul petitum, nel senso di precisarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr., ex plurimis, Cass. 4 novembre 2005, n.
21354; Cass. 21 febbraio 2007, n. 4034; Cass. 10 novembre 2008, n. 26905).
Ne deriva che, nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, una parte non si limiti a circoscrivere, modificare o specificare, alla luce dell'evolversi delle vicende processuali,
l'ambito oggettivo delle proprie argomentazioni giuridiche o delle proprie conclusioni, ma introduca nel processo un nuovo tema d'indagine o invochi la tutela di un interesse giuridico eterogeneo rispetto a quello inizialmente prospettato, è configurabile non già una possibile, legittima emendatio, ma un'inammissibile mutatio libelli.
8 La fondatezza e l'accoglimento del primo motivo di appello in relazione alla contestata assegnazione, in favore di , dell'intera piena proprietà del locale Controparte_2 commerciale riportato nel catasto fabbricati del Comune di Cava de' Tirreni, corso
Umberto, n. 321, al foglio 23, particella 40, subalterno 2, comporta l'assorbimento del secondo, con il quale ha censurato le risultanze estimative della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio recepita dal Tribunale di Salerno, giacché espressamente condizionato al rigetto della principale ragione di impugnazione.
La sopravvenienza, dopo il decorso dei termini concessi dal giudice di prime cure a norma degli artt. 190, comma 1, e 281 quinquies, comma 1, c.p.c., della sentenza n. 1432/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore e di quella n. 688/2024, con la quale la Corte d'Appello ha confermato la declaratoria di simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita per notaio da Cava de' Tirreni dell'8 ottobre 2012, rep. n. 70397 – racc. n. Per_1
23634, e, dunque, l'inefficacia del titolo di acquisto della quota di 1/2 della piena proprietà dell'immobile controverso da parte di , legittima, ai sensi dell'art. Controparte_2
92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, l'integrale compensazione tra le parti anche delle spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 5818/2023 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1
di citazione notificato il 22 gennaio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado: a) assegna a , a norma degli artt. 720 e Parte_1
1116 cod. civ., l'intera piena proprietà del locale commerciale contraddistinto nel catasto fabbricati del Comune di Cava de' Tirreni, corso Umberto, n. 321, al foglio 23, particella 40, subalterno 2, al prezzo di euro 329.000,00; b) assegna a Controparte_1
la quota in denaro di euro 164.500,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal deposito della presente sentenza al soddisfo;
c) condanna al pagamento, in favore di , a titolo di conguaglio, Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 164.500,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal deposito della presente sentenza al soddisfo;
2. compensa integralmente tra le parti anche le spese del secondo grado del giudizio;
3. ordina al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Salerno, esonerandolo da ogni responsabilità, di provvedere, ai sensi dell'art. 2646, comma 1, cod. civ., alla trascrizione della presente sentenza, affinché CP_1
9 risulti pieno ed esclusivo proprietario dell'immobile riportato nel catasto Pt_1 fabbricati del Comune di Cava de' Tirreni, corso Umberto, n. 321, al foglio 23, particella 40, subalterno 2.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 100/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Centola, alla via Capozzoli, n. 17, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1
difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Luciano Sica, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via L. Guercio, n. 387; appellante
E
, nato a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1
, , nato a [...] il 28 C.F._2 Controparte_2
dicembre 1986, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di C.F._3
mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Angelo Petraglia, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via L. Guercio, n. 58; appellati
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5818/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – DIVISIONE ORDINARIA;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1) - dichiarare la carenza di legittimazione del sig. in relazione al giudizio di divisione del locale commerciale, Controparte_2 1 sito in Cava de' Tirreni, posto al piano terra con accesso dal n.c. 321 del Corso Umberto
– identificato in C.E.U. del detto Comune al foglio 23, particella 40, subalterno 2, R.C.
€528.01, non essendo lo stesso comproprietario pro-quota del compendio immobiliare in divisione, così come accertato e dichiarato con la sentenza n. 1432/2023, emessa e pubblicata in data 29.06.2023, dal Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile,
… nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 95/2017 del R.G.A.C., tra il sig.
[...]
e i signori , , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, avente ad oggetto simulazione contratto compravendita/revocatoria, con CP_4 la quale veniva così statuito: '1) dichiara la contumacia di Controparte_3
e ; 2) accerta e dichiara la simulazione assoluta dei Controparte_2 CP_5
seguenti atti: a) atto pubblico di compravendita per notar del 10 settembre Parte_2
2012, reg. gen. 33747, reg. part. 28330 e n. rep. 70298/23550; b) atto pubblico di compravendita per notar del 8 ottobre 2012, reg. gen. 37767, reg. part. Parte_2
30624 e n. rep. 70397/23634; c) scrittura privata per affitto d'azienda del 18 novembre
2013, autenticata per notar del 18 novembre 2013, rep. 71444, registrata Parte_2 all'Agenzia delle Entrate di Salerno al n. 12641 del 3 dicembre 2013, tra Controparte_1
e ; 3) condanna al pagamento delle spese giudiziali Controparte_2 Controparte_1
in favore di parte attrice, che si liquidano in € 8.000,00; a tali somme vanno aggiunti gli accessori di legge ivi compreso il rimborso forfettario spese generali'. 2) - In riforma dell'impugnata sentenza, attribuire, pertanto, al sig. la proprietà Parte_1 dell'intero immobile commerciale, sito in Cava de Tirreni del locale commerciale, sito in
Cava de' Tirreni, posto al piano terra con accesso dal n.c. 321 del Corso Umberto – identificato in C.E.U. del detto Comune al foglio 23, particella 40, subalterno 2, R.C.
€528.01, dichiarando inoltre che nulla è dovuto a titolo di conguaglio all'altro condividente , effettivo comproprietario della quota dell'immobile in Controparte_1 divisione, essendo lo stesso debitore nei confronti dell'appellante, in forza dei precitati titoli giudiziali, del superiore importo di € 244.186,93 … o di quello maggiore o minore che meglio verrà quantificato in sede di precisazione delle conclusioni. 3) - Condannare gli appellati al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 …”; per gli appellati (come da comparsa di risposta) – “- rigettare il gravame proposto dal sig.
poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente Parte_1
atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in tutti i suoi capi;
- rigettare, in ogni caso, con qualsivoglia statuizione, l'appello proposto dal sig. ; Parte_1
2 - vinte le spese e le competenze professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5818/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio divisionale promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 6 aprile 2006, così provvedeva: 1) dichiarava lo scioglimento della comunione sussistente tra e in Parte_1 Controparte_1 relazione al locale commerciale sito nel Comune di Cava de' Tirreni, al corso Umberto,
n. 321, e censito nel catasto fabbricati al foglio 23, particella 40, subalterno 2; 2) assegnava il predetto immobile, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., a , costituitosi Controparte_2
nel corso del giudizio quale acquirente della quota indivisa di in forza Controparte_1 di atto pubblico di compravendita per notaio da Cava de' Tirreni dell'8 ottobre Per_1
2012, rep. n. 70397 – racc. n. 23634, con obbligo di corrispondere il conguaglio di euro
164.500,00, oltre interessi al tasso legale dal deposito della decisione al soddisfo, in favore di;
3) condannava a pagare, in favore di Parte_1 Parte_1 CP_1
, la somma di euro 3.817,00, oltre interessi al tasso legale dal deposito della
[...] comparsa di costituzione al soddisfo, a titolo di rimborso della metà dell'importo corrisposto dal convenuto all'amministratore del condominio per i lavori di ristrutturazione del fabbricato;
4) compensava integralmente tra le parti le spese di lite;
5) poneva definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico di Parte_1
, di e di nella misura di 1/3 ciascuno;
6)
[...] Controparte_1 Controparte_2
demandava al Conservatore dei Registri Immobiliari gli adempimenti di competenza.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 22 gennaio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame, di cui il secondo subordinato al mancato accoglimento del primo: 1) la decisione impugnata era illegittima per violazione dell'art. 720 cod. civ., avendo il giudice di primo grado disposto l'assegnazione dell'immobile oggetto del giudizio divisionale in favore di un soggetto che non ne era comproprietario, per avere il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n.
1432/2023, dichiarato la simulazione assoluta, tra l'altro, dell'atto pubblico di compravendita per notaio da Cava de' Tirreni dell'8 ottobre 2012, rep. n. 70397 Per_1
– racc. n. 23634, con il quale aveva acquistato dal genitore Controparte_2
la quota di 1/2 tale cespite;
in realtà, il giudice di prime cure, in ragione Controparte_1
della simulazione assoluta del titolo negoziale con il quale era Controparte_2 divenuto comproprietario del locale commerciale sito in Cava de' Tirreni, al corso 3 Umberto, n. 321, avrebbe dovuto assegnare l'immobile all'attore, disponendo che il conguaglio da versare a , vale a dire all'effettivo comproprietario, fosse Controparte_1 decurtato di tutte le somme da quest'ultimo dovutegli in forza delle sentenze di condanna n. 187/2009 del Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Cava de' Tirreni e n.
204/2013 della Corte d'Appello di Salerno;
2) il giudice di prime cure aveva erroneamente recepito le risultanze della seconda consulenza tecnica d'ufficio, avendo l'ausiliario a tal fine incaricato ridotto di oltre la metà il valore di stima attribuito all'immobile da quello in precedenza nominato, senza indicare le cause che, a distanza di soli tre anni dal primo elaborato peritale, avrebbero determinato tale deprezzamento.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14 maggio 2024, CP_1
e contestavano la fondatezza dei motivi di appello,
[...] Controparte_2
chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 13 febbraio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 13/21 marzo 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati, assumendo a tal fine dirimente rilevanza il primo motivo di gravame, con il quale lamenta Parte_1 la violazione dell'art. 720 cod. civ..
Ed invero, il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 1432/2023, pubblicata il 29 giugno 2023, in accoglimento della domanda proposta da , dichiarava Parte_1
[... la simulazione assoluta, tra l'altro, dell'atto pubblico di compravendita per notaio da Cava de' Tirreni dell'8 ottobre 2012, rep. n. 70397 – racc. n. 23634, con il quale Per_1
aveva acquistato da la quota di 1/2 della piena Controparte_2 Controparte_1
proprietà del locale commerciale contraddistinto nel catasto fabbricati del Comune di
Cava de' Tirreni, corso Umberto, n. 321, al foglio 23, particella 40, subalterno 2.
Tale statuizione veniva confermata dalla sentenza n. 688/2024, pubblicata il 18 luglio
2024, con cui questa Corte rigettava l'appello spiegato da e Controparte_1 CP_2
Ne deriva che, avendo le sentenze n. 1432/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore e n.
688/2024 della Corte d'Appello di Salerno sancito la radicale inefficacia del titolo contrattuale in forza del quale era divenuto proprietario della quota Controparte_2
di 1/2 della piena proprietà dell'immobile oggetto del giudizio divisionale ed aveva, come tale, chiesto ed ottenuto l'assegnazione dell'intero cespite con addebito dell'eccedenza, ai
4 sensi dell'art. 720 cod. civ., la decisione di primo grado risulta lesiva della predetta disposizione normativa, per avere il Tribunale di Salerno disposto lo scioglimento della comunione esistente tra e mediante l'attribuzione Parte_1 Controparte_1
del locale commerciale sito in Cava de' Tirreni, al corso Umberto, n. 321, in favore di un soggetto privo della contitolarità del diritto dominicale.
Pertanto, sebbene il giudice di primo grado non fosse a conoscenza della sentenza di accoglimento della domanda spiegata da dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore nei confronti, tra gli altri, di e , Controparte_1 Controparte_2
per essere stata pubblicata il 29 giugno 2023, vale a dire quando, nella causa divisionale, erano ormai decorsi i termini concessi all'udienza del 15 dicembre 2022 ai sensi degli artt.
190, comma 1, e 281 quinquies, comma 1, c.p.c., e, dunque, non fosse nelle condizioni di valutarne l'incidenza ai fini della risoluzione della controversia, la decisione impugnata deve essere riformata proprio in ragione della sopravvenuta declaratoria di simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita per notaio da Cava de' Tirreni Per_1 dell'8 ottobre 2012, rep. n. 70397 – racc. n. 23634, peraltro confermata da questa Corte in sede di gravame, non essendo giuridicamente configurabile, alla luce di tale evento,
l'assegnazione di un immobile in comunione in favore di un soggetto che non può esserne considerato comproprietario.
Né assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che la sentenza n. 688/2024 della
Corte d'Appello non sia divenuta irrevocabile e, di conseguenza, non abbia ancora determinato la definitiva inefficacia del predetto contratto di compravendita, ex art. 324
c.p.c. e 2909 cod. civ., per essere stata impugnata da e Controparte_1 CP_2
mediante ricorso per cassazione, atteso che la pronuncia di simulazione
[...]
assoluta del titolo di provenienza della quota di 1/2 della proprietà del cespite controverso in capo a colui che ne ha chiesto l'assegnazione per l'intero, ancorché non passata in giudicato, è dotata di un'autorità idonea a riflettersi sul giudizio divisionale, di cui non ricorrono i presupposti per disporre la sospensione ai sensi dell'art. 295, né, comunque, a norma dell'art. 337, comma 2, c.p.c..
Ed infatti, ad eccezione delle ipotesi nelle quali la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una specifica disposizione normativa, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non divenuta irrevocabile, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma meramente facoltativa, a norma dell'art. 337, comma 2, c.p.c.,
5 come desumibile dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo e, in particolare, dall'art. 282 c.p.c., alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sua decisione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 12 giugno 2012, n. 10027; Cass. ord. 3 novembre 2017, n.
26251; Cass. ord. 4 gennaio 2019, n. 80; Cass. ord. 29 marzo 2023, n. 8885).
Il disposto dell'art. 337, comma 2, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che tale previsione normativa impone al giudice l'alternativa di tenere conto ai fini decisionali della sentenza invocata, che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione, senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del proprio potere discrezionale.
Quanto alla prima ipotesi, occorre osservare che l'autorità alla quale l'art. 337, comma 2,
c.p.c. si riferisce è quella di qualsiasi sentenza, anche assoggettata ai mezzi di impugnazione ordinari, atteso che ogni pronuncia giurisdizionale, ancor prima del passaggio in giudicato, è dotata di una propria valenza, esplicando un'efficacia di accertamento sostanziale al di fuori del processo in cui è stata emanata.
La stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell'atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto e, con essa,
l'esigenza di una sua immediata, benché transitoria, attuazione, nell'attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da esso.
Tale conclusione trova conferma non solo nelle disposizioni del codice di rito disciplinanti gli effetti della sentenza non definitiva emessa nel giudizio di primo grado (artt. 278, 279, comma 2, n. 4 e 340 c.p.c.), ma anche nella formulazione letterale dell'art. 337, comma 2,
c.p.c., che riconosce autorità e, quindi, efficacia alla sentenza ancor prima del suo passaggio in giudicato, dal momento che tale evento non è menzionato dalla norma.
L'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e, quindi, l'indicazione, ancorché non necessariamente analitica, delle circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della predetta decisione (cfr. Cass. ord. 18 maggio 2022, n.
16051; Cass. ord. 1 febbraio 2025, n. 2429).
In sostanza, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione del processo previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile
6 controvertibilità della sentenza di cui venga invocata l'autorità, sulla base di un confronto tra tale decisione e le ragioni per le quali è stata impugnata.
Ne consegue che la sospensione discrezionale di cui trattasi è ammessa qualora il giudice del secondo giudizio enunci, in maniera esplicita, i motivi per i quali non intenda riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (cfr., ex plurimis, Cass. 12 novembre 2014, n. 24046; Cass. ord. 29 maggio 2019, n. 14738;
Cass. 8 luglio 2020, n. 14146).
Nella fattispecie de qua agitur, da un lato, l'emanazione della sentenza n. 1432/2023 del
Tribunale di Nocera Inferiore e, a fortiori, di quella n. 688/2024, con la quale questa Corte ha confermato la declaratoria di simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita per notaio da Cava de' Tirreni dell'8 ottobre 2012, rep. n. 70397 – racc. n. Per_1
23634, preclude ab imis l'applicazione dell'art. 295 c.p.c., potendo tale disposizione normativa operare, come innanzi evidenziato, soltanto quando la causa pregiudicante sia pendente e non ancora definita in primo grado, e, dall'altro, e Controparte_1 CP_2
non hanno fornito alcun elemento di valutazione utile a non riconoscere
[...]
l'autorità della richiamata decisione di appello, per non aver prodotto il relativo ricorso per cassazione, di cui si sono limitati a documentare l'iscrizione a ruolo, sicché non ricorrono neanche i presupposti per disporre la sospensione facoltativa del giudizio divisionale ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., né, tanto meno, per pervenire ad una pronuncia difforme, come pur ritenuto possibile in alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 29 luglio 2021, n. 21763; Cass. ord. 23 marzo
2022, n. 9470; Cass. ord. 21 novembre 2024, n. 30106).
Avendo le sentenze emesse nel giudizio di simulazione reso improduttivo di effetti il contratto di compravendita in forza del quale aveva trasferito al figlio la Controparte_1
quota di 1/2 della piena proprietà del locale commerciale censito nel catasto fabbricati del
Comune di Cava de' Tirreni, corso Umberto, n. 321, al foglio 23, particella 40, subalterno
2, e non potendo, di conseguenza, vantare alcun diritto dominicale Controparte_2
su tale cespite, che continua a sussistere in capo al genitore, la sua assegnazione deve essere disposta in favore di , quale condividente che, oltre a richiederla Parte_1 con l'atto di appello, in riforma della decisione impugnata, ne aveva già formulato istanza in primo grado, a norma degli artt. 720 e 1116 cod. civ..
L'assegnazione a , per l'intera piena proprietà, dell'immobile in Parte_1
comunione ne comporta l'obbligo di provvedere al pagamento, in favore di CP_1
7 , quale condividente non richiedente, del conguaglio in denaro di euro 164.500,00, CP_1
pari alla metà del valore del cespite, stimato in euro 329.000,00 dal secondo consulente tecnico d'ufficio, ing. , oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, Per_2
cod. civ. dalla data del deposito della presente sentenza al soddisfo (cfr., ex ceteris, Cass.
24 luglio 2000, n. 9656; Cass. 15 giugno 2012, n. 9845), essendo inammissibile la domanda con la quale l'appellante, al fine di evitare il versamento del corrispettivo dovuto, chiede la compensazione tra il credito vantato a tale titolo dall'appellato e quello derivante in suo favore dalle sentenze n. 187/2009 del Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di
Cava de' Tirreni e n. 204/2013 di questa Corte, giacché proposta, per la prima volta, in violazione dell'art. 345, comma 1, c.p.c., soltanto in sede di gravame.
Ed infatti, la mutatio libelli in appello e, dunque, l'inosservanza del divieto dello ius novorum, posto a presidio di un interesse di natura pubblicistica (cfr., ex plurimis, Cass.
11 gennaio 2007, n. 383; Cass. 30 settembre 2014, n. 20557; Cass., Sez. Un., 9 gennaio
2020, n. 157), si configurano quando sia avanzata una pretesa obiettivamente eterogenea rispetto a quella originaria, mediante l'introduzione nel giudizio di un petitum diverso e più ampio oppure di una causa petendi incentrata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado e, segnatamente, su fatti costitutivi ontologicamente differenti, con la conseguenza di porre un nuovo thema decidendum e di alterare i termini della controversia, ledendo il principio del contraddittorio ed il regolare andamento del processo
(cfr., ex plurimis, Cass. 14 febbraio 2001, n. 2080; Cass. 25 giugno 2003, n. 10128; Cass.
19 settembre 2016, n. 18299; Cass. 12 dicembre 2018, n. 32146).
Si verifica, di contro, una semplice emendatio libelli quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 25 settembre 2008, n.
24055; Cass. 7 marzo 2016, n. 4384; Cass. ord. 2 marzo 2023, n. 6292), oppure sul petitum, nel senso di precisarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr., ex plurimis, Cass. 4 novembre 2005, n.
21354; Cass. 21 febbraio 2007, n. 4034; Cass. 10 novembre 2008, n. 26905).
Ne deriva che, nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, una parte non si limiti a circoscrivere, modificare o specificare, alla luce dell'evolversi delle vicende processuali,
l'ambito oggettivo delle proprie argomentazioni giuridiche o delle proprie conclusioni, ma introduca nel processo un nuovo tema d'indagine o invochi la tutela di un interesse giuridico eterogeneo rispetto a quello inizialmente prospettato, è configurabile non già una possibile, legittima emendatio, ma un'inammissibile mutatio libelli.
8 La fondatezza e l'accoglimento del primo motivo di appello in relazione alla contestata assegnazione, in favore di , dell'intera piena proprietà del locale Controparte_2 commerciale riportato nel catasto fabbricati del Comune di Cava de' Tirreni, corso
Umberto, n. 321, al foglio 23, particella 40, subalterno 2, comporta l'assorbimento del secondo, con il quale ha censurato le risultanze estimative della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio recepita dal Tribunale di Salerno, giacché espressamente condizionato al rigetto della principale ragione di impugnazione.
La sopravvenienza, dopo il decorso dei termini concessi dal giudice di prime cure a norma degli artt. 190, comma 1, e 281 quinquies, comma 1, c.p.c., della sentenza n. 1432/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore e di quella n. 688/2024, con la quale la Corte d'Appello ha confermato la declaratoria di simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita per notaio da Cava de' Tirreni dell'8 ottobre 2012, rep. n. 70397 – racc. n. Per_1
23634, e, dunque, l'inefficacia del titolo di acquisto della quota di 1/2 della piena proprietà dell'immobile controverso da parte di , legittima, ai sensi dell'art. Controparte_2
92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, l'integrale compensazione tra le parti anche delle spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 5818/2023 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1
di citazione notificato il 22 gennaio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado: a) assegna a , a norma degli artt. 720 e Parte_1
1116 cod. civ., l'intera piena proprietà del locale commerciale contraddistinto nel catasto fabbricati del Comune di Cava de' Tirreni, corso Umberto, n. 321, al foglio 23, particella 40, subalterno 2, al prezzo di euro 329.000,00; b) assegna a Controparte_1
la quota in denaro di euro 164.500,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal deposito della presente sentenza al soddisfo;
c) condanna al pagamento, in favore di , a titolo di conguaglio, Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 164.500,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal deposito della presente sentenza al soddisfo;
2. compensa integralmente tra le parti anche le spese del secondo grado del giudizio;
3. ordina al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Salerno, esonerandolo da ogni responsabilità, di provvedere, ai sensi dell'art. 2646, comma 1, cod. civ., alla trascrizione della presente sentenza, affinché CP_1
9 risulti pieno ed esclusivo proprietario dell'immobile riportato nel catasto Pt_1 fabbricati del Comune di Cava de' Tirreni, corso Umberto, n. 321, al foglio 23, particella 40, subalterno 2.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10