Versione
3 maggio 1990
3 maggio 1990
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) riunita in sessione straordinaria.