Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/06/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 104 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
-Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) nata a [...] il giorno Parte_2 CodiceFiscale_2
17.06.1925, rappresentata in base a procura notarile dal figlio
(C.F. ) elettivamente Persona_1 CodiceFiscale_3
domiciliati in VIA BIONDINI N. 1 47121 FORLI', presso lo studio dell'avv. MASOTTI MONICA, rappresentati e difesi dall'avv. MASOTTI
MONICA ( CF ) CodiceFiscale_4
ATTORE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA TONI N. 37 47900 RIMINI, presso lo studio dell'avv. PIAZZOLLA RUGGERO, rappresentata e difesa dall'avv.
PIAZZOLLA RUGGERO C.F. C.F._5
CONVENUTA
in punto a: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti
1
per parte attrice:
Tanto premesso in proprio e quale rappresentante della Persona_1
madre insiste perché il Tribunale di Forlì, contrariis Parte_2
reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni :
• In linea principale:
-DICHIARARE inammissibili, irricevibili, improponibili e/o infondate in fatto ed in diritto le eccezioni avversarie;
− ACCERTARE e DICHIARARE che la è Controparte_1
in linea principale legittimo erede o comunque il coerede di CP_2
[...]
• E per l'effetto: − CONDANNARE la per Controparte_1
l'intero o pro quota ereditaria al pagamento delle seguenti somme in favore degli attori:
− € 450.000,000 in favore di Parte_2
− € 100.000,00 in favore di Parte_1
− Con interessi ex art. 1284 c.c. dall'apertura della successione ad oggi con interessi legali e rivalutazione;
• In subordine:
− DARE ATTO che è intervenuto un accordo fra gli eredi ( Parte_3
e e i creditori
[...] Controparte_3 Parte_4 [...]
e , per l'estinzione del debito del de cuius e che Parte_2 Parte_1
l'estinzione del debito prevale sui diritti del legatario;
− Con refusione delle spese di lite oltre ad accessori (15% T.F., 4% C.P.A.
ed I.V.A. al 22%) come per legge;
2 - E comunque con condanna ex art 88 e 96 cpc.
-*-
D) LE DEDUZIONI ISTRUTTORIE
-d/1-
Si insiste, si opus sit e previa revoca dell'ordinanza istruttoria del 25/5/2024,
per l'ammissione di prova orale per interrogatorio formale del l.r.p.t. della sui fatti esposti nei precedenti atti e sui seguenti Controparte_1
capitoli:
1)vero che la predetta scrittura doc. 28 prodotto dagli attori con la nota di deposito del 22.9.2023 rappresentante una scrittura del 11.4.2017 venne effettivamente firmata da parte di 2) vero che è la sua Controparte_2
firma;
3) vero che era noto alla Controparte_1
4) vero che gli assegni intestati dal de cuius a ed a lei Parte_2
consegnati (assegno n. 0001540541-02 di € 100.000,00, assegno n.
0001540542-03 di € 100.0000 ed assegno n. 0034487021-10 dell'importo di
€ 250.000, prodotti, che si rammostrano al teste, cfr. doc.ti 24-26)
rappresentano la provvista di somme consegnate, dell'importo di € 450.000
complessivi, per l'acquisto di immobili di gradimento di Parte_2
compatibili con le condizioni di disabilità della stessa, appartamento destinato a diventare la residenza di e del Dr. Parte_2 [...]
CP_2
5) vero che l'assegno intestato dal defunto a dell'importo di Parte_1
€ 100.000 era destinato dal de cuius all'acquisto di un appartamento dove lo stesso sarebbe andato a vivere con la sua compagna Parte_1
3 (assegno n. 0053569571-03, che si rammostra al teste, cfr. doc. 27); 6) vero che è intervenuto un accordo con gli eredi ( Parte_3 CP_3
e e si dica fra chi e come se necessario, per
[...] Parte_4
l'estinzione dei debiti del de cuius;
7) vero che il Dr. aveva una relazione sub matrimoniale Controparte_2
(si indichi come) con Parte_2
8) vero che più volte, negli oltre 30 anni di relazione, il Dr.
[...]
chiese a di sposarlo;
CP_2 Parte_2
9) vero che rifiutò per rispetto nei confronti del coniuge Parte_2
defunto (era rimasta vedova) per cui ritenne non giusto che oltre alla relazione vi fosse un matrimonio;
10) vero che il Dr. non contrariato, approvò questa Controparte_2
visione della vita e crebbe il suo rispetto per Parte_2
11) vero che il Dr. si curò del concorso nel Controparte_2
mantenimento di pensando a tutte le sue esigenze con Parte_2
prestazioni periodiche;
12) vero che, ad esempio, quando si trasferì presso la Casa Parte_2
di Cura Pietro Zangheri, il Dr. pagò dal proprio conto la Controparte_2
retta mensile;
13) vero che quando aveva una qualunque necessità e Controparte_4
non solo di carattere economico interveniva il Dr. Controparte_2
14) vero che l'assegno di € 100.000,00 fu consegnato a Parte_1
perché acquistasse casa ove poter vivere;
15) vero che la somma per era per le causali indicate dal Parte_2
Dr. 16) vero che il de cuius diceva che Controparte_2 Parte_2
4 e erano la «sua famiglia»; Persona_1 Parte_1
17) vero che omise di avere relazioni con i propri parenti, che indicò come eredi ma che nessuno di loro era presente ai funerali;
18) vero che trascorse tutti i giorni ed i fine settimana, oltreché con
[...]
pure con e la di lui moglie;
Parte_2 Persona_1
19) vero che in sostanza gli ultimi 30 anni (o si dica quale fu la durata) li trascorse con coloro i quali possiedono gli assegni.
-d/1-
Si insiste sugli stessi fatti per l'ammissione di prove tesimoniali .
indicano a testi:
- , padre dell'attore e procuratore della madre;
Persona_1
- ; Testimone_1
– residente a [...]; Testimone_2
– residente a [...]; – moglie di Testimone_3 Testimone_4 Per_1
residente a [...];
[...]
– , già badante c/o Testimone_5 Controparte_1
– , già badante c/o Persona_2 Controparte_1
-*-
E) CTU PERCIPIENTE E DEDUCENTE
La questione può essere definita mediante CT volta a verificare quali furono i beni del defunto avuto riguardo ai 20 anni della propria vita.
Se la parte acesse avuto un patrimonio di 10/20 milioni di euro donato a mano a mano che gli anni decorrevano e le persone si invecchiavano.
Le donazioni di non particolare valore sono regolate dall'art 782 cc.
La norma recita : “La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto
5 pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore.
In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione”.
Qualora, inoltre, la donazione abbia ad oggetto beni mobili (di non modico valore) l'atto pubblico deve anche specificare con esattezza i beni che vengano donati e il loro valore.
Tali indicazioni, per come prescritto dallo stesso art. 782 c.c., possono essere contenute nello stesso atto di donazione o, alternativamente, in una nota separata, sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio rogante.
Anche rispetto a tale nota, tuttavia, si ritiene necessaria la presenza dei testimoni.
Il carattere necessariamente formale del contratto di donazione ha ripercussioni anche sulla prova del negozio, che potrà avvenire a mezzo di testimoni solo quando il contraente abbia smarrito senza sua colpa il documento che gli forniva la prova (art. 2725). Pertanto è incomprensibile come il rilascio di assegni bancari, il rilascio di assegni circolari, il bonifico di somme etc possano essere considerati di donazione diretta.
- *-
F) VIOLAZIONE ART 88 CPC DA PARTE DELLA CASA DI RIPOSO
6 Nulla è stato eccepito da controparte ante causam.
Nulla è stato eccepito nel corso della fase di media conciliazione.
La controparte non ha spiegato perché la donazione non fosse di modico valore. Non ha preso posizione sul fatto che il defunto Controparte_2
riteneva la sua partner. Parte_2
E la somma era a lei riconosciuta per assicurarle un tenore di vita adeguato.
-*-
G) GIURAMENTO DECISORIO CONDIZIONATO
Il giuramento decisorio è condizionato.
In primis, si insite per la prova per interrogatorio formale e se non fosse disposta la prova si ritiene di insistere.
E' condizionato alla mancata ammissione delle prove orali in ordine all'acceetamento della volontà di di curarsi e concorrere Controparte_2
nel mantenimento di pensando a tutte le esigenze con Parte_2
prestazioni periodiche.
Gli articoli sono :
vero che il Dr. si curò del concorso nel mantenimento di Controparte_2
pensando a tutte le sue esigenze con prestazioni Parte_2
periodiche;
I) giuro e giurando affermo (ovvero nego) che quando si Parte_2
trasferì presso la Casa di Cura Pietro Zangheri, il Dr. Controparte_2
pagò dal proprio conto la retta mensile;
II) giuro e giurando affermo (ovvero nego) che quando Controparte_4
aveva una qualunque necessità e non solo di carattere economico interveniva il Dr. Controparte_2
7 III) giuro e giurando affermo (ovvero nego) che la somma per
[...]
era per le causali indicate dal Dr. Parte_2 Controparte_2
IV) giuro e giurando affermo (ovvero nego) che il de cuius diceva che e erano la «sua famiglia»; Parte_2 Persona_1 Parte_1
V) giuro e giurando affermo (ovvero nego) trascorse tutti Controparte_2
i giorni ed i fine settimana, oltreché con pure con Parte_2
e la di lui moglie;
Persona_1
VI) giuro e giurando affermo (ovvero nego) che in sostanza gli ultimi 30 anni
(o si dica quale fu la durata) li trascorse con coloro i quali possiedono gli assegni.
VII) giuro e giurando affermo (ovvero nego) che gli assegni intestati dal de cuius a ed a lei consegnati (assegno n. 0001540541-02 di € Parte_2
100.000,00, assegno n. 0001540542-03 di € 100.0000 ed assegno n.
0034487021-10 dell'importo di € 250.000, prodotti, che si rammostrano al teste, cfr. doc.ti 24-26) rappresentano la provvista di somme consegnate,
dell'importo di € 450.000 complessivi, per l'acquisto di immobili di gradimento di compatibili con le condizioni di disabilità Parte_2
della stessa, appartamento destinato a diventare la residenza di
[...]
e del Dr. VIII) giuro e giurando affermo Parte_2 Controparte_2
(ovvero nego) che l'assegno intestato dal defunto a Parte_1
dell'importo di € 100.000 era destinato dal de cuius all'acquisto di un appartamento dove lo stesso sarebbe andato a vivere con la Parte_1
sua compagn
IX) giuro e giurando affermo (ovvero nego) vero che l'assegno di €
100.000,00 fu consegnato a perché acquistasse casa ove Parte_1
8 poter vivere”.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo;
contrariis rejectis;
in via principale in rito dichiarare inammissibili gli atti e le produzioni documentali che gli at-
tori hanno depositato nel fascicolo telematico prima della udienza di tratta-
zione ex art.183 cpc disponendone l'espunzione; dichiarare in ogni caso inammissibile, nulla per indeterminatezza della causa petendi e del petitum infondata per difetto di legittimazione attiva oltre che infondata nel merito, la domanda riconvenzionale proposta dagli attori con l'atto notificato in data
18.9.2023;
accertare che gli assegni fatti valere dagli attori nei confronti della convenu-ta per ottenere il pagamento della somma di €.450.000,00 a favore di Parte_2
e di € 100.000,00 a favore di furono emessi dal de
[...] Parte_1
cuius a favore dei rispettivi beneficiari Controparte_2 Parte_2
e a titolo di liberalità e quindi come donazioni dirette, nulle Parte_1
per difetto della forma dell'atto pubblico richiesta dall'art. 782 cc, oltre che comunque donazioni inefficaci in quanto mai perfezionate con l'accettazione dei donatari.
Respingere pertanto tutte le domande promosse dagli attori Parte_5
e nei confronti della in
[...] Parte_1 Controparte_1
quanto infondate in fatto ed in diritto;
9 ***
In subordine e salvo gravame nella ipotesi che si ritenessero dovute in tutto od in parte le somme pretese dagli attori in quanto crediti nei confronti del de cuius, respingere le do-
mande promosse nei confronti della convenuta in quanto CP_1
come legataria non è tenuta a pagare i debiti ereditari ai sensi dell'art.756 cc;
In ulteriore subordine e salvo gravame,
nella ipotesi che si ritenesse di qualificare la convenuta come chiamata alla eredità ex art.588 cc, accertare che la stessa non è tenuta a pagare i debiti ereditari non avendo formalizzato l'accettazione della quota lasciatagli in eredità e che comunque tale obbligo sarebbe dovuto in misura proporziona-
le al valore della sua quota non superiore al 25% del valore dell'intero asse ereditario da determinarsi a mezzo di CTU una volta ricompreso anche il la-
scito a favore del sig. da qualificarsi anch'esso come erede e Persona_1
non legatario;
***
ancora in subordine e salvo gravame in relazione alla domanda subordinata degli attori dichiararne la nullità ai sensi dell'art.164 cpc per violazione dell'art.163 cpc n.4;
dichiarare in ogni caso tale pretesa infondata in fatto ed in diritto;
In via istruttoria ci si riporta alle memorie istruttorie ex art.183 VI comma ribadendo la inammissibilità di tutte le istanze dedotte da parte attrice e quindi richiamando in via subordinata i mezzi di prova ivi dedotti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
10 La sig.ra ed il sig. (di seguito anche “gli Parte_2 Parte_1
attori”) citavano in giudizio la (di seguito Controparte_1
anche “la convenuta” o “ ”) per sentire accertato e Controparte_5
dichiarato che la è in linea principale legittimo erede o CP_1
coerede di e per l'effetto condannare la convenuta al Controparte_2
pagamento a favore degli attori della somma di euro 450.000,00 a favore della sig.ra e di euro 100.000,00 a favore del sig. con Parte_2 Pt_1
interessi ex art. 1284 c.c. dalla apertura della successione e rivalutazione monetaria ed in via subordinata, dare atto che è intervenuto accordo fra gli eredi e i creditori per l'estinzione del debito del de cuius e che l'estinzione del debito prevale sui diritti del legatario, il tutto con vittoria di spese.
Allegavano gli attori che in data 28 giugno 2017 veniva pubblicato testamento olografo di datato 13.2.2017, ove, inter alia, Controparte_2
era nominato l'attore come esecutore testamentario ed in relazione al quale,
all'esito di apposita actio interrogatoria, emergeva l'esistenza di tre eredi,
Parte_3 Controparte_3 Parte_4
Successivamente, in data 25 ottobre 2017, veniva pubblicato un altro testamento riferibile al medesimo testatore, ma datato 10 marzo 2010 e dunque anteriore a quello pubblicato il 28 giugno 2017. In relazione a detto testamento, all'esito dell'actio interrogatoria e degli accertamenti svolti, non emergerebbe alcuna dichiarazione, salva la rinuncia da parte di
[...]
Il testamento, pubblicato in data 25.10.2017, sarebbe così privo di Parte_6
efficacia e di valore ed effetto giuridico.
Invece, il testamento pubblicato il 28.6.2017 vede tre eredi accettanti,
mentre la ereditava una serie di immobili, situati a Forlì; CP_1
11 orbene, gli attori vanterebbero credito nei confronti della massa con diritto a essere preferiti ai legatari, essendo intervenuto accordo fra eredi e creditori;
in ogni caso, ed in via prevalente, la convenuta dovrebbe essere considerata anch'essa erede e non legataria in quanto il lascito dovrebbe intendersi riferibile ad una quota del patrimonio relitto.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la , concludendo per CP_1
l'accertamento che le somme di euro 450.000,00 ed euro 100.000,00 a favore degli attori di cui agli assegni in atti costituiscono donazioni dirette nulle per carenza di forma e comunque inefficaci in quanto mai perfezionate con l'accettazione dei donatari. Il tutto con rigetto delle domande svolte dagli attori nei confronti della convenuta;
in subordine, per il rigetto delle domande attoree in quanto non tenuta al pagamento dei debiti ereditari in quanto legataria o comunque non avendo formalizzato l'accettazione e in subordine per la sola quota proporzionale al valore del lascito, in ulteriore subordine per la declaratoria di nullità della domanda, il tutto con vittoria di spese.
Eccepiva in primo luogo la convenuta la natura donativa degli assegni emessi dal de cuius a favore degli attori, il tutto come emergerebbe dalla stessa documentazione prodotta dal sig. nell'ambito del procedimento Pt_1
penale presso il Tribunale di Forlì n- 209 del 2021; trattandosi di atti di liberalità, essi non costituirebbero credito azionabile bensì atti di natura donativa e a titolo gratuito, nulli per carenza di forma, non trattandosi di somme di modico valore, e peraltro privi di accettazione.
In ogni caso, dagli atti emerge chiaramente, ad avviso della convenuta, la natura di legataria e non di erede della convenuta stessa, non sussistendo
12 alcun elemento da cui possa desumersi la volontà del testatore di istituire erede la di Riposo. Lo stesso sig. ebbe a qualificare la CP_1 Pt_1 CP_1
come legataria nella compilazione della denuncia di successione. In
[...]
ogni caso, l'eventuale responsabilità della convenuta come erede sarebbe da limitarsi alla rispettiva quota di pertinenza di quest'ultima, da limitarsi entro il 20% del valore dell'asse. Del tutto infondata sarebbe poi la domanda di accertamento dell'accordo fra i creditori, oltre che nulla per assoluta indeterminatezza.
Con istanza depositata il 22 settembre 2023, il procuratore degli attori,
modificando in parte le proprie originarie determinazioni, indicava,
producendo documentazione a sostengo, che le dazioni degli assegni oggetto di causa sarebbero da qualificare come donazioni, ma non dirette, bensì
indirette, in quanto finalizzate per l'acquisto di immobili, e dunque sottratte al vincolo di forma.
La causa è stata istruita documentalmente.
L'interesse ad agire in giudizio viene dagli attori in giudizio qualificato e prospettato in quanto creditori delle somme indicate in atti, dovute dal de cuius in adempimento di donazioni indirette;
dette donazioni indirette,
sottratte al vincolo di forma, sarebbero desumibili dallo stesso tenore del doc. 28), dove il de cuius, con dichiarazione di suo pugno, avrebbe identificato come donazioni indirette le dazioni di assegni, oggetto di causa,
in quanto finalizzate all'acquisto di immobili.
La convenuta tempestivamente dichiarava di non conoscere la scrittura e sottoscrizione di cui al doc. 28 in questione, contestando l'irrilevanza della qualificazione giuridica data dal de cuius, vertendosi, nella fattispecie, in
13 tema di donazioni dirette e non indirette.
L'eccezione formulata dalla coglie nel segno. CP_1
La giurisprudenza di legittimità si è così espressa in ordine alla questione: “il trasferimento "donationis causa" di titoli di credito astratti non dà luogo ad una donazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta,
soggetta in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il "tradens"
e l'"accipiens"”(Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 23127 del 19/08/2021): in particolare, “la traditio del titolo al portatore legittima il possessore del titolo stesso all'esercizio del diritto in esso menzionato;
…Se il trasferimento avviene donationis causa, nel rapporto base si realizza la figura della donazione diretta e non della donazione indiretta. Infatti, la donazione indiretta, concepita come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questo divergente, non è
configurabile rispetto ai titoli di credito astratti, suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti (Cass. n. 527/1973)”.
Pertanto, la consegna di un assegno bancario, indipendentemente dalla volontà o dai motivi espressi dal donante, costituisce donazione diretta,
avendo essa ad oggetto una somma di denaro, che l'accipiens può poi utilizzare secondo le proprie intenzioni;
del resto, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito “Ai fini della integrazione della fattispecie di donazione indiretta è necessario che la dazione della somma di denaro sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto
14 dell'immobile: deve cioè sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra elargizione del denaro e acquisto dell'immobile. In
particolare, "nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto” (Tribunale Imperia sez. I, 21/10/2021, n.602, DeJure);
nel caso di specie, è evidente che la dazione ha avuto ad oggetto la somma di denaro portata dall'assegno stesso, in quanto la realizzazione dello scopo che le parti avevano presente richiede il compimento di diversi e successivi atti,
ontologicamente slegati dalla dazione originaria, e posti in essere da parte del donatario.
Pertanto, l'eccezione formulata da parte della convenuta è fondata:
vertendosi in tema di donazioni dirette e non indirette, e non di modico valore, stanti gli importi, di notevole entità anche prescindendo da considerazioni, non in effettiva e tempestiva contestazione inter partes, sulla capacità economica delle parti, sussiste vincolo di forma a pena di nullità e le donazioni, in mancanza della forma prescritta ex art. 782 c.c., sono nulle.
Pertanto, nulla possono gli attori avere a che pretendere dalla convenuta in forza di titoli nulli. Ne deriva anche che viene meno ogni interesse degli
15 attori ai consequenziali pronunciamenti, oltre che alle istanze e deduzioni istruttorie formulate in sede di precisazione delle conclusioni, anche in sede di istanza di giuramento decisorio.
Le domande attoree devono così essere respinte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
atteso che la decisione si è fondata, essenzialmente, sulle questioni afferenti all'interesse ad agire degli attori, la liquidazione può
attestarsi sui parametri minimi di scaglione, tenendo conto dell'importo complessivo della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 104 del 2023 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Respinge le domande di e in Parte_1 Parte_2
persona del procuratore;
Persona_1
2) Condanna e in persona del Parte_1 Parte_2
procuratore , in solido, alla refusione a Persona_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio, che Controparte_1
liquida in complessivi euro 14.598,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.
Forlì, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
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