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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/07/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NT
Sezione Civile
N. R.G. 1818/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
C. con l'Avv. Parte_1
BEVILACQUA MARIAROSARIA e l'Avv. BEVILACQUA STEFANO;
e
, con l'Avv. LAZZAROTTO ILDEBRANDO Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. Controparte_1 Parte_1
, premesso che dalla loro relazione more uxorio, in
[...]
data 29.10.2023, è nata la figlia , Persona_1 riconosciuta da entrambi i genitori, con ricorso depositato il 16.04.2025 esponevano la cessazione della relazione sentimentale e della convivenza dal mese di ottobre 2023 e, pertanto, chiedevano, ex c.c. e 473 bis 51 c.p.c., la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore, nata NT (TN) il 29/10/2023, verrà affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, sita a Castelnuovo (TN) (38050), in via Rivatelve n. 8 (cfr. doc. 1); 2) le decisioni più importanti, nell'interesse della figlia, relative alla sua educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa figlia;
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni che potranno interessare lo sviluppo, l'educazione e l'istruzione della figlia;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con la stessa come di seguito precisate in via provvisoria, vista la tenera età della bambina:
a) il padre, terrà con sé la figlia, ogni settimana il martedì e il sabato o la domenica dalle 10.00 alle 19.30; con la seguente precisazione in base ai turni della sola giornata del martedì in punto di orario: quando il martedì il signor ha il turno dalla 9.00 alle 17.00, l'orario sarà dalle 15.00 alle 19.30, Parte_1 mentre quando ha il turno dalle 17.00 all'1.00 di notte, l'orario sarà dalle 10.00 alle 16.30, l'orario del martedì sarà completo quando il signor ha il Parte_1 turno dall'1 di notte alle 9.00 del mattino;
i genitori si impegnano al rispetto
Pag. 2 di 8 reciproco degli orari e delle visite concordate;
nel periodo estivo, e più precisamente da inizio giugno sino a fine settembre, l'orario di riaccompagnamento a casa di potrà essere posticipato alle 20.00-20.30, Per_1 sempre su accordo tra i genitori che potranno prendere di volta in volta e soprattutto in base alle concrete esigenze della minore, posto che con le giornate di luce più lunghe gli orari del riposo serale potrebbero subire delle variazioni. Il padre si impegna a comunicare alla madre, con almeno 2 settimane di anticipo, il cambio di rotazione dei turni lavorativi. I genitori si accorderanno per fare in modo di alternare tra loro i giorni festivi come ad esempio quello della Vigilia di
Natale e il giorno di Natale, dell'ultimo dell'anno e del primo dell'anno, nonché della Pasqua e la Pasquetta. A titolo esemplificativo, trascorrerà la Per_1
Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro genitore e viceversa l'anno successivo e così per tutti gli altri giorni festivi indicati sul calendario, sempre nel rispetto delle concrete esigenze della piccola e previo accordo tra i Per_1
genitori;
b)vista la tenera età di il padre si impegna, quando è con la figlia, ad Per_1
inviare alla madre le foto della bambina quando riposa, oppure eventuali aggiornamenti sulla figlia qualora richiesti dalla madre e/o necessari;
la stessa cosa farà la madre quando è con lei, ovvero invierà foto della bambina Per_1
e/o aggiornamenti sulla figlia qualora richiesti dal padre e/o necessari;
c) previo preavviso di almeno due settimane alla madre e per non più di cinque settimane all'anno, quando il padre prenderà ferie dal lavoro, quest'ultimo potrà aggiungere una giornata al calendario di visite con la figlia e per tale ragione potrà tenere con sé il lunedì, il giovedì e il sabato o la domenica dalle Per_1
10.00 alle 19.30; si allega il piano genitoriale redatto da ciascun genitore, relativo a questo periodo concordato in via provvisoria (doc. 12);
d)qualora vi saranno richieste e/o esigenze particolari da parte dei genitori, diverse da quelle indicate nel presente protocollo, gli stessi genitori, previo
Pag. 3 di 8 accordo, con intesa reciproca e congruo preavviso, potranno gestire diversamente le visite, sempre nel reciproco rispetto e opportunamente valutando le effettive e concrete esigenze della minore;
e) il presente protocollo sarà modificabile, ad esempio con l'integrazione della previsione del pernottamento infrasettimanale nonché dei week-end alternati, nonché del periodo estivo di 3 o 4 settimane, anche non consecutive di affidamento al padre, nonché della suddivisione dei periodi delle festività in parti uguali e alternati tra i genitori, il tutto da valutarsi in seguito, possibilmente con l'accordo tra i genitori e ciò non appena la bambina raggiungerà un'età idonea e giusta a tali previsioni, volte all'aumento del tempo a disposizione del padre per stare con la figlia;
3) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, il signor corrisponderà la somma mensile di Euro 250,00, Parte_1 entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione Istat come prevista per legge e la madre è autorizzata a continuare a percepire integralmente l'assegno unico universale nonché, in ogni caso, ed integralmente ogni eventuale altro contributo erogato dall'Ente pubblico e/o Regione, e/o Provincia per la figlia, mediante bonifico bancario da effettuare sul suo conto corrente di cui avrà cura di fornire le coordinate. Il padre dovrà rimborsare il 50% delle spese straordinarie giustificate. Queste ultime sono da concordare qualora superiori ad Euro 100,00; le spese comprese nell'assegno di mantenimento ordinario ricomprendono vitto, abbigliamento ordinario, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali di banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola e doposcuola, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al
Pag. 4 di 8 nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione però che si tratti di spese sostenibili ed infine eventuali trattamenti estetici ordinari;
i genitori fanno riferimento al protocollo redatto dal CNF in merito all'indicazione delle spese relative alle spese ordinarie per il mantenimento della figlia minore
(doc. 13) che viene allegato al presente ricorso;
4) i genitori sosterranno le spese straordinarie nell'interesse della figlia nella misura del 50% ciascuno. Tutte le spese straordinarie non necessarie e/o urgenti dovranno essere previamente concordate, qualora superino i 100,00 euro.
Qualora un genitore dovesse affrontare spese straordinarie superiori agli importi di cui sopra, senza il consenso dell'altro, dove previsto necessariamente, dovrà sopportarne interamente i costi. L'eventuale dissenso da parte di uno dei genitori dovrà essere formalmente motivato con invio di e-mail o mediante messaggio whatsapp o sms al genitore richiedente. Si precisa che, per quanto riguarda le spese straordinarie che necessitano del consenso di entrambi i genitori, qualora ne mancasse il formale dissenso entro 15 giorni dalla richiesta, le stesse si intenderanno accettate. Il rimborso di tutte le spese straordinarie dovrà avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta, la quale dovrà essere supportata dalle relative pezze giustificative/ prove documentali;
5) i genitori fanno riferimento al protocollo redatto dal CNF in merito all'indicazione delle spese relative alle spese straordinarie/extra-assegno (cfr. doc. 13) che viene allegato e pertanto:
Per quanto attiene le spese extra assegno obbligatorie (ad es. libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione del mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori), non è richiesta la previa concertazione tra i genitori;
tutte
Pag. 5 di 8 le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate;
saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori le spese straordinarie suddivise esemplificativamente e quindi non tassativamente nelle seguenti categorie:
a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni scolastiche, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto dei libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia.
Pag. 6 di 8 6) la signora potrà percepire integralmente l'assegno unico Controparte_1 universale nonché, in ogni caso, potrà percepire integralmente eventuali altri contributi erogati dall'Ente pubblico e/o Regione, e/o Provincia per la figlia;
7) la signora ed il signor Controparte_1 Parte_1
utilizzeranno il canale di comunicazione “WhatsApp” esclusivamente per la gestione dei rapporti concernenti la figlia minore;
i genitori si impegnano inoltre a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia minore;
i genitori si impegneranno infine ad affrontare un percorso congiunto di mediazione familiare, utile come supporto per poter meglio comunicare e confrontarsi tra di loro in autonomia e in maniera costruttiva, nell'esclusivo interesse della piccola Tale percorso dovrà essere iniziato entro e non Per_1
oltre giorni 60 dalla firma del presente ricorso. La signora si occuperà CP_1 personalmente di prendere contatto con gli Enti preposti allo scopo, confrontandosi con il signor in merito alla scelta dell'Ente che Parte_1 dovrà essere quindi condivisa;
8) le spese legali relative alla presente procedura sono integralmente compensate tra le parti in favore dei rispettivi legali.
Le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 51, comma 2, l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 23.04.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
I ricorrenti, con note depositate il 30.04.2025 chiedevano l'accoglimento delle condizioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Pag. 7 di 8 La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente presso la madre della figlia non risulta contrastare con l'interesse della Per_1
stessa, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in NT nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NT
Sezione Civile
N. R.G. 1818/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
C. con l'Avv. Parte_1
BEVILACQUA MARIAROSARIA e l'Avv. BEVILACQUA STEFANO;
e
, con l'Avv. LAZZAROTTO ILDEBRANDO Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. Controparte_1 Parte_1
, premesso che dalla loro relazione more uxorio, in
[...]
data 29.10.2023, è nata la figlia , Persona_1 riconosciuta da entrambi i genitori, con ricorso depositato il 16.04.2025 esponevano la cessazione della relazione sentimentale e della convivenza dal mese di ottobre 2023 e, pertanto, chiedevano, ex c.c. e 473 bis 51 c.p.c., la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore, nata NT (TN) il 29/10/2023, verrà affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, sita a Castelnuovo (TN) (38050), in via Rivatelve n. 8 (cfr. doc. 1); 2) le decisioni più importanti, nell'interesse della figlia, relative alla sua educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa figlia;
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni che potranno interessare lo sviluppo, l'educazione e l'istruzione della figlia;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con la stessa come di seguito precisate in via provvisoria, vista la tenera età della bambina:
a) il padre, terrà con sé la figlia, ogni settimana il martedì e il sabato o la domenica dalle 10.00 alle 19.30; con la seguente precisazione in base ai turni della sola giornata del martedì in punto di orario: quando il martedì il signor ha il turno dalla 9.00 alle 17.00, l'orario sarà dalle 15.00 alle 19.30, Parte_1 mentre quando ha il turno dalle 17.00 all'1.00 di notte, l'orario sarà dalle 10.00 alle 16.30, l'orario del martedì sarà completo quando il signor ha il Parte_1 turno dall'1 di notte alle 9.00 del mattino;
i genitori si impegnano al rispetto
Pag. 2 di 8 reciproco degli orari e delle visite concordate;
nel periodo estivo, e più precisamente da inizio giugno sino a fine settembre, l'orario di riaccompagnamento a casa di potrà essere posticipato alle 20.00-20.30, Per_1 sempre su accordo tra i genitori che potranno prendere di volta in volta e soprattutto in base alle concrete esigenze della minore, posto che con le giornate di luce più lunghe gli orari del riposo serale potrebbero subire delle variazioni. Il padre si impegna a comunicare alla madre, con almeno 2 settimane di anticipo, il cambio di rotazione dei turni lavorativi. I genitori si accorderanno per fare in modo di alternare tra loro i giorni festivi come ad esempio quello della Vigilia di
Natale e il giorno di Natale, dell'ultimo dell'anno e del primo dell'anno, nonché della Pasqua e la Pasquetta. A titolo esemplificativo, trascorrerà la Per_1
Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro genitore e viceversa l'anno successivo e così per tutti gli altri giorni festivi indicati sul calendario, sempre nel rispetto delle concrete esigenze della piccola e previo accordo tra i Per_1
genitori;
b)vista la tenera età di il padre si impegna, quando è con la figlia, ad Per_1
inviare alla madre le foto della bambina quando riposa, oppure eventuali aggiornamenti sulla figlia qualora richiesti dalla madre e/o necessari;
la stessa cosa farà la madre quando è con lei, ovvero invierà foto della bambina Per_1
e/o aggiornamenti sulla figlia qualora richiesti dal padre e/o necessari;
c) previo preavviso di almeno due settimane alla madre e per non più di cinque settimane all'anno, quando il padre prenderà ferie dal lavoro, quest'ultimo potrà aggiungere una giornata al calendario di visite con la figlia e per tale ragione potrà tenere con sé il lunedì, il giovedì e il sabato o la domenica dalle Per_1
10.00 alle 19.30; si allega il piano genitoriale redatto da ciascun genitore, relativo a questo periodo concordato in via provvisoria (doc. 12);
d)qualora vi saranno richieste e/o esigenze particolari da parte dei genitori, diverse da quelle indicate nel presente protocollo, gli stessi genitori, previo
Pag. 3 di 8 accordo, con intesa reciproca e congruo preavviso, potranno gestire diversamente le visite, sempre nel reciproco rispetto e opportunamente valutando le effettive e concrete esigenze della minore;
e) il presente protocollo sarà modificabile, ad esempio con l'integrazione della previsione del pernottamento infrasettimanale nonché dei week-end alternati, nonché del periodo estivo di 3 o 4 settimane, anche non consecutive di affidamento al padre, nonché della suddivisione dei periodi delle festività in parti uguali e alternati tra i genitori, il tutto da valutarsi in seguito, possibilmente con l'accordo tra i genitori e ciò non appena la bambina raggiungerà un'età idonea e giusta a tali previsioni, volte all'aumento del tempo a disposizione del padre per stare con la figlia;
3) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, il signor corrisponderà la somma mensile di Euro 250,00, Parte_1 entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione Istat come prevista per legge e la madre è autorizzata a continuare a percepire integralmente l'assegno unico universale nonché, in ogni caso, ed integralmente ogni eventuale altro contributo erogato dall'Ente pubblico e/o Regione, e/o Provincia per la figlia, mediante bonifico bancario da effettuare sul suo conto corrente di cui avrà cura di fornire le coordinate. Il padre dovrà rimborsare il 50% delle spese straordinarie giustificate. Queste ultime sono da concordare qualora superiori ad Euro 100,00; le spese comprese nell'assegno di mantenimento ordinario ricomprendono vitto, abbigliamento ordinario, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali di banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola e doposcuola, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al
Pag. 4 di 8 nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione però che si tratti di spese sostenibili ed infine eventuali trattamenti estetici ordinari;
i genitori fanno riferimento al protocollo redatto dal CNF in merito all'indicazione delle spese relative alle spese ordinarie per il mantenimento della figlia minore
(doc. 13) che viene allegato al presente ricorso;
4) i genitori sosterranno le spese straordinarie nell'interesse della figlia nella misura del 50% ciascuno. Tutte le spese straordinarie non necessarie e/o urgenti dovranno essere previamente concordate, qualora superino i 100,00 euro.
Qualora un genitore dovesse affrontare spese straordinarie superiori agli importi di cui sopra, senza il consenso dell'altro, dove previsto necessariamente, dovrà sopportarne interamente i costi. L'eventuale dissenso da parte di uno dei genitori dovrà essere formalmente motivato con invio di e-mail o mediante messaggio whatsapp o sms al genitore richiedente. Si precisa che, per quanto riguarda le spese straordinarie che necessitano del consenso di entrambi i genitori, qualora ne mancasse il formale dissenso entro 15 giorni dalla richiesta, le stesse si intenderanno accettate. Il rimborso di tutte le spese straordinarie dovrà avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta, la quale dovrà essere supportata dalle relative pezze giustificative/ prove documentali;
5) i genitori fanno riferimento al protocollo redatto dal CNF in merito all'indicazione delle spese relative alle spese straordinarie/extra-assegno (cfr. doc. 13) che viene allegato e pertanto:
Per quanto attiene le spese extra assegno obbligatorie (ad es. libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione del mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori), non è richiesta la previa concertazione tra i genitori;
tutte
Pag. 5 di 8 le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate;
saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori le spese straordinarie suddivise esemplificativamente e quindi non tassativamente nelle seguenti categorie:
a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni scolastiche, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto dei libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia.
Pag. 6 di 8 6) la signora potrà percepire integralmente l'assegno unico Controparte_1 universale nonché, in ogni caso, potrà percepire integralmente eventuali altri contributi erogati dall'Ente pubblico e/o Regione, e/o Provincia per la figlia;
7) la signora ed il signor Controparte_1 Parte_1
utilizzeranno il canale di comunicazione “WhatsApp” esclusivamente per la gestione dei rapporti concernenti la figlia minore;
i genitori si impegnano inoltre a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia minore;
i genitori si impegneranno infine ad affrontare un percorso congiunto di mediazione familiare, utile come supporto per poter meglio comunicare e confrontarsi tra di loro in autonomia e in maniera costruttiva, nell'esclusivo interesse della piccola Tale percorso dovrà essere iniziato entro e non Per_1
oltre giorni 60 dalla firma del presente ricorso. La signora si occuperà CP_1 personalmente di prendere contatto con gli Enti preposti allo scopo, confrontandosi con il signor in merito alla scelta dell'Ente che Parte_1 dovrà essere quindi condivisa;
8) le spese legali relative alla presente procedura sono integralmente compensate tra le parti in favore dei rispettivi legali.
Le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 51, comma 2, l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 23.04.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
I ricorrenti, con note depositate il 30.04.2025 chiedevano l'accoglimento delle condizioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Pag. 7 di 8 La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente presso la madre della figlia non risulta contrastare con l'interesse della Per_1
stessa, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in NT nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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